a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 1
Domande e Risposte su Handicap e Scuola
(Ultimo aggiornamento: 04.04.01)

Voi, che siete così bene informati sulle novità scolastiche, sapreste dirmi se sono in attivazione dei corsi di sostegno in Puglia? Sono particolarmente interessata a frequentarne uno.

Devi vedere presso l'universita' della tua citta'. 

Sono un insegnante di sostegno dell'IPSSCART  "E. Cornaro" di Jesolo (VE), un'Ist. Prof. per i servizi Commerciali, turistici, dsella ristorazione e alberghieri.
Il nostro Istituto ha già messo in atto un pregetto di integrazione scuola-lavoro per alunni con handicap psicosfisico medio, per il biennio del 4°- 5°.
In merito all'esperienza suddetta, che vorremo integrare migliorare, ed anche ai "progetti di vita", gradirei ricevere riferimenti normativi e di altre esperienze simili. 

Vedi http://www.asphi.it/; in questo sito, ma anche in altri (vedi la nostra pagina dei Link) troverai quello che cerchi

Dove trovare materiali e programmi da poter usare con ragazzi portatori di handicap gravi o anche siti da cui scaricare qualcosa poiche' le risorse nelle scuole sono veramente scarse

Vai nella pagina dei link, ci sono numerose associazioni che fanno progetti e forniscono materiali.

Vorrei sapere se esistono disposizioni di legge che obbligano l'insegnante di sostegno a collaborare con gli operatori socio-sanitari (es. fisioterapisti) che seguono l'alunno portatore di handicap, assistendo anche a sedute di terapia durante o oltre l'orario scolastico, al fine di predisporre linee comuni di intervento.  E' possibile , in caso di rifiuto dell'insegnante di sostegno che assista a queste sedute un altro insegnante del team?

Certamente.
L'insegnante di sostegno collabora con l'Uonpi e nessuno gli vieta di assistere alle sedute di terapia. Comunque, non e' obbligata ad essere presnte, in special modo a queste sedute.

Da un po' di tempo ho perso di vista il sito e oggi lo ritrovo con questa bella sorpresa: un angolo per l'Handicap!
Meraviglia, ci sono risposte dell'avv.Nocera e di Tortello....come sempre il meglio nel sito di Cillo.
Bene ne approfitto......
Ho letto d'un fiato le vostre FAQ e vorrei notare l'unica cosa che forse suona male: perchè l'ins.specializzato può essere utilizzato per supplenze quando l'alunno disabile è assente? le attività di integrazione terminano quando il ragazzo manca? non è forse questa l'occasione in cui molti tra insegnanti e allievi si sentono più liberi di parlare?

L’art.13 ultimo comma L.104/92  dice: l’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto. Essi possono anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.

Vorrei sapere come far valere la continuità didattica nella scuola superiore di Roma. Ogni anno i genitori chiedono, i dirigenti si informano a volte scrivono ma finisce sempre nello stesso modo: nuovo anno nuova destinazione a scapito di alunni e lavoro. 

Dall'AIPD (Salvatore Nocera) Continuità del sostegno
“Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova situazione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per l’alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti all’alunno da parte dell’insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L’iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d’intesa, dai collegi dei docenti delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi della scuola che accoglierà o ha già accolto l’alunno”. (C.M. 1/88)

Sono insegnante di sostegno e seguo una bambina in quinta elementare. La diagnosi parla di "esiti di paralisi cerebrale con gravi turbe del linguaggio e ritardo psicomotorio".E' stata costruita un'ipotesi di PEI centrata sull'approccio della "modificazione del comportamento" con chiaro riferimento ai programmi di M.A.Kozloff.
Desidero sapere come intervenire in preparazione degli esami dell'alunna.

SCUOLA ELEMENTARE Prove d'esame
O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall'art. 1 della O.M. 128/99): "La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a
valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali".

Esistono norme precise circa la possibilita' di mantenere a scuola elementare alunni  in situazione di handicap grave?

Per la permanenza si deve pronunciare l'Uonpi e l'insegnante di sostegno.

Sono un genitore di una ragazza che frequenta la seconda media in una scuola statale in provincia di Torino. Nella sua classe c'è un ragazzo down, che purtroppo è poco seguito, in quanto l'insegnante di sostegno ha solo 18 ore disponibili, mentre il ragazzo è presente 36 ore settimanali.

Le ore purtroppo sono quelle stabilite,ma le singole istituzioni scolastiche, se hanno disponibilità aggiuntive di bilancio, possono stipulare contratti a tempo determinato con insegnanti specializzati, in aggiunta a quelli assegnati dal Provveditore.
Qualora un maggior numero di ore sia richiesto da casi particolarmente delicati, può essere predisposto un progetto di sperimentazione.
Inoltre si puo' richiedere una assistente educativa, se occorre. La scuola la puo' richiedere all'Ente locale tramite l'Uonpi. Sempreche' l'Uonpi lo ritiene opportuno.

Vorrei sapere se questa insegnante può interferire nelle lezioni in presenza degli altri docenti di classe per interrogare gli altri ragazzi e dar loro compiti, talvolta di castigo, ed assegnare voti. Per esempio nell'ora di lettere interroga su storia del costume bizantino. Preciso che questa docente insegna anche in un altro istituto una materia artistica.

L’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto!

Forse questo spiega la sua breve presenza nella scuola media. Vorrei anche far notare che ha quasi obbligato i compagni a turno di occuparsi del ragazzo nella pausa mensa.

Mi congratulo con l'insegnante!

Vorrei anche sapere a chi ci possiamo rivolgere per risolvere questo problema, considerando il fatto che questo ragazzo si masturba in classe.

Chi le ha detto questo?

Chiedo di conoscere:
a) se, tra le mansioni proprie del profilo professionale dei collaboratori scolastici ( ex "bidelli"), di recente riformulato dal contratto Scuola 2000/2001,rientrano anche quelle relative all'aiuto materiale agli alunni portatori di handicap grave in occasione dell'uso dei servizi igienici durante l'orario scolastico: dall'aula al bagno, nel bagno, dal bagno all'aula.
Attualmente, deve quotidianamente provvedervi la madre.
b) La normativa che prevede il diritto dell'alunno portatore di handicap di avere, a spese della scuola, il computer quale necessario strumento didattico per l'apprendimento della scrittura.
Moltre grazie e vive cordialità.

RISPOSTA AL PUNTO a)
Scrivono Mario Tortello e Piero Rollero, sulla rivista Handicap & Scuola (Direttore responsabile lo stesso Mario Tortello):
Fra i gravi problemi che sono sorti con il passaggio del personale comunale allo Stato come ATA, uno riguardava l'interpretazione dell'art. 31 del C.C.N.L. comparto scuola del maggio 1999. Ivi il termine "possono" , riferito alle mansioni di assistenza personale per gli allievi disabili, attribuito ai collaboratori scolastici, era fonte di interpretazioni lesive dei diritti degli allievi.
..Omissis...
Ribadiamo: vengono meglio puntualizzate le mansioni del personale ATA relative agli alunni in situazione di handicap, restano in vigore le morme di cui alla legge n. 104/92, art.13, comma 3, a carico degli Enti locali. Aggiungo : oltre ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 616/77 .
Individuazione dei servizi:
Omissis...
b) assistenza agli alunni portatori di handicap:
L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2:
Collaboratore scolastico
Trascrivo la parte che interessa:
- Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive e l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze di particolare disagio, e per l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.
RISPOSTA AL PUNTO B)
La normativa che prevede il diritto dell'alunno portatore di handicap di avere, a spese della scuola, il computer quale necessario strumento didattico per l'apprendimento della scrittura.
I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l' autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline. Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola. 
La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.
Per quanto riguarda i Comuni:
La legge n.23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze:
“i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”; 
le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo
Da parte delle scuole:
Attualmente c'e' una grossa disponibilità di gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l'utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità .Il computer infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell' handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la situazione di handicap.
Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco. Sono utilissimi per soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).
Per l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr. legge n. 104/92, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96. E' da tenere presente che le scuole hanno numerose opportunita' per ottenenere finanziamenti vedi: legge 440, oppure circolare ministeriale 235 . Ma per questo ti rimando alla lettura dei documenti esistenti nel sito.

Sono laureata in lettere e da cinque anni lavoro come insegnante di sostegno, non ho alcuna qualifica particolare. vorrei avere informazioni su un eventuale corso per detta qualifica che richiederebbe l'iscrizione alla fine di maggio.

Devi domandare all'Universita' della tua citta'.

Sono un'insegnante di sostegno e lavoro da cinque anni in una scuola superiore. Vorrei che qualcuno mi spiegasse il senso della divisione in aree perchè ho conosciuto un ragazzo che per 5 anni è stato affiancato da insegnanti di aree diverse (1° anno psicomotoria 2° scientifica 3° psicomotoria 4°e 5° tecnica) che hanno supportato l'alunno in tutte le discipline (comprese quelle dell'area umanistica) indipendentemente dall'area di appartenenza, inoltre, gli insegnanti dell'area tecnica, erano in ruolo con il diploma di maturità (in quel caso maturità scientifica e classica) che poco aveva a che fare con questa benedetta area. Non sarebbe più semplice una graduatoria unica come alla scuole medie? Questa confusione a chi giova?

Ti invito a leggere RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI DIRITTI DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP al punto 1.3

Sto cercando del software per il sostegno (la mia scuola in provincia di Asti ha circa mezzo milione a disposizione). Abbiamo casi molto diversi tra loro: cerco qualcosa per chi ha ancora enormi difficoltà sia a leggere che a scrivere da solo, ma ancora di più mi servirebbero programmi che siano di aiuto per imparare bene le tabelline e le 4 operazioni, per migliorare la correttezza ortografica e sintattica e apprendere ad un livello minimo le lingue straniere (inglese e francese).

Puoi vedere in questi siti:

Vorrei gentilmente informazioni sui "Corsi di Perfezionamento post-laurea a distanza dell'Università". In particolare vorrei sapere se sono attivati corsi specializzazione per le attività di sostegno a distanza.

Le Universita' da quest'anno stanno attivando diversi corsi a distanza secondo modalita' diverse e ovviamente alcune sono poco affidabili altre affidabili.
Esiste un problema di fondo sul loro riconoscimento per la carriera del docente. 
Per il sostegno ci sono pochissime esperienze di questo tipo con i problemi sopra esposti.

Sono un assistente amministrativo, chiedo il Vs. ausilio per avere delucidazioni in merito ai benefici previsti dalla legge 104/92. 
Mio padre, affetto da gravi danni cardiaci, gli e' stato riconosciuto, dall'apposita commissione medica, lo stato di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3^ comma della legge 104/92. 
Mia madre, affetta da gravi problemi di deambulazione perche' sottoposta a due inteventi all'anca, non ha la sufficiente possibilita' di assistere il coniuge e per questo motivo e' da circa un anno che convivono nella mia abitazione. Preciso che mia madre e' stata riconosciuta invalida e ha 69 anni. Con quasti presupposti, potrei chiedere i benefici derivanti dalla legge 104/92 dei tre giorni mensili per poter assistere il mio genitore? Nonostante mia madre ha un'eta' inferiore a 70 anni?

Certo che hai diritto ai 3 giorni!
In queste pagine troverai la
Circolare INPS 133/00 e la
Legge 53/00
Ti elenco comunque alcune agevolazioni approvate con l'ultima finanziaria:
Congedo parentale. 
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di soggetto con handicap in situazione di gravità (o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o delle sorelle, comunque convivente) che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 104/92 per l'assistenza del figlio/a (o del fratello/sorella) ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni (congedo previsto per eventi e cause particolari dal comma 2 della legge 53/2000
La finanziaria innova la legge 53, prevedendo che questi familiari di persone con handicap in situazione di gravità, durante il periodo di congedo, hanno diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei suddetti benefici previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''
(Prevista una retribuzione ed una contribuzione figurativa fino ad un importo
complessivo massimo di 70 milioni annui per i lavoratori dipendenti genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità durante il congedo parentale ,periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 di durata non superiore a due anni).
Questo articolo non risponde ancora appieno alla richiesta di possibilità di pensionamento anticipato per i genitori (o fratelli) che sono tenuti all'assistenza di persone gravemente handicappate. Ha poi un grave limite nella previsione del vincolo dell'accesso a questo beneficio solo a quei genitori che da almeno cinque anni godono dei benefici di cui all'articolo 33 della legge quadro "handicap" (104/92).
Altri benefici 
Benefici relativi ai veicoli
Con il "collegato" alla finanziaria 2000 e con le finanziarie 2000 e 2001 le agevolazioni di cui da tempo fruivano i disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono estese anche ad altre categorie: non vedenti, sordomuti, persone affette da handicap psichico o mentale di gravità tale da comportare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. 
Le agevolazioni prevedono:
• il diritto alla detrazione del 19% ai fini Irpef per l’acquisto di veicoli anche non adattati destinati a facilitare la locomozione;
• l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% sull’acquisto dei veicoli;
• l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche;
• l’esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (quest’ultima agevolazione non si applica a non vedenti e sordomuti).
Inoltre: 
- tra i veicoli acquistati per facilitare la locomozione dei disabili, e per i quali è prevista la possibilità di fruire della detrazione Irpef sulla relativa spesa di acquisto, rientrano anche gli autocaravan
- aumenta il limite massimo, da 2500 a 2800 centimetri cubici, per i veicoli dei disabili con motore diesel cui applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%
- può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questi sia fiscalmente a carico (per essere a carico non si devono avere redditi annui superiori a 5.500.000 lire).

Sono un'insegnante elementare di un piccolo plesso nel comune di Taglio di Po (Ro)e desidero alcuni chiarimenti in merito ad una particolare situazione verificatesi nella nostra scuola.
Nella classe I e stata iscritta per l'anno scolastico 2000/2001 un'alunna portatrice di handicap grave per cui l'alunna non ha mai frequentato la classe pur essendo presente un'insegnante di sostegno.
Chiedo chiarimenti su come verrà considerata la situazione della piccola alunna per il prossimo anno.
E' possibile chiedere lo sdoppiamento della prossima classe prima visto che prevede 23 iscritti per l'A.S. 2001/2002.
Se sì quale deve essere la normativa per attuare, la procedura per fare tale richiesta?

Vedi il DM 141/99, Registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 1999 Rg. P.I. 002 fg. n. 201, Nuovi criteri per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap

Sono un'insegnante di Sostegno nella scuola media.Spesso mi chiedo se noi insegnanti specializzati in nome della "contitolarita'" (D.Lgs n.297/94 art.315 commma 5) dobbiamo o possiamo sostituire ripetutamente tutti i colleghi curriculari che si assentano per vari motivi,soprattutto quando l'alunno h risulta presente. Da rilevare che spesso gli alunni portatori di handicap nella scuola dell'obbligo presentano gravi deficit psichici e comportamentali. Di conseguenza non sempre e' possibile gestire da parte dell'insegnante di sostegno lasciato da solo in classe, qualsiasi lavoro programmato e contemporaneamente sorvegliare la classe che spesso presenta anche altri elementi "difficili" non dichiarati.
Mi chiedo in base a quale autorita' il Dirigente Scolastico o chi per lui, possa ignorare la legge104/92 in nome della SORVEGLIANZA (Corte dei Conti Sez.1 giurisdizionale 1984 n.172) e interpretare la CONTITOLARITA' come disgiunta al docente curriculare.

Risposta da parte dell'Avv. to Salvatore Nocera (AIPD)

In merito al quesito è da tener presente che, se l'insegnante specializzato è docente della classe e della scuola, lo si deve al fatto che egli è nominato a sostegno dell'integrazioine scolastica di un alunno con handicap. Conseguentemente egli ha il compito di realizzare tale integrazione. Pertanto, in caso di assenza di un collega della stessa classe frequentata dall'alunno con handicap, può svolgere ivi supplenze occasionali. 
Non può invece svolgerle in altre classi, salvo il caso che l'alunno sia assente.
Nel caso di incarico di supplenza in altra classe con spostamento dell'alunno con handicap ( il che viola il diritto dell'alunno allo studio coi propri compagni), l'insegnante specializzato può rifiutarsi e la famiglia dell'alunno può reclamare contro il Dirigente scolastico presso il Provveditore agli studi o presso il Dirigente scolastico regionale, dandone notizia all'Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione, fax 06/58493933.

Può una portatrice di handicap grave usufruire sistematicamente di assenza per malattia (frattura del femore) ed interromperla per beneficiare dei tre giorni mensili di legge 104 personale ed usufruire anche delle ferie anno precedente come da prospetto: (...)
Se dall'8/3/01 l'interessata si assenterà nuovamente per malattia o con legge 104 è consentito tutto ciò?

Tutto cio' e' poco serio!
Sia da parte del medico che rilascia le certificazioni sia da parte del disabile.
Una che ha il femore rotto, non guarisce per tre gg. e poi se lo rifrattura! 
Le certificazioni di malattia e guarigione, ci sono?? 
Se non ci sono, devono essere respinti i tre gg. e proseguire invece con lo stato di malattia per la frattura riportata.

Nella mia scuola media (riconosciuta in area a rischio), per vari motivi, si sta verificando una situazione anomala; i docenti di sostegno vengono sistematicamente usati per supplire le assenze di docenti nelle stesse classi di appartenenza (onde evitare l'applicazione dell'art. 70) e, in casi estremi, per supplire in altre classi (ma con l'applicazione dell'art. 70), con conseguente "trasferimento" dell'alunno ph nella classe in cui il proprio docente è destinato.
In merito, il Provveditorato ha emesso una circolare (su esplicita richiesta di alcuni docenti di un'altra scuola) nella quale in modo chiaro definisce arbitrario quest'ultimo caso, ma in modo fumoso e poco esplicito il primo.
Fermo restando il diritto dell'alunno ph di godere dell'intervento del docente specializzato nell'orario predefinito; considerato che il docente specializzato fa comunque parte del "team" educativo assegnato alla classe e che in numerosi casi (per promuovere la socializzazione dell'alunno ph) si attuano interventi educativi (debitamente programmati dal Consiglio di Classe e su indicazione del Collegio dei Docenti) rivolti ad un piccolo gruppo di alunni, della stessa classe o di classi aperte, a cura del docente specializzato, è possibile considerare il docente specializzato come "supplente" di fatto del docente assente nella classe di appartenenza e non prevedere quindi una supplenza specifica??
Vi sono esperienze similari in altre scuole e in altre Province? Oltre la L. 104, quale altra normativa in materia si potrebbe richiamare per fare rispettare il diritto dell'alunno ph di avere gli interventi educativi del docente a lui assegnato e quello del docente specializzato di espletare la propria professionalità solo in modo "programmato" dal Consiglio di Classe?

Risposta da parte dell'Avv. to Salvatore Nocera (AIPD)

In merito al quesito è da tener presente che, se l'insegnante specializzato è docente della classe e della scuola, lo si deve al fatto che egli è nominato a sostegno dell'integrazione scolastica di un alunno con handicap. Conseguentemente egli ha il compito di realizzare tale integrazione. Pertanto, in caso di assenza di un collega della stessa classe frequentata dall'alunno con handicap, può svolgere ivi supplenze occasionali. Non può invece svolgerle in altre classi, salvo il caso che l'alunno sia assente.Nel caso prospettato di incarico di supplenza in altra classe con spostamento dell'alunno con handicap ( il che viola il diritto dell'alunno allo studio coi propri compagni), l'insegnante specializzato può rifiutarsi e la famiglia dell'alunno può reclamare contro il Dirigente scolastico presso il Provveditore agli studi o presso il Dirigente scolastico regionale, dandone notizia all'Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione, fax 06/58493933.

Una persona - assunta c/o una ditta ai sensi della 68/99 - è stata licenziata prima che terminasse il periodo di prova di 2 mesi.
Non c'è nessuna forma di tutela essendo questa una persona disabile?
Il datore di lavoro ha deciso di licenziare la persona, non perché non capace, ma per motivi riorganizzativi della ditta stessa
E' possibile fare questo ? E' legittimo senza una giusta causa o un giustificato motivo, e comunque pur avendo svolto brillantemente il periodo di prova?

Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti è libera di recedere dal contratto. L'articolo 10, comma 1 della legge 68/99 stabilisce che ai lavoratori assunti a norma della stessa legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi. La legge, quindi, non indica tutele particolari per i lavoratori disabili durante il rapporto di lavoro e in "uscita" dallo stesso.
La legge (comma 2 dell'articolo 10) stabilisce che: "Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni".
In questo caso il datore di lavoro sosterrebbe di incontrare "problemi riorganizzativi" (del lavoro, del modo lavorare, del modo di svolgere la mansione affidata al lavoratore disabile?). Bisogna capire quali sono questi problemi. 
Quanto è grande e quanto è articolata l'azienda, quali mansioni può affidare ad una persona disabile, quali mansioni non può affidare, di quali interventi adattivi avrebbe bisogno per poter accogliere una persona disabile.
Ma, poi: persona, con quale disabilità? Quali difficoltà? E, al contrario, quali capacità, competenze e così via. 
Poi ancora, quali valutazioni ha fatto il datore di lavoro per arrivare alla conclusione che "non può riorganizzare" il posto di lavoro?
Potrebbe pure essere che c'è poco da riorganizzare. Potrebbe bastare qualche intervento di adattamento architettonico, qualche piccolo accorgimento per risolvere un problema che potrebbe sembrare più grande di quello che in realtà è.
Noi da qui non sappiamo niente di tutto ciò. 
Potremmo però suggerire alcune ipotesi di lavoro (piste da battere)
1. Chiedere ai Servizi per l'impiego di verificare le ragioni del datore di lavoro e di valutare se sono possibili interventi pubblici tesi a rimuovere il problema (ci sono le condizioni per chiedere un contributo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili? O altri contributi di istituzioni territoriali?)
2. Verificare se la stessa Ausl, presso cui opera Sonia, può realizzare interventi di supporto e tesi al superamento del problema. 
3. Chiedere agli stessi servizi per l'impiego di verificare che comunque il datore di lavoro assuma un'altra persona in sostituzione di quella appena licenziata (a copertura della quota d'obbligo) oppure verificare quale strategia sta perseguendo (o intende perseguire) l'azienda nell'assolvimento degli obblighi della legge 68/99. Naturalmente stiamo parlando di un'azienda che rientra negli obblighi di questa legge.
4. Se si tratta di una grande azienda, coinvolgere i rappresentanti sindacali interni, invitandoli a discutere con il datore di lavoro la soluzione del problema.
Nel lasciare aperta la riflessione, mi sembra utile trascrivere le battute con cui Luciano Tosato conclude il paragrafo dedicato al patto di prova.
"... al disabile si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi compreso il patto di prova. Ma a differenza delle altre categorie di lavoratori subordinati la prova stessa non può essere correlata soltanto ad un apprezzamento dell'attitudine e della diligenza del disabile, ma va svolta in relazione a mansioni determinate compatibili con lo stato dell'interessato e abbia riguardo alle sue residue capacità lavorative. Una diversa funzione e natura attribuita al patto di prova svolto dall'avviato obbligatorio renderebbe nulla la risoluzione del rapporto di lavoro....... In conclusione, il periodo di prova risulta, con le precisazioni fornite, legittimo; rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti il patto di prova è finalizzato, però, a verificare se le residue capacità lavorative risultino compatibili con la mansione assegnata, a prescindere dalla professionalità e dal rendimento". (citazione tratta dalle pagine 105 e 106 de "Il lavoro dei disabili" , di Luciano Tosato, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2000)

Sono l'insegnante incaricata della formazione e aggiornamento degli insegnanti del Circolo Didattico (scuola dell'infanzia e scuola elementare) di Monte Argentario (Gr), gradirei ricevere informazioni su docenti che possano tenere un corso di formazione sui "Disturbi dell'apprendimento".

Potresti individuare il Distretto Scolastico come polo di aggregazione di iniziative di aggiornamento per il territorio in cui si opera.
Vedi, su queste pagine, l'art. 19 del Dlvo 16 aprile 1994, n. 297

Sono un'assistente sociale e lavoro in un centro di riabilitazione, giovedì parteciperò ad un incontro scolastico per valutare il passaggio alla scuola elementare di un bambino autistico, considerando che il team specialistico che segue il bambino al centro di riabilitazione, i genitori, e l'unità multidisciplinare della medicina scolastica si sono espressi in maniera favorevole alla permanenza nella scuola materna, il team scolastico invece è contrario a tale permanenza proponendo una nuova visita eseguita sempre dalla medicina scolastica, questa volta in presenza dell'insegnante di sostegno.
Vorrei sapere a tal proposito a chi spetta l'ultima parola. esiste una procedura? Una Normativa?

Chi decide per il passaggio alla scuola elementare e' l'UONPI neuropsichiatria infantile), la famiglia e l'insegnante di sostegno.
Vedi, su queste pagine, il Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

Sono un docente con specializzazione biennale polivalente che opera sul sostegno da diversi anni. Vorrei sapere che validità ha oggi il vecchio corso di fiosiopatologia, in quale anno è stato abolito e se, ai docenti che sono in possesso di tale corso, senza averlo mai riconvertito, è consentito dalla legge occupare posti di sostegno a tempo indeterminato. Mi risulta che alcuni docenti sono entrati in ruolo su sedi di sostegno nel 1988 solo con il suddetto "titolo" e, ad oggi, occupano ancora posti di sostegno.
A me e a tanti altri colleghi specializzati non sembra giusto. Abbiamo torto o ragione?
Molti di noi hanno inteso riconvertire il vecchio titolo, anni addietro, sottoponendosi a 1150 ore di lezioni, ad impegni di studio e a sborsare belle cifre... e qualcuno ancora non lavora. 
Com'è possibile permettere di occupare sedi di sostegno a chi non ha i requisiti richiesti dalla legge?
A noi sembra illegale. Lei cosa ci può dire?

Che devo dirti? Hai pienamente ragione!
Ti rispondo con le parole del presidente della Fadis (vedi Formazione Insegnanti di Sostegno)
La formazione, infatti, del personale docente è indispensabile soprattutto in questo momento di cambiamento della scuola che, attraverso l’autonomia organizzativa, metodologica didattica e di ricerca, ha la responsabilità delle scelte per favorire i processi di insegnamento-apprendimento di tutti gli alunni e, quindi, anche degli alunni in situazione di handicap.
Aggiungo io: in modo particolare per quelli con deficit cognitivi.

Sono un'assistente amministrativa in servizio presso la scuola media statale Leonardo da Vinci di Roma, Vi scrivo per avere un chiarimento in merito alla L. 104 e specialmente per quanto riguarda le norme applicative dell'art. 33 comma 1. Io infatti so che il comma 3 è quello che dà diritto ai 3 giorni al mese ma per quanto riguarda il comma 1 sono solo ore al mese? E se sì quante?

- Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell'art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
- I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva.
- I permessi "a giorni" possono essere frazionati ad ore, comunque sia: comma 1, 2 ,3 dell'art.33 legge 104/92.
Veda in merito su queste pagine la Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133

Sono un insegnante di sostegno specializzata e insegno in un Istituto superiore della provincia di Foggia. La ragazza che seguo è audiolesa e non ha le  possibilità economiche per acquistare un computer per casa. A scuola ha imparato ad usarlo bene e potrebbe fare di più se ne avesse uno a casa sua. Esiste una normativa che agevoli le famiglie degli audiolesi nell'acquisto delle tecnologie informatiche? Se sì inviatemi i riferimenti normativi perché vorrei che la ragazza avesse il computer a casa.

Bada bene, e' difficile che venga concesso. Nel Nord Italia qualche ASL lo concede, se hai la grinta :-)) riuscirai anche tu. 
Vedi su queste pagine il DM Sanità 332/99 (Assistenza Protesica). Negli allegati clicca sul due per avere il prospetto delle disabilità. Dopo di cio' hai la descrizione; la classe dovrebbe essere la 21. La parola esatta per la  ASL e' il "comunicatore". 
Comunque farai bene ad andare a parlare dopo aver letto attentamente. 
Non andare impreparata. 
Ciao, un saluto caro alla ragazza audiolesa

Vorrei sapere se con la laurea di scienze della formazione primaria si puo' insegnare a bambini portatori di handicap o se bisogna fare degli ulteriori corsi, nel caso dove?

No da sola non basta. Per i corsi puoi vedere presso l'Università della tua citta'. Ma per maggiore precisione ti consiglio di rivolgerti al Provveditorato agli Studi.

Scrivo per avere ulteriori informazioni in merito alle modalità di utilizzazione del docente specializzato in riferimento alle supplenze. 
Nella scuola in cui opero si sta consolidando una cattiva abitudine, quella di servirsi del docente di sostegno per supplenze nella stessa classe dove è inserito il disabile e anche in altre. 
L'utilizzazione  in tal senso, quando manca il discente, è un dovere amministrativo ma quando questi è presente l'insegnante ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni del Dirigente scolastico? 

IMPIEGO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO IN SUPPLENZE DI COLLEGHI ASSENTI
(Salvatore Nocera - Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica )
Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall’art.13 ultimo comma L.104/92 che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell’organico funzionale di circolo o di istituto.

  1. Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.
  2. Quando gli alunni con handicap sono presenti, l’insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.
  3. Non sembra opportuno e corretto che l’insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l’alunno o con la classe in compresenza o da solo.

Sono un'insegnante specializzato ed insegno in un I.T.C., volevo sapere se esiste "l'obbligo" da parte mia  ad accompagnare in gita l'alunna che seguo; il quesito posto non nasce certo da "cattive intenzioni", come scaricarsi in qualche modo della responsabilità, o da cattiva volontà, ma dal fatto ho una bimba di  2 anni.

Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per la  partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”.
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge 104/92 e dalla C.M. 291/92.

Sono il genitore di un ragazzo H con ritardo mentale lieve che frequenta il secondo anno in un ITIS. Le ore di sostegno sono diminuite e il ragazzo non consegue miglioramenti come gli anni precedenti. Mi è stato detto che ci sono degli assistenti educativi culturali ma non riesco a sapere come fare per fare la domanda e a chi indirizzarla potete aiutarmi grazie.

Innanzitutto ti invito ad andare al GLIP del Provveditorato della tua città, per capire il motivo delle poche  ore di sostegno.   ASSISTENTI EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE
Nel D.P.R. n. 616/77, artt. 42 e 45, l’assistenza per l’assolvimento dell’obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici.
Nella L. 104/92, art. 13 c. 3, è ribadito l’obbligo “per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”.
La C.M. 446 del 10/11'98 il Ministero P.I. fornì a suo tempo, chiarimenti circa l’utilizzazione dei finanziamenti per l’autonomia scolastica assegnati ai provveditorati agli studi ed alle scuole sulla base della Legge 440/97    Si potrebbe prevedere, ai sensi dell’art.40 comma 1 L.449/97, “la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 [1 a 138], in presenza di handicap particolarmente gravi”; INOLTRE Legge n. 69 del 22 Marzo 2000 Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap,con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.
La Circolare Ministeriale 20 ottobre 2000, n.235 Interventi e di finanziamenti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap - A.S. 2000-2001 La  circolare fornisce indicazioni in merito alle iniziative volte alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, promosse dalle istituzioni scolastiche per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nel quadro del nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale definito dagli artt.11 e 21 della legge n.59/97 e successiva normativa di attuazione (D.L.vo n.300/99, concernente le norme per la razionalizzazione, il riordino dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, e successivo D.M n.301/99, relativo alla sperimentazione di strutture organizzative funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche ed ai relativi processi di riforma ; D.P.R.n.275/99 , recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
(NB: Tutte le norme citate le trovi su queste pagine)

Sono una ragazza che si sta laureando in scienze dell'educazione, vorrei sapere dove fanno dei corsi per insegnanti di sostegno o se esiste un corso di laurea per il sostegno?

Vorrei gentilmente sapere quando e dove saranno attivati i prossimi corsi biennali per le attività di sostegno in Sicilia.

Dovreste domandare al Provveditorato o Università della vostra città.

Sono una ragazza che si occupa da anni di volontariato rivolto a persone in situazione d 'handicap sia mentale che fisico,vorrei conoscere da voi quali sono le recenti leggi italiane per l 'eliminazione delle barriere architettoniche.Aspettando fiduciosa una vostra risposta vi ringrazio fin d'ora per il vostro interessamento.

Ogniqualvolta ci troviamo di fronte ad un edificio pubblico o aperto al pubblico dove si svolge la vita di relazione che presenta delle barriere architettoniche che ci impediscono di entrare come tutti gli altri cittadini che non hanno difficoltà motorie, possiamo chiamare i vigili urbani oppure la Polizia per denunciare l'atto di discriminazione che subiamo e far contestare ai titolari degli esercizi pubblici l'illecito amministrativo previsto dall'art. 23 comma 5 Legge 104/92 che prevede una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 e la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Ti rinvio, sulle pagine della nostra rubrica, alle Norme sulle Barriere Architettoniche

Chiedo scusa anticipatamente per una domanda che potrà sembrare assurda:
"E' possibile (concesso dalla Legge) non completare una scheda di valutazione (1 quadrimestre) di un bimbo portatore H (5 elementare) ipovedente e ipoudente che 
legge e scrive autonomamente, non inserendo le valutazioni nelle pagine interne, affermando che il soggetto non è valutabile perché poco collaborativo nell'ultimo periodo?".
E' sorto un grave contenzioso all'interno della nostra scuola e, dopo aver letto tutte le normative, non abbiamo trovato alcun riferimento, mentre il team di insegnanti del bimbo sostiene che è possibile.

Questa e' la risposta di Mario Tortello dell'Osservatorio del M.P.I.:
La risposta al quesito è "no", "risolutamente no". Nessuna norma consente ai docenti di non valutare l'alunno "perchè poco collaborativo". La valutazione è un diritto e ha un grande valore formativo. Non vi si può rinunciare; eloquente è stato, a questo proposito, anche il Consiglio di Stato, su richiesta del ministero della Pubblica Istruzione.
La mia risposta pronta era un pochino piu' "dura" . 
Ricordatevi c'e' sempre un perche'! Perche' questo bambino e' poco collaborativo???

Sono una neo insegnante di sostegno. Sin dal mese di novembre seguo un ragazzo portatore di handicap in un ITI in provincia di Salerno, nominata dal Dirigente su posto vacante.
Ho saputo che a fine febbraio il Provveditore nominerà sulla base delle graduatorie permanenti. Di conseguenza il ragazzo cambierà insegnante.
L'ho già preparato all'evento però sia lui che i genitori non gradiscono il cambiamento in quanto ritenuto dannoso, soprattutto dal punto di vista psicologico.
Cosa si può fare? Ci si può appellare alla continuità didattica?
Può il Provveditore cambiare insegnante su posto di sostegno, a metà anno quando nella maggior parte dei casi si è già instaurato un rapporto di complicità fra alunno e insegnante?

Della continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (compresi gli alunni con handicap) si parla nel D.M. 16-11-90 e nella C.M. 339/92.
Infine, nel collegato alla Legge Finanziaria n. 662 del 23-12-96 art. 1 c. 72, e' previsto il principio che sancisce: "e' garantita la continuita' del sostegno per gli alunni portatori di handicap", in attuazione all'art. 14
comma 1 lett. C, L. 104/92.
Riporto la parte che interessa:
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.
Inoltre se ne parla anche nella circolare 1/88

Sto frequentando un corso di formazione su "Teatro ed handicap" e ci è stato richiesto di ricercare luoghi comuni ricorrenti che riguardando l'handicap e le diversità in genere. Potreste aiutarmi a cercarne qualcuno?

Risposta da parte di una insegnante di sostegno nei suoi 20 anni di lavoro con i bambini H nella lista Dw-handicap:
"Quando sono arrivata nella scuola dove insegno ho trovato una ragazzina con un leggero ritardo mentale a cui, in una parodia dei Promessi Sposi, facevano fare una Monaca di Monza scosciata con le calze a rete.
Tutti si sono divertiti meno io. Ma poi ho capito che, in una comunità così affiatata come era quella del paese, era un modo non malevole di valorizzare le capacità espressive della ragazzina. Che poi ha continuato a lavorare nella filodrammatica e non sempre su parti comiche.
Credo che non ci siano regole, tutto dipende da quale spirito muove le scelte."
Da parte di un padre di un bambino down, posso dire che a questi bimbi piace il teatro e si applicano con buoni risultati.

Desidererei sapere come, dove e quando frequentare il corso per l'handicap, essendo un'insegnante precaria nella scuola elementare di Torino ed inserita nella graduatoria permanente di Torino nei posti comuni in una posizione molto bassa.

Vedi Formazione Insegnanti di Sostegno a cura del FADIS

Sono un docente di sostegno,scuola elementare, mi e' stato affidato un alunno down,non vorrei ridurmi al solito scopiazzamento dai libri,ma se possibile ricevere qualche esperienza di altri colleghi che hanno gia' avuto esperienze con alunni down o qualche riferimento utile.

Prova a contattare una buona Associazione come l'AIPD
Per quanto riguarda le problematiche, credo che sia il caso che tu ti iscriva ad una lista di discussione e li scambierai la tua esperienza con gli altri.

Desidero sapere dove posso trovare dei libri didattici per tutti i tipi di handicap

Prova con:
http://shop.erickson.it/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/1305/frames.d2w/report
Oppure vai al portale http://www.erickson.it/ 
Troverai un'ampia scelta di libri perle diverse disabilità.

Insegno da alcuni anni nelle scuole elementari e medie, sostegno psicofisico, pur non avendo il titolo. Adesso cerco un corso qualificato per ottenerlo in qualsiasi regione d' Italia.

Dovresti domandare al Provveditorato o Universita' della tua citta'. Di corsi che si stanno svolgendo ce ne sono molti.
Puoi scrivere comunque alle universita'. Troverai qualcosa in:
http://universo.murst.it/indice.html
Puoi fare riferimento anche al sito APIS-FADIS (http://www.comune.fe.it/apis/)

Sono un insegnante di sostegno a tempo indeterminato gradirei conoscere quali sono i diritti e quali i doveri degli insegnanti di sostegno.

E' una domanda difficile.. mio caro. Tu, te la sei mai posta questa domanda prima di intraprendere questa bella e difficile professione?
Provero' a risponderti:

LE REGOLE DI UN BRAVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Non dire mai : Non c'è niente da fare solo perché sembra che le risposte non ci siano mai : talvolta le risposte non sono "riconosciute" da noi; tra i linguaggi non verbali (ai quali tutti ormai riconosciamo dignità e diritto ma non abbiamo ancora sviluppato sensibilità sufficiente per "sentirli") c'è anche un battito cardiaco più o meno accelerato, l'irrigidimento del corpo o la distensione, una mano che si lascia prendere invece di ritirarsi ecc.
Inconsciamente, nonostante l'accettazione della diversità, abbiamo posto a quest'ultima dei limiti, delle caratteristiche oltre le quali non andare: ci e' ancora così poco familiare l'idea che solo da un gesto o da uno sguardo appena accennato e apparentemente senza significato, emerga un soggetto che ha pari dignità e diritti (all'educazione ma anche alla ascolto, al rispetto, alla sessualità, alla "crescita" ecc.)
Accettare di non conoscere:
Serve l'umiltà di dire " non sappiamo": sulla gravità, su certi modi di essere al mondo, all'educatore non può essere sufficiente il sapere della medicina: è necessaria, talvolta contro le "certezze", la pedagogia della speranza, della scommessa. Forse per ogni essere umano, nessuno escluso vale la pena di ricordarsi che l'aspettativa negativa cerca la conferma di sé stessa aprendo la strada ad una profezia che si auto avvera.
E viceversa.
Accettare di non sapere:
Spesso anche per amore, per cura si ha l'affettuosa arroganza di sapere che cosa è meglio per un bambino/a che non può far sapere niente di sé: allora pensiamo noi che cosa e' giusto, comodo, necessario al suo relativo benessere, scegliendo luoghi , tempi, persone ecc. E' vero si dirà che ciò avviene per tutto ciò che riguarda l'infanzia, ma esiste una possibile identificazione e soprattutto, se si vuol osservare, si può scoprire il benessere, il malessere, l'insoddisfazione, il disagio in tanti segnali che ormai conosciamo.
Più difficile è intravedere tali sentimenti, in persone che non dispongono di forme convenzionali di comunicazione e/o di risposta agli stimoli.

Sono una studentessa di scienze dell'educazione, sto elaborando una tesi sulla legislazione esistente riguardo al sostegno alle famiglie dei bambini con disturbi d'apprendimento e sull'analisi di eventuali progetti esistenti a questo riguardo.Sarei interessata a sapere se la scuola si interessa a questo problema e a quali leggi si collega per eventuali interventi.se fosse possibile vi sarei molto grata se mi faceste sapere dove poter reperire queste informazioni.

Innanzitutto vorrei che tu leggessi in questa rubrica un mio articolo: Sono 360mila, signore!
Questo per renderti conto cosa significa un bambino disabile per noi genitori.
Oggi le cose vanno un pochino meglio, grazie all'informazione che circola nella rete.
Ti invito inoltre a dare una letta anche all'handicap nella scuola materna, elementare, media e superiori.
Dopo, se vorrai, potrai chiedermi su quello che ancora ti risulta poco chiaro.

Vorremmo alcuni chiarimenti riguardo lo svolgimento degli esami di qualifica e di maturità per alunni con handicap frequentanti un istituto professionale.
1. se un alunno non sostiene gli esami di qualifica (perché con deficit intellettivo molto grave) lo si può ammettere alla classe quarta? e con quali presupposti?
2.se un alunno sostiene gli esami di Stato, con prove differenziate relative al PEI, a cui viene data una valutazione positiva (nel senso che ha raggiunto gli obiettivi relativi al PEI), può essere iscritto nuovamente a frequentare il quinto anno nell'anno scolastico successivo?

Vedi la Legge 17/99 in questa rubrica

Sono un docente specializzato sul sostegno ma non ancora abilitato per la mia classe di concorso(19A), laureato in Scienze POlitiche.
Al momento insegno sul sostegno all'Istituto Magistrale (Indirizzo Scienze Sociali) su posto vacante e con buone probabilità di nomina definitiva in forza delle graduatorie esaurite sul sostegno
Mi è stato detto che con la mia laurea posso ottenere punteggio solo nell'area tecnica.
Mi chiedo allora: Visto che nella mia classe si insegna diritto pur coprendo un posto sull'area umanistica, saranno validi questi mesi di insegnamento e quelli futuri ai fini del punteggio?

No l'attuale normativa non lo consente.
I punteggi validi sono per ora solo quelli maturati nella propria area di appartenenza.

Sono una musicista che lavora da circa un mese nella scuola elementare come insegnante di sostegno.
Il mio compito è quello di occuparmi della formazione didattica di un bambino autistico.
Che materiale informatico ad uso didattico posso consigliare ai genitori ed usare io stessa in ambito scolastico?

Le informazioni contenute nel messaggio sono davvero molto vaghe: comunque penso che sia importante farsi un'idea sulla "comunicazione facilitata" http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/2576/
E' l'URL del sito del centro studi e puo' essere un buon inizio per affrontare un tema sconcertante ed affascinante.

Sono un'insegnante di sostegno alle prime armi e cerco un modello prestampato per fare PEP avete qualcosa al riguardo???

Il PEP e' il PEI...un po' meno personalizzato. Ma e' il PEI e su queste pagine trovi il facsimile.

 


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