FAQ 1
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 04.04.01)
Voi, che siete così bene informati sulle novità
scolastiche, sapreste dirmi se sono in attivazione dei corsi di sostegno
in Puglia? Sono particolarmente interessata a frequentarne uno.
Devi vedere presso l'universita'
della tua citta'.
Sono un insegnante di sostegno dell'IPSSCART
"E. Cornaro" di Jesolo (VE), un'Ist. Prof. per i servizi
Commerciali, turistici, dsella ristorazione e alberghieri.
Il nostro Istituto ha già messo in atto un pregetto di integrazione
scuola-lavoro per alunni con handicap psicosfisico medio, per il biennio
del 4°- 5°.
In merito all'esperienza suddetta, che vorremo integrare migliorare, ed
anche ai "progetti di vita", gradirei ricevere riferimenti
normativi e di altre esperienze simili.
Vedi http://www.asphi.it/;
in questo sito, ma anche in altri (vedi la nostra pagina dei Link)
troverai quello che cerchi
Dove trovare materiali e programmi da poter usare con
ragazzi portatori di handicap gravi o anche siti da cui scaricare qualcosa
poiche' le risorse nelle scuole sono veramente scarse
Vai nella pagina dei link, ci sono
numerose associazioni che fanno progetti e forniscono materiali.
Vorrei sapere se esistono disposizioni di legge che
obbligano l'insegnante di sostegno a collaborare con gli operatori
socio-sanitari (es. fisioterapisti) che seguono l'alunno portatore di
handicap, assistendo anche a sedute di terapia durante o oltre l'orario
scolastico, al fine di predisporre linee comuni di intervento. E'
possibile , in caso di rifiuto dell'insegnante di sostegno che assista a
queste sedute un altro insegnante del team?
Certamente.
L'insegnante di sostegno collabora con l'Uonpi e nessuno gli vieta di
assistere alle sedute di terapia. Comunque, non e' obbligata ad essere
presnte, in special modo a queste sedute.
Da un po' di tempo ho perso di vista il sito e oggi
lo ritrovo con questa bella sorpresa: un angolo per l'Handicap!
Meraviglia, ci sono risposte dell'avv.Nocera e di Tortello....come sempre
il meglio nel sito di Cillo.
Bene ne approfitto......
Ho letto d'un fiato le vostre FAQ e vorrei notare l'unica cosa che forse
suona male: perchè l'ins.specializzato può essere utilizzato per
supplenze quando l'alunno disabile è assente? le attività di
integrazione terminano quando il ragazzo manca? non è forse questa
l'occasione in cui molti tra insegnanti e allievi si sentono più liberi
di parlare?
L’art.13 ultimo comma
L.104/92 dice: l’insegnante di sostegno è contitolare della
classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di
circolo o di istituto. Essi possono anche essere utilizzati per supplenze,
a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano
assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti
secondo un programma concordato.
Vorrei sapere come far valere la continuità
didattica nella scuola superiore di Roma. Ogni anno i genitori chiedono, i
dirigenti si informano a volte scrivono ma finisce sempre nello stesso
modo: nuovo anno nuova destinazione a scapito di alunni e lavoro.
Dall'AIPD (Salvatore Nocera)
Continuità del sostegno
“Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di
handicap, il primo ambientamento nella nuova situazione scolastica e il
passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l’alunno
difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno
eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del
Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza del
nuovo corso scolastico - interventi rivolti all’alunno da parte dell’insegnante
di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L’iniziativa,
adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d’intesa, dai collegi dei
docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa
al Provveditore agli Studi della scuola che accoglierà o ha già accolto
l’alunno”. (C.M. 1/88)
Sono insegnante di sostegno e seguo una bambina in
quinta elementare. La diagnosi parla di "esiti di paralisi cerebrale
con gravi turbe del linguaggio e ritardo psicomotorio".E' stata
costruita un'ipotesi di PEI centrata sull'approccio della
"modificazione del comportamento" con chiaro riferimento ai
programmi di M.A.Kozloff.
Desidero sapere come intervenire in preparazione degli esami dell'alunna.
SCUOLA ELEMENTARE Prove d'esame
O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97
e dalla O.M. 65/98 e dall'art. 1 della O.M. 128/99): "La valutazione
degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla
base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a
valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia
iniziali".
Esistono norme precise circa la possibilita' di
mantenere a scuola elementare alunni in situazione di handicap
grave?
Per la permanenza si deve pronunciare
l'Uonpi e l'insegnante di sostegno.
Sono un genitore di una ragazza che frequenta la seconda media in una scuola statale in provincia di Torino. Nella sua classe c'è un ragazzo down, che purtroppo è poco seguito, in quanto l'insegnante di sostegno ha solo 18 ore disponibili, mentre il ragazzo è presente 36 ore settimanali.
Le ore purtroppo sono quelle stabilite,ma le singole istituzioni scolastiche, se hanno disponibilità aggiuntive di bilancio, possono stipulare contratti a tempo determinato con insegnanti specializzati, in aggiunta a quelli assegnati dal Provveditore.
Qualora un maggior numero di ore sia richiesto da casi particolarmente delicati, può essere predisposto un progetto di sperimentazione.
Inoltre si puo' richiedere una assistente educativa, se occorre. La scuola la puo' richiedere all'Ente locale tramite l'Uonpi. Sempreche' l'Uonpi lo ritiene opportuno.
Vorrei sapere se questa insegnante può interferire nelle lezioni in presenza degli altri docenti di classe per interrogare gli altri ragazzi e dar loro compiti, talvolta di castigo, ed assegnare voti. Per esempio nell'ora di lettere interroga su storia del costume bizantino. Preciso che questa docente insegna anche in un altro istituto una materia artistica.
L’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto!
Forse questo spiega la sua breve presenza nella scuola media. Vorrei anche far notare che ha quasi obbligato i compagni a turno di occuparsi del ragazzo nella pausa mensa.
Mi congratulo con l'insegnante!
Vorrei anche sapere a chi ci possiamo rivolgere per risolvere questo problema, considerando il fatto che questo ragazzo si masturba in classe.
Chi le ha detto questo?
Chiedo di conoscere:
a) se, tra le mansioni proprie del profilo professionale dei collaboratori scolastici ( ex "bidelli"), di recente riformulato dal contratto Scuola 2000/2001,rientrano anche quelle relative all'aiuto materiale agli alunni portatori di handicap grave in occasione dell'uso dei servizi igienici durante l'orario scolastico: dall'aula al bagno, nel bagno, dal bagno all'aula.
Attualmente, deve quotidianamente provvedervi la madre.
b) La normativa che prevede il diritto dell'alunno portatore di handicap di avere, a spese della scuola, il computer quale necessario strumento didattico per l'apprendimento della scrittura.
Moltre grazie e vive cordialità.
RISPOSTA AL PUNTO a)
Scrivono Mario Tortello e Piero Rollero, sulla rivista Handicap & Scuola (Direttore responsabile lo stesso Mario
Tortello):
Fra i gravi problemi che sono sorti con il passaggio del personale comunale allo Stato come ATA, uno riguardava l'interpretazione dell'art. 31 del C.C.N.L. comparto scuola del maggio 1999. Ivi il termine "possono" , riferito alle mansioni di assistenza personale per gli allievi disabili, attribuito ai collaboratori scolastici, era fonte di interpretazioni lesive dei diritti degli allievi.
..Omissis...
Ribadiamo: vengono meglio puntualizzate le mansioni del personale ATA relative agli alunni in situazione di handicap, restano in vigore le morme di cui alla
legge n. 104/92, art.13, comma 3, a carico degli Enti locali. Aggiungo : oltre ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
DPR 616/77 .
Individuazione dei servizi:
Omissis...
b) assistenza agli alunni portatori di handicap:
L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal
CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo
A2:
Collaboratore scolastico
Trascrivo la parte che interessa:
- Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive e l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze di particolare disagio, e per l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.
RISPOSTA AL PUNTO B)
La normativa che prevede il diritto dell'alunno portatore di handicap di avere, a spese della scuola, il computer quale necessario strumento didattico per l'apprendimento della scrittura.
I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l' autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline. Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola.
La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.
Per quanto riguarda i Comuni:
La legge n.23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze:
“i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”;
le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo
Da parte delle scuole:
Attualmente c'e' una grossa disponibilità di gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l'utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità .Il computer infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell' handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la situazione di handicap.
Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco. Sono utilissimi per soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).
Per l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici,
cfr. legge n. 104/92, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96. E' da tenere presente che le scuole hanno numerose opportunita' per ottenenere finanziamenti vedi: legge 440, oppure
circolare ministeriale 235 . Ma per questo ti
rimando alla lettura dei documenti esistenti nel sito.
Sono laureata in lettere e da cinque anni lavoro come insegnante di sostegno, non ho alcuna qualifica particolare. vorrei avere informazioni su un eventuale corso per detta qualifica che richiederebbe l'iscrizione alla fine di maggio.
Devi domandare all'Universita' della tua
citta'.
Sono un'insegnante di sostegno e lavoro da cinque
anni in una scuola superiore. Vorrei che qualcuno mi spiegasse il senso
della divisione in aree perchè ho conosciuto un ragazzo che per 5 anni è
stato affiancato da insegnanti di aree diverse (1° anno psicomotoria 2°
scientifica 3° psicomotoria 4°e 5° tecnica) che hanno supportato
l'alunno in tutte le discipline (comprese quelle dell'area umanistica)
indipendentemente dall'area di appartenenza, inoltre, gli insegnanti
dell'area tecnica, erano in ruolo con il diploma di maturità (in quel
caso maturità scientifica e classica) che poco aveva a che fare con
questa benedetta area. Non sarebbe più semplice una graduatoria unica
come alla scuole medie? Questa confusione a chi giova?
Ti invito a leggere RELAZIONE
AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI DIRITTI
DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP al punto 1.3
Sto cercando del software per il sostegno (la mia
scuola in provincia di Asti ha circa mezzo milione a disposizione).
Abbiamo casi molto diversi tra loro: cerco qualcosa per chi ha ancora
enormi difficoltà sia a leggere che a scrivere da solo, ma ancora di
più mi servirebbero programmi che siano di aiuto per imparare bene le
tabelline e le 4 operazioni, per migliorare la correttezza ortografica e
sintattica e apprendere ad un livello minimo le lingue straniere
(inglese e francese).
Puoi vedere in questi siti:
Vorrei gentilmente informazioni sui "Corsi di Perfezionamento post-laurea a distanza dell'Università". In particolare vorrei sapere se sono attivati corsi specializzazione per le attività di sostegno a distanza.
Le Universita' da quest'anno stanno attivando diversi corsi a distanza secondo modalita' diverse e ovviamente alcune sono poco affidabili altre affidabili.
Esiste un problema di fondo sul loro riconoscimento per la carriera del docente.
Per il sostegno ci sono pochissime esperienze di questo tipo con i problemi sopra esposti.
Sono un assistente amministrativo, chiedo il Vs. ausilio per avere delucidazioni in merito ai benefici previsti dalla legge 104/92.
Mio padre, affetto da gravi danni cardiaci, gli e' stato riconosciuto, dall'apposita commissione medica, lo stato di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3^ comma della legge 104/92.
Mia madre, affetta da gravi problemi di deambulazione perche' sottoposta a due inteventi all'anca, non ha la sufficiente possibilita' di assistere il coniuge e per questo motivo e' da circa un anno che convivono nella mia abitazione. Preciso che mia madre e' stata riconosciuta invalida e ha 69 anni. Con quasti presupposti, potrei chiedere i benefici derivanti dalla legge 104/92 dei tre giorni mensili per poter assistere il mio genitore? Nonostante mia madre ha un'eta' inferiore a 70 anni?
Certo che hai diritto ai 3 giorni!
In queste pagine troverai la Circolare INPS 133/00
e la Legge 53/00
Ti elenco comunque alcune agevolazioni approvate con l'ultima finanziaria:
Congedo parentale.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di soggetto con handicap in situazione di gravità (o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o delle sorelle, comunque convivente) che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 104/92 per l'assistenza del figlio/a (o del fratello/sorella) ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni (congedo previsto per eventi e cause particolari dal comma 2 della legge 53/2000
La finanziaria innova la legge 53, prevedendo che questi familiari di persone con handicap in situazione di gravità, durante il periodo di congedo, hanno diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei suddetti benefici previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''
(Prevista una retribuzione ed una contribuzione figurativa fino ad un importo
complessivo massimo di 70 milioni annui per i lavoratori dipendenti genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità durante il congedo parentale ,periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 di durata non superiore a due anni).
Questo articolo non risponde ancora appieno alla richiesta di possibilità di pensionamento anticipato per i genitori (o fratelli) che sono tenuti all'assistenza di persone gravemente handicappate. Ha poi un grave limite nella previsione del vincolo dell'accesso a questo beneficio solo a quei genitori che da almeno cinque anni godono dei benefici di cui all'articolo 33 della legge quadro "handicap" (104/92).
Altri benefici
Benefici relativi ai veicoli
Con il "collegato" alla finanziaria 2000 e con le finanziarie 2000 e 2001 le agevolazioni di cui da tempo fruivano i disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono estese anche ad altre categorie: non vedenti, sordomuti, persone affette da handicap psichico o mentale di gravità tale da comportare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni.
Le agevolazioni prevedono:
• il diritto alla detrazione del 19% ai fini Irpef per l’acquisto di veicoli anche non adattati destinati a facilitare la locomozione;
• l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% sull’acquisto dei veicoli;
• l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche;
• l’esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (quest’ultima agevolazione non si applica a non vedenti e sordomuti).
Inoltre:
- tra i veicoli acquistati per facilitare la locomozione dei disabili, e per i quali è prevista la possibilità di fruire della detrazione Irpef sulla relativa spesa di acquisto, rientrano anche gli autocaravan
- aumenta il limite massimo, da 2500 a 2800 centimetri cubici, per i veicoli dei disabili con motore diesel cui applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%
- può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questi sia fiscalmente a carico (per essere a carico non si devono avere redditi annui superiori a 5.500.000 lire).
Sono un'insegnante elementare di un piccolo plesso nel comune di Taglio di Po (Ro)e desidero alcuni chiarimenti in merito ad una particolare situazione verificatesi nella nostra scuola.
Nella classe I e stata iscritta per l'anno scolastico 2000/2001 un'alunna portatrice di handicap grave per cui l'alunna non ha mai frequentato la classe pur essendo presente un'insegnante di sostegno.
Chiedo chiarimenti su come verrà considerata la situazione della piccola alunna per il prossimo anno.
E' possibile chiedere lo sdoppiamento della prossima classe prima visto che prevede 23 iscritti per l'A.S. 2001/2002.
Se sì quale deve essere la normativa per attuare, la procedura per fare tale richiesta?
Vedi il DM 141/99, Registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 1999 Rg. P.I. 002 fg. n. 201, Nuovi criteri per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap
Sono un'insegnante di Sostegno nella scuola media.Spesso mi chiedo se noi insegnanti specializzati in nome della "contitolarita'" (D.Lgs n.297/94 art.315 commma 5) dobbiamo o possiamo
sostituire ripetutamente tutti i colleghi curriculari che si assentano per vari motivi,soprattutto quando l'alunno h risulta presente. Da rilevare che spesso gli alunni portatori di handicap nella scuola dell'obbligo presentano gravi deficit psichici e comportamentali. Di conseguenza non sempre e' possibile gestire da parte dell'insegnante di sostegno lasciato da solo in classe, qualsiasi lavoro programmato e contemporaneamente sorvegliare la classe che spesso presenta anche altri elementi "difficili" non dichiarati.
Mi chiedo in base a quale autorita' il Dirigente Scolastico o chi per lui, possa ignorare la legge104/92 in nome della SORVEGLIANZA (Corte dei Conti Sez.1 giurisdizionale 1984 n.172) e interpretare la CONTITOLARITA' come disgiunta al docente
curriculare.
Risposta da parte dell'Avv. to Salvatore Nocera
(AIPD)
In merito al quesito è da tener presente che, se l'insegnante
specializzato è docente della classe e della scuola, lo si deve al fatto che
egli è nominato a sostegno dell'integrazioine scolastica di un alunno con
handicap. Conseguentemente egli ha il compito di realizzare tale integrazione. Pertanto, in caso di assenza di un collega della stessa
classe frequentata dall'alunno con handicap, può svolgere ivi supplenze
occasionali.
Non può invece svolgerle in altre classi, salvo il caso che l'alunno sia assente.
Nel caso di incarico di supplenza in altra classe con spostamento dell'alunno con handicap ( il che viola il diritto
dell'alunno allo studio coi propri compagni), l'insegnante specializzato può
rifiutarsi e la famiglia dell'alunno può reclamare contro il Dirigente scolastico presso il Provveditore agli studi o presso il Dirigente
scolastico regionale, dandone notizia all'Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica del Ministero della Pubblica
Istruzione, fax 06/58493933.
Può una portatrice di handicap grave usufruire sistematicamente di assenza per malattia (frattura del femore) ed interromperla per beneficiare dei tre giorni mensili di legge 104 personale ed usufruire anche delle ferie anno precedente come da prospetto: (...)
Se dall'8/3/01 l'interessata si assenterà nuovamente per malattia o con legge 104 è consentito tutto ciò?
Tutto cio' e' poco serio!
Sia da parte del medico che rilascia le certificazioni sia da parte del disabile.
Una che ha il femore rotto, non guarisce per tre gg. e poi se lo rifrattura!
Le certificazioni di malattia e guarigione, ci sono??
Se non ci sono, devono essere respinti i tre gg. e proseguire invece con lo stato di malattia per la frattura riportata.
Nella mia scuola media (riconosciuta in area a rischio), per vari motivi, si
sta verificando una situazione anomala; i docenti di sostegno vengono sistematicamente usati per supplire le assenze di docenti nelle stesse
classi di appartenenza (onde evitare l'applicazione dell'art. 70) e, in casi
estremi, per supplire in altre classi (ma con l'applicazione dell'art. 70),
con conseguente "trasferimento" dell'alunno ph nella classe in cui il proprio docente è destinato.
In merito, il Provveditorato ha emesso una circolare (su esplicita richiesta
di alcuni docenti di un'altra scuola) nella quale in modo chiaro definisce
arbitrario quest'ultimo caso, ma in modo fumoso e poco esplicito il primo.
Fermo restando il diritto dell'alunno ph di godere dell'intervento del docente specializzato nell'orario predefinito; considerato che il docente
specializzato fa comunque parte del "team" educativo assegnato alla classe e che in numerosi casi (per promuovere la
socializzazione dell'alunno ph) si attuano interventi educativi (debitamente
programmati dal Consiglio di Classe e su indicazione del Collegio dei Docenti) rivolti ad un piccolo gruppo di alunni, della stessa classe o di
classi aperte, a cura del docente specializzato, è possibile considerare il
docente specializzato come "supplente" di fatto del docente assente nella
classe di appartenenza e non prevedere quindi una supplenza specifica??
Vi sono esperienze similari in altre scuole e in altre Province? Oltre la L.
104, quale altra normativa in materia si potrebbe richiamare per fare rispettare il diritto dell'alunno ph di avere gli interventi educativi del
docente a lui assegnato e quello del docente specializzato di espletare la
propria professionalità solo in modo "programmato" dal Consiglio di Classe?
Risposta da parte dell'Avv. to Salvatore Nocera (AIPD)
In merito al quesito è da tener presente che, se l'insegnante
specializzato è docente della classe e della scuola, lo si deve al fatto che
egli è nominato a sostegno dell'integrazione scolastica di un alunno con
handicap. Conseguentemente egli ha il compito di realizzare tale integrazione. Pertanto, in caso di assenza di un
collega della stessa classe frequentata dall'alunno con handicap, può svolgere ivi supplenze
occasionali. Non può invece svolgerle in altre classi, salvo il caso che
l'alunno sia assente.Nel caso prospettato di incarico di supplenza in altra
classe con spostamento dell'alunno con handicap ( il che viola il diritto
dell'alunno allo studio coi propri compagni), l'insegnante specializzato può
rifiutarsi e la famiglia dell'alunno può reclamare contro il Dirigente scolastico presso il Provveditore agli studi o presso il Dirigente
scolastico regionale, dandone notizia all'Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione, fax
06/58493933.
Una persona - assunta c/o una ditta ai sensi della 68/99 - è stata licenziata prima che terminasse il periodo di prova di 2 mesi.
Non c'è nessuna forma di tutela essendo questa una persona disabile?
Il datore di lavoro ha deciso di licenziare la persona, non perché non capace, ma per motivi riorganizzativi della ditta stessa
E' possibile fare questo ? E' legittimo senza una giusta causa o un giustificato motivo, e comunque pur avendo svolto brillantemente il periodo di prova?
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti è libera di recedere dal contratto. L'articolo 10, comma 1 della legge 68/99 stabilisce che ai lavoratori assunti a norma della stessa legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. La legge, quindi, non indica tutele particolari per i lavoratori disabili durante il rapporto di lavoro e in "uscita" dallo stesso.
La legge (comma 2 dell'articolo 10) stabilisce che: "Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni".
In questo caso il datore di lavoro sosterrebbe di incontrare "problemi riorganizzativi" (del lavoro, del modo lavorare, del modo di svolgere la mansione affidata al lavoratore disabile?). Bisogna capire quali sono questi problemi.
Quanto è grande e quanto è articolata l'azienda, quali mansioni può affidare ad una persona disabile, quali mansioni non può affidare, di quali interventi adattivi avrebbe bisogno per poter accogliere una persona disabile.
Ma, poi: persona, con quale disabilità? Quali difficoltà? E, al contrario, quali capacità, competenze e così via.
Poi ancora, quali valutazioni ha fatto il datore di lavoro per arrivare alla conclusione che "non può riorganizzare" il posto di lavoro?
Potrebbe pure essere che c'è poco da riorganizzare. Potrebbe bastare qualche intervento di adattamento architettonico, qualche piccolo accorgimento per risolvere un problema che potrebbe sembrare più grande di quello che in realtà è.
Noi da qui non sappiamo niente di tutto ciò.
Potremmo però suggerire alcune ipotesi di lavoro (piste da battere)
1. Chiedere ai Servizi per l'impiego di verificare le ragioni del datore di lavoro e di valutare se sono possibili interventi pubblici tesi a rimuovere il problema (ci sono le condizioni per chiedere un contributo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili? O altri contributi di istituzioni territoriali?)
2. Verificare se la stessa Ausl, presso cui opera Sonia, può realizzare interventi di supporto e tesi al superamento del problema.
3. Chiedere agli stessi servizi per l'impiego di verificare che comunque il datore di lavoro assuma un'altra persona in sostituzione di quella appena licenziata (a copertura della quota d'obbligo) oppure verificare quale strategia sta perseguendo (o intende perseguire) l'azienda nell'assolvimento degli obblighi della legge 68/99. Naturalmente stiamo parlando di un'azienda che rientra negli obblighi di questa legge.
4. Se si tratta di una grande azienda, coinvolgere i rappresentanti sindacali interni, invitandoli a discutere con il datore di lavoro la soluzione del problema.
Nel lasciare aperta la riflessione, mi sembra utile trascrivere le battute con cui Luciano Tosato conclude il paragrafo dedicato al patto di prova.
"... al disabile si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi compreso il patto di prova. Ma a differenza delle altre categorie di lavoratori subordinati la prova stessa non può essere correlata soltanto ad un apprezzamento dell'attitudine e della diligenza del disabile, ma va svolta in relazione a mansioni determinate compatibili con lo stato dell'interessato e abbia riguardo alle sue residue capacità lavorative. Una diversa funzione e natura attribuita al patto di prova svolto dall'avviato obbligatorio renderebbe nulla la risoluzione del rapporto di lavoro....... In conclusione, il periodo di prova risulta, con le precisazioni fornite, legittimo; rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti il patto di prova è finalizzato, però, a verificare se le residue capacità lavorative risultino compatibili con la mansione assegnata, a prescindere dalla professionalità e dal rendimento". (citazione tratta dalle pagine 105 e 106 de "Il lavoro dei disabili" , di Luciano Tosato, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2000)
Sono l'insegnante incaricata della formazione e aggiornamento degli insegnanti del Circolo Didattico (scuola dell'infanzia e scuola elementare) di Monte Argentario (Gr), gradirei ricevere informazioni su docenti che possano tenere un corso di formazione sui "Disturbi dell'apprendimento".
Potresti individuare il Distretto Scolastico come polo di aggregazione di iniziative di aggiornamento per il territorio in cui si opera.
Vedi, su queste pagine, l'art. 19 del Dlvo 16 aprile 1994, n. 297
Sono un'assistente sociale e lavoro in un centro di riabilitazione, giovedì parteciperò ad un incontro scolastico per valutare il passaggio alla scuola elementare di un bambino autistico, considerando che il team specialistico che segue il bambino al centro di riabilitazione, i genitori, e l'unità multidisciplinare della medicina scolastica si sono espressi in maniera favorevole alla permanenza nella scuola materna, il team scolastico invece è contrario a tale permanenza
proponendo una nuova visita eseguita sempre dalla medicina scolastica, questa volta in presenza dell'insegnante di sostegno.
Vorrei sapere a tal proposito a chi spetta l'ultima parola. esiste una procedura? Una Normativa?
Chi decide per il passaggio alla scuola elementare e' l'UONPI neuropsichiatria infantile), la famiglia e l'insegnante di sostegno.
Vedi, su queste pagine, il Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
Sono un docente con specializzazione biennale polivalente che opera sul sostegno da diversi anni. Vorrei sapere che validità ha oggi il vecchio corso di fiosiopatologia, in quale anno è stato abolito e se, ai docenti che sono in possesso di tale corso, senza averlo mai riconvertito, è consentito dalla legge occupare posti di sostegno a tempo indeterminato. Mi risulta che alcuni docenti sono entrati in ruolo su sedi di sostegno nel 1988 solo con il suddetto "titolo" e, ad oggi, occupano ancora posti di sostegno.
A me e a tanti altri colleghi specializzati non sembra giusto. Abbiamo torto o
ragione?
Molti di noi hanno inteso riconvertire il vecchio titolo, anni addietro, sottoponendosi a 1150 ore di lezioni, ad impegni di studio e a sborsare belle
cifre... e qualcuno ancora non lavora.
Com'è possibile permettere di occupare sedi di sostegno a chi non ha i requisiti richiesti dalla legge?
A noi sembra illegale. Lei cosa ci può dire?
Che devo dirti? Hai pienamente ragione!
Ti rispondo con le parole del presidente della Fadis (vedi Formazione Insegnanti di Sostegno)
La formazione, infatti, del personale docente è indispensabile soprattutto in questo momento di cambiamento della scuola che, attraverso l’autonomia organizzativa, metodologica didattica e di ricerca, ha la responsabilità delle scelte per favorire i processi di insegnamento-apprendimento di tutti gli alunni e, quindi, anche degli alunni in situazione di handicap.
Aggiungo io: in modo particolare per quelli con deficit cognitivi.
Sono un'assistente amministrativa in servizio presso
la scuola media statale Leonardo da Vinci di Roma, Vi scrivo per avere un
chiarimento in merito alla L. 104 e specialmente per quanto riguarda le
norme applicative dell'art. 33 comma 1. Io infatti so che il comma 3 è
quello che dà diritto ai 3 giorni al mese ma per quanto riguarda il comma
1 sono solo ore al mese? E se sì quante?
- Il genitore di persona handicappata
minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, commi 1, 2 e 3, anche
quando l'altro genitore non ne ha diritto.
- I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini
entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non
convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in
via continuativa ed esclusiva.
- I permessi "a giorni" possono essere frazionati ad ore,
comunque sia: comma 1, 2 ,3 dell'art.33 legge 104/92.
Veda in merito su queste pagine la Circolare
INPS - 17 luglio 2000, n. 133
Sono un insegnante di sostegno
specializzata e insegno in un Istituto superiore della provincia di
Foggia. La ragazza che seguo è audiolesa e non ha le possibilità
economiche per acquistare un computer per casa. A scuola ha
imparato ad usarlo bene e potrebbe fare di più se ne avesse uno a casa
sua. Esiste una normativa che agevoli le famiglie degli audiolesi
nell'acquisto delle tecnologie informatiche? Se sì inviatemi i
riferimenti normativi perché vorrei che la ragazza avesse il computer a
casa.
Bada bene, e' difficile che venga concesso. Nel Nord
Italia qualche ASL lo concede, se hai la grinta :-)) riuscirai anche tu.
Vedi su queste pagine il DM Sanità
332/99 (Assistenza Protesica). Negli allegati clicca sul due per avere il
prospetto delle disabilità. Dopo di cio' hai la descrizione; la classe dovrebbe essere la
21. La parola esatta per la ASL e' il
"comunicatore".
Comunque farai bene ad andare a parlare dopo
aver letto attentamente.
Non andare impreparata.
Ciao, un saluto caro alla ragazza audiolesa
Vorrei sapere se con la laurea di scienze
della formazione primaria si puo' insegnare a bambini portatori di
handicap o se bisogna fare degli ulteriori corsi, nel caso dove?
No da sola non basta. Per i corsi puoi vedere presso l'Università della tua
citta'. Ma per maggiore precisione ti consiglio di rivolgerti al
Provveditorato agli Studi.
Scrivo per avere ulteriori informazioni
in merito alle modalità di utilizzazione del docente specializzato in
riferimento alle supplenze.
Nella scuola in cui opero si sta
consolidando una cattiva abitudine, quella di servirsi del docente di
sostegno per supplenze nella stessa classe dove è inserito il disabile
e anche in altre.
L'utilizzazione in tal senso,
quando manca il discente, è un dovere amministrativo ma quando questi
è presente l'insegnante ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni del
Dirigente scolastico?
IMPIEGO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO IN SUPPLENZE DI
COLLEGHI ASSENTI
(Salvatore Nocera - Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione
scolastica )
Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i
seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall’art.13 ultimo
comma L.104/92 che l’insegnante di sostegno è contitolare della
classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale
di circolo o di istituto.
- Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione
però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o
che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo
un programma concordato.
- Quando gli alunni con handicap sono presenti, l’insegnante di
sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe
frequentata da tali alunni.
- Non sembra opportuno e corretto che l’insegnante di sostegno
venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di
integrazione scolastica con l’alunno o con la classe in
compresenza o da solo.
Sono un'insegnante specializzato ed insegno in un
I.T.C., volevo sapere se esiste "l'obbligo" da parte mia
ad accompagnare in gita l'alunna che seguo; il quesito posto non nasce
certo da "cattive intenzioni", come scaricarsi in qualche modo
della responsabilità, o da cattiva volontà, ma dal fatto ho una bimba di
2 anni.
Dalla
C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per
la partecipazione alle gite
scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla
ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in
via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché
di predisporre ogni altra misura di sostegno”.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente
l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque
membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario,
familiari).
In
caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario
fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o
l’ispettore coordinatore del GLIP,
al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge
104/92 e dalla C.M.
291/92.
Sono il genitore di un ragazzo H con ritardo mentale
lieve che frequenta il secondo anno in un ITIS. Le ore di sostegno sono
diminuite e il ragazzo non consegue miglioramenti come gli anni
precedenti. Mi è stato detto che ci sono degli assistenti educativi
culturali ma non riesco a sapere come fare per fare la domanda e a chi
indirizzarla potete aiutarmi grazie.
Innanzitutto ti invito ad andare al GLIP del Provveditorato della
tua città, per capire il motivo delle poche ore di sostegno.
ASSISTENTI EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE
Nel D.P.R.
n. 616/77, artt. 42 e 45, l’assistenza per l’assolvimento
dell’obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di
interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati
psico-fisici.
Nella L.
104/92, art. 13 c. 3, è ribadito l’obbligo “per gli enti
locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici e sensoriali”.
La C.M. 446 del 10/11'98 il Ministero P.I. fornì a suo tempo,
chiarimenti circa l’utilizzazione dei finanziamenti per l’autonomia scolastica
assegnati ai provveditorati agli studi ed alle scuole sulla base della Legge
440/97
Si potrebbe prevedere, ai sensi dell’art.40
comma 1 L.449/97, “la possibilità di assumere con contratto
a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 [1 a
138], in presenza di handicap particolarmente gravi”; INOLTRE Legge n. 69 del 22 Marzo 2000 Interventi finanziari per il
potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione
scolastica degli alunni con handicap, destinati al potenziamento ed alla
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di
handicap,con particolare attenzione per quelli con handicap
sensoriali.
La Circolare
Ministeriale 20 ottobre 2000, n.235 Interventi e di finanziamenti
per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap - A.S.
2000-2001 La circolare fornisce indicazioni in merito alle
iniziative volte alla piena realizzazione dell'autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, promosse dalle
istituzioni scolastiche per l'integrazione degli alunni in situazione
di handicap, nel quadro del nuovo assetto organizzativo ed
ordinamentale definito dagli artt.11 e 21 della legge n.59/97 e
successiva normativa di attuazione (D.L.vo n.300/99, concernente le
norme per la razionalizzazione, il riordino dell'amministrazione
centrale e periferica dello Stato, e successivo D.M n.301/99, relativo
alla sperimentazione di strutture organizzative funzionali
all'autonomia delle istituzioni scolastiche ed ai relativi processi di
riforma ; D.P.R.n.275/99 , recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche.
(NB: Tutte le norme citate le trovi su queste pagine)
Sono una ragazza che si sta laureando in scienze dell'educazione, vorrei sapere dove fanno dei corsi per insegnanti di sostegno o se esiste un corso di laurea per il sostegno?
Vorrei gentilmente sapere quando e dove saranno attivati i prossimi corsi biennali per le attività di sostegno in Sicilia.
Dovreste domandare al Provveditorato o Università della vostra
città.
Sono una ragazza che si occupa da anni di volontariato rivolto a persone in situazione d 'handicap sia mentale che fisico,vorrei conoscere da voi quali sono le recenti leggi italiane per l 'eliminazione delle barriere architettoniche.Aspettando fiduciosa una vostra risposta vi ringrazio fin d'ora per il vostro interessamento.
Ogniqualvolta ci troviamo di fronte ad un edificio pubblico o aperto al pubblico dove si svolge la vita di relazione che presenta delle barriere architettoniche che ci impediscono di entrare come tutti gli altri cittadini che non hanno difficoltà motorie, possiamo chiamare i vigili urbani oppure la Polizia per denunciare l'atto di discriminazione che subiamo e far contestare ai titolari degli esercizi pubblici l'illecito amministrativo previsto dall'art. 23 comma 5 Legge 104/92 che prevede una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 e la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Ti rinvio, sulle pagine della nostra rubrica, alle Norme
sulle Barriere Architettoniche
Chiedo scusa anticipatamente per una domanda che potrà sembrare assurda:
"E' possibile (concesso dalla Legge) non completare una scheda di valutazione (1 quadrimestre) di un bimbo portatore H (5 elementare) ipovedente e ipoudente che
legge e scrive autonomamente, non inserendo le valutazioni nelle pagine interne, affermando che il soggetto non è valutabile perché poco collaborativo nell'ultimo periodo?".
E' sorto un grave contenzioso all'interno della nostra scuola e, dopo aver letto tutte le normative, non abbiamo trovato alcun riferimento, mentre il team di insegnanti del bimbo sostiene che è possibile.
Questa e' la risposta di Mario Tortello dell'Osservatorio del M.P.I.:
La risposta al quesito è "no", "risolutamente no". Nessuna norma consente ai
docenti di non valutare l'alunno "perchè poco collaborativo". La valutazione è un diritto e ha un grande valore formativo. Non vi si può
rinunciare; eloquente è stato, a questo proposito, anche il Consiglio di
Stato, su richiesta del ministero della Pubblica Istruzione.
La mia risposta pronta era un pochino piu' "dura" .
Ricordatevi c'e' sempre un perche'! Perche' questo bambino e' poco
collaborativo???
Sono una neo insegnante di sostegno. Sin dal mese di novembre seguo un ragazzo portatore di handicap in
un ITI in provincia di Salerno, nominata dal Dirigente su posto vacante.
Ho saputo che a fine febbraio il Provveditore nominerà sulla base delle graduatorie permanenti. Di conseguenza il ragazzo cambierà insegnante.
L'ho già preparato all'evento però sia lui che i genitori non gradiscono il cambiamento in quanto ritenuto dannoso, soprattutto dal punto di vista psicologico.
Cosa si può fare? Ci si può appellare alla continuità didattica?
Può il Provveditore cambiare insegnante su posto di sostegno, a metà anno quando nella
maggior parte dei casi si è già instaurato un rapporto di complicità fra alunno e insegnante?
Della continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (compresi
gli alunni con handicap) si parla nel D.M. 16-11-90 e nella C.M.
339/92.
Infine, nel collegato alla Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c.
72, e' previsto il principio che sancisce: "e' garantita la continuita' del
sostegno per gli alunni portatori di handicap", in attuazione all'art. 14
comma 1 lett. C, L. 104/92.
Riporto la parte che interessa:
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.
Inoltre se ne parla anche nella circolare 1/88
Sto frequentando un corso di formazione su
"Teatro ed handicap" e ci è stato richiesto di ricercare
luoghi comuni ricorrenti che riguardando l'handicap e le diversità in
genere. Potreste aiutarmi a cercarne qualcuno?
Risposta da parte di una insegnante
di sostegno nei suoi 20 anni di lavoro con i bambini H nella lista
Dw-handicap:
"Quando sono arrivata nella scuola dove insegno ho trovato una
ragazzina con un leggero ritardo mentale a cui, in una parodia dei
Promessi Sposi, facevano fare una Monaca di Monza scosciata con le calze
a rete.
Tutti si sono divertiti meno io. Ma poi ho capito che, in una comunità
così affiatata come era quella del paese, era un modo non malevole di
valorizzare le capacità espressive della ragazzina. Che poi ha
continuato a lavorare nella filodrammatica e non sempre su parti
comiche.
Credo che non ci siano regole, tutto dipende da quale spirito muove le
scelte."
Da parte di un padre di un bambino down, posso dire che a questi bimbi
piace il teatro e si applicano con buoni risultati.
Desidererei sapere come, dove e quando frequentare il corso per l'handicap, essendo un'insegnante precaria nella scuola elementare di Torino ed inserita nella graduatoria permanente di Torino nei posti comuni in una posizione molto bassa.
Vedi Formazione Insegnanti di Sostegno
a cura del FADIS
Sono un docente di sostegno,scuola elementare, mi e' stato affidato un alunno down,non vorrei ridurmi al solito scopiazzamento dai libri,ma se possibile ricevere qualche esperienza di altri colleghi che hanno
gia' avuto esperienze con alunni down o qualche riferimento utile.
Prova a contattare una buona Associazione come l'AIPD
Per quanto riguarda le problematiche, credo che sia il caso che tu ti iscriva ad una lista di discussione e li scambierai la tua esperienza con gli altri.
Desidero sapere dove posso trovare dei libri didattici per tutti i tipi di handicap
Prova con:
http://shop.erickson.it/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/1305/frames.d2w/report
Oppure vai al portale http://www.erickson.it/
Troverai un'ampia scelta di libri perle diverse disabilità.
Insegno da alcuni anni nelle scuole elementari e medie, sostegno psicofisico, pur non avendo il
titolo. Adesso cerco un corso qualificato per ottenerlo in qualsiasi regione d' Italia.
Dovresti domandare al Provveditorato o Universita' della tua
citta'. Di corsi che si stanno svolgendo ce ne sono molti.
Puoi scrivere comunque alle universita'. Troverai qualcosa in:
http://universo.murst.it/indice.html
Puoi fare riferimento anche al sito APIS-FADIS (http://www.comune.fe.it/apis/)
Sono un insegnante di sostegno a tempo indeterminato gradirei
conoscere quali sono i diritti e quali i doveri degli insegnanti di
sostegno.
E' una domanda difficile.. mio caro. Tu, te
la sei mai posta questa domanda prima di intraprendere questa bella e
difficile professione?
Provero' a risponderti:
LE REGOLE DI UN BRAVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Non dire mai : Non c'è niente da
fare solo perché sembra che le risposte non ci siano mai : talvolta le
risposte non sono "riconosciute" da noi; tra i linguaggi non
verbali (ai quali tutti ormai riconosciamo dignità e diritto ma non
abbiamo ancora sviluppato sensibilità sufficiente per
"sentirli") c'è anche un battito cardiaco più o meno
accelerato, l'irrigidimento del corpo o la distensione, una mano che si
lascia prendere invece di ritirarsi ecc.
Inconsciamente, nonostante l'accettazione della diversità, abbiamo
posto a quest'ultima dei limiti, delle caratteristiche oltre le quali
non andare: ci e' ancora così poco familiare l'idea che solo da un
gesto o da uno sguardo appena accennato e apparentemente senza
significato, emerga un soggetto che ha pari dignità e diritti
(all'educazione ma anche alla ascolto, al rispetto, alla sessualità,
alla "crescita" ecc.)
Accettare di non conoscere:
Serve l'umiltà di dire " non sappiamo": sulla gravità, su
certi modi di essere al mondo, all'educatore non può essere sufficiente
il sapere della medicina: è necessaria, talvolta contro le
"certezze", la pedagogia della speranza, della scommessa.
Forse per ogni essere umano, nessuno escluso vale la pena di ricordarsi
che l'aspettativa negativa cerca la conferma di sé stessa aprendo la
strada ad una profezia che si auto avvera.
E viceversa.
Accettare di non sapere:
Spesso anche per amore, per cura si ha l'affettuosa arroganza di sapere
che cosa è meglio per un bambino/a che non può far sapere niente di
sé: allora pensiamo noi che cosa e' giusto, comodo, necessario al suo
relativo benessere, scegliendo luoghi , tempi, persone ecc. E' vero si
dirà che ciò avviene per tutto ciò che riguarda l'infanzia, ma esiste
una possibile identificazione e soprattutto, se si vuol osservare, si
può scoprire il benessere, il malessere, l'insoddisfazione, il disagio
in tanti segnali che ormai conosciamo.
Più difficile è intravedere tali sentimenti, in persone che non
dispongono di forme convenzionali di comunicazione e/o di risposta agli
stimoli.
Sono una studentessa di scienze dell'educazione,
sto elaborando una tesi sulla legislazione esistente riguardo al
sostegno alle famiglie dei bambini con disturbi d'apprendimento e
sull'analisi di eventuali progetti esistenti a questo riguardo.Sarei
interessata a sapere se la scuola si interessa a questo problema e a
quali leggi si collega per eventuali interventi.se fosse possibile vi
sarei molto grata se mi faceste sapere dove poter reperire queste
informazioni.
Innanzitutto vorrei che tu leggessi
in questa rubrica un mio articolo: Sono 360mila, signore!
Questo per renderti conto cosa significa un bambino disabile per noi
genitori.
Oggi le cose vanno un pochino meglio, grazie all'informazione che
circola nella rete.
Ti invito inoltre a dare una letta anche all'handicap nella scuola
materna, elementare, media e superiori.
Dopo, se vorrai, potrai chiedermi su quello che ancora ti risulta poco
chiaro.
Vorremmo alcuni chiarimenti riguardo lo svolgimento degli esami di qualifica e di maturità per alunni con handicap frequentanti un istituto professionale.
1. se un alunno non sostiene gli esami di qualifica (perché con deficit intellettivo molto grave) lo si può ammettere alla classe quarta? e con quali presupposti?
2.se un alunno sostiene gli esami di Stato, con prove differenziate relative al PEI, a cui viene data una valutazione positiva (nel senso che ha raggiunto gli obiettivi relativi al PEI), può essere iscritto nuovamente a frequentare il quinto anno nell'anno scolastico successivo?
Vedi la Legge
17/99 in questa rubrica
Sono un docente specializzato sul sostegno ma non ancora abilitato
per la mia classe di concorso(19A), laureato in Scienze POlitiche.
Al momento insegno sul sostegno all'Istituto Magistrale (Indirizzo
Scienze Sociali) su posto vacante e con buone probabilità di nomina
definitiva in forza delle graduatorie esaurite sul sostegno
Mi è stato detto che con la mia laurea posso ottenere punteggio solo
nell'area tecnica.
Mi chiedo allora: Visto che nella mia classe si insegna diritto pur
coprendo un posto sull'area umanistica, saranno validi questi mesi di
insegnamento e quelli futuri ai fini del punteggio?
No l'attuale normativa non lo
consente.
I punteggi validi sono per ora solo quelli maturati nella propria area
di appartenenza.
Sono una musicista che lavora da circa un mese
nella scuola elementare come insegnante di sostegno.
Il mio compito è quello di occuparmi della formazione didattica di un
bambino autistico.
Che materiale informatico ad uso didattico posso consigliare ai genitori
ed usare io stessa in ambito scolastico?
Le informazioni contenute nel
messaggio sono davvero molto vaghe: comunque penso che sia importante
farsi un'idea sulla "comunicazione facilitata" http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/2576/
E' l'URL del sito del centro studi e puo' essere un buon inizio per
affrontare un tema sconcertante ed affascinante.
Sono un'insegnante di sostegno alle prime armi e
cerco un modello prestampato per fare PEP avete qualcosa al riguardo???
Il PEP e' il PEI...un po' meno
personalizzato. Ma e' il PEI e su queste pagine trovi il facsimile.
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