NOVEMBRE 2009
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agosto 2009
settembre 2009
ottobre 2009
novembre 2009
dicembre 2009
Parlamento
Camera
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Aula |
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Commissioni |
7a |
4,
5, 12, 17, 19, 24, 26 |
-
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
-
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti professionali
(04.11.09) Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente la revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (Atto n. 132).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e
rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del
giorno.
Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è
chiamata ad esprimere il parere di competenza sugli atti del Governo
n. 132, 133 e 134. Segnala al riguardo che gli schemi di decreto del
Presidente della Repubblica non sono corredati dei prescritti pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di
Stato. Ciò nonostante, in considerazione delle ragioni di urgenza
rappresentate dal Governo, in data 27 ottobre 2009 si è proceduto
all'assegnazione degli indicati schemi di decreto alla VII
Commissione, nonché, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del
regolamento, alla V Commissione bilancio. Il Presidente della
Camera, con lettera del 27 ottobre 2009, ha peraltro richiamato
l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sui
provvedimenti prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la
richiesta di parere nel senso indicato.
Rileva quindi con soddisfazione che la Commissione inizia l'esame
dei provvedimenti in oggetto anche nella settimana di sospensione
dei lavori parlamentari, proprio in considerazione del fatto che si
tratta di provvedimenti molto attesi dal mondo della scuola.
Ringrazia quindi i numerosi colleghi intervenuti alla seduta per
avere assicurato la loro presenza ai lavori della Commissione.
Per quel che riguarda l'atto n. 132, ricorda che lo schema di
regolamento si compone di 16 articoli e 10 allegati che ne formano
parte integrante. Esso procede al riordino dei licei, collocandosi,
secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, nel solco dei
precedenti interventi normativi e concentrandosi su quattro
passaggi: riconferma dell'identità dei licei all'interno del secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1
del decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato
dall'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, che ha
ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore
effettuati negli istituti tecnici e professionali; acquisizione, da
parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita dei
settori disciplinari; superamento della frammentarietà dei corsi di
studio, con delimitazione del quadro orario e rafforzamento dello
studio della matematica e della lingua straniera; maggiori spazi di
autonomia per le scuole. Per il perseguimento degli obiettivi
indicati, lo schema di regolamento presenta una serie di novità che
si applicheranno, con alcune eccezioni, a partire dalle prime e
seconde classi funzionanti nell'a.s. 2010-2011. La questione delle
modalità di applicazione sarà oggetto di alcune osservazioni
all'articolo 13 che disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento. Osserva che l'articolo 1, nel definire l'oggetto del
regolamento, precisa che i licei sono disciplinati dal decreto
legislativo n. 226 del 2005, e dall'articolo 64, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento al profilo
dell'identità, l'articolo 2 evidenzia che i licei devono fornire
allo studente strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli acquisisca
conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli
studi e all'inserimento nel mondo del lavoro. In esito ai percorsi
liceali si prevede il conseguimento del profilo educativo, culturale
e professionale già delineato dall'allegato A del medesimo decreto
legislativo n. 226 del 2005 - che configura un obiettivo unitario
finale sia per l'istruzione scolastica che per l'istruzione e
formazione professionale - nonché di quello, specifico, delineato
dall'all. A dello schema in esame. Sono poi confermate alcune
caratteristiche dei licei già delineate dal citato decreto
legislativo: durata quinquennale; articolazione in due bienni, il
primo dei quali finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, ed un anno terminale; possibili intese con le
istituzioni di formazione post secondaria per approfondimenti
culturali da espletare nell'ultimo anno, anche nell'ambito dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'articolo 3 prevede
l'articolazione del sistema in 6 licei: artistico, classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze
umane, già previsti dal decreto legislativo n. 226 del 2005,
modificato dalla legge 40 del 2007 che all'articolo 13 manteneva le
suddette tipologie di liceo sopprimendo, viceversa, quelle del Liceo
tecnologico ed economico. Aggiunge che i Licei si diversificano in
rapporto ad approfondimenti specifici che rientrano all'interno di
un'unica cultura liceale. Per i piani di studio rinvia agli allegati
da B a G.
Precisa, altresì, che nell'ordinamento vigente vi sono i licei,
classico, scientifico, artistico e socio-psico pedagogico; come
evidenzia la relazione illustrativa, il liceo linguistico fa parte
del sistema delle scuole non statali e la stessa relazione dà conto
delle numerose e varie iniziative sperimentali. Il comma 3 rinvia ad
un regolamento di delegificazione la riorganizzazione delle sezioni
bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di
liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo.
Gli articoli da 4 a 9 definiscono quindi i percorsi dei 6 licei,
che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, si riferiscono a risultati
di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al
fine di facilitare la mobilità sul territorio UE, individuandone le
finalità educativo-formative, gli eventuali indirizzi ed attività di
laboratorio, l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti e di quelli obbligatori di indirizzo. Rileva, al
riguardo, che il liceo artistico si suddivide - dal secondo biennio
- in 3 indirizzi, vale a dire arti figurative; architettura, design,
ambiente; audiovisivo, multimedia, scenografia, caratterizzati da
attività di laboratorio. Inoltre, i licei in questione possono
stipulare intese con le regioni per potenziare l'offerta formativa
al fine di corrispondere alle esigenze del territorio. Il liceo
musicale e coreutico si articola nelle relative 2 sezioni; i licei
scientifico e delle scienze umane possono articolarsi in una o più
sezioni, rispettivamente, a opzione scientifico-tecnologica ed
economico-sociale; nei licei linguistici è previsto l'insegnamento
in lingua straniera, nel secondo biennio, di due discipline non
linguistiche. Rappresentano una innovazione, rispetto al decreto
legislativo 226 del 2005, l'opzione economico-sociale del Liceo
delle Scienze Umane e l'opzione scientifico-tecnologica del Liceo
Scientifico. Osserva, infatti, che, al fine di assecondare le
vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali, le istituzioni scolastiche possono
attivare, nell'ambito del liceo delle scienze umane, una o più
sezione a opzione economico-sociale. Allo stesso modo, al fine di
assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire
competenze molto avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e all'informatica, le
istituzioni scolastiche possono attivare, nell'ambito del liceo
scientifico, una o più sezioni a opzione scientifico-tecnologica.
Ricorda quindi che l'orario annuale delle attività è fissato, in
linea di massima, in 891 ore per il I biennio e 990 per il II
biennio e per l'ultimo anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e
30 ore settimanali. Fanno eccezione il liceo classico, 31 ore negli
ultimi 3 anni; il liceo artistico, 34 ore nel I biennio e 35 negli
altri anni; il liceo musicale e coreutico, 32 ore in ciascuna
annualità. Con riferimento all'articolazione ed all'orario dei 6
licei, la relazione illustrativa evidenzia che sono stati ricondotti
ad un numero contenuto di percorsi i 396 indirizzi sperimentali ed i
51 progetti assistiti dal MIUR funzionanti nell'anno scolastico
2007/2008 e che si è uniformato l'orario annuale dei diversi
percorsi, con l'eccezione dei due licei caratterizzati da attività
di laboratorio e del liceo classico, al fine di rafforzare, in
quest'ultimo caso, la preparazione matematico linguistica. Rispetto
all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita appare
opportuno, nel corso dell'espressione del parere, richiedere una
migliore definizione dei quadri orari e dei profili relativamente al
liceo delle scienze umane, al fine di delineare con maggiore
nettezza tanto il liceo delle scienze umane quanto la relativa
opzione economico sociale. Ritiene altresì opportuna, prima
dell'approvazione del regolamento in seconda lettura, una accurata
ricognizione del rapporto tra profili e quadri orari per verificare
puntualmente la loro congruenza: ad esempio, appare utile
rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il
monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali
storia della musica e storia della danza, al fine di meglio
garantire una solida preparazione culturale. Detta ricognizione
potrebbe anche portare, ferma restando l'importanza della
caratterizzazione dei singoli indirizzi, all'individuazione di
alcuni perni che possano aiutare la reversibilità delle scelte e a
garantire alcune conoscenze comuni, con particolare riferimento alla
lingua straniera, alla matematica e alle scienze. Aggiunge inoltre
che l'articolo 10, disciplinando ulteriormente lo svolgimento delle
attività didattiche, evidenzia che l'orario annuale - comprensivo
della quota riservata alle regioni, alle scuole e all'insegnamento
della religione cattolica - si articola in insegnamenti obbligatori
ed insegnamenti previsti dal Piano dell'offerta formativa (POF),
quali approfondimenti o integrazioni delle discipline obbligatorie,
ovvero materie facoltative di cui all'allegato H. Per questi ultimi,
si prevede il ricorso ad un contingente di organico da assegnare
annualmente alle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli
obiettivi di risparmio fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n.
112 del 2008 e previa verifica, effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione,
università e ricerca, della sussistenza di economie aggiuntive, e/o
al personale disponibile in base agli accordi di rete. Per le
discipline facoltative si prevede, inoltre, la possibilità di
stipulare contratti d'opera con esperti, individuati sulla base di
criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico, e si precisa che
la relativa valutazione concorre alla valutazione complessiva degli
studenti. Per il II biennio, si stabilisce, quindi, un ampliamento
della quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle
istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali: essa
viene fissata ad un massimo del 30 per cento, fermo restando un
massimo del 20 per cento per il I biennio e per il V anno: in ogni
caso, l'orario previsto dal piano di studio di ogni disciplina non
può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nei cinque anni.
Per rendere effettiva la possibilità di recepire in organico di
diritto le variazioni di organico determinate dall'applicazione
della quota del 20 per cento e del 30 per cento, l'annuale decreto
interministeriale e la relativa circolare di accompagnamento
detteranno disposizioni per le scuole e gli uffici competenti intese
a chiarire le modalità tecnico-giuridiche di variazione degli
organici. Osserva peraltro che si prevede, limitatamente al V anno e
nei limiti dell'organico assegnato, l'attivazione generalizzata
dell'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica Content and Language integrated Learning (CLIL). A tal
fine, il comma 6 dell'articolo in commento affida ad un decreto del
MIUR la definizione dei criteri per l'accertamento della competenza
linguistica dei docenti ai fini dell'insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica e si precisa che gli
insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si sviluppano
nelle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore
complessivo in esse previsto.
Evidenzia che ulteriori novità organizzative riguardano la
costituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del
collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla
progettazione formativa; un comitato scientifico, con composizione
paritetica di docenti ed esperti, con funzioni di proposta per
l'organizzazione degli spazi di autonomia. Si segnala, inoltre, che
l'articolo 10, comma 1, lett. a) prevede che i risultati
dell'apprendimento si uniformino alla raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). L'EQF
è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di
qualificazione dei vari paesi. L'elemento chiave è la definizione di
otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze
e le capacità di chi apprende, spostandosi così l'attenzione dagli
input dell'apprendimento - quale, ad es., la durata degli studi - ai
risultati finali dell'apprendimento stesso. La Raccomandazione fissa
la data del 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di
qualificazione all'EQF e quella del 2012 per introdurre nei singoli
certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente
dell'EQF. Sottolinea quindi che l'articolo 11 concerne la
valutazione degli studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo
aspetto, si richiama l'applicazione delle norme vigenti che sono
state recentemente coordinate con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 122 del 2009. Il titolo finale rilasciato in esito al
superamento dell'esame di Stato, da sostenere ai sensi delle norme
vigenti, assume la dizione di «Diploma liceale», reca indicazione
della tipologia di liceo e dell'eventuale indirizzo, e dà accesso
all'istruzione post-secondaria, universitaria e non. L'articolo 12
prescrive quindi il costante monitoraggio e la valutazione dei
percorsi e degli apprendimenti. A tal fine, è prevista l'istituzione
del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, con il compito di
formulare proposte al Ministro. I risultati di apprendimento sono
periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità,
mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto
con i risultati del monitoraggio e della valutazione. In
particolare, il comma 1 prevede che con decreto del MIUR sia
istituito il Comitato nazionale per l'istruzione liceale, composto
da un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e da rappresentanti delle scuole,
dell'università e del mondo della cultura. Il comma 2 affida ad un
decreto del MIUR, emanato previo parere del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275
del 1999, l'aggiornamento del profilo degli studenti in uscita dal
percorso liceale e degli obiettivi di apprendimento. L'articolo 13
disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. A partire
dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico
2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo, ivi comprese
le sperimentazioni, confluiscono nei nuovi licei, secondo la tabella
di corrispondenza di cui all'allegato I. Pur comprendendo le
motivazioni della scelta biennale tesa a recuperare lo slittamento
di un anno scolastico della riforma, sono forti le perplessità
legate alla fattibilità di una norma che risulterebbe di difficile
applicazione sia sul piano strettamente curriculare che più
ampiamente organizzativo. In considerazione di tutto ciò, ritiene
opportuno verificare, nel corso dell'espressione del parere, la
proposta di modifica di tale previsione per giungere, come è stato
peraltro auspicato recentemente anche dal Ministro Gelmini, a
decretare l'entrata in vigore della riforma dei licei solo nelle
prime classi e analogamente anche nelle prime classi degli istituti
tecnici, per gli istituti professionali, essendo modificati di molto
i percorsi è già prevista la prima applicazione con questa modalità.
Osserva tuttavia che fanno già eccezione le sezioni degli istituti
d'arte che prevedono l'esame di licenza di maestro d'arte, e le
sperimentazioni musicali e coreutiche, per le quali la confluenza si
realizza a partire dalle sole prime classi funzionanti nell'anno
scolastico 2010-2011. La relazione tecnica evidenzia che si arriverà
ad applicare il riordino a regime su tutti e 5 gli anni di corso
nell'anno scolastico 2013/2014, fatta eccezione per le classi degli
ex istituti d'arte, anno scolastico 2014/2015, e motiva la scelta
effettuata con la necessità di una adeguata riorganizzazione. Per la
corrispondenza tra i vecchi e i nuovi titoli di studio fa
riferimento alla tabella di cui all'allegato L.
Osserva che si prevede, peraltro, che le scuole possano presentare
agli uffici scolastici regionali eventuali proposte alternative in
relazione alla specificità dei percorsi sperimentali. Sono poi
dettate disposizioni particolari per l'istituzione,
l'organizzazione, l'eventuale incremento delle sezioni musicali e
coreutiche che, in sede di prima applicazione, sono costituite nel
numero di 40 e 10 a livello nazionale. L'istituzione di sezioni di
liceo musicale, o di liceo musicale e coreutico, per la quale il
comma 7 prevede l'intervento di un decreto MIUR-MEF, è subordinata
alla disponibilità di docenti per l'insegnamento dello strumento,
assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, le
regioni e gli enti locali, eventuali risorse di organico delle
singole scuole, o presenza, nelle graduatorie ad esaurimento, di
personale fornito di diploma di conservatorio. Per l'istituzione di
sezioni di liceo coreutico è, invece, prevista una convenzione con
l'Accademia nazionale di danza o istituzioni accreditate. Il comma
10 prevede che un decreto ministeriale definisca le modalità per la
stipula della convenzione. Per l'insegnamento di strumento musicale
si possono utilizzare docenti a tempo indeterminato di educazione
musicale nella scuola secondaria di I grado, purché abilitati nella
classe A077. Rileva che il passaggio al nuovo ordinamento è
accompagnato da azioni per l'aggiornamento del personale della
scuola e per informare studenti e famiglie. Ricorda che, con nota
10873 del 26/10/2009, il termine per le iscrizioni per l'anno
scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27/2/2010, proprio per
consentire la piena conoscenza delle novità. Il comma 11 rinvia,
infine, a decreti MIUR-MEF di natura non regolamentare la
definizione di indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi
specifici di apprendimento; articolazione delle cattedre di ciascuno
dei sei percorsi liceali in relazione alle classi di concorso dei
docenti; indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei
percorsi liceali. L'articolo 14 salvaguarda l'autonomia delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e prevede che le disposizioni del regolamento si applicano
alle scuole con insegnamento in lingua slovena, nelle quali,
peraltro, l'orario complessivo annuale dei singoli percorsi viene
elevato. L'articolo 15 abroga alcuni articoli del decreto
legislativo n. 226 del 2005 ed i corrispondenti allegati. In
particolare, gli articoli 2, 3 e 12, recanti finalità, attività
didattiche, organizzazione dei licei; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, che
delineano i singoli percorsi; 23, 25, 26 sull'insegnamento di alcune
discipline nel primo ciclo dell'istruzione ai fini del raccordo con
il secondo; 27, concernente passaggio al nuovo ordinamento, con
esclusione dei commi 2, 7 e 9 che riguardano rispettivamente
l'istruzione e formazione di competenza regionale e l'equipollenza
dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine
dei corsi di formazione, con quelli rilasciati dagli istituti
professionali. L'articolo 16, infine, stabilisce l'invarianza degli
oneri finanziari. Ricorda che allo schema di regolamento sono
allegati la relazione illustrativa; la relazione
tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi
dell'impatto della regolamentazione; alcune note interne al Governo;
una prima valutazione del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Non sono ancora allegati invece il parere del Consiglio
di Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo
se ne è riservato la trasmissione non appena acquisiti; si ricorda
peraltro che la Conferenza unificata ha espresso il parere il 29
ottobre 2009. Aggiunge altresì che la quota dei piani di studio
riservata alla programmazione delle istituzioni scolastiche sulla
base di indirizzi regionali è attualmente disciplinata dai decreti
ministeriali 28/12/2005 e 13/6/2006, n. 47, che sembrerebbero
implicitamente abrogati dallo schema in esame.
Sul piano delle osservazioni rileva quindi che all'articolo 2, comma
3, sembrerebbe che il riferimento corretto sia all'articolo 13,
comma. 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a).
All'articolo 10, comma 6, ritiene inoltre opportuno valutare di
utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato
dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario».
All'articolo 11, comma 1, sembrerebbe opportuno inoltre sostituire
le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122». All'articolo
12, comma 2, rileva inoltre che sembrerebbe che il riferimento
corretto sia alle indicazioni relative agli obiettivi di
apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non al
comma 10. All'articolo 13, comma 5, ritiene opportuno inoltre che si
valuti l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la
presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale
formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di
corrispondenza di cui all'allegato L; al comma 6, il riferimento
corretto è «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non 186; è,
inoltre, presente il refuso «dalla»- «della»; al comma 9 del
medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe «legge 20
maggio 1982, n. 270» e non «1981»; al successivo comma 10 del
medesimo articolo, riterrebbe opportuno esplicitare a chi fa capo
l'emanazione del decreto ministeriale previsto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.
(Atto n. 133). (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del
regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del
giorno.
Valentina APREA, presidente e relatore, con riferimento allo schema
di regolamento in esame, ricorda che al centro della riforma c'è la
volontà di rafforzare l'identità e il valore pedagogico degli
istituti tecnici, riportandoli al centro del secondo ciclo del
sistema nazionale di istruzione e di formazione. Osserva che
salvaguardare la specificità dell'istruzione tecnica e valorizzare
il contributo che ha dato allo sviluppo economico e sociale del
Paese è un impegno e un dovere. Rileva che ancora oggi è possibile
tracciare una mappa dell'Italia da cui emerge la fortissima
interconnessione tra distretti e aree ad alto sviluppo tecnologico e
produttivo e istituti tecnici di eccellenza che per decenni hanno
formato imprenditori e tecnici qualificati. È un patrimonio prezioso
che merita di non essere disperso. L'istruzione tecnica è ricondotta
ad un numero contenuto di percorsi formativi: due i settori di
riferimento, economico e tecnologico, 11 indirizzi in tutto, 2 per
il settore economico, 9 per quello tecnologico. Finisce quindi
l'epoca della frammentazione dei corsi di studio, scaturita dalla
stratificazione dei percorsi di ordinamento e delle relative
sperimentazioni, nell'istruzione tecnica è stata superata la quota
di duecento percorsi formativi, mentre ai licei spetta il record di
501 percorsi. La ridondanza dell'offerta formativa non è funzionale
alle professionalità di cui ha bisogno il mondo produttivo ed è
anche di difficile lettura per studenti e famiglie. Rileva che con
la riforma c'è, insomma, più chiarezza per agevolare l'orientamento
e dare risposte precise ai ragazzi e alle famiglie, che si aspettano
dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per
l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai
livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio
delle professioni tecniche regolamentate.
Ricorda che lo schema di regolamento in esame, emanato sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito in legge n. 133 del 2008, si compone di 10 articoli e 4
allegati, che ne formano parte integrante. Per il perseguimento
degli obiettivi indicati, lo schema presenta una serie di novità che
si applicheranno agli istituti tecnici, a partire dalle prime e
seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11. Nello
stesso anno scolastico, ai sensi dell'articolo 1 le terze e le
quarte classi proseguiranno secondo i piani di studi previgenti,
sino alla conclusione del quinquennio, con un orario, però, di 32
ore settimanali. La relazione tecnica evidenzia che si arriverà ad
applicare il riordino a regime su tutti e 5 gli anni di corso
nell'anno scolastico 2013/2014 e motiva la scelta effettuata -
rispetto a quella di partire dalla I e III classe - con una maggiore
funzionalità ed efficacia. Con riferimento al profilo dell'identità,
l'articolo 2 ne individua i tratti salienti in una solida base
culturale di carattere scientifico e tecnologico, in linea con le
indicazioni della UE, in un numero limitato di indirizzi connessi
con i settori più rilevanti per lo sviluppo del paese - anche in
relazione alla necessità di valorizzare le sue vocazioni
tradizionali -, in una durata quinquennale, che porta al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Ribadisce, altresì, che gli istituti tecnici collaborano con le
strutture formative accreditate dalle regioni nei Poli tecnico
professionali, anche allo scopo di favorire i passaggi fra i sistemi
di istruzione e formazione, e che ad essi si riferiscono gli
Istituti tecnici superiori. Gli articoli 3, 4 e 5 individuano i due
settori, economico e tecnologico, in cui si articola l'istruzione
tecnica, a fronte degli attuali dieci; i relativi indirizzi, che
nell'attuale ordinamento sono trentanove, pari a due per il settore
economico, vale a dire amministrazione, finanza e marketing;
turismo, e nove per quello tecnologico, ovvero meccanica,
meccatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed
elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e
comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda;
agraria e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio;
l'organizzazione degli stessi. I percorsi si riferiscono a risultati
di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al
fine di facilitare la mobilità sul territorio UE. Gli stessi si
articolano in un primo biennio, finalizzato all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, in un secondo biennio e in un quinto
anno, i quali ultimi costituiscono articolazione di un complessivo
triennio. Sono caratterizzati da un'area di istruzione generale e da
risultati di apprendimento e strumenti organizzativi e metodologici
comuni a tutti - di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A - e da
aree di indirizzo, nonché da profili culturali e risultati di
apprendimento specifici per ciascun settore, di cui,
rispettivamente, ai punti 2.2 e 2.3 dell'all. A. Ritiene che si
potrebbe valutare l'opportunità di richiamare anche il profilo
educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A del
decreto legislativo n. 226 del 2005, come opportunamente previsto
nello schema di regolamento relativo ai licei.
Osserva che nel secondo biennio e nel quinto anno, le aree di
indirizzo specifiche possono, a loro volta, essere articolate, sulla
base di un elenco nazionale, in un numero definito di opzioni per
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi
espressi dal mondo del lavoro, da attivare comunque nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente, di cui agli gli
articoli 5, comma 1, lett. d), e 8, comma 2. Conseguentemente, si
prevedono spazi di flessibilità per le scuole entro il 30 per cento
nel II biennio e il 35 per cento nel V anno, che si aggiungono alla
quota di autonomia del 20 per cento dei curricula. L'orario
complessivo delle lezioni è pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore
settimanali - a fronte dell'orario medio attuale di 36 ore -, che
comprendono la quota riservata alle regioni e l'insegnamento della
religione cattolica. Il primo biennio è caratterizzato da una
prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale
- pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti
obbligatori di indirizzo - pari a 396. La scelta è motivata in
ragione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e
dell'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione
orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli
studenti. L'allegato A prevede che l'area di istruzione generale ha
l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base,
acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni, il
rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli insegnamenti di
istruzione generale sono 495, a fronte di 561 dedicate a
insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di approfondire i
contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici. Tra le novità,
segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi gli indirizzi,
della nuova disciplina «Scienze integrate», alla quale concorrono le
discipline «Scienze della terra e biologia», «Fisica» e «Chimica», e
la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e
Costituzione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2008. Il carico orario delle lezioni diventa, dunque, più
sostenibile per gli alunni e in linea con quello previsto negli
altri paesi. Il monte annuale dei percorsi degli istituti tecnici,
come ho già detto, è di 1.056 ore di 60 minuti, corrispondenti a 32
ore settimanali. Attualmente i corsi prevedono nella maggior parte
dei casi 36 ore settimanali di lezioni, ma solo sulla carta.
Osserva, infatti, che sono ampiamente diffuse le riduzioni
dell'unità oraria a 50 o 55 minuti per ragioni estranee alla
didattica, per esempio, orario dei mezzi pubblici e diffuso
pendolarismo degli studenti. Il nuovo impianto organizzativo intende
superare ogni forma arbitraria di gerarchia tra i saperi, ne
riconosce la complementarietà e valorizza il legame tra il
contributo educativo offerto dalla scienza, dalla tecnica e dalla
tecnologia e la cultura umanistica. La riforma punta, infatti, a
tutelare le molteplici intelligenze e i diversi stili cognitivi dei
giovani, nel rispetto del principio di equivalenza tra percorsi
educativi diversi, da difendere e sostenere con una politica più
efficace dell'orientamento. L'obiettivo è quello di far acquisire ai
giovani la capacità di creare, progettare, contribuire a fare
impresa, ottimizzando le sinergie delle scuole con il territorio e i
soggetti economico-sociali locali. Molta attenzione ai risultati di
apprendimento, declinati, sempre come ho già detto, in competenze,
abilità e conoscenze, in coerenza con le raccomandazioni dell'Unione
europea. Tale impostazione facilita i passaggi tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro. Accogliendo il patrimonio delle
migliori esperienze realizzate negli istituti tecnici, sono stati
introdotti nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle
scuole come centri di innovazione, attraverso: la costituzione di
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei
docenti - che hanno lo scopo di ampliare - all'interno della scuola
- il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei
percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per ottenere i
migliori risultati, l'aggiornamento costante delle aree di indirizzo
e degli assi culturali; l'istituzione di un Comitato
tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico
tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio
e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo,
rilevando peraltro che questo comitato prevede una composizione
paritetica di docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni
consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di
indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;
la realizzazione - negli istituti del settore tecnologico - di un
Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità
dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente.
Rileva che uno degli aspetti più qualificanti della riforma riguarda
lo sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso
dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari,
che sarà sostenuto con un piano di formazione e aggiornamento del
personale della scuola. Il raccordo più stretto con il mondo del
lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato
sociale, è garantito attraverso la più ampia diffusione di stage,
tirocini, alternanza scuola-lavoro. Inoltre, per arricchire
l'offerta formativa con specifiche attività didattiche che
richiedono competenze specialistiche - qualora all'interno della
scuola non siano presenti le professionalità necessarie - gli
istituti tecnici potranno avvalersi, attraverso la stipula di
contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle
professioni con una specifica e documentata esperienza
professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare
sulla base dei criteri formulati dal comitato tecnico-scientifico.
Precisa ancora che l'articolo 5, comma 1, lettera a), richiama la
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (EQF).
L'EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di
qualificazione dei vari paesi. L'elemento chiave è la definizione di
otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze
e le capacità di chi apprende, spostandosi così l'attenzione dagli
input dell'apprendimento - quale, ad es., la durata degli studi - ai
risultati finali dell'apprendimento stesso. L'articolo 6 concerne la
valutazione degli studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo
aspetto, si richiama l'applicazione delle norme vigenti, che sono
state di recente coordinate con decreto del Presidente della
Repubblica n. 122 del 2009. Anche all'esame di Stato si applicano le
disposizioni vigenti. Nello specifico, si prevede che le prove per
la valutazione periodica e finale e per l'esame di Stato devono
essere configurate in modo da accertare la capacità dello studente
di utilizzare le competenze acquisite in contesti applicativi. A tal
fine, si prevede che le commissioni possono avvalersi di esperti del
mondo economico e produttivo con documentata esperienza. Al
superamento dell'esame di Stato, viene rilasciato il relativo
diploma, che indica l'indirizzo seguito e le competenze acquisite,
anche con riferimento alle eventuali opzioni. Il titolo consente la
prosecuzione degli studi nelle università, nelle AFAM, negli ITS e
negli IFTS. Occorrerebbe armonizzare il titolo in uscita da questi
percorsi quinquennali di istruzione secondaria con le norme vigenti
in materia di accesso agli Albi professionali dei periti. L'articolo
7 prescrive quindi il costante monitoraggio dei percorsi degli
istituti tecnici, per la loro innovazione. A tal fine, è prevista la
costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale - con contestuale soppressione del Comitato nazionale
per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - articolato in
commissioni di settore, al quale è affidato il compito di formulare
proposte al Ministro per aggiornare periodicamente gli indirizzi, i
profili e risultati di apprendimento degli istituti tecnici. Il
Comitato è composto da docenti e dirigenti scolastici, esperti del
mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, esperti indicati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'UPI, dai
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello
sviluppo economico e della gioventù. Esso si avvale dell'assistenza
tecnica dell'ANSAS, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI. I
risultati di apprendimento sono periodicamente valutati
dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta
ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del
monitoraggio e della valutazione. Il comma 1 prevede che il Comitato
nazionale per l'istruzione tecnica e professionale è costituito con
decreto MIUR. Il successivo comma 3 prevede il periodico
aggiornamento di indirizzi, profili e risultati di apprendimento con
decreto MIUR, emanato previo parere del CNPI e delle Commissioni
parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. L'articolo 8 reca
disposizioni inerenti il passaggio al nuovo ordinamento. Gli attuali
istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire
dall'anno scolastico 2010/11, negli istituti tecnici disciplinati
dal regolamento, secondo la tabella di cui all'allegato D. Gli
indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali
funzionanti presso gli istituti tecnici, compreso l'indirizzo
scientifico tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei
licei. La relazione illustrativa specifica che in alcuni casi è
stata prevista la confluenza degli attuali percorsi in più indirizzi
o in entrambi i settori, in relazione sia alle specializzazioni che
maggiormente caratterizzano la realtà territoriale, sia ai percorsi
sperimentali più diffusi. Il passaggio è accompagnato da azioni per
l'aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti
e famiglie.
Ricorda ancora che, con nota 10873 del 26 ottobre 2009, il termine
per le iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al
27 febbraio 2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle
novità. Precisa peraltro che il comma 2 dell'articolo in commento
prevede che con decreto di natura non regolamentare MIUR, adottato
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF),
previo parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome, sono
definiti: le indicazioni nazionali su competenze, abilità e
conoscenze; i criteri e le modalità per l'articolazione delle aree
di indirizzo in opzioni; i criteri per il raccordo fra vecchio e
nuovo ordinamento nelle II classi funzionanti nell'anno scolastico
2010/11; la rideterminazione dei quadri orario a partire della III e
IV classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11 secondo il
vecchio ordinamento, ma con un orario di 32 ore settimanali. Il
comma 3 del medesimo articolo prevede invece che con decreti di
natura non regolamentare dei Ministri indicati, sono definiti le
classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle
cattedre; i criteri generali per l'insegnamento in inglese di una
disciplina non linguistica nel quinto anno; gli indicatori per la
valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici. Si segnala
che in relazione all'articolo 8, comma 3, lettera a), l'articolo 64,
comma 4, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che
l'intervento sulle classi di concorso sia attuato con regolamento di
delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.
400 del 1988. Lo schema di regolamento in questione è stato
approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno
2009. L'articolo 9 prevede disposizioni finali concernenti, in
particolare, l'inderogabilità delle disposizioni del regolamento da
parte di norme contrattuali, l'invarianza degli oneri per la finanza
pubblica, la salvaguardia dell'autonomia delle province autonome di
Trento e Bolzano. L'articolo 10, infine, prevede alcune abrogazioni.
Precisa che allo schema sono allegati la relazione illustrativa; la
relazione tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa;
l'analisi dell'impatto della regolamentazione; il parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; alcune note interne
al Governo. Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e
quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva
la trasmissione non appena acquisiti. La Conferenza unificata ha
espresso il parere il 29 ottobre 2009.
Segnala quindi l'esigenza che nella premessa si inserisca il
riferimento al parere delle Commissioni parlamentari. All'articolo
6, comma 1, riterrebbe opportuno inoltre sostituire le parole «dal
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo
decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»; al comma 3 del medesimo
articolo, sarebbe opportuno inoltre chiarire le modalità con le
quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la
configurazione delle prove di esame. All'articolo 8, comma 3,
lettera a), riterrebbe opportuno chiarire il riferimento
all'intervento sulle classi di concorso. Considera opportuno inoltre
riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e
termini certi per l'abrogazione, in un testo che reciti: «1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo
periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo
quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od
amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori
commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario,
nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo». Ritiene infatti che
non sembrerebbe necessaria la soppressione delle parole «gli
istituti tecnici» al comma 2 del medesimo articolo 191.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito
dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente norme sul riordino degli istituti
professionali.
(Atto n. 134). (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del
regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del
giorno.
Valentina APREA, presidente e relatore, con riferimento all'esame
del provvedimento in titolo, ricorda che la riforma degli istituti
professionali è caratterizzata dagli stessi elementi chiave degli
istituti tecnici, con alcune significative differenze: una propria
identità, centrata sul valore della cultura dei settori produttivi,
con riferimento a due settori: servizi, con cinque indirizzi, ed
industria e artigianato, con un indirizzo molto ampio; una maggiore
flessibilità rispetto agli istituti tecnici; oltre alle quote di
autonomia del 20 per cento già attribuite, gli istituti
professionali avranno a disposizione un ulteriore 25 per cento nel
primo biennio, il 35 per cento nel secondo biennio e il 40 per cento
nell'ultimo anno; la possibilità di organizzare - in regime di
sussidiarietà - percorsi per il conseguimento di qualifiche di
durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale,
rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti a
livello nazionale, nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione
e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro
autonomia. Ricorda che, per questo gli istituti professionali,
potranno usare le quote di flessibilità sopra indicate. I giovani
che seguiranno questi percorsi avranno la possibilità di spendere -
a livello nazionale ed europeo - la relativa certificazione.
Osserva che lo schema di regolamento in esame, emanato sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito in legge n. 133 del 2008, si compone di 10 articoli e 4
allegati, che ne formano parte integrante. Ai sensi dell'articolo 1,
per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo schema di
regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno agli
istituti professionali a partire dalle prime classi funzionanti
nell'anno scolastico 2010/11. Nello stesso anno scolastico le II e
III classi proseguiranno secondo i piani di studi previgenti, con un
orario di 34 ore settimanali. La relazione tecnica fa riferimento al
periodo 2010/11-2014/15 ed evidenzia che la scelta di partire
esclusivamente dalle prime classi deriva dal fatto che gli studenti
delle seconde sono avviati su un percorso molto diverso da quello
del nuovo ordinamento, nel quale non si prevede una qualifica al
terzo anno. Con riferimento al profilo dell'identità, l'articolo 2
ne individua i tratti salienti nell'integrazione di istruzione
generale e di cultura tecnico-professionale; in una durata
quinquennale, che porta al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore; nella possibilità, sopra ricordata, di
rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime di
sussidiarietà sulla base di accordi stipulati tra il MIUR e le
singole regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo
13, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 7 del 2007. Ribadisce,
altresì, che agli istituti professionali si riferiscono gli Istituti
tecnici superiori. Gli articoli 3, 4 e 5 individuano quindi: i due
settori, già indicati, quali servizi; industria e artigianato, in
cui si articola l'istruzione professionale, a fronte degli attuali
cinque; i relativi indirizzi - nell'attuale ordinamento sono 27 -
pari a 5 per il settore servizi: agricoltura e sviluppo rurale,
manutenzione e assistenza tecnica, socio sanitari, enogastronomia e
ospitalità alberghiera, commerciali; 1 per il settore industria e
artigianato: produzioni industriali e artigianali; l'organizzazione
degli stessi. I percorsi si riferiscono a risultati di apprendimento
declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare
la mobilità sul territorio UE. Gli stessi si articolano in un primo
biennio, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in
un secondo biennio e in un quinto anno. Sono caratterizzati da
un'area di istruzione generale e da risultati di apprendimento e
strumenti organizzativi e metodologici comuni a tutti, di cui ai
punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A e da aree di indirizzo, nonché da
profili culturali e risultati di apprendimento specifici per ciascun
settore, di cui, rispettivamente, ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato
A. Ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di richiamare
anche il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'allegato A del decreto legislativo 226/2005, come opportunamente
previsto nello schema di regolamento relativo ai licei e come già
indicato per gli istituti tecnici. Rileva che le aree di indirizzo
specifiche possono, a loro volta, essere articolate, sulla base di
un elenco nazionale, in un numero contenuto di opzioni per
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi
espressi dal mondo del lavoro, da attivare comunque nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente, ai sensi degli articoli
5, comma 1, lettera d) e 8, comma 3, lettera b). Conseguentemente,
si prevedono gli spazi di flessibilità che già prima ho indicato
L'orario complessivo delle lezioni è pari a 1056 ore, corrispondenti
a 32 ore settimanali, che comprendono la quota riservata alle
regioni e l'insegnamento della religione cattolica. Il I biennio è
caratterizzato da una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti
di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396. La scelta è
motivata in ragione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e
dell'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione
orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli
studenti. L'allegato A prevede che l'area di istruzione generale ha
l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base,
acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni,
invece, il rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli
insegnamenti di istruzione generale sono 495, a fronte di 561
dedicate a insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di
acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di
riferimento.
Tra le novità, segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi
gli indirizzi, della nuova disciplina «Scienze integrate», alla
quale concorrono le discipline «Scienze della terra e biologia»,
«Fisica» e «Chimica» e la previsione della Storia, unitamente a
Cittadinanza e Costituzione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge
n. 137 del 2008. Nei percorsi si utilizzano metodologie finalizzate
a sviluppare la capacità di analisi e soluzione dei problemi e a
lavorare per progetti, si usano i laboratori - le ore di laboratorio
sono indicate negli all. B e C - e si applica l'alternanza scuola
lavoro. Ulteriori novità organizzative riguardano la costituzione di
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei
docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione
formativa; un comitato tecnico-scientifico, con composizione
paritetica di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il
raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni
della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni
professionali espressi dal mondo produttivo; un ufficio tecnico
negli istituti del settore industria e artigianato, per sostenere la
migliore organizzazione dei laboratori ai fini della copertura dei
posti, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6. Si
prevede, altresì, la possibilità di stipulare contratti d'opera con
esperti del mondo del lavoro - individuati sulla base di criteri
indicati dal comitato tecnico-scientifico - ai fini
dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze
specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di
flessibilità e delle risorse a disposizione. Anche in questo caso
l'articolo 5, comma 1, lettera a), rinvia alla raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF),
già richiamata nelle precedenti relazioni e alla quale si rinvia.
Riassume quindi le caratteristiche innovative degli istituendi
Istituti Professionali ricordando che sono: forte integrazione tra i
saperi anche nella dimensione operativa; risultati di apprendimento
declinati in competenze, abilità e conoscenze anche in relazione al
Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la
mobilità delle persone in Unione europea da definire con apposito
decreto; centralità dei laboratori; stage, tirocini e alternanza
scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel
secondo biennio e nel quinto anno; possibile collaborazione con
esperti esterni per arricchire l'offerta formativa e sviluppare
competenze specialistiche L'articolo 6 concerne la valutazione degli
studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo aspetto, richiama
l'applicazione delle norme vigenti che sono state di recente
coordinate con il decreto del presidente della repubblica n. 122 del
2009. Anche all'esame di Stato si applicano le disposizioni vigenti.
Nello specifico, si prevede che le prove per la valutazione
periodica e finale e per l'esame di Stato devono essere configurate
in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare le
competenze acquisite in contesti applicativi. A tal fine, si prevede
che le commissioni possono avvalersi di esperti del mondo economico
e produttivo con documentata esperienza. Al superamento dell'esame
di Stato, viene rilasciato il relativo diploma che indica
l'indirizzo seguito e le competenze acquisite, anche con riferimento
alle eventuali opzioni. Il titolo consente la prosecuzione degli
studi nelle università, nelle AFAM, negli ITS e negli IFTS.
L'articolo 7 prescrive quindi il costante monitoraggio dei percorsi
degli istituti professionali, per la loro innovazione. A tal fine, è
prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione
tecnica e professionale - con contestuale soppressione del Comitato
nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore -
articolato in commissioni di settore, al quale è affidato il compito
di formulare proposte al Ministro per aggiornare periodicamente gli
indirizzi, i profili e risultati di apprendimento degli istituti
professionali. Il Comitato è composto da docenti e dirigenti
scolastici, esperti del mondo del lavoro, dell'università e della
ricerca, esperti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni, dall'UPI, dai Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dello sviluppo economico e della gioventù. Esso
si avvale dell'assistenza tecnica dell'ANSAS, dell'ISFOL, di Italia
Lavoro e dell'IPI. I risultati di apprendimento sono periodicamente
valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro
presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del
monitoraggio e della valutazione. Il comma 1 dell'articolo in esame
prevede che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale sia costituito con decreto MIUR. Il successivo comma 3
prevede il periodico aggiornamento di indirizzi, profili e risultati
di apprendimento con decreto MIUR, emanato previo parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni
parlamentari, ex articolo 8 del decreto del Presidente della
repubblica n. 275 del 1999. L'articolo 8 reca disposizioni inerenti
il passaggio al nuovo ordinamento, che è accompagnato da azioni per
l'aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti
e famiglie.
Ricorda quindi che, con nota 10873 del 26/10/2009, il termine per le
iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al
27/2/2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle novità.
Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo
confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/11, negli istituti
professionali disciplinati dal regolamento, secondo la tabella di
cui all'all. D. Si prevede quindi la possibilità di stipulare intese
tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e le singole regioni
interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli
organizzativi e di gestione degli istituti professionali ai fini di
una offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e
quelli di istruzione e formazione professionale gestiti dalle
regioni. L'articolo 8, comma 2, prevede in specie che con decreto di
natura non regolamentare MIUR, di concerto con il MEF, previo parere
della Conferenza Stato-regioni-province autonome, sono definiti: le
indicazioni nazionali su competenze, abilità e conoscenze; i criteri
e le modalità per l'articolazione delle aree di indirizzo in
opzioni; la rideterminazione dei quadri orario, a partire della
classi successive alla I funzionanti nell'anno scolastico 2010/11
secondo il vecchio ordinamento, con un orario di 34 ore settimanali;
la sostituzione (limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in
assenza di specifiche intese con le regioni) dell'area di
professionalizzazione con 132 ore di attività in alternanza
scuola-lavoro nelle IV e V classi. Il successivo comma 3 del
medesimo articolo prevede che con decreti di natura non
regolamentare dei Ministri indicati al precedente comma 2 sono
definiti: le classi di concorso del personale docente e
l'articolazione delle cattedre; gli indicatori per la valutazione e
l'autovalutazione degli istituti professionali. In relazione
all'articolo 8, comma 4, lettera a), dello schema, si segnala che
l'articolo 64, comma 4, lett. a), del decreto-legge n. 112 del 2008
prevede che l'intervento sulle classi di concorso sia attuato con
regolamento di delegificazione ex articolo 17, comma 2, L. 400 del
1988. Lo schema di regolamento in questione è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009. L'articolo 9 prevede
disposizioni finali concernenti, in particolare, l'inderogabilità
delle disposizioni del regolamento da parte di norme contrattuali,
l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, la salvaguardia
dell'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 10, infine, prevede alcune abrogazioni, in particolare,
l'articolo 195 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia
di esami di qualifica. Rileva quindi che allo schema di regolamento
sono allegati la relazione illustrativa; la relazione
tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi
dell'impatto della regolamentazione; il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione; alcune note interne al Governo.
Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e quello della
Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva la
trasmissione non appena acquisiti. La Conferenza unificata ha
espresso il parere il 29 ottobre 2009.
Osserva che nella premessa allo schema di regolamento, occorre
inserire il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari.
All'articolo 6, comma 1, sembrerebbe opportuno sostituire le parole
«dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122». Al comma 3 del medesimo
articolo, potrebbe essere opportuno chiarire inoltre le modalità con
le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti al fine della
configurazione delle prove di esame. Aggiunge che all'articolo 8,
comma 4, lettera a), sarebbe opportuno chiarire il riferimento
all'intervento sulle classi di concorso; mentre all'articolo 10, al
fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione
sembrerebbe opportuno riformulare il comma 1 come segue: « «1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
è abrogato l'articolo 195 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, e all'articolo 191, comma 3, sono
soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti
professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica
preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate
nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano,
agrario e nautico»; b) l'ultimo periodo». Ritiene infatti che non
sembrerebbe necessaria la soppressione delle parole «gli istituti
professionali» al comma 2 dello stesso articolo 191, che, invece,
dovrebbe essere aggiornato per altri profili.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
|
7a |
11,
18, 25 |
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR)" |
7a |
4,
18 |
Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all’accoglienza degli
alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano:
audizione di esperti del settore |
Senato
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Aula |
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Commissioni |
7a |
10,
11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 |
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
-
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti professionali
(10.11.09) Su proposta del PRESIDENTE, la
Commissione conviene di congiungere l'esame degli atti in titolo.
Il PRESIDENTE ricorda indi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha svolto questa mattina l'audizione dei
sindacati e dei rappresentanti dei dirigenti scolastici circa i
provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore (atti nn.
132, 133 e 134). In proposito precisa che la dettagliata
documentazione trasmessa sarà presto inviata a tutti i senatori.
Rammenta altresì che domani mattina alle ore 8,30 l'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi audirà i
rappresentanti delle famiglie.
Riferisce alla Commissione sull'atto n. 132 il
relatore ASCIUTTI (PdL), il quale si riserva di integrare la propria
relazione al termine delle audizioni in corso di svolgimento presso
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Osserva preliminarmente che l'atto del Governo, analogamente ai nn.
133 e 134, è stato assegnato con riserva stante la mancanza dei
prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato. Al riguardo segnala tuttavia che la Conferenza unificata ha
espresso il parere il 29 ottobre 2009, il quale sarà quindi a breve
trasmesso alle Camere. Rammenta poi che la revisione degli
ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta "riforma
Moratti" (legge n. 53 del 2003 e decreto legislativo n. 226 del
2005), poi modificata dal Governo Prodi con la legge n. 40 del 2007
(cosiddetta "Bersani-bis"), viene nuovamente proposta all'esame del
Parlamento sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
n. 112 del 2008.
Fa poi presente che lo schema di regolamento si compone di 16
articoli e 10 allegati. Esso procede al riordino dei licei,
collocandosi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa,
nel solco dei precedenti interventi normativi e concentrandosi su
quattro aspetti: riconferma dell'identità dei licei all'interno del
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, come
modificato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, che ha
ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore
effettuati negli istituti tecnici e professionali; acquisizione, da
parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita dei
settori disciplinari; superamento della frammentarietà dei corsi di
studio, con delimitazione del quadro orario e rafforzamento dello
studio della matematica e della lingua straniera; maggiori spazi di
autonomia per le scuole.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati, prosegue il relatore,
lo schema di regolamento presenta una serie di novità che si
applicheranno, con alcune eccezioni, a partire dalle prime e seconde
classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. Dopo avere dato
conto dell'articolo 1, descrive l'articolo 2 in base al quale i
licei devono fornire allo studente strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate
al proseguimento degli studi e all'inserimento nel mondo del lavoro.
In esito ai percorsi liceali si prevede il conseguimento del profilo
educativo, culturale e professionale già delineato dall'allegato A
del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché di quello
specifico delineato dall'allegato A dello schema in esame.
Osserva inoltre che sono confermate alcune caratteristiche dei licei
già delineate dal citato decreto legislativo del 2005: durata
quinquennale; articolazione in due bienni, il primo dei quali
finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ed un anno
terminale; possibili intese con le istituzioni di formazione
post-secondaria per approfondimenti culturali da espletare
nell'ultimo anno, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro. Passa poi ad illustrare l'articolo 3, secondo cui
l'articolazione del sistema è imperniata su 6 licei (i cui piani di
studio sono contenuti negli allegati da B a G): artistico, classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze
umane, già previsti dal decreto legislativo n. 226 del 2005,
modificato dalla legge n. 40 del 2007 la quale aveva già soppresso
il liceo tecnologico ed economico. Dopo aver brevemente richiamato
l'ordinamento vigente, puntualizza che il comma 3 rinvia ad un
regolamento di delegificazione la riorganizzazione delle sezioni
bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di
liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo.
Gli articoli da 4 a 9 definiscono quindi i percorsi dei 6 licei che,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, si riferiscono a risultati di
apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine
di facilitare la mobilità sul territorio europeo. Rileva, al
riguardo, che il liceo artistico si suddivide - dal secondo biennio
- in 3 indirizzi caratterizzati da attività di laboratorio (arti
figurative; architettura, design, ambiente; audiovisivo, multimedia,
scenografia) e che essi possono stipulare intese con le Regioni per
potenziare l'offerta formativa onde corrispondere alle esigenze del
territorio. Comunica altresì che il liceo musicale e coreutico si
suddivide nelle relative 2 sezioni, che i licei scientifico e delle
scienze umane possono articolarsi in una o più sezioni,
rispettivamente, a opzione scientifico-tecnologica ed
economico-sociale, e che nei licei linguistici è previsto
l'insegnamento in lingua straniera, nel secondo biennio, di due
discipline non linguistiche. Giudica quindi innovative, rispetto al
decreto legislativo n. 226 del 2005, l'opzione economico-sociale del
liceo delle scienze umane e l'opzione scientifico-tecnologica del
liceo scientifico, che hanno l'obiettivo di assecondare in maniera
più mirata le vocazioni degli studenti.
Delinea altresì i caratteri dell'orario annuale, fissato in linea
generale in 891 ore per il I biennio e 990 per il II biennio e per
l'ultimo anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e 30 ore
settimanali, ad eccezione del liceo classico (31 ore negli ultimi 3
anni), del liceo artistico (34 ore nel I biennio e 35 negli altri
anni), nonchè il liceo musicale e coreutico (32 ore in ciascuna
annualità). Con riferimento all'articolazione ed all'orario dei 6
licei, il relatore evidenzia che sono stati ricondotti ad un numero
contenuto i 396 indirizzi sperimentali ed i 51 progetti assistiti
dal Ministero funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e che si è
uniformato l'orario annuale dei diversi percorsi, con l'eccezione
dei due licei caratterizzati da attività di laboratorio e del liceo
classico, al fine di rafforzare, in quest'ultimo caso, la
preparazione matematico-linguistica. Reputa comunque opportuna una
accurata ricognizione del rapporto tra profili e quadri orari per
verificare puntualmente la loro congruenza, tanto più che nello
schema all'esame si ravvisano alcune contraddizioni, in taluni casi
motivate probabilmente da un'eccessiva attenzione alle classi di
concorso.
Fa presente inoltre che secondo l'articolo 10 l'orario annuale -
comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle scuole e
all'insegnamento della religione cattolica - si articola in
insegnamenti obbligatori ed insegnamenti previsti dal Piano
dell'offerta formativa (POF), quali approfondimenti o integrazioni
delle discipline obbligatorie, ovvero materie facoltative di cui
all'allegato H. Per questi ultimi, si prevede il ricorso ad un
contingente di organico da assegnare annualmente alle istituzioni
scolastiche, nel rispetto degli obiettivi di risparmio fissati
dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e previa verifica
della sussistenza di economie aggiuntive. Per le discipline
facoltative si stabilisce, inoltre, la possibilità di stipulare
contratti d'opera con esperti, individuati sulla base di criteri
indicati dal comitato tecnico-scientifico, e che la relativa
valutazione concorre al giudizio complessivo degli studenti.
Rende poi noto che per il II biennio si dispone un ampliamento della
quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle
istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali, che viene
fissata ad un massimo del 30 per cento, fermo restando un massimo
del 20 per cento per il I biennio e per il V anno; in ogni caso,
l'orario previsto dal piano di studio di ogni disciplina non può
essere ridotto in misura superiore ad un terzo nei cinque anni.
Auspica peraltro che sia attuato l'organico funzionale da molti
richiesto anche nel corso delle audizioni, nell'ottica di attuare
concretamente l'autonomia. Riferisce inoltre che, limitatamente al V
anno e nell'ambito dell'organico assegnato, è prevista l'attivazione
generalizzata dell'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica; in proposito reputa opportuno
l'aggiornamento del personale e puntualizza che la definizione dei
criteri per l'accertamento della competenza linguistica dei docenti
ai fini dell'insegnamento in lingua straniera di una specifica
materia è rinviata ad un successivo decreto ministeriale. Precisa
indi che gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si
sviluppano nelle aree storico-geografica e storico-sociale e nel
monte ore complessivo in esse previsto.
Delinea quindi le ulteriori novità organizzative riguardanti la
costituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del
collegio dei docenti per il sostegno alla didattica e alla
progettazione formativa, nonché di un comitato scientifico, con
composizione paritetica di docenti ed esperti, con funzioni di
proposta per l'organizzazione degli spazi di autonomia. Segnala,
altresì, che i risultati dell'apprendimento si uniformano alla
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (EQF). L'EQF è volto a consentire il
confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari Paesi
attraverso la definizione di otto livelli di riferimento che
descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende,
spostandosi così l'attenzione dagli input ai risultati finali
dell'apprendimento.
Dopo aver illustrato l'articolo 11, sul titolo finale rilasciato in
esito al superamento dell'esame di Stato, descrive i contenuti
dell'articolo 12, relativo al monitoraggio e alla valutazione dei
percorsi e degli apprendimenti; a tal fine, è prevista l'istituzione
del comitato nazionale per l'istruzione liceale, composto da un
rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e da rappresentanti delle scuole, dell'università,
della cultura, dell'arte e della ricerca, con il compito di
formulare proposte al Ministro. I risultati di apprendimento sono
periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità,
mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto
con gli esiti del monitoraggio e della valutazione.
Quanto all'articolo 13 sul passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento, comunica che, a partire dalle prime e dalle seconde
classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, i percorsi
liceali di ogni tipo e indirizzo, ivi comprese le sperimentazioni,
confluiscono nei nuovi licei, secondo la tabella di corrispondenza
di cui all'allegato I. In proposito, manifesta dubbi
sull'opportunità di estendere l'applicazione della riforma anche
alle classi seconde, atteso che ciò risulterebbe poco fattibile sul
piano sia strettamente curriculare che più ampiamente organizzativo
e renderebbe incoerente il percorso di studi già avviato;
occorrerebbe dunque a suo avviso stabilire l'entrata in vigore della
riforma dei licei solo nelle prime classi, tanto più che ciò è già
previsto per le sezioni degli istituti d'arte che prevedono l'esame
di licenza di maestro d'arte e le sperimentazioni musicali e
coreutiche, per le quali la confluenza si realizza a partire dalle
sole prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.
Si sofferma altresì sulle disposizioni particolari per
l'istituzione, l'organizzazione, l'eventuale incremento delle
sezioni musicali e coreutiche che, in sede di prima applicazione,
sono costituite nel numero, rispettivamente, di 40 e 10 a livello
nazionale. Rileva in merito che l'istituzione di sezioni di liceo
musicale o di liceo musicale e coreutico è comunque subordinata alla
disponibilità di docenti per l'insegnamento dello strumento,
assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, le
Regioni e gli enti locali, oppure mediante eventuali risorse di
organico delle singole scuole, o in presenza, nelle graduatorie ad
esaurimento, di personale fornito di diploma di conservatorio. Per
l'istituzione di sezioni di liceo coreutico è invece prevista una
convenzione con l'Accademia nazionale di danza o con istituzioni
accreditate.
Esprimendosi a favore delle azioni per l'aggiornamento del personale
della scuola e per l'informazione degli studenti e delle famiglie,
passa poi in rassegna le norme inerenti le Indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento,
l'articolazione delle cattedre di ciascuno dei 6 percorsi liceali in
relazione alle classi di concorso dei docenti, nonché gli indicatori
per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali.
Illustra inoltre gli articoli 14 e 15, concernenti rispettivamente
la salvaguardia dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'abrogazione di
alcuni articoli del decreto legislativo n. 226 del 2005 ed i
corrispondenti allegati.
Ritiene infine doveroso segnalare alcuni refusi o mancanze di
coordinamento interno del testo. Rileva ad esempio che all'articolo
2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11,
lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a). All'articolo
10, comma 6, giudica più appropriato utilizzare l'espressione
«diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea»
invece che «titolo di laurea comunitario». All'articolo 12, comma 2,
segnala che il riferimento corretto è alle Indicazioni relative agli
obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera
a), e non al comma 10. L'articolo 13, comma 6, reca un rinvio al
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186, che invece è il n. 154; al
comma 9 del medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe
infine essere la legge 20 maggio 1982, n. 270.
Sull'atto n. 133 riferisce alla Commissione il
relatore de ECCHER (PdL), il quale osserva preliminarmente che anche
il riordino degli istituti tecnici discende dall'applicazione del
decreto-legge n. 112 del 2008. Dà conto quindi dell'attuale quadro
dell'istruzione tecnica, suddivisa in 10 settori e in 39 indirizzi,
sottolineando poi le finalità della riforma in termini di conferma
dell'identità degli istituti tecnici intesi quale parte integrante
dell'offerta formativa. Tiene a precisare che detti istituti
impartiscono competenze immediatamente spendibili nel mondo del
lavoro, dando perciò risposte concrete ad esigenze specifiche delle
famiglie.
Dichiara poi di condividere in pieno la scelta di ridurre il monte
ore settimanale, lamentando come il carico orario sia stato negli
ultimi anni esagerato. In merito ritiene infatti che l'eccessivo
peso sullo studente rischi di generare un forte disagio per
sopportare il quale i ragazzi cercano evasioni di altra natura, a
volte anche illecita e distruttiva.
Concorda altresì con l'incremento dello studio dell'inglese, che
consente di adeguare l'Italia all'Europa, manifestando apprezzamento
per la scelta innovativa di costituire un dipartimento di
aggiornamento sui percorsi di studio, tenuto conto che ciò va
incontro, a suo avviso, alle necessità del mondo produttivo. Nel
giudicare essenziale che il lavoro svolto corrisponda al titolo di
studio conseguito, si esprime a favore dell'alternanza
scuola-lavoro, reputando il lavoro complementare allo studio.
Occorre pertanto un cambiamento di mentalità volto ad evitare
atteggiamenti dispregiativi nei confronti dell'attività lavorativa
svolta dai giovani.
Dopo aver illustrato l'articolazione dei settori economico e
tecnologico, si sofferma sulla entrata in vigore della riforma che
dovrebbe coinvolgere anche le seconde classi. In proposito riferisce
le perplessità manifestate dai soggetti auditi dall'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, evidenziando
comunque che il primo biennio va inteso in maniera unitaria.
Si sofferma quindi sul rapporto tra insegnamenti generali e aree di
indirizzo, illustrando inoltre gli spazi di flessibilità per le
istituzioni scolastiche, nell'ambito dei quali potrebbe essere
collocato il percorso di alternanza scuola-lavoro, sul quale
l'Italia versa ancora in una situazione di arretratezza.
Quanto al previsto comitato tecnico-scientifico, rileva che,
nonostante la composizione sia paritetica tra docenti ed esperti, la
componente scolastica è comunque maggioritaria considerata la
presenza del dirigente scolastico. Al riguardo reputa positivi i
contatti con il mondo esterno grazie al quale la scuola può
utilmente arricchirsi di esperienze. Condivide altresì la
possibilità di stipulare contratti d'opera con rappresentanti nel
mondo professionale, che possono apportare un contributo specifico
notevole.
Plaude poi al definitivo chiarimento circa i licei tecnologici che
fino ad ora, a dispetto della denominazione, hanno avuto una
caratterizzazione più vicina agli istituti tecnici, mentre nello
schema di regolamento essi sono inclusi nel sistema dei licei. Dopo
aver dato conto dell'analisi tecnico-normativa, dell'analisi di
impatto della regolamentazione e della relazione tecnica, tiene a
precisare che l'atto non è corredato dal parere della Conferenza
unificata e dal Consiglio di Stato; in proposito, segnala comunque
che la Conferenza unificata si è espressa il 29 ottobre 2009. Con
riferimento ai risparmi derivanti dalla riduzione del monte ore
settimanale, rileva che si tratta di 831 classi, 7.400 docenti
laureati e circa 2.800 docenti tecnico-pratici in meno. Illustra
inoltre la possibilità di inserire l'insegnamento della seconda
lingua quale materia facoltativa aggiuntiva.
Si sofferma indi sull'articolo 6, comma 3, in base al quale le
commissioni di esame possono avvalersi di esperti del mondo
economico e produttivo. Giudica favorevolmente tale innovazione che
rende più serio l'esame di Stato considerato che attualmente si
svolge dinanzi ad una commissione mista. In proposito rimpiange la
composizione interamente esterna della commissione d'esame, superata
la quale si sono verificati episodi di scadimento della qualità
della valutazione.
Nel richiamare il parere espresso dal Consiglio nazione della
pubblica istruzione (CNPI), stigmatizza la scarsa preparazione degli
studenti che si iscrivono alla scuola secondaria di secondo grado,
ritenendo improbabile l'acquisizione uniforme delle conoscenze di
base al termine del primo biennio. Invoca dunque il ripristino del
senso del dovere nell'ottica di una precisa assunzione di
responsabilità, evidenziando altresì che l'attitudine allo studio di
un ragazzo emerge ben prima del passaggio alla scuola superiore.
In ordine ai tagli al personale, reputa corretta l'eliminazione di
posti fittizi, creati senza che corrispondessero ad una effettiva
esigenza di lavoro, con conseguente danno per l'intera comunità.
Avviandosi alla conclusione, conviene in linea teorica che tutti i
percorsi debbano avere pari dignità, pur prendendo atto che l'utenza
ad esempio delle scuole professionali è composta da studenti che
hanno mostrato poca volontà di impegnarsi nello studio.
Sull'atto n. 134 riferisce alla Commissione il
senatore PITTONI (LNP), il quale afferma anzitutto che la riforma
degli istituti professionali è caratterizzata dagli stessi elementi
chiave degli istituti tecnici, con alcune significative differenze:
una propria identità, centrata sul valore della cultura dei settori
produttivi, riferiti a due settori (servizi ed industria e
artigianato) e una maggiore flessibilità. Rileva infatti che, oltre
alle quote di autonomia del 20 per cento già attribuite, gli
istituti professionali avranno a disposizione un ulteriore margine e
potrenno organizzare - in regime di sussidiarietà - percorsi per il
conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi
professionali di durata quadriennale, rispondenti ai livelli
essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale,
nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione
professionale programmata dalle Regioni.
Pone poi l'accento su una serie di novità che si applicheranno agli
istituti professionali a partire dalle prime classi funzionanti
nell'anno scolastico 2010-11; a differenza dei licei e degli
istituti tecnici, in questo caso si è scelto infatti di partire
esclusivamente dalle prime classi in quanto gli studenti delle
seconde sono avviati su un percorso molto diverso da quello del
nuovo ordinamento, nel quale non si prevede una qualifica al terzo
anno. L'articolo 2, prosegue il relatore, individua alcuni tratti
salienti nell'integrazione tra istruzione generale e cultura
tecnico-professionale, nella durata quinquennale, nonché nella
possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza
regionale in regime di sussidiarietà sulla base di accordi stipulati
tra il Ministero e le singole Regioni. Con riferimento agli articoli
3, 4 e 5, dà conto in dettaglio dei due settori in cui si articola
l'istruzione professionale, a fronte degli attuali cinque, nonché
dei relativi indirizzi - nell'attuale ordinamento sono 27 - pari a 5
per il settore servizi e ad 1 per il settore industria e
artigianato.
Ribadisce altresì che i percorsi si riferiscono a risultati di
apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine
di facilitare la mobilità sul territorio europeo. Essi si articolano
in un primo biennio, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, in un secondo biennio e in un quinto anno. Ritiene in
proposito che si potrebbe valutare l'opportunità di richiamare anche
il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato
A del decreto legislativo n. 226 del 2005, come opportunamente
previsto nello schema di regolamento relativo ai licei e come già
indicato per gli istituti tecnici.
Il relatore fa presente che le aree di indirizzo possono, a loro
volta, essere articolate, sulla base di un elenco nazionale, in un
numero contenuto di opzioni per corrispondere alle esigenze del
territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro,
da attivare comunque nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente. Circa il monte ore, osserva che l'orario
complessivo delle lezioni è pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore
settimanali, che comprendono la quota riservata alle Regioni e
l'insegnamento della religione cattolica; segnala in particolare che
il I biennio è caratterizzato da una prevalenza delle ore dedicate
ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo, atteso che occorre consentire
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi
e competenze di indirizzo in funzione orientativa, oltre che
favorire la reversibilità delle scelte degli studenti. L'allegato A,
riferisce il relatore, prevede che l'area di istruzione generale ha
l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base,
acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni,
invece, il rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli
insegnamenti di istruzione generale sono 495, a fronte di 561
dedicate a insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di
acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di
riferimento.
Tra le novità, segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi
gli indirizzi, della nuova disciplina Scienze integrate, alla quale
concorrono le discipline Scienze della terra e biologia, Fisica e
Chimica e la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e
Costituzione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2008. Ulteriori innovazioni organizzative riguardano la costituzione
di dipartimenti, di un comitato tecnico-scientifico e di un ufficio
tecnico negli istituti del settore industria e artigianato. Si
prevede, altresì, la possibilità di stipulare contratti d'opera con
esperti del mondo del lavoro - individuati sulla base di criteri
indicati dal comitato tecnico-scientifico - ai fini
dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze
specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di
flessibilità e delle risorse a disposizione. Anche in questo caso si
rinvia alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che la Lega Nord
aveva presentato sotto forma di emendamento già a partire dal 2007.
Si sofferma poi sulle caratteristiche innovative degli istituti
professionali oggetto di riordino, a partire dalla forte
integrazione tra i saperi anche nella dimensione operativa, dalla
centralità dei laboratori nonché di stage, tirocini e alternanza
scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel
secondo biennio e nel quinto anno, fino alla possibile
collaborazione con esperti esterni per arricchire l'offerta
formativa. Analogamente a quanto già riferito dal relatore de Eccher
circa gli istituti tecnici, fa presente che le commissioni per gli
esami di Stato possono avvalersi di esperti del mondo economico e
produttivo con documentata esperienza. Dà inoltre conto della
costituzione di un comitato nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale - con contestuale soppressione del comitato nazionale
per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - articolato in
commissioni di settore, al quale è affidato il compito di formulare
proposte al Ministro per aggiornare periodicamente gli indirizzi, i
profili e risultati di apprendimento degli istituti professionali.
Al pari degli altri atti sulla scuola secondaria superiore, prosegue
il relatore, i risultati di apprendimento sono periodicamente
valutati dall'INVALSI mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al
Parlamento un rapporto sugli esiti del monitoraggio e della
valutazione.
Dopo aver precisato che il passaggio al nuovo ordinamento sarà
accompagnato da azioni per aggiornare il personale della scuola e
per informare studenti e famiglie, rammenta che il termine per le
iscrizioni all'anno scolastico 2010-2011 è stato posticipato al 27
febbraio 2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle
novità. Pone peraltro l'accento sulla possibilità di stipulare
intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e la
ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole
Regioni interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli
organizzativi e di gestione. Si sofferma quindi sugli ulteriori
aspetti contenuti nell'articolo 8, comma 2, segnalando altresì le
disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 abrogate in
maniera espressa.
Ravvisa poi alcune imprecisioni nella premessa allo schema di
regolamento, nella quale occorre inserire il riferimento al parere
delle Commissioni parlamentari, reputando inoltre opportuno,
all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «dal regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo
decreto-legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122». Al comma 3 del medesimo
articolo, invita a chiarire le modalità con le quali le commissioni
possono avvalersi di esperti al fine della configurazione delle
prove di esame. Aggiunge inoltre che all'articolo 8, comma 4,
lettera a), occorre precisare il riferimento all'intervento sulle
classi di concorso, mentre all'articolo 10 suggerisce una
riformulazione del comma 1. In conclusione segnala a sua volta che
la Conferenza unificata ha espresso il prescritto parere il 29
ottobre 2009, che si augura sarà tempestivamente trasmesso alle
Camere.
(18.11.09)
Il relatore
ASCIUTTI (PdL) riferisce sulle audizioni svolte
dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
con riferimento all'atto n. 132. Comunica in particolare che martedì
10 novembre sono state audite le organizzazioni sindacali e quelle
rappresentative dei dirigenti scolastici, che hanno sollevato alcune
preoccupazioni comuni, a partire dai tempidi approvazione della
riforma e dalla conseguente informazione alle famiglie. Pur con le
prevedibili difficoltà del momento di avvio, molte organizzazioni
hanno tuttavia sottolineato l'esigenza di non rinviare ulteriormente
il riordino, mentre unanime è stata la richiesta di applicarlo solo
dalle classi prime, escludendo le classi seconde. E' stata altresì
invocata la definizione di modalità più chiare per i passaggi da un
segmento formativo all'altro. Diverse organizzazioni si sono poi
soffermate sull'esigenza di misure di accompagnamento adeguate tra
cui l'organico funzionale pluriennale di istituto, come del resto
segnalato nella relazione introduttiva, al fine di garantire la
prevista flessibilità. E' stata inoltre sottolineata l'inopportunità
di far confluire tutti gli istituti d'arte nel sistema liceale,
atteso che molti di essi hanno invece una vocazione più
professionale, ipotizzando un coinvolgimento dei collegi docenti
nella decisione. Al riguardo, egli conviene sull'estrema
differenziazione a livello territoriale e quindi si dichiara
d'accordo a rimettere la scelta al collegio docenti, paventando
tuttavia qualche difficoltà di carattere organizzativo e
programmatorio. Il relatore fa presente altresì che sono stati
espressi giudizi positivi nei confronti della riduzione del tempo
scuola, pur con il rilievo connesso all'esigenza di uniformare tutti
e cinque gli anni sulle 30 ore. Tutte le organizzazioni hanno infine
lamentato i pesanti tagli al settore e rimarcato l'esigenza di una
forte riqualificazione del personale.
Con riferimento ad alcune richieste specifiche, il relatore comunica
che la Gilda ha rimarcato l'urgenza di riordinare gli organi
collegiali della scuola, ormai anacronistici, e di non reintrodurre
la frammentarietà degli indirizzi con un uso indiscriminato della
quota di autonomia, mentre l'ANP ha espresso parere favorevole
all'insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica,
all'alternanza scuola-lavoro (richiamata invero anche da altre
organizzazioni) e alla pari dignità dei diplomi. Ha lamentato invece
che i sei licei siano troppo diversi uno dall'altro, essendo mancato
quello sforzo unificatore che ha caratterizzato il riordino di
tecnici e professionali. La Rete della comunicazione didattica ha
poi rivolto un accorato appello a non trascurare l'esigenza di
ammodernamento del liceo classico gentiliano sottesa alle numerose
sperimentazioni sviluppatesi negli ultimi decenni.
Mercoledì 11 novembre l'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha audito invece le organizzazioni
rappresentative dei genitori, che si sono espresse a favore di un
riordino del secondo ciclo, seppur con alcuni distinguo, e hanno
posto in luce l'esigenza di assicurare continuità nelle riforme e di
investire su orientamento e formazione. Da più parti è stata anche
evidenziata la necessità di chiarire lo spirito pedagogico del
riordino.
In dettaglio, secondo l'AgeSC è positiva la riduzione degli
indirizzi per contenere la frammentazione, ma occorre più chiarezza
nella distinzione tra discipline obbligatorie, opzionali e
facoltative. Hanno inoltre chiesto un chiarimento sulla possibilità
per le scuole di integrare i piani di studio, sottolineando
l'esigenza di un maggiore controllo. Il MOIGE ha ritenuto
condivisibile la scelta in favore della qualità del tempo scuola a
discapito della quantità, attuata attraverso la riduzione del carico
orario, e ha poi posto l'accento sull'insegnamento dell'italiano,
dell'inglese e di una seconda lingua comunitaria, auspicando che la
riforma rifugga da mere logiche sindacali. Il FAESha ribadito il
ruolo della famiglia nell'orientamento, in qualità di primo soggetto
educativo. Con riferimento all'articolo 2 dello schema di
regolamento sui licei, ha ritenuto che l'identità di tali istituti
non passi solo attraverso la misurazione di competenze, conoscenze e
abilità, ma sia il frutto di una concezione dell'uomo nella sua
globalità. Si è quindi soffermato sul tema delle competenze,
illustrando alcune osservazioni dettagliate in merito agli articoli
2, comma 5, 10, comma 2, e 12 commi 1 e 3. In proposito ha proposto,
fra l'altro, di rendere obbligatoria per le università la
comunicazione alle scuole degli standard dei test di
ingresso, di rappresentare anche le scuole paritarie all'interno
dell'istituendo Comitato nazionale per l'istruzione liceale e di
estendere l'attività dell'Invalsi anche alla scuola secondaria di
secondo grado. L'AGE ha invitato a richiamare nel regolamento le
parti più significative del decreto legislativo n. 226 del 2005,
giudicando tuttavia riduttiva l'attenzione che l'atto dedica
all'insegnamento di una lingua europea aggiuntiva all'italiano e
all'inglese. Nel sollecitare una maggiore valorizzazione di
Cittadinanza e Costituzione, l'Associazione ha invitato peraltro ad
introdurre nell'articolo 10, comma 4, la definizione di autonomia
scolastica contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n.
275 del 1999, reputando superflua la creazione del comitato
scientifico. Si è inoltre espressa a favore di dotazioni economiche
più consistenti e ha chiesto a sua volta che la riforma non si
applichi anche classi seconde funzionanti nell'anno scolastico
2010-2011.
Il relatore rende noto altresì che ieri sono state audite le
organizzazioni rappresentative dei docenti nonché i rappresentanti
della sperimentazione ERICA degli istituti tecnici. Tutte le
associazioni hanno chiesto che il riordino parta solo dalle classi
prime e non anche dalle seconde, l'adozione di misure di
accompagnamento nonché un'adeguata formazione dei docenti. Alcuni
auditi hanno poi addirittura chiesto il rinvio di un anno.
Quanto alle richieste specifiche, l'ADI ha lamentato l'eccessiva
rigidità dei licei e ha sostenuto che i licei artistici dovrebbero
invece essere qualificati come istituti tecnici, nei quali dovrebbe
confluire anche l'insegnamento della danza e della musica. Pur
pronunciandosi a favore della riduzione delle ore, ha affermato che
non si può ridurre l'orario mantenendo lo stesso numero di
discipline. Ha poi ritenuto che i nuovi licei mortifichino le
competenze scientifiche e che il latino dovrebbe diventare una
specialità studiata perciò da meno studenti ma meglio. La FIDAEha
manifestato il suo favore per una quota di flessibilità uguale nel
corso dell'intero quinquennio e ha posto il problema delle modalità
di valutazione dei crediti scolastici al fine del passaggio da un
percorso ad un altro. Ha precisato indi che la composizione dei
comitati scientifici dovrebbe essere a vantaggio della componente
scolastica. L'AID si è soffermata prevalentemente sugli istituti
tecnici e professionali, lamentando comunque carenze e inesattezze
nella relazione tecnica di accompagnamento agli atti. L'AND ha
rilevato che ai dipartimenti devono essere attribuite specifiche
funzioni e si è dichiarata contraria ai comitati scientifici che
potrebbero sovrapporsi ai collegi dei docenti. Ha poi invitato a
potenziare gli insegnamenti obbligatori, giudicando addirittura
troppo ampia la classificazione in sei licei. Ha affermato altresì
che il numero previsto in prima applicazione per le sezioni del
liceo musicale e coreutico è troppo esiguo rispetto a quello dei
conservatori. Al riguardo, il relatore dichiara invece che il numero
stabilito è per il momento sufficiente, salvo una rivalutazione dopo
qualche anno di avvio. Dichiarandosi favorevole all'insegnamento nel
V anno di una materia in lingua straniera, l'AND ha sollecitato
altresì un chiarimento circa i docenti che avranno tale compito. Ha
lamentato infine l'eliminazione della geografia economica. L'ANIES
ha segnalato criticamente che il liceo classico non prevede opzioni,
a differenza degli altri licei: rischia perciò di essere
anacronistico tanto più che fino ad ora si è evoluto anche con
l'introduzione del Piano nazionale di informatica e della lingua
straniera nel quinquennio. Ha invitato perciò ad una rimodulazione
del liceo classico, valutando se le ore di latino possano essere
quanto meno rapportate a quelle di greco, senza perdere lo spazio
per altre materie come la matematica e la lingua straniera.
La DIESSE ha invocato maggiore chiarezza nella definizione di
insegnamenti obbligatori, opzionali e facoltativi. Con particolare
riferimento al liceo scientifico, ha rilevato un'eccessiva
attenzione alla concezione etica della scienza a discapito
dell'esperienza diretta dei fenomeni naturali. Ha poi manifestato il
suo favore per il richiamo all'EQF, chiedendo di precisare la
compatibilità del riordino con il preannunciato indirizzo di riforma
sull'organico funzionale. Il CIDI ha deplorato l'assenza di un
biennio unitario orientativo per tutti i percorsi nonché la
distinzione tra sapere e saper fare. Ha poi domandato assicurazioni
circa le risorse, giudicando il riordino lontano dalle esigenze dei
ragazzi. L'AESPI ha stigmatizzato la divisione in due bienni e in un
ultimo anno, ritenendo ancora troppo vasta la gamma dei licei. Ha
espresso una posizione contraria a quella dell'ADI circa
l'insegnamento del latino precisando che dovrebbe essere insegnato a
tutti, anche nei licei musicali e artistici, e non solo nel primo
biennio. Si è espressa negativamente sulle opzioni
scientifico-tecnologica del liceo scientifico e economico-sociale
del liceo delle scienze umane. Ha poi manifestato un avviso
contrario all'affiancamento dell'indirizzo coreutico nei licei
musicali, reputando preferibile un suo spostamento nei
professionali. Il CNADSI ha concordato con l'AESPI circa la critica
alla suddivisone tra due bienni e anno terminale. Ha giudicato più
problematico l'inquadramento del liceo classico, il cui quadro
orario necessiterebbe di un'ora in più di greco nel IV anno. Quanto
al liceo scientifico, ha proposto l'incremento delle ore di
filosofia nel triennio (da 2 a 3), lamentando la povertà culturale
dell'opzione scientifico-tecnologica. Infine ha invitato a
sostituire la dizione "scienze motorie" con "educazione fisica". La
FNISM ha posto l'accento sull'esigenza di una logica di sistema e
sul carattere trasversale dell'insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione. Ha inoltre valutato poco innovativi i nuovi licei,
precisando che la lingua straniera dovrebbe essere insegnata per
l'intero quinquennio. Ha manifestato condivisione sull'insegnamento
di una materia in lingua straniera, sottolineando a sua volta la
necessità di una riforma degli organi collegiali. L'UCIIM si è
associata alla FNISM sulla natura trasversale dell'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione. Ha poi suggerito l'insegnamento di una
materia in lingua straniera anche negli anni antecedenti all'ultimo,
lamentando che nel liceo classico e artistico nel primo biennio
mancano alcune discipline necessarie per la formazione delle
competenze richieste a livello europeo.
L'ANIEF ha criticato il "sacrificio" del profilo
economico-giuridico, diventato facoltativo nel solo liceo delle
scienze umane, la cui identità è ritenuta poco chiara poiché c'è
poco spazio per le discipline caratterizzanti. Ha sostenuto altresì
che l'indirizzo scientifico-tecnologico dovrebbe essere la regola e
non un'opzione, apprezzando l'introduzione del liceo musicale e
coreutico. Ha poi espresso rammarico per il mancato riconoscimento
di uno status proprio all'insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione, giudicando inoltre positivamente che una materia venga
insegnata in lingua straniera; a tale ultimo riguardo ha proposto
che le materie vengano scelte tra quelle che non comportano la
padronanza lessicale (come ad esempio una disciplina scientifica).
Questa mattina, prosegue il relatore, sono stati infine auditi i
rappresentanti di Confindustria i quali si sono soffermati più
diffusamente sull'istruzione tecnica. Quanto ai licei, hanno
riscontrato un equivoco di fondo nell'opzione
scientifico-tecnologica del liceo scientifico che rischia di
mortificare l'esperienza fino ad ora acquisita dagli istituti
tecnici, nei quali peraltro era potenziata la didattica
laboratoriale.
Avviandosi alla conclusione, il relatore dà conto anche del parere
reso dalla Conferenza unificata per quanto concerne il riordino dei
licei, espresso in data 29 ottobre e trasmesso formalmente l'11
novembre. In particolare, la Conferenza delle Regioni ha reso un
parere negativo a maggioranza, ad eccezione del Veneto e del Molise
che hanno espresso in parere favorevole; la Lombardia e il Friuli
hanno espresso parere favorevole con la richiesta che "per quanto
riguarda il liceo musicale e coreutico sia quantificata a livello
regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello
nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche". L'ANCI e l'UNCEM
hanno espresso un avviso positivo, mentre l'UPI ha prodotto un
documento unico sui tre atti, lamentando in merito ai licei la
mancanza di unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di
un quadro orario molto differenziato. L'UPI ha poi rilevato
criticamente che il riordino dovrebbe applicarsi solo per le prime
classi e non anche per le seconde e che la riforma degli ordinamenti
non è priva di impatto economico per le province.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut)
rivolge un sentito ringraziamento al relatore Asciutti per
l'analitica disamina svolta delle diverse posizioni rappresentate
dagli auditi.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
|
7a |
3,
4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 |
Il 18 novembre l'Aula approva definitivamente la conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 25 settembre 2009, n.
134,
recante disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (Approvato
dalla Camera dei deputati) |
7a |
3,
4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 |
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR)" |
Governo
27 |
Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle ore 10,00 a Palazzo Chigi.
(…) Il Consiglio dei Ministri ha sanato una incongruenza normativa, il
cui esame era iniziato nella precedente seduta su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini,
che si è determinata nel corso dell’iter parlamentare di approvazione
della conversione in legge del
decreto-legge n.134/2009
in materia di precariato nella scuola. Con un nuovo ed apposito
decreto-legge è stata decisa l’abrogazione di una norma in materia di
concorsi per dirigenti scolastici, introdotta in sede di conversione, al
fine di conformare il dettato normativo a pronunce della magistratura
amministrativa successivamente intervenute. (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 10,35. |
19 |
Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle ore 10,00 a
Palazzo Chigi
(...) Il Ministro Gelmini ha riferito al Consiglio
dei Ministri che il Senato ha approvato, in via definitiva, il
disegno di legge di conversione del
decreto-legge n.134/2009
recante norme sul precariato della scuola. Nel corso dei lavori
parlamentari è stata introdotta una disposizione per sanare la
situazione di un consistente numero di dirigenti scolastici,
principalmente siciliani, già in servizio da due anni e il cui
concorso era stato successivamente annullato dalla magistratura
amministrativa per vizi procedurali. A seguito di una ulteriore
decisione del giudice amministrativo, intervenuta nel corso dei
lavori parlamentari, si renderà necessario, pur nella consapevolezza
delle ragioni di equità sostanziale che avevano ispirato
l’emendamento parlamentare, un intervento normativo volto a rivedere
la disposizione nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali
adottati e per salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive
precedentemente acquisite. In proposito, il Governo ha accolto uno
specifico ordine del giorno presentato dalla maggioranza. Il
consiglio ha condiviso la posizione illustrata dal Ministro Gelmini.
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro della semplificazione, Roberto Calderoli,
del Ministro dell’interno, Roberto Maroni, del Ministro delle
riforme per il federalismo, Umberto Bossi, e del Ministro per i
rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto:
- un disegno di legge che individua le funzioni fondamentali di
Province e Comuni e semplifica taluni aspetti dell’ordinamento
regionale e locale; il provvedimento contiene inoltre alcune
importanti deleghe conferite al Governo in materia di: trasferimento
di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali,
razionalizzazione delle Province e delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo. Un intero Capo del provvedimento è
dedicato ad una importante operazione di riordino e soppressione di
organismi decentrati (in particolare Comunità montane, difensori
civici, Circoscrizioni di decentramento comunale, Consorzi di enti
locali); vengono altresì proposte misure in favore dei piccoli
comuni e gradualmente sarà ridotto il numero dei componenti dei
Consigli e delle Giunte comunali e provinciali. In considerazione
della peculiarità e dell’importanza che il Governo annette alla
materia, il disegno di legge, che ha già avuto un esame preliminare
dal Consiglio il 15 luglio scorso, costituisce provvedimento
collegato alla manovra finanziaria; in questa veste, consultate le
Regioni e le Autonomi locali, verrà presentato al Parlamento e
usufruirà dei percorsi preferenziali di approvazione previsti dai
Regolamenti parlamentari;
su proposta del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto
Calderoli:
- un decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al
Governo dalla legge n. 246 del 2005 per individuare le disposizioni
legislative pubblicate tra il 17 marzo 1861, giorno della
proclamazione del Regno d’Italia, ed il 31 dicembre 1969 (una data
scelta dal legislatore del 2005 a marcare simbolicamente il trapasso
ad un’era legislativa ed amministrativa caratterizzata dal varo di
alcune significative riforme, a partire da quella regionale), delle
quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Si tratta
di un ulteriore tassello della manovra di revisione normativa, che
consiste nella ricognizione degli atti normativi (circa
duemilatrecento) individuati da una complessa istruttoria come
tuttora utili al funzionamento della macchina statale. Il testo ha
ricevuto il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di
Stato e della Commissione parlamentare per la semplificazione
normativa; (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 10.25.
|
12 |
Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle ore 13,00 a
Palazzo Chigi
Il Consiglio ha inoltre approvato i seguenti
provvedimenti:
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, Renato Brunetta e del Ministro per la semplificazione
normativa, Roberto Calderoli:
- un disegno di legge che contiene norme di diverso genere tese a
semplificare il rapporti della pubblica amministrazione con
cittadini ed imprese; fra queste vi sono le disposizioni tese ad
incentivare l’efficacia dell’azione amministrativa in materia di
tenuta di libri sociali e di iscrizione all’Albo provinciale delle
imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle
imprese. Semplificati anche gli adempimenti per i gestori delle
strutture ricettive, le modalità di conservazione delle cartelle
cliniche, l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricati,
la denuncia di infortunio o malattia professionale, gli adempimenti
per i lavoratori dello spettacolo. Introdotta una nuova e
semplificata disciplina per l’attività edilizia libera. Con
andamento graduale dal 1° gennaio 2010 e obbligatoriamente dal 2013,
le prescrizioni dei medici del Servizio sanitario nazionale verranno
fornite in forma telematica, al fine di monitorare i costi della
spesa e migliorare il servizio reso ai cittadini. Per semplificare
le comunicazioni fra scuola e famiglia le istituzioni scolastiche
pubbliche e paritarie potranno redigere la pagella degli alunni in
formato elettronico; dal 1° gennaio 2012 la pagella digitale sarà la
sola pagella disponibile. Prevista anche la graduale e completa
digitalizzazione delle procedure di pagamento ed iscrizione agli
esami per gli studenti delle Università; tali procedure diverranno
cogenti dal 1° gennaio 2012. Particolari modalità di semplificazione
riguardano il settore della giustizia, al fine di pervenire, tra
l’altro, all’informatizzazione mediante posta elettronica
certificata di tutte le comunicazioni e notificazioni che riguardino
i processi penali e civili. Ulteriori misure semplificatorie
riguardano la materia delle spese di giustizia, sia per quanto
riguarda il pagamento on line che ai fini del recupero e della
riscossione, nonché gli oneri informativi per la gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il disegno di
legge prevede altresì il conferimento di due importanti deleghe al
Governo: la prima per l’emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche, che renderà più incisivi per l’azione
amministrativa gli obblighi di trasparenza, buona fede e leale
collaborazione, ragionevolezza dei tempi d’adozione di
provvedimenti, chiarezza e semplicità del linguaggio, garanzia del
rapido accesso ai servizi, iniziative per consentire ai cittadini
l’accesso telematico agli atti della P.A, limitazioni delle
richieste indebite da parte della pubblica amministrazione,
sanzionabilità delle violazioni; la seconda delega prevede
l’accorpamento dei capisaldi della disciplina vigente in materia di
pubblica amministrazione in un unico grande codice facilmente
consultabile e fruibile. In considerazione della grande importanza
che il Governo annette a questo provvedimento, il disegno di legge,
sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni, e quindi
sottoposto all’esame del Parlamento in qualità di provvedimento
collegato alla legge finanziaria per il 2010, usufruendo quindi dei
percorsi accelerati di approvazione previsti dai Regolamenti
parlamentari per la manovra di finanza pubblica;
su proposta del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
Mariastella Gelmini:
- uno schema di decreto legislativo che riordina la disciplina
relativa agli statuti e agli organi degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell’istruzione, al fine di promuovere il sostegno, il
rilancio, la razionalizzazione delle attività nel settore della
ricerca. I punti fondamentali della riforma sono:
- il riconoscimento di un’ampia autonomia statutaria e di un nuovo
sistema di finanziamento degli enti legato alla valutazione e al
merito;
- la costituzione di un sistema nazionale degli enti di ricerca per
favorire la collaborazione e l’integrazione tra strutture che
lavorano su temi complementari;
- l’incentivazione di una sinergia tra gli enti di ricerca,
l’università ed imprese.
Queste le principali novità del provvedimento.
Come per l’università, una parte delle risorse sarà distribuita
sulla base di criteri meritocratici. Per il primo anno il 7% dei
fondi sarà destinato al finanziamento di progetti speciali. Viene
riconosciuto e valorizzato il merito eccezionale; tutti gli enti di
ricerca potranno assumere ricercatori italiani o stranieri che hanno
conseguito risultati eccezionali negli ambiti disciplinari.
L’assunzione sarà per chiamata diretta e non potrà superare il 3%
del personale; nasce il concetto di infrastruttura di ricerca, una
nuova modalità di organizzazione delle risorse destinate al supporto
della ricerca e dello sviluppo sperimentali; vengono previsti nuovi
strumenti di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio,
anche per reperire e attrarre risorse dai privati.
Di particolare importanza, nel nuovo regime organizzatorio, la
previsione che la selezione dei presidenti e dei componenti dei
consigli di amministrazione avvenga attraverso una procedura ad
evidenza pubblica.
I piani e gli investimenti dei singoli enti dovranno essere coerenti
con il Programma nazionale della ricerca e le attività degli enti
dovranno inserirsi nel contesto degli obiettivi strategici dello
sviluppo sostenibile definiti in sede europea e internazionale.
Nell’ambito di questo nuovo contesto gli enti saranno chiamati a
redigere documenti di pianificazione triennale che evidenzieranno
costi, ricavi e risultati attesi.
Il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari per
il parere.(...)
La seduta ha avuto termine alle ore 14,15.
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6 |
Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle ore 10,20 a
Palazzo Chigi
In apertura di seduta il Ministro Frattini e il
Presidente Berlusconi hanno riferito sulle iniziative assunte e da
assumere per ricorrere alla Grand Chambre e per contestare una
inaccettabile sentenza
sull’esposizione pubblica del Crocifisso. Il Consiglio ha pienamente
condiviso le predette iniziative. (...)
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, Renato Brunetta,
-due decreti legislativi, in attuazione della delega contenuta
nell’articolo 24 della legge n.69 del 2009, in materia di riordino e
ridefinizione delle competenze del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione (SSPA). I due
provvedimenti, finalizzati a realizzare un sistema unitario di
interventi nel campo della informatizzazione della P.A. e della
formazione dei pubblici dipendenti, tendono a conseguire un deciso
avanzamento del nostro apparato amministrativo con l’obiettivo
generale di sostenere e promuovere il processo di innovazione per
rendere la spesa pubblica un fattore di competitività del sistema
economico e produttivo. Sui decreti si è favorevolmente espressa la
Commissione parlamentare per la semplificazione legislativa.
Il Presidente del Consiglio ha successivamente annunciato che, come
proposto dal Ministro per i beni e le attività culturali Sandro
Bondi, il 27 marzo di ogni anno verrà celebrata la “Giornata
mondiale del Teatro”. In tale data le amministrazioni pubbliche, in
collaborazione con associazioni ed organismi operanti nel settore,
promuoveranno iniziative e manifestazioni per richiamare
l’attenzione e l’interesse del pubblico, soprattutto giovanile,
sull’importanza del teatro quale forma artistica di elevato valore
sociale ed educativo, nonché fattore fondamentale per la diffusione
delle tradizioni culturali del nostro Paese. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 11,15.
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