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Riforma
Scuola - XVI Legislatura (2008 - 2013) di Dario Cillo Il quadro delle riforme nel corso della XVI legislatura è improntato, anche in ragione della particolare congiuntura internazionale, ai temi della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa pubblica. In tal senso il 'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" La Legge prevede la realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità
nell'impiego dei docenti; Ad oggi sono stati emanati i regolamenti relativi a:
Non ancora varato il regolamento relativo all'accorpamento delle Classi di Concorso L'Atto di indirizzo 6 febbraio 2013, emanato al termine della Legislatura, individua le dieci priorità politiche del MIUR per l'anno 2013:
Analizziamo di seguito le principali novità normative e le modifiche introdotte nei cicli di istruzione e formazione nel corso della Legislatura. Principali novità normative a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica; e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale; - si veda inoltre il Disegno di Legge, "Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti"; BES e DSA: si veda la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010), Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (vd. Decreto ministeriale 12 luglio 2011); con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 sono stati introdotti nuovi strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e per l'organizzazione territoriale dell’inclusione scolastica (vd. Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8); Cittadinanza e costituzione: conoscenze e competenze devono essere acquisite in ogni ciclo nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo (art. 1, Legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137). Si veda anche il Documento di indirizzo 4 marzo 2009, Prot. AOODGOS 2079 sulla sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” e la Circolare ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86; varata la Legge 23 novembre 2012, n. 222, Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole; Comportamento: a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo (art. 2, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); si vedano anche il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e l'art. 7 del DPR 122/09 (art. 3, c. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); CCNL: siglati i contratti collettivi nazionali per il Biennio economico 2008-2009 del comparto Scuola (23 gennaio 2009) e quelli relativi all'Area V dei Dirigenti Scolastici per il quadriennio 2006-2009 (15 luglio 2010); la quota parte del 30% delle economie di spesa, prevista dal comma 9, art. 64, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe poi intervenire, "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, [vd. Decreto Interministeriale 14 gennaio 2011, n. 3] sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" (art. 8, c. 14), sul blocco del trattamento economico complessivo per il triennio 2011-2013 (art. 9, c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23) previsti dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si veda anche la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Legge di Stabilità 2011). Il 12 dicembre 2012 è stata siglata l'Ipotesi di CCNL relativo al personale della scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del decreto legge n. 120/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011. Dematerializzazione: l'art. 7, c. 27-32, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede la realizzazione entro il 14 ottobre 2012 di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; nello specifico dall'a.s. 2012-2013 tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente on line, la pagella degli alunni sarà in formato elettronico e disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, saranno adottati registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie avverrà in formato elettronico; Dirigenti scolastici e istituzioni scolastiche: il comma 5, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che "alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome"; l'art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede: "All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»"; per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica, al fine di far valere il parametro di 400 alunni per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA, si intendono le aree con le minoranze linguistica quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera linguistiche di lingua madre straniera (Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 14, c. 16); la Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, preso atto della Risoluzione della 7a Comissione Senato del 10 luglio 2012, (Intesa 11 ottobre 2012, Definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica), ha deliberato: "(Art. 1) Al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, viene assegnato un contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero di norma pari di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all'art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), il cui numero è pari a 107. Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq.. Il primo anno del triennio è l'anno scolastico 2012/ 2013. Per le scuole con insegnamento in lingua slovena si confermano le autonomie già funzionanti nell'a.s. 2012-2013. Nell'ambito del contingente assegnato le Regioni, di cui alla tabella A) allegata, definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale "ben possono essere apprezzate in sede regionale”. Il Governo si impegna a proporre l'abrogazione del comma 5 dell' art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 183 / 2011 art. 4 comma 69, nonché dell'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 ed a definire, in coerenza con la presente intesa, i criteri di assegnazione per i DSGA. (Art. 2) Per consentire l'attivazione delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe e/ o differimenti temporali possono essere previste in presenza di situazioni complesse o in via di definizione. Gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono ad apportare le necessarie modiche al sistema informativo adeguando le scuole secondo le delibere regionali."; DSGA: l'art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, introduce un comma 5-bis all'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111; esso prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma»; Dirigenti scolastici e DSGA (Reclutamento): il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, in ragione di quanto previsto dal comma 618, art. 1, della Legge 296/06, ha modificato sostanzialmente l'art. 29 del DLvo 165/01, definendo modalità e procedure delle nuove tornate concorsuali ai ruoli di dirigente scolastico. Con il DPCM 21 aprile 2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato il MIUR a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013 per 2.386 posti di dirigente scolastico e 450 di dsga; con Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011 è stato bandito il concorso per dirigente scolastico; Docenti (Formazione iniziale e Reclutamento): le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese (art. 64, c. 4/ter, Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed è stato varato il regolamento relativo alla formazione iniziale dei docenti (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249); con Decreto del Direttore Generale 24 settembre 2012, n. 82 sosno stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; con Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 vengono regolamentate e definite le modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; con Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 sono istituiti i percorsi speciali abilitanti; DPS: l’art. 45 (Semplificazioni in materia di dati personali), comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”; c) all’articolo 34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26"; Edilizia scolastica: l'art. 53, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che "al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni"; sul tema interviene anche l'art. 11, cc. 4 e ss., della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; con la Direttiva 26 marzo 2013, il MIUR destina 38 milioni di euro per la costruzione di edifici realizzati secondo le nuove Linee guida per le architetture interne in linea con l’innovazione nella scuola; Ferie: l'art. 5, c. 8, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile; i commi 54 e 55, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stabiliscono, rispettivamente che "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" e che "all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»"; Frequenza: a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (si veda l'art. 14, c. 7, del DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di primo grado, l'art. 11, c. 1, Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico sono stati forniti inoltre con la Nota 27 ottobre 2010, Prot. n.7736 e con la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20; Libri di testo: l'art. 11, c. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, stabilisce che "All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista (...) » "; Mansioni superiori: l'art. 14, c. 22, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico; MIUR: con la Legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (GU n. 164 del 15-7-2008 ), il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) diventa Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), la cui struttura è stata riorganizzata col DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (GU n. 60 del 13-3-2009); L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (art. 64, c. 4/bis, Legge 6 agosto 2008, n. 133); la Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede l'assolvimento dell'obbligo anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48, c. 8, del Decreto Legislativo 276/03); Organici: - per l’anno scolastico 2010/2011 si veda la Circolare ministeriale 13 aprile 2010, n. 37 che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 9 giugno 2010, Prot. n. 5706 DGPER, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 2010/2011, alla luce di quanto previsto dal DPR 119/09; - per l’anno scolastico 2011/2012 si veda la Circolare Ministeriale 14 marzo 2011, n. 21, che trasmette il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente e la Nota 1 giugno 2011, Prot. n. 4638, di trasmissione del Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); - il comma 7, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, "a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012"; - l'art. 50, comma 3, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 5 agosto 2012, ad emanare un decreto, con cadenza triennale, che definisca la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete; Pubblica amministrazione: in attuazione degli articoli dal 2 al 7 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, l'esecutivo ha varato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141) che ha determinato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma del settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II. Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80), intervenendo in particolare in materia di:
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 apporta profonde modifiche ed integrazioni a:
"All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorre dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”; b) dopo il comma 616 è inserito il comma: “616 bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze”; - congedi, aspettative e permessi: la Legge 4 novembre 2010, n. 183, delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (vd. Decreto legislativo 18 lugluio 2011, n. 119); - tentativo di conciliazione: con l'art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, torna ad essere facoltativo il tentativo di conciliazione (reso obbligatorio dal DLvo 80/98); - la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, delega il MIUR ed il governo, entro il 27 aprile 2011, a riorganizzare la funzione ispettiva (Art. 2, comma 4-octiesdecies) ed a regolamentare il sistema nazionale di valutazione (Art. 2, comma 4-noviesdecies); - il comma 1, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, a far data dal 1° settembre 2011, sia soppresso l'ANSAS e ripristinato l'INDIRE; si vedano inoltre la Direttiva 30 luglio 2010, n. 67 (INVALSI) e l'Atto di indirizzo 6 agosto 2010, prot.n. 5918 (ANSAS); - l'art. 51, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10; - l'art. 51, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che "le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176"; Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione dell'8 marzo 2013, ha approvato definitivamente un DPR relativo al “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“; Si veda anche il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 relativo alla "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 2012"; All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra lke regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun anno finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.” Cicli di istruzione Sezioni primavera Proseguono in via sperimentale i servizi
educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36
mesi (si veda l'Accordo
Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso
con Nota 21
giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630
della Legge 296/06. Si
veda anche l'art. 2, c. 3, del DPR
89/09. Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione Il comma 4, dell'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147) prevede che, "per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche". Si vedano:
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Secondo Ciclo di Istruzione
Licei
Devono essere ancora varati:
Si veda:
Istituti Tecnici
Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:
Si veda inoltre:
Istituti
Tecnici: Codici
indirizzi, articolazioni
ed opzioni
(*) Il triennio non è un’articolazione. Viene comunque assegnato un codice per differenziarlo da quello indicato per il biennio comune. Istituti Professionali
Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:
Si veda inoltre:
Istituti Professionali: Codici
indirizzi, articolazioni ed opzioni
Poli Tecnico-Professionali L'art. 52, comma 1, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna
il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello
sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell’occupazione dei giovani: Istruzione e Formazione Professionale La distinzione tra il sistema dell'Istruzione (statale) e quello dell'Istruzione e Formazione professionale (regionale) è definita dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l'art.1, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'art. 13, cc. 1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. L'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c. 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), stabilisce che:
Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti I commi 632 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, istituiti con Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007. Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263, di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47, del 25 febbrao 2013. Apprendimento permanente Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 15 febbraio 2013, il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimentinon formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) Istituiti con l'art. 69 della Legge 144/99, sono coordinati dalle Linee guida stabilite dal Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, attuativo della Legge 296/06 - Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e della Legge 40/07 (art. 13, c. 2) e riorganizzati dal Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 (GU n.91 del 18-4-2013). Istituti Tecnici superiori (ITS) L'art. 52, comma 1, della
Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna
il MIUR ad emanare un decreto contenente linee guida per: AFAM All'esame delle Camere un Disegno di Legge per la "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale"; i commi dal 102 al 107, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) stabiliscono che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. Università Si veda:
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