Il Consiglio, appositamente convocato, ha discusso e
approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla
delega conferita al Governo dalla
legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di salute e sicurezza del lavoro. Si tratta di un provvedimento
che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell’attuale fase
di scioglimento delle Camere, in considerazione dell’incidenza dei
tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza
sociale della materia (più volte sottolineata anche dal Presidente della
Repubblica) e dell’ampia convergenza di consensi registrata fra le forze
politiche.
Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul
lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di
disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state
rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. La riforma è stata
realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e
le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto
delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117
della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato
grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute e attraverso il costante
coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si
inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di
tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la
tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e
finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei
livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in
particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali
(destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi
siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la
creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà
particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in
un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle
sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene
creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti
sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli
infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali
l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia
della salute e sicurezza sul lavoro;
- la revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati
dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei
a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la
valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in
aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno
gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al
datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo
all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle
sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire
l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al
datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione
penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di
lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della
violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene,
nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la
sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo
di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è
esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate,
in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul
lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente,
inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della
delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590)
causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso
la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di
tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Al fine di consentire il completamento degli interventi di protezione
civile, il Consiglio ha poi prorogato due stati d’emergenza già
dichiarati nella Regione siciliana, il primo per rottamazione e
demolizione di veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali,
il secondo per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione.
Il Consiglio ha autorizzato poi il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ad esprimere
il parere favorevole del Governo sull’atto di indirizzo per il rinnovo
del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non
dirigente del comparto Università. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 19,00.