GENITORI E FORMAZIONE CLASSI
Vorrei sapere se esiste un decreto o una circolare che parla della formazione delle classi in relazione alla scelta del genitore.
Sulla formazione delle classi ho letto solo il decreto che impone il numero degli alunni che formano un gruppo classe, ma non ho trovato nulla riguardante la scelta del genitore.
Mi spiego meglio, nella mia scuola fino, ad oggi, abbiamo iscritto gli alunni nelle varie sezioni accontentando i genitori e solo in caso di esubero, di richieste per una determinata sezione, abbiamo proceduto al sorteggio.
Oggi alcuni colleghi, sono sul piede di guerra e per non discriminare alcuna sezione, vogliono operare un sorteggio per tutte le sezioni.
Altri colleghi asseriscono che esiste una normativa che fa riferimento alla obbligatorietà di rispettare il parere del genitore visto che ha esso ha la patria-potestà.
Io sono confusa e cerco una norma che mi orienti su questo problema e devo risolvere entro sabato; perché lunedì ci sarà il collegio docenti che deve deliberare i criteri per la formazione delle classi.
La prego mi indichi Lei dove cercare e cosa fare, la mia scuola per il momento sta attraversando un brutto periodo perché ha un preside che è assente da gennaio, si è disinteressato di tutti i problemi, non è intervenuto neanche quando abbiamo fatto mostre, spettacoli ed altro; poi c'è un vicepreside che tenta in ogni modo di portare questa barca lungo una rotta giusta. Io con mansioni di funzioni obiettivo 3 ho aiutato il vicepreside affinché gli alunni e i genitori avessero tutto l'aiuto e l'appoggio per portare a termine e con successo questo anno scolastico così tribolato.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Purtroppo non esiste una norma che abiliti i genitori a chiedere e ottenere che il figlio vada con determinati docenti.
Pareri, di carattere generale, possono/debbono essere espressi dagli organi collegiali (consiglio di circolo o di istituto, consigli di classe, assemblee dei genitori...), ma non vincolanti e comunque di carattere generale.
E' auspicabile che i genitori esprimano i loro pareri e le loro richieste, anche quando nono è possibile accontentarli.
INGLESE ESTESO A TUTTE LE CLASSI
Sono un'insegnante di scuola elementare, con incarico di funzione obiettivo area1.
Dalle richieste dell'utenza è emersa l'esigenza dell' insegnamento della lingua inglese in tutte le classi, assecondare questa richiesta.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
E' possibile, nell'ambito del DM 234/2000, art. 3, comma 2.
E' possibile anche con insegnamenti aggiuntivi (Circolare insegnamento Lingue straniere)
CONTINUITA' EDUCATIVA
Desidererei conoscere la normativa riguardo la continuita' didattica in una scuola elementare , sottolineo che insegno in una prima elementare
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Mi ripropongo di scrivere un articolo sulla continuità educativa, La tematica sarà comunque affrontata nel mio prossimo libro sulla
flessibilità che uscirà ad ottobre.
Per ora pubblico degli schemi di relazione nell'apposita rubrica di DIDATTICA@EDSCUOLA.COM
ESAMI DI IDONEITA' ALLA CLASSE SECONDA
Sono la Direttrice di una scuola materna privata. Le scrivo per avere un ulteriore chiarimento su un quesito già proposto in passato. Con il riordino dei cicli didattici, non è più prevista la primina. Diversi genitori, mi stanno domandando se prevedo, per il prossimo anno, la preparazione alla prima elementare per i bambini che non sono accettati dalla scuola pubblica, perché compiono i 6 anni dopo il 31 dicembre. Dalla sua risposta, deduco che c'è la possibilità di una preparazione privata con l'esame alla fine dell'anno scolastico. La mia domanda è la seguente. C'è la possibilità remota che la Dirigente Scolastica non formi la commissione per l'esame di idoneità? Esiste un riferimento di Legge al quale appellarmi per chiedere la costituzione di tale commissione d'esame?
Può visitare il nostro sito al seguente indirizzo:
http://web.tiscalinet.it/lacittadeibambini
RISPONDE UMBERTO TENUTA
L'esame di idoneità alla classe seconda è previsto dalla vigente normativa (TESTO UNICO 297/1994) e quindi il Dirigente scolastico non può minimamente rifiutarsi di costituire l'apposita commissione.
Per il riordino dei cicli, tutto è in alto mare.
RELAZIONALITA' BIBLIOGRAFIA
Ho trovato questo sito sul libro che ho acquistato : "Il piano dell'offerta formativa. Moduli e unità didattiche".Vorrei chiederle cortesemente se ha dei suggerimenti bibliografici sul tema:"Nuovi modelli relazionali"(riguarda le nuove competenze relazionali degli insegnanti).
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Si riporta la seguente bibliografia:
FRANTA, Herbert. Relazioni sociali nella scuola. Promozione di un clima umano positivo,SEI, Torino 1995
Claudio Girelli, Costruire il gruppo. La promozione della dimensione socio-affettiva nella scuola, La Scuola, Brescia
TAUSCH R, TAUSCH A.M., Psicologia dell’educazione, Città Nuova Editrice, Roma, 1979.
Matteo De Augustinis, La Comunicazione Educativa,editrice La Scuola, Brescia 1993
Hinde R.A., La Comunicazione non verbale, Laterza, Bari 1974
Watzlawick P., Pragmatica della Comunicazione umana…, Astrolabio, Roma 1971
Pease A., Leggere il linguaggio del corpo, Mondadori, Milano 1996.
Amerio P., (1982), Teorie in psicologia sociale. Bologna, Il Mulino.
Bion W., (1971), Esperienze nei gruppi, Armando Editore,
Di Raco Alberto, Gaetano M. Santoro, (1996), Il manuale della comunicazione interna, Guerini e Associati.
Luft J., (1997), “Processi di gruppo. Introduzione alle dinamiche di gruppo” CittàStudioEdizioni.
Palmonari A., (1980), Le rappresentazioni sociali. Giornale Italiano di Psicologia.
Palmonari A., (1989), Processi simbolici e dinamiche sociali. Bologna, Il Mulino.
REGIONI D'ITALIA
Vi chiedo se potete mandarmi,per favore,il programma delle regioni italiane.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Il programma può essere scaricato dalla rubrica "TEV: Tecnologie Didattiche Virtuali" di questa rubrica
ISCRIZIONE ANTICIPATA SCUOLA ELEMENTARE
Mio figlio e' nato l'8 gennaio 1996. A settembre del 2001 dovra' frequentare ancora un anno di asilo, mi hanno detto che esiste una Normativa secondo la quale mio figlio potrebbe essere ammesso a frequentare la prima elementare in una scuola pubblica, in quanto nato entro il 31 gennaio.
Esiste veramente questa possibilita'?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Non esiste possibilità di iscrizione alla scuola elementare per coloro che non abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre 2001
PROVE SCRITTE SCUOLA ELEMENTARE
Desidero sapere, se è possibile, se esiste qualche normativa o suggerimento scritto circa la durata delle prove scritte di italiano e matematica in occasione degli esami di licenza elementare.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Non esiste alcuna normativa. La durata viene stabilita dal collegio dei docenti e non può essere superiore alla
durata dell'orario giornaliero (4 ore)
INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA
Sono un docente di scuola elementare e vorrei dei chiarimenti circa la possibilità o meno di convocare incontri scuola-famiglia a meno di venti giorni dal termine delle lezioni.
Cosa prevede la normativa in merito?
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Le si suggerisce di inoltrare, per vie brevi o per iscritto, al Suo Dirigente motivata richiesta per la convocazione appunto di un incontro con i genitori della classe o delle classi interessate.
Un calendario di tali incontri periodici dovrebbe essere previsto e pubblicizzato nel POF di istituto.
Non ci sono, allo stato, norme specifiche che regolano questo tipo di rapporto fra scuola e famiglia. Non ci sono, d'altra parte, nemmeno norme che lo proibiscono.
Tali colloqui, però, sono col tempo consolidati nella prassi: nelle scuole del Nord come in quelle del Sud e sono essenziali alla scuola dell'autonomia.
CONSIGLI DI INTERCLASSE - VALUTAZIONE -
Si chiede se è regolare ed accettabile che il Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico (in congedo "strategico per presunta malattia" dall'inizio dell'anno scolastico) possa, per sua autonoma iniziativa, decidere di annullare gli unici Consigli di Classe previsti nel 2° quadrimestre e programmati dal 19 al 27 marzo dal Collegio dei Docenti nel calendario delle attività della scuola ad inizio d'anno.
Da considerare che molti rappresentanti dei genitori in seno ai C.d.C. hanno chiesto ufficialmente ragione di tale decisione manifestando il loro interesse affinché vengano ripristinati.
La richiesta, sebbene formulata ai sensi di un preciso art. della Carta dei Servizi in vigore nella scuola che obbliga il destinatario del "Reclamo" a fornire una risposta entro tempi ragionevoli ai richiedenti, ad oggi, non ha avuto alcuna risposta, né si sono ripristinati i Consigli di Classe.
È ipotizzabile che un Liceo Scientifico di circa 1.200 allievi, possa saltare l'unico momento di verifica sull'esito dell'azione didattico educativa di un intero anno scolastico di fronte ai rappresentanti delle varie componenti legittimamente elette?
È configurabile qualche abuso in tale atteggiamento o è già in atto lo smantellamento dello stato di diritto degli utenti del servizio scolastico pubblico sancito dalla Legge 416/'74 senza che le famiglie ne siano state informate?
P.S. Devo aggiornare la situazione a seguito della risposta pervenutaci dalla scuola per mezzo R.R. proprio oggi e che riporto integralmente:
"Oggetto: Risposta alle istanze di plurimi genitori.
In risposta alle istanze delle SS.LL., pervenute nella data 2 maggio 2001, prot. 2675, si espone quanto segue:
I Consigli di Classe previsti a decorrere dal 19 marzo e fino al 27 marzo 2001, sono stati annullati per legittime esigenze organizzative della scuola, essendo ancora in atto i Corsi di Recupero, facenti seguito agli scrutini del primo quadrimestre.Quanto soprascritto, è stato comunicato attraverso la circolare interna n. 111 del marzo 2001.
Distinti saluti.
Il Collaboratore Vicario."
In attesa di un Vostro gradito parere ringrazio anche a nome dei colleghi rappresentanti di classe firmatari della istanza inoltrata alla scuola.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Il capo d'istituto o il suo sostituto non può annullare la convocazione dei consigli di classe. L'ottavo comma dell'articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs n. 297 del 16 aprile 1994, recita, fra l'altro: "I consigli di intersezione, di interclasse e di classe [. . .] si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, [. . .] col compito [. . .]. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277."
L'articolo 177 del citato Testo unico disciplina i compiti dei consigli di classe in materia di "Valutazione e scheda personale dell'alunno". Lo si legga integralmente e attentamente. In particolare il primo comma affida al consiglio di classe un compito estremamente delicato e continuo: "Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline."
Quindi non è questione di riunioni di consigli di classe del 1° o 2° quadrimestre. Il compito o i compiti del consiglio di classe, ripeto, si estendono inesorabilmente in tutto l'arco dell'anno scolastico.
Mi sia concessa una domanda: Ma il capo d'istituto che fine ha fatto? Né ho capito bene che rapporta ha l'assenza del vicario a inizio dell'anno scolastico e la convocazione/svolgimento dei consigli d'interclasse.
METACOGNIZIONE
Salve, sono un'insegnante di scuola materna e vorrei che mi consigliaste gentilmente un testo che mi illustri le tecniche e le teorie della metecognizione applicate al mio indirizzo di scuola.
RISPONDE SALVATORE BINI
Consiglio:
A.F. Ashman e R.N.F. Conway, Guida alla didattica metacognitiva, Erickson, Trento
Indirizzi:
Su Internet: http://www.erickson.it
E-mail: info@erickson.it
Postale: Edizioni Centro Studi Erickson, C.so Buonarroti, 13 - Trento
RIFORMA DEI CICLI BLOCCATA
Con il blocco della Riforma dei Cicli nella costruzione del curricolo di scuola occorre "rispolverare" i vecchi programmi del 1985 (scuola elementare ) e progranmmi del 1979 (scuola media)?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Esattamente.
Ma poi non c'è gran differenza!
Evidentemente, dei vecchi (?) programmi occorre desumere solo gli obiettivi in termini di competenze (V. gli indicatori delle schede di valutazione).
Scriverò un articolo in merito, nelle prossime settimane.
Buon lavoro!
POF in CD
Siamo un Istituto tecnico industriale legalmente riconosciuto e paritario di Roma e gradiremmo avere il POF in CD
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Lo può scarica dalla rubrica ORGANIZZAZIONE di
DIDATTICA@EDSCUOLA.COM
UNITA' DIDATTICA FISICA
E' possibile ricevere una unità didattica sulla corrente elettrica: f.e.m.-corrente elettrica-lavoro delle forze elettriche- energia-... o moto circolare uniforme o altro con urgenza?
Se possibile con la scansione degli obiettivi e delle finalita'.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Si rinvia a quanto più volte detto in queste
FAQ e in Didattica@edscuola.com a proposito delle unità didattiche.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Sono un insegnante elementare presto il mio servizio in una seconda a tempo pieno .: nel valutare i singoli allievi abbiamo rilevato che un bambino non ha raggiunto gli obiettivi minimi della programmazione disciplinare. Preciso che tale alunno ha seguito per l'intero anno scolastico una programmazione individualizzata , ha gia' effettuato incontri con il personale della u.t.r. ed e' risultato bisognoso di un intervento di sostegno. La famiglia non intende avere il sostegno per il proprio figlio: pertanto noi docenti abbiamo valutato non opportuno ammetterlo alla classe successiva in quanto , a nostro parere non pèro muoviamo una adeguata formazione.come ci dobbiamo comportare?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Non avendo raggiunto gli obiettivi minimi e non essendo stato riconosciuto ufficialmente come alunno portatore di handicap, l'alunno può legittimamente non essere ammesso alla classe successiva,
Tuttavia, al riguardo occorre tenere presente che la non ammissione è un evento eccezionale che si giustifica solo se si ritiene che la ripetenza possa migliorare la situazione. In merito, però, occorre tenere presenti anche altri fattori, quali l'abbandono del gruppo classe, la percezione negativa dell'evento da parte del bambino ecc.
Evidentemente si tratta si situazioni che vanno valutate complessivamente dal gruppo docente.
Si tenga comunque presente che deve risultare che i docenti hanno effettuato tutti gli interventi individualizzati del caso, a prescindere dal fatto che l'alunno non era stato dichiarato portatore di handicap.
Si regolino tenendo come criterio il maggiore vantaggio per l'alunno, su
tutti i piani, affettivo, sociale, cognitivo ecc
POF SCHEMA DIGITALE DI ELABORAZIONE
Sono un'insegnante elementare di Cagliari, vorrei sapere se potete inviarmi gratuitamente lo "Schema digitale di elaborazione del
POF".
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Può scaricare gratuitamente lo schema digitale di elaborazione del POF dalla
nostra rubrica.
POF E PEI
Non ho ben capito la differenza tra POF (piano offerta formativa) e PEI (progetto educativo d'istituto). Sono la stessa cosa?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Con l'entrata in vigore del Regolamento dell'autonomia non si elabora più il PEI ma il POF secondo le precise indicazioni date dalla nuova normativa: il POF sostituisce il PEI.
Per una trattazione completa della problematica veda il volume UMBERTO TENUTA, Il Piano dell’offerta formativa
- Moduli e unità didattiche – La programmazione nella scuola dell’autonomia, ANICIA, ROMA, 2001, con CD-ROM
PRIMINA
Sono il papà di un bambino nato il 9/1/1997 e frequenta una scuola materna pubblica a Roma.
Il problema, è che fra 2 anni quasi tutti i suoi compagni passeranno alle elementari e Marco dovrebbe invece farsi un altro anno.
Oggi abbiamo parlato con la direttrice la quale ha detto di essere contraria alla "primina", sia in linea teorica (un anno in meno di divertimento. Ma Marco senza gli amichetti e con una classe di "piccoli", come potrebbe divertirsi?) sia a causa della nuova riforma scolastica che già normalmente prevede la maturità un anno prima dell'iscrizione all'università (parole della direttrice).
Volevo a questo punto chiedervi se avete un elenco delle scuole pubbliche che attuino la primina (oppure il link ad un sito) e cosa si può fare successivamente per iscriverlo alla seconda elementare nella stessa classe dove i suoi compagni avranno frequentato la prima.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Le primine non sono previste dalle norme in vigore ed i Dirigenti scolastici che le consentissero si assumerebbero grosse responsabilità, non solo amministrative, soprattutto in caso di eventuali incidenti.
Potra' senz'altro far effettuare l'esame di ammissione alla seconda classe, al momento del compimento del sesto anno.
Questa è l'attuale normativa, la quale fra due anni potrebbe cambiare.
ESAMI
QUALIFICA PROVE STRUTTURATE
Sono un assiduo frequentatore del Vostro sito, il migliore in assoluto nel panorama internet il più utile per noi insegnanti.
Sarei interessato a conoscere le modalità della prova strutturata per le qualifiche triennali degli istituti professionali e relativo esami finale di qualifica.
a) il bilanciamento del punteggio per la prova strutturata e la valutazione dell'anno scolastico viene stabilita dal consiglio di classe?
b) sapreste indicarmi i link relativi alla normativa in merito, ordinanze e decreti.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
La materia, oggetto del Suo quesito, è regolata dall'annuale Ordinanza Ministeriale che detta le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami.
Attualmente è in vigore l'Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128 - Norme per lo svolgi-mento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e se-condaria superiore - Anno scolastico 1998/99 modificata e integrata dall'Ordinanza Ministeriale n. 126, prot. n. 3937, 20 aprile 2000 - Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1999/2000. Si è in attesa per l'eventuale ordinanza per il corrente anno scolastico.
All'art. 14 della citata O.M. n. 128/'99 - Esami di qualifica professionale, commi 5, 6 e 7, che si riportano, riferisce testualmente:
"5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in at-tuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.
6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e
semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.
7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze."
Per quanto riguarda i link sulla legislazione scolastica, La rimando al nostro
organizzatissimo ed aggiornato sito già da Lei frequentato (https://www.edscuola.it/archivio/norme/index.html).
ORARIO
Approfitto ancora della vostra preziosa consulenza per sottoporvi un quesito su una situazione per noi frustrante e confusa.
Per la formulazione dell'orario per il prossimo anno scolastico il nostro dirigente vuole seguire la seguente procedura:
- consiglio di circolo:delibera l'orario su 5 o 6 giorni settimanali
- collegio dei docenti: prende atto della delibera del consiglio di circolo e prepara l'orario. Facendo riferimento al DPR 417 infatti il dirigente sostiene che il collegio si deve attenere alle linee guida del consiglio di circolo senza poter deliberare o discutere in alcun modo prima sull'organizzazione oraria anche se il consiglio di circolo ha espressamente richiesto il parere dei docenti.
Noi docenti sosteniamo invece che il parere del collegio dei docenti sul problema della formazione delle classi e sull'organizzazione oraria debba precedere la delibera del consiglio di circolo che, pur nell'autonomia delle sue delibere, deve conoscerlo preventivamente.
Il dirigente ci ha zittito più volte replicandoci di andare a leggere la normativa vigente sugli organi collegiali e dando interpretazioni contorte di alcuni articoli, facendo riferimenti a leggi x,w,z,w... Ci è veramente sfuggita qualche norma?
Attendiamo urgentemente un vostro parere in merito
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - Decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, all'art. 396 - Funzione direttiva, prescrive:
"1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali (omissis)
2. In particolare, al personale direttivo spetta: (omissis)
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
(omissis)."
Queste sono le norme secondo cui in un istituto educativo deve essere formulato l'orario delle lezioni. Il vostro dirigente scolastico deve formulare l'orario sulla base dei "criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti". Può, a tal fine, incaricare una commissione di docenti, a sua scelta, ma se ne assume tutte le responsabilità.
La norma, in questa occasione, ha prescritto da sempre un percorso semplice e lineare.
Per ulteriore precisazione, l'art. 396 - Funzione direttiva, sopra riportato è la trascrizione fedele dell'art. 3 - Funzione direttiva, comma 1 e comma 2, lettera d) del DPR 417 emanato il 31 maggio 1974.
VALUTAZIONE
Cerco disperatamente informazioni utili circa il problema della valutazione scolastica nella scuola elementare - inerente gli alunni - alla luce della riforma Berlinguer-De Mauro. Se non vi fossero novità sostanziali, a quale normativa devo fare riferimento per avere un quadro esauriente sulle modalità della valutazione, alle elementari?
RISPONDE ANTONIO MARTINO
La valutazione scolastica nella scuola elementare è regolata dall'Ordinanza ministe-riale 2 agosto 1993, n. 236.
Nei suoi vari articoli vengono individuati gli strumenti, illustrate le modalità oltre che prescritti i criteri e gli obiettivi.
Le novità della Riforma Berlinguer-De Mauro sono ora a livello di documenti programmatici.
Due, comunque sono i documenti che fanno riferimento alla valutazione.
Il primo, Schema - Regolamento, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, all'art. 6 - (Valutazione degli alunni), parla di tale argomento.
Il secondo documento, Indirizzo per l'attuazione del curricolo, al paragrafo 5. del primo capitolo, tratta della valutazione, quella didattica e quella del sistema scuola.
Per una vasta ed esauriente illustrazione sulla valutazione in tutti i suoi aspetti, si consiglia di consultare il testo, recentemente pubblicato: UMBERTO TENUTA, Il piano dell'offerta formativa Moduli e unità didattiche - La programmazione nella scuola dell'autonomia, Anicia, Roma 2001, pagg. 317/353.
GENITORI E SCUOLA
Dov'è lo spazio (concreto) nella scuola elementare per i genitori che
vogliono contribuire con le loro risorse di tempo e di esperienza alla vita scolastica?
RISPONDE ANTONIO MARTINO
I genitori sono presenti in tutti gli organi collegiali della scuola tranne che nel colle-gio dei docenti e nel comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
I genitori, inoltre, possono riunirsi in assemblea (art. 12 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297)
Un organo collegiale, interamente con rappresentanza dei genitori, può essere costituito a livello di istituto (art. 15, 2. comma, del citato decreto legislativo n. 297) chiamato comitato dei genitori.
Inoltre, sempre a norma del citato art. 15, primo comma: "Le assemblee dei genitori possono es-sere di sezione, di classe o di istituto."
La normativa vigente, quindi, non prevede spazi "per i genitori che vogliono contribuire con le loro risorse di tempo e di esperienza alla vita scolastica".
Questi spazi, però, devono essere costruiti. E lo spirito e l'attuazione della autonomia della scuo-la deve necessariamente crearli.
La legge istitutiva degli organi collegiali, infatti, recitava all'art. 3 del citata decreto legislativo n. 297: "Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competen-ze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali" di cui s'è detto.
Le attribuzioni, fissate dalla legge ai vari organi collegiali, non prevedono esplicitamente, quindi, un'azione attiva da parte dei genitori.
Ma questi spazi di attiva collaborazione possono e devono essere costruiti.
La normativa di questi ultimi anni riguardante l'autonomia della scuola assegna un ruolo preva-lente di consulenza ai genitori.
Il Regolamento dell'autonomia, più volte, fa riferimento a tal proposito.
1) La scuola si organizza in risposta "alla domanda delle famiglie" (art. 1, 2. comma, DPR 8.3.1999, n. 275).
2) All'art 3, 1. comma, del citato DPR è sancito: "Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia."
3) Ancora, l'art. 16, al comma 5, del citato DPR, riporta: "Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispetti-ve responsabilità."
AGGIUNGE UMBERTO TENUTA
Oltre alla normativa in atto occorre cominciare a considerare la nuova normativa, in particolare la cooperazione tra scuola e genitori prevista dall'art. 1 della Legge 30/2000.
Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in ordine al nuovo ruolo dei genitori nella scuola dell'autonomia contenute nel volume UMBERTO TENUTA, Il Piano dell'offerta formativa ¾ Moduli e unità didattiche - La programmazione nella scuola dell'autonomia, ANICIA, ROMA, 2001, con CD-ROM
MATERIALE DIDATTICO
Insegno in una scuola materna statale del Sud. Ogni giorno mi trovo a dover fare i conti col materiale didattico che dovrebbe avere ogni scuola ma che la mia non ha). Io nella mia scuola non ho materiale di facile consumo. Diverse volte il Preside ci ha fatto fare la richiesta del materiale didattico necessario per un normale svolgimento delle attività. Fino ad oggi (1 Maggio) nessuna sezione del mio plesso ha avuto alcunchè. Però, per poter lavorare decentemente coi bambini, noi insegnanti ci siamo autotassati e abbiamo comprato il materiale didattico indispensabile per andare avanti; anche i genitori dei nostri piccoli alunni si sono autotassati e hanno comprato i colori da utilizzare nella nostra sezione. Io mi chiedo: -E' questa la scuola dell' AUTONOMIA?- Spero proprio di no.
Questo è solo uno dei tanti problemi che giornalmente ci si presentano a scuola e che vengono risolti da chi (forse) può solo con belle parole e belle promesse.
Nonostante ciò continuo a sperare che in un prossimo futuro ci sia un maggior impegno da parte di chi può per la scuola materna statale.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Si risponde con un articolo nella rubrica DIDATTICA
VALUTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE
Cerco disperatamente informazioni utili circa il problema della valutazione scolastica nella scuola elementare
inerente gli alunni - alla luce della riforma Berlinguer-De Mauro. Se non vi fossero novità sostanziali, a quale normativa devo fare riferimento per avere un quadro esauriente sulle modalità della valutazione, alle elementari?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Veda le note in DIDATTICA@EDSCUOLA.COM
Può anche vedere il volume UMBERTO TENUTA, Il Piano dell’offerta formativa - Moduli e unità didattiche – La programmazione nella scuola dell’autonomia, ANICIA, ROMA, 2001. Ma quali problemi ha?
CONSIGLIO DI ISTITUTO: NUMERO LEGALE
Sono un insegnante di un Istituto Tecnico Statale di Verona e vorrei un chiarimento giuridico, se esiste o di regolamento ad uso scolastico, per saper definire una situazione (tra le tante) che mi sembra proprio paradossale.
Il "mio" Consiglio d'Istituto a seguito di forti contrasti interni e difficoltà organizzative ha indotto la gran parte dei consiglieri a motivate dimissioni ed è attualmente in attività con n. 3 componenti più il DS.
Nello specifico i componenti risultano i seguenti: n. 2 genitori e n.1 alunno + il DS di diritto.
Considerando la scadentissima rappresentatività, della componente di appartenenza e di quella numerica complessiva (3 su 18), mi chiedo congiuntamente a molti altri colleghi, se questo organo può sopravvivere a se stesso, comunque?
Può deliberare normalmente in queste condizioni e perseguire, di fatto, una politica di condizio-namento propria del DS, contro la quale si sono avute tante dimissioni?
Per poter considerare legittimamente operante l'attività di un Consiglio d'Istituto (+ Giunta
esecutiva), il legislatore o chi per esso, ha stabilito un numero minimo di consiglieri?
RISPONDE ANTONIO MARTINO
La situazione prospettata è per lo meno singolare. Le domande che sorgono sarebbero tante. Come mai si è giunto a questo stato di cose? È stato graduale, mi scusi, il fenomeno delle dimissioni o si è verificato di colpo? Perché non si è dato luogo alla surroga volta per volta?
L'articolo 35, primo comma, del Testo unico - Decreto legislativo 16.4.1994. n. 297 - Surroga dei mem-bri cessati, ne illustra la procedura:
"1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennali, di cui al presente ti-tolo, [ancorché erano] venuti a cessare per qualsiasi causa; o che abbiano perso [a suo tempo] i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non e-letti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive."
L'articolo 37, primo e secondo comma, Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni, stabilisce:
"1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano e-spresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istituzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la me-tà più uno dei componenti in carica."
Andando più indietro, troviamo il Testo unico delle disposizioni concernenti l'elezione degli organi col-legiali a livello di circolo-istituto (Ordinanza ministeriale n. 215, prot. n. 1598/N10, del 15 luglio 1991), all'articolo 53 - Surroga. Elezioni suppletive relative al Consiglio di circolo o di istituto che, più dettagliata-mente, dettava, ma tutto è ancora valido:
"1. I membri dei Consigli di circolo o di istituto cessati dalla carica per qualsiasi carica devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente sur-rogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espres-so la propria rappresentanza ( art. 28 DPR 31.5.1974, n. 416, attualmente art. 37 del citato Testo unico, De-creto legislativo del 16.4.1994, n. 297), si dà luogo a elezioni suppletive qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette di norma all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali."
La legge non prevede un numero minimo. Per istituire un organo collegiale il numero minimo è tre
membri, quindi . . . Auguri.
ESAMI LICENZA MEDIA
Si chiede cortesemente se la data di inizio degli esami di licenza media è
deliberata dal Collegio dei docenti in base a quale normativa.
RISPONDE ANTONIO MARTINO
L'argomento della Sua richiesta è regolato dall'annuale ordinanza ministeriale sul calendario scolastico.
Di anno in anno si hanno piccole modifiche tendenti sempre più all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Attualmente, concorrono alla determinazione del calendario scolastico il Ministro, il sovrinten-dente regionale, il consiglio di circolo, il collegio dei docenti direttamente e indirettamente.
Il dirigente della istituzione scolastica decide, in via definitiva, sul giorno dell'inizio dell'esame di licenza di scuola media.
L'Ordinanza Ministeriale n. 134 del 2 maggio 2000 - Calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001, all'articolo 2, secondo comma, recita testualmente: "È stabilito direttamente dai capi d'istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonché degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore."
MAPPA CONCETTUALE NUOVI CURRICOLI
Sono un'insegnante di scuola Elementare, impegnata nel corso di formazione sui nuovi saperi. Gradirei ricevere dei consigli per la costruzione di una mappa concettuale che metta in relazione i diversi elementi che definiscono i nuovi curricoli attraverso una rete di "se.....allora".
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Credo che Lei faccia riferimento ai Nuovi Curricoli.
Io non credo che sia possibile costruire una mappa del genere. Non credo che ci sia una tale logica nei Nuovi Curricoli.
D'altra parte mi pare inconcepibile.
Ma poi a che servirebbe?
Le mappe concettuali possono avere significato nell'ambito di discipline ben definite, non nell'ambito di discipline diverse, spesso irrelate.
O mi sbaglio?
UNITA' DIDATTICA
Sto per affrontare gli esami per l'abilitazione riservata in Italiano per la scuola media ed avrei necessità di approfondire alcuni argomenti. In particolare, uno dei quesiti, è il
seguente: "Presentate una unità didattica per una qualsiasi classe di scuola media o superiore con le varie voci di classe, durata,
prerequisiti, obiettivi, verifica, strumenti". Potreste suggerirmi dove ricercare notizie ed approfondimenti per sviluppare il quesito?
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Legga gli articoli e le risposte alle FAQ in Didattica@edscuola.com
MODULO DI STORIA
Desidererei avere un esempio di un modulo di storia relativo alla classe prima delle medie inferiori.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Veda quanto detto in queste FAQ e negli articoli
di Didattica@edscuola.com
ONDA ANOMALA
Sono un'insegnante di scuola superiore e ho letto con perplessità
l'articolo di Umberto Tenuta, il quale in nome di una salvaguardia dei ritmi di apprendimento, è pronto a giustificare un eventuale accorciamento di un anno di corso di
studi. Ritengo invece, che tale accorciamento miri piuttosto a salvaguardare lo Stato dall'onda anomala.
I ragazzi della fascia di età di cui parla il signor Tenuta infatti, non sono in grado di organizzare i propri ritmi di apprendimento, siamo noi che piuttosto dobbiamo orientarli anche scandendone l'
apprendimento! Essi hanno bisogno di una guida specie oggi che molti punti di riferimento sono andati
perduti. Le classi aperte contribuirebbero solo a disorientare ulteriormente
l'adolescente. Occorre anche considerare che il livello dei nostri studenti non è gran che, i ragazzi finirebbero per fare il "salto" solo per accorciare i tempi
. E ancora cosa proporrebbe il signor Tenuta riguardo ai programmi già così densi?
Il salto di un anno ridurrebbe l'insegnamento ad un trasferimento di contenuti
(per non dire di nozioni!) non essendoci evidentemente tempo per maturare riflessioni e rielaborazioni necessarie al discente per costruirsi gli strumenti che favoriscono lo sviluppo delle capacità di apprendimento.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Rispondo alle perplessità espresse in ordine al mio articolo pubblicato su
Didattica@edscuola.com
Le perplessità espresse possono apparire condivisibili, in quanto la mia proposta può apparire un'utopia.
Ma un'utopia analoga è quella di chi auspica un ospedale in cui i medici facciano accurate diagnosi dei singoli malati, si sforzino di individuare le terapie più adeguate a ciascuno di essi e prevedano la permanenza in ospedale per il tempo strettamente necessario a ciascuno di essi.
Mi rendo conto che alla mente non si riservano ancora le stesse attenzioni che si riservano al corpo, anche se tutti riconoscono che la vita psichica non sia meno importante della vita fisica.
Ma è anche vero: primum vivere, deinde philosophari!
Tuttavia, le mie considerazioni non sono così peregrine come potrebbero apparire.
Io non ho fatto altro che riprendere un discorso che viene da lontano, da J.J. Rousseau, da Claparède, da Dottrens ecc.
Peraltro, esistono numerose sperimentazioni di nongraded school (GOODLAD J.I., ANDERSON R.H., The nongraded school
- scuola senza classi, Loescher, Torino, 1972).
Evidentemente, si richiede un'organizzazione educativa e didattica su misura (UMBERTO TENUTA, Individualizzazione - Autonomia e flessibilità dell'azione educativa e didattica, La Scuola, Brescia, 1998) che rientra nello spirito della scuola dell'autonomia (UMBERTO TENUTA, Il Piano dell'offerta formativa
- Moduli e unità didattiche - La programmazione nella scuola dell'autonomia,
ANICIA, ROMA, 2001).
Infine, vorrei chiarire meglio la proposta che non è quella di accorciare di un anno la durata per un numero prestabilito di alunni, come si prevede per fronteggiare l'onda anomala.
Io propongo di consentire a ciascun alunno di procedere secondo i suoi ritmi di apprendimento, senza sbarramenti di classi e di annualità, nello spirito della flessibilità giustamente previsto dal Regolamento dell'autonomia scolastica e che sto analizzando in un mio libro in corso di pubblicazione (UMBERTO TENUTA, La flessibilità nella scuola dell'autonomia,
ANICIA, ROMA).
Comunque può trovare più ampie precisazioni nell'articolo Individualizzazione dell'Insegnamento.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Desidererei sapere quali sono le fonti normative che regolano la sospensione di un allievo dall'attività didattica per motivi disciplinari (è necessaria un'apposita
commissione?).
Avrei inoltre necessità di conoscere la normativa sulle bocciature e, in particolare, se è vero che non è consentito bocciare un ragazzo due volte nella medesima classe (prima media, frequentata la prima volta in una scuola differente da quella che attualmente vorrebbe bocciare).
RISPONDE ANTONIO MARTINO
Le fonti normative riguardanti la sospensione di un allievo dall'attività didattica, allo stato attuale si differenziano:
a) Per gli alunni delle scuole elementari e medie (allievi 6/13 anni) sono valide le norme riportate nell'articolo 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994).
Ai commi 9/11 del suddetto articolo 5 è riportato:
"9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11."
I commi 7/9 dell'articolo 328 - Sanzioni disciplinari - del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 codificano le sanzioni disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari;
b) Per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore (allievi 14/18 anni) è stato emanato il DPR del 24 giugno 1998, n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, riportato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 1998, n. 175.
Il Regolamento aggiorna ed abroga parzialmente l'articolo 328 - Sanzioni disciplinari - del Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 per quanto riguarda le sanzioni da applicare alle studentesse e agli studenti della secondaria.
L'articolo 4 del Regolamento - citato DPR n. 249 - dispiega i provvedimenti disciplinari a carico degli allievi.
L'articolo 5 stabilisce i termini e i modi di un'eventuale impugnazione dei provvedimenti in materia di sanzioni disciplinari.
Per il numero delle "bocciature", dette più propriamente "non ammissione alla classe successiva" o "giudizio finale negativo", le norme non parlano di numero ma di anni di obbligo scolastico.
La decisione della "ammissione" o della "non ammissione" è, ovviamente, competenza degli organi competenti interni all'istituzione scolastica in cui l'allievo ha frequentato o termina l'anno scolastico come pure di un eventuale giudizio finale non positivo: ripetenza della classe frequentata.
CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI
La nostra direttrice non vuole discutere un problema organizzativo che sta gestendo in modo autonomo, contro il parere della maggioranza dei docenti.
E' vero che il dirigente scolastico è obbligato a convocare il collegio dei docenti se tale richiesta è avanzata da almeno un terzo dei docenti?
RISPONDE ANTONIO MARTINO
L'interrogante ha perfettamente ragione. Infatti il quarto comma dell'articolo 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994) recita testualmente: "Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre".
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI
Sono un'insegnante della scuola per l'infanzia responsabile della commissione nuove tecologie. Sarei interessata ai riferimenti su software da poter utilizzare con bambini di età compresa tra i tre e i sei anni da acquistare o scaricare.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Può effettuare delle ricerche su INTERNET sotto le voci SOFTWARE DIDATTICO AND SCUOLA INFANZIA ovvero SOFTWARE AND INFANZIA
Già in Educazione&Scuola trova molto materiale in Software didattico
Veda in particolare nel sito http://paradiso.itd.ge.cnr.it/bsd/
INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA
Sono un'insegnante di scuola elementare ed insegno la lingua inglese da specializzata.
Mi chiedo, ma soprattutto chiedo a voi, con i nuovi curricoli, per l'anno scolastico 2001/2002 e l'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese dal 1° ciclo di scuola di base, il tempo scuola sarà di 30 ore?
E' necessario richiedere insegnanti specialisti di lingua inglese se nel proprio circolo quelli presenti non sono sufficienti a coprire tutte le classi?
Sicura di una risposta affidabile, Vi porgo cordiali saluti e complimenti per il servizio offertoci. Grazie
RISPONDE UMBERTO TENUTA
Già la Legge 148 prevedeva l'aumento a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera.
Si richiederanno gli insegnanti, specialisti o specializzati, necessari.
Grazie per i complimenti, ma aspettiamo contributi da tutti.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
RISPONDE ANTONIO MARTINO
1) Quesito - In qualità di assistente amministrativo di ruolo in servizio (dalle ore 8 alle ore 14) in una scuola del mio paese di residenza, (distanza abitazione-scuola: 3 minuti), devo partecipare ad un corso di aggiornamento per ore 5 giornaliere dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (durata del corso 5 giorni) presso una scuola di un altro paese distante 1 ora dal mio. Lo scrivente per essere presente al corso deve partire alle ore 7 e deve rientrare alle ore 15.
Ho diritto a chiedere oltre all’indennità di missione anche il lavoro straordinario cioè il lavoro dalle 7 alle 8 e dalle 14 alle 15? (2 ore in più).
Risposta - L’articolo 13, 4° comma, del C.C.N.L. 26.5.1999 precisa: “Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione . . . è considerato in servizio a tutti gli effetti . . .”
L’articolo 52, 6.2° comma, del C.C.N.I. 31.8.1999 aggiunge: “Recuperi e riposi compensativi - Se il dipendente, per esigenze di servizio . . . presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore . . .”
Precisazione: Nei giorni in cui lei frequenta il corso di formazione valevole per l’espletamento dei suoi doveri di istituto e ai fini della sua progressione di carriera, e il luogo fa parte del territorio provinciale, svolge un servizio pari a cinque ore giornaliere e non sei. Pertanto è ritenuto in servizio a tutti gli effetti.
Per tale periodo, a mio parere, non ha diritto ad alcun recupero compensativo né compensi aggiuntivi.
2) Quesito - Durante le ore di servizio sono stato costretto ad anticipare l’uscita dalla scuola di 2 ore per motivi di salute.
Il mio superiore mi ha invitato a presentare domanda di permesso breve da recuperare per giustificare l’assenza. È lecita questa richiesta? Non era forse da giustificare con 2 ore di assenza per malattia? (Il contratto scuola non parla di questi casi particolari, parla di giorni di malattia e non di ore) Qual è il vostro parere?
Risposta - La risposta è quella che lei si è data, non so per quale motivo, l’ha messa fra parentesi. Infatti una risposta inappuntabile ed esauriente è: “il contratto scuola non parla di questi casi particolari, parla di giorni di malattia e non di ore”. La richiesta avanzatale dal suo capo di istituto, quindi, è legittima e doverosa insieme.
3) Quesito - Un docente è stato nominato dal provveditorato, referente provinciale per una statistica provinciale su dei progetti realizzati da tutte le scuole della provincia.In pratica il referente deve raccogliere tutti i dati delle scuole (circa 40 scuole ) e per ogni scuola deve indicare tutte le notizie relative ai progetti effettuati. È un lavoro che richiede tanto tempo e tanto impegno al computer.
Lo scrivente essendo assistente amministrativo è stato invitato dal superiore a collaborare (a fare tutto in realtà) col docente per stilare questa statistica: devo scrivere tutti i dati delle scuole nella statistica che ho predisposto nel computer ,lavoro molto impegnativo anche come tempo (ci vogliono tante ore di lavoro al computer), in pratica sembra che sia lo scrivente il referente ,invece che il docente.
La domanda è la seguente: rientra nei compiti dell’assistente amministrativo fare i lavori degli altri?
Se rientra nei miei compiti, posso chiedere che mi vengano accreditate delle ore straordinario anche se fatte nell’orario di lavoro o in alternativa essere pagato con ore di incentivazione?
Risposta - No, non entra nelle competenze dell’assistente amministrativo svolgere il lavoro proprio di una funzione-obiettivo. Il titolare della funzione-obiettivo, docente o personale ATA, non ne è solo il titolare ma l’esecutore di tale attività.
La materia è regolata dall’articolo 28 del C.C.N.L. 26.5.1999; il comma 1° definisce e precisa che: ”. . . la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale del docente, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni-obiettivo . . .”
4) Quesito - Un dipendente che assiste un anziano riconosciuto invalido civile al 100% con accompagnamento non ai sensi della legge 104 bensì ai sensi di altre leggi ha diritto ai 3 giorni di permesso retribuito mensile?
Risposta - Il dipendente che assiste un portatore di handicap, invalido al 100%, deve avere rapporto di parentela ben precisi (genitore, che qui non è il caso di parlarne, figlio unico, coniuge) e il riconoscimento deve essere ai sensi della legge n. 104/1992, per poter essere applicato l’articolo 33, comma 7 che dà diritto ai giorni di riposo mensile.
RAPPORTI SCUOLA GENITORI
Sono un consigliere di un istituto comprensivo formato da due scuole medie, due elementari e una scuola per l'infanzia, a capo del quale, dall'inizio del corrente anno scolastico, è la preside della vecchia scuola media
Sono ormai alcuni mesi che i rapporti tra i genitori (specie della materna e dell'elementare) e la preside sono tesi, perché spesso accadono fatti che visti nell'ottica di una scuola media possono essere accettati, ma nel contesto di un elementare o materna sembrano totalmente fuori luogo.
Ad esempio, la preside ha più volte minacciato di non permettere l'ingresso dei genitori addirittura nella scuola materna (nelle elementari e medie l'ha già vietato da tempo) costringendo i genitori a lasciare dei bambini piangenti di tre anni all'ingresso dell'atrio della scuola.
Oltre ad altre situazioni discutibili, i consigli che richiedo riguardano due situazioni a mio avviso gestite senza un minimo di tatto e di comprensione.
Lo scorso mese, la preside ha consegnato personalmente, come ha sempre fatto nelle scuola medie, i pagellini agli alunni delle
elementari e girando classe per classe, cogliendo di sorpresa anche le insegnanti, ha letto ad alta voce i giudizi di ciascun bambino commentandoli, nei casi in cui riteneva tali giudizi non belli.
Questi commenti non sono stati graditi da una buona parte dei bambini (alcuni sono usciti piangendo dalla scuola e alcune maestre hanno ritenuto di doversi scusare con i genitori per il comportamento della preside) e tantomeno da molti genitori, che ritengono che qualora si debbano commentare a fini educativi i giudizi dei bambini, le uniche persone autorizzate a farlo, debbano essere le insegnanti che conoscono i bambini e sanno valutare il giudizio rapportato alle capacità dei bambini.
Quando ho sottoposto la questione in consiglio di istituto la preside ha dichiarato che la legge (citando un testo del 1971 di GIFFONI) le consente di entrare nelle classi e di distribuire le pagelle e che quindi continuerà a farlo nonostante le numerose proteste. (tra l'altro il testo molto vecchio parla di scuole medie e superiori, non di elementari)
Un altra questione è rappresentata dal fatto che il gruppo qualità, formato esclusivamente da docenti, ha chiesto a tutti gli alunni, dalla materna alle medie, di rispondere a tre questionari sul gradimento della scuola, dei docenti, del personale ATA, ecc... forte di un autorizzazione data l'anno scorso dal vecchio consiglio di istituto delle sole scuole medie.
Quando in consiglio ho chiesto perché non avessero ritenuto opportuno chiedere una nuova autorizzazione del consiglio per quest'anno, o almeno avvisare i genitori dell'imminenza del sondaggio, e renderne noti i contenuti, mi è stato risposto giustificandosi con l'urgenza del sondaggio, e comunque è stato detto che il gruppo qualità è totalmente autonomo e non deve rendere conto a nessuno delle sue scelte.
A parte che credo che almeno moralmente se non legalmente, i docenti debbano rendere conto ai genitori di tutto ciò che fanno, d'altra parte si impegnano a questo in tutte le carte dei servizi che ho avuto modo di consultare, inoltre ho chiesto almeno di ammettere alcuni genitori tra i membri del gruppo qualità, ma gli insegnanti e la direzione hanno escluso l'ipotesi, perché secondo loro noi non siamo abbastanza competenti.
Inutile dire che ad ogni reclamo in consiglio di istituto le rappresentanti del personale ATA fanno scena muta perché sostanzialmente il loro capo è la preside, le rappresentanti dei docenti delle medie concordano sempre e comunque con la preside, le rappresentanti dei docenti di elementari e materne, non prendono posizione dando ragione un po' a tutti ed affermando che ci vuole tempo e le cose si sistemeranno, inoltre la preside ha più volte sostenuto che il consiglio di istituto non è un parlamentino, e che deve solo RECEPIRE quanto viene deciso in collegio docenti.
Dopo le premesse veniamo alle domande.
Ha valore (anche nelle elementari) quel testo di Giffoni dove si dice che il preside entra nelle classi e legge i giudizi ad alta voce?
Se si questo la autorizza anche a commentare in maniera soggettiva tali giudizi, sempre davanti a tutti?
Possono essere ammessi nel gruppo qualità anche dei genitori?
I risultati dei sondaggi fatti dal gruppo qualità devono essere resi noti o devono essere tenuti nascosti a disposizione solo degli addetti ai lavori? Perché a distanza di più di un mese sono comparsi dei tabelloni coi risultati del sondaggio delle medie, nell'atrio della scuola media, mentre non si sa
più nulla riguardo a quelli delle elementari e materne, e neanche del sondaggio distribuito ai genitori, che è stato riciclato dall'anno scorso (contenente domande inerenti la scuola media)ed è stato inviato ai genitori di tutto il comprensivo, con la dicitura: "da consegnare entro lunedì all'insegnante di lettere, che notoriamente non esiste nella scuola elementare ne tantomeno nella materna"
Il consiglio di istituto è davvero un organismo che può solo recepire quanto deciso in collegio docenti e non ha neanche il diritto di proporre temi di discussione?
Quali strade posso seguire e quali testi consultare per porre fine a questa situazione di regno e di onnipotenza da parte della preside, correndo il minor rischio possibile di danneggiare i bambini, che me ne rendo conto sono i soggetti più a rischio in una situazione del genere?
Mi scuso se mi sono dilungato e vi prego di rispondermi anche eventualmente per dirmi, con la vostra esperienza, se ci sono delle cose che non conoscendo, non sono in grado di valutare e che
giustificherebbero almeno in parte i comportamenti di preside e docenti.
RISPONDE UMBERTO TENUTA
GENITORI NELLE AULE
I rapporti vanno disciplinati nel Regolamento d'istituto, secondo lo spirito della collaborazione di cui all'art.1 della Legge 30/2000 (Cfr.
Didattica@edscuola.com)
LETTURA GIUDIZI NEGATIVI
Nessuna norma può consentire di mortificare gli alunni: lo vietano il più elementare buon senso ed i criteri educativi cui tutti debbono attenersi nella scuola.
GRUPPO QUALITA'
I gruppi di lavoro debbono operare sempre in sintonia con il collegio dei docenti e con il consiglio di istituto: le decisioni vanno prese di volta in volta.
Il discorso della partecipazione dei genitori va affrontato alla luce del Regolamento dell'autonomia e della Legge 30/2000: occorre assicurare la cooperazione dei genitori.
Sarebbe auspicabile l'inclusione dei genitori in tutti i gruppi.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il consiglio può agire autonomamente, anche se è auspicabile la più ampia collaborazione
reciproca tra collegio e consiglio.
Le situazioni vanno discusse innanzitutto negli organi istituzionali, comprese le assemblee dei genitori.
DIDATTICA
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