Le leggi per l'integrazione scolastica nella Scuola Superiore

di Rolando Alberto Borzetti

INDICE

 

  1. Premessa.

  2. Il nuovo obbligo scolastico.

  3. Cosa cambia nella scuola.                                                                                                                                                                                                          

  4. Per gli alunni in situazione di handicap

  5. L'azione formativa.

  6. Le iniziative nella scuola superiore.  

  7. Le passerelle.

  8. Scuola e formazione professionale.

  9. La certificazione.

  10. Le iscrizioni alle scuole superiori e integrazione scolastica nelle scuole private

  11. Programmazione obbligatoria e coordinamento tra scuola, ASL  e  Enti  Locali

  12. Certificazione    relativa  alla  possibilità  di  frequenza in Istituti Superiori nei quali sono previste attività lavorative.
  13. Formazione delle classi.
  14. Profilo Dinamico Funzionale.
  15. Profilo Educativo Individualizzato.
  16. Verifiche GLH.
  17. Cosa fare se ci sono ritardi o inadempienze nella elaborazione del P.D.F. o del P.E.I.
  18. Cos'è l'Accordo di Programma ?
  19. Cosa fare se gli operatori della ASL non partecipano ai GLH, per troppi impegni o mancanza di personale.
  20. L'insegnante per le attività di sostegno.
  21. Cosa può fare un genitore?
  22. Continuità educativa e didattica.
  23. Assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale.
  24. Mansioni degli ex bidelli ( collaboratori scolastici ).
  25. Trasporti gratuiti.
  26. Gite scolastiche.
  27. Ausili e sussidi didattici.
  28. Sperimentazione.
  29. La formazione.
  30. L'obbligo formativo.
  31. Valutazione scrutini ed esami.
  32. Il nuovo Ruolo degli Enti Locali. 

 

da La Scuola vista dall'interno
(ABCTEL- La Scuola di Pegacity, http://www.pegacity.it/abctel/foresta0.htm)

Sono passati più di duecento anni dalla morte di Rousseau (1712-1778); molti illustri pedagogisti (Dewey, Bruner, Seymour Papert, Papert, Papert....) hanno variamente ribadito il concetto che l'educazione è, e deve essere, un processo interattivo, nel quale l'insegnante ha la funzione di guida, animatore, stimolatore, ma al cui centro sta il discente, la persona che apprende. Eppure, specialmente per ciò che riguarda l'istruzione superiore, nulla sembra realmente cambiato dai tempi delle lezioni frontali, ex cathedra, in cui il docente si poneva come detentore di una cultura immutabile, indiscutibile, e il discente non era che un recipiente da colmare a poco a poco con la dottrina ufficiale.

Eppure, questo "sogno" (o incubo, a seconda dei punti di vista), è stato messo in crisi, non dalle ideologie, ma semplicemente dai fatti.

In primo luogo, nell'ultimo scorcio di secolo abbiamo assistito a un aumento esponenziale delle conoscenze: negli ultimi settant'anni esse si sarebbero accresciute, secondo stime autorevoli, di centomila volte rispetto a quelle fin allora accumulate; soprattutto la cultura scientifica e tecnica ha registrato tali avanzamenti da non poter più essere ignorata, neanche in un curriculum di studi classici, non foss'altro che per la necessità di rendere gli studenti criticamente consapevoli delle potenzialità, e dei pericoli, da essa apportati. Pensare di offrire un'istruzione generalista, che renda adeguatamente conto di tutti i molteplici e contrastanti aspetti della cultura contemporanea, appare compito improbo. E' altresì importante stimolare gli allievi a costruirsi una cultura che li renda persone capaci di muoversi nella società, padroneggiandone i temi e i problemi.

Inoltre, il grande sviluppo delle comunicazioni di massa ha progressivamente sottratto spazio alla scuola, rendendola non più unica agenzia effettrice della formazione culturale, costringendola anzi a convivere e a fare i conti con la grande varietà di stimoli, invadenti e spesso nocivi, cui i giovani sono continuamente sottoposti. D'altro canto, alcune delle possibilità oggi aperte dai nuovi media, segnatamente dalla telematica, possono utilmente integrare, se se ne fa uso in modo appropriato e consapevole, l'educazione impartita nella scuola. In questo senso, sono gli allievi stessi a diventare protagonisti del proprio percorso formativo, sotto la guida e lo stimolo di docenti che sappiano spingerli a sviluppare la capacità di raccogliere, selezionare, rielaborare le informazioni e a farne corretto uso.

In terzo luogo, l'allargamento del diritto allo studio a fasce crescenti di popolazione che in precedenza ne erano escluse, o erano relegate ai margini, ha posto un serio problema di equità. Ciò è vero non solo per coloro (persone in situazione di handicap) cui le leggi sull'integrazione scolastica hanno restituito (per ora, solo in modo lacunoso) il diritto di sviluppare appieno le proprie potenzialità, ma anche per tutti coloro che, provenienti dalle fasce "basse", meno garantite, della popolazione, tuttora non godono di pari opportunità nella scelta del percorso formativo e di un trattamento che li metta in grado di esprimersi compiutamente, anziché essere semplicemente, nella scuola come al di fuori, oggetto di emarginazione e selezione.

Lentamente, la scuola Italiana si sta movendo….  

Il nuovo obbligo scolastico 

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

in Gazzetta ufficiale 23 febbraio 2000, n. 44

Legge 10 febbraio 2000, n. 30

Tutti a scuola fino a 15 anni. L’estensione di un anno dell’obbligo scolastico  rappresenta una tappa importante del processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e si colloca nella prospettiva di riordino complessivo dei cicli scolastici.

Con la riforma tutti gli studenti si iscrivono alla scuola superiore: l’ultimo anno del nuovo obbligo coincide infatti con il primo anno della secondaria, il cui impianto resta quello attuale di cinque anni. L’obiettivo della riforma è quello di aumentare la cultura della popolazione giovanile, fermi restando gli attuali curricoli di studio: la scuola superiore conserva la sua struttura e i suoi programmi e nel contempo apre le porte a tutti gli studenti.

Fino ad oggi la scuola secondaria, articolata in un segmento "obbligatorio" - la scuola media - e in un altro "volontario" - le superiori - era connotata da eccessivi elementi di rigidità, con un modello formativo unico per tutti.

Con questa riforma si delinea una scuola più lunga, dunque, ma anche più ricca, che per gli studenti deve rappresentare non l’estensione giuridica di un obbligo di studio, ma un investimento in competenze nuove. L’ordinamento prevede un ulteriore impegno: quello dello Stato, di garantire a tutti l’istruzione e la formazione fino a 18 anni. L’obiettivo finale, già sancito dalla legge sull’obbligo formativo, è quello di consentire a tutti i giovani l’acquisizione del diploma di secondaria superiore o di qualifica professionale.

Cosa cambia nella scuola

L’estensione dell’obbligo è, come si è detto, una misura-ponte che si inserisce nel quadro di un sistema generale ancora in evoluzione: è un cuneo che implica e sollecita la riforma complessiva dell’intero percorso scolastico, introducendo obiettivi e stimolando l’adozione di metodologie che interesseranno, in prospettiva, l’intero segmento della scuola secondaria.

La frequenza di un anno scolastico in più è obbligatoria per le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 15 anni ed è gratuita: rientra cioè nell’istruzione di base che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini.

Per chi decide di non proseguire il percorso scolastico dopo il primo anno di scuola superiore, l’assolvimento dell’obbligo sarà documentato da un certificato che attesti gli studi effettuati e le competenze acquisite. Questo documento, se da un lato rappresenta una sorta di "foglio di congedo" dalla scuola, dall’altro potrà essere speso come credito formativo nei successivi percorsi di apprendimento: la formazione professionale, il rientro a scuola, l’apprendistato. Il diploma di licenza media conserva comunque il valore attuale.

Per chi non volesse uscire dalla scuola, ma solo cambiare indirizzo di studio alla fine del primo anno delle secondarie, non ci sono penalizzazioni: per passare nell’anno successivo ad un indirizzo diverso non occorrerà sostenere un esame integrativo, ma un colloquio teso ad individuare eventuali lacune e predisporre interventi compensativi.

L’ultimo anno del nuovo obbligo deve infatti continuare a fornire ai ragazzi gli strumenti per fare una scelta, ma non corrisponde ancora ad una scelta ben definita: deve aprire prospettive, non indirizzare su una sola strada.

Se l’esigenza di passaggio si manifesterà durante l’anno scolastico, la scuola dovrà predisporre delle cosiddette "passerelle": moduli didattici realizzati in collaborazione con gli insegnanti dell’indirizzo di destinazione che favoriscano il trasferimento, integrando ciò che lo studente ha appreso nel corso frequentato con le caratteristiche specifiche del nuovo percorso di studi.

Con l’innalzamento dell’obbligo subiscono dei mutamenti l’impostazione didattica e i contenuti della scuola media e scuola superiore che conservano comunque la loro autonomia. Nel piano formativo dovrà avere rilievo anche l’acquisizione di abilità trasversali, di conoscenze e competenze che possano essere successivamente utilizzate in contesti scolastici e formativi diversi.

All’innalzamento dell’obbligo scolastico corrisponde dunque un’offerta formativa più ricca. Ogni scuola, grazie all’autonomia, potrà prevedere nel progetto d’Istituto, accanto alle materie tradizionali, percorsi di approfondimento, recupero, ri-orientamento, progettati sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri studenti: per realizzarli si potrà ritagliare una quota oraria fino al 15% del monte orario annuale di ciascuna disciplina.

L’offerta formativa potrà inoltre essere arricchita con attività aggiuntive anche a carattere extracurricolare.

Per gli alunni in situazione di handicap

L’elevamento di un anno dell’obbligo scolastico e la sua collocazione nel corso di studi della scuola secondaria assume particolare rilevanza per gli alunni in situazione di handicap.

L’iscrizione è possibile presso qualsiasi Istituto Superiore e la domanda deve essere accompagnata da una copia del Piano Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola media di provenienza e corredato dai risultati dell’ultima verifica effettuata. Da tenere presente però, che tale anno sarà frequentabile solo se l'alunno ha conseguito il diploma di licenza media. In caso contrario viene rilasciato un attestato di  "proscioglimento dall'obbligo scolastico agli alunni che hanno frequentato per 9 anni la scuola elementare e media".

Per questi ultimi, la Legge 9/99, ribadisce che l'obbligo può adempiersi col compimento del diciottesimo anno d'età anche tramite la ripetenza per la terza volta (cioè frequenza per la quarta volta) della stessa classe, ad esempio la III media.

Con il D.M. n.70/2000 è stato trasmesso il facsimile dell'attestato di adempiuto obbligo scolastico e di proscioglimento, con una sezione riguardante anche i crediti formativi conseguiti dagli alunni in situazione di handicap.

Nei prossimi anni, con l'attuazione della Legge 30/2000 sulla riforma dei cicli scolastici, l'obbligo scolastico nella scuola secondaria riguarderà i primi due anni della stessa, essendo ridotta la scuola primaria a sette anni.

L’azione formativa:

L'azione formativa persegue il duplice obiettivo della piena integrazione nella classe e, contestualmente, la definizione del progetto di vita, allo scopo di facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio alla formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale.

In particolare la frequenza del nono anno dovrà assicurare:

a) la prosecuzione del Piano Educativo Individualizzato al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell’allievo in condizione di handicap che ne abbia le potenzialità nella prospettiva del diploma e/o della qualifica professionale;

b) la possibilità di sviluppare e affinare le competenze relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria persona, alla capacità di vivere con pienezza la vita amicale e familiare;

c) le iniziative di didattica orientante che hanno lo scopo di aiutare l’allievo a compiere scelte più consone alla propria personalità in direzione dell’ulteriore percorso scolastico o formativo.

Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall’allievo e dalla sua famiglia, del progetto di vita, il quale deve contenere - oltre alle indicazioni relative al percorso scolastico (formazione culturale, autonomia personale e sociale ecc.) - l’indicazione dei percorsi integrati istruzione e formazione professionale, realizzati anche mediante accordi con i centri di formazione professionale riconosciuti.

Per favorire le iniziative necessarie all’integrazione vanno stipulate apposite convenzioni tra l’amministrazione scolastica e le Regioni. Inoltre per gli alunni con handicap è confermata la possibilità d'adempimento dell'obbligo sino al diciottesimo anno di età.

L'obbligo formativo di tre anni , successivo al nuovo anno in più , Legge 144/99, art.68 , può adempiersi :

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

Per le competenze, inoltre:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Capo IV - Formazione professionale

Articolo 140. Oggetto

Articolo 141. Definizioni

Nota dall'Avv.Salvatore Nocera:

" È possibile, durante e dopo il primo biennio della scuola secondaria, passare da una delle aree (classica, scientifica, tecnica tecnologica, artistica e musicale) all’altra, tramite “moduli” di orientamento e raccordo.

Il comma 5 dell’art 1 della nuova legge stabilisce il principio che nel nuovo sistema scolastico “si attua l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap a norma della L. 5 Febbraio 1992 n. 104”. È questa un’affermazione importante che, collegata con quella contenuta nel regolamento per l’autonomia scolastica, assicurano la certezza di questo diritto.

Nell’art 4, comma 4, è stabilito che, a richiesta dei genitori, gli alunni possono svolgere anche attività di formazione professionale e di contatto col mondo del lavoro, purché l’offerta formativa della scuola preveda una tale possibilità.

È questo un aspetto importante per gli alunni con handicap intellettivo, che possono scegliere, al termine dell’obbligo scolastico, se passare definitivamente alla formazione professionale o proseguire la scuola con percorsi misti.

L’art 6, comma 1, nel prevedere un programma di attuazione della legge, seguito in sede parlamentare, stabilisce che verrà impostato un programma di riqualificazione del personale docente. È importante fare in modo che in tale progetto di riqualificazione siano previsti gli aspetti dell’integrazione scolastica.

Sarà importante seguire l’emanazione della serie di regolamenti applicativi, per verificare se gli aspetti dell’integrazione scolastica saranno presi nel debito conto ed, in caso contrario, intervenire presso il Ministero della Pubblica istruzione per ottenere una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi, finanziari e didattici dell’integrazione che non possono essere trascurati, proprio in forza di quanto detto nel comma 5 dell’art 1 della nuova legge".

Le iniziative nella scuola superiore

Gli obiettivi indicati dalla legge devono essere perseguiti prima di tutto rispettando l’organicità dell’attuale quinquennio e non devono limitarne l’efficacia didattica. Essi tuttavia presuppongono una gestione flessibile dei curricoli e l’adozione di scelte metodologiche, didattiche e organizzative compatibili con l’attuale impianto della scuola superiore (suddivisione in ordini e indirizzi, cicli, caratteristiche dei curricoli e degli esami di Stato). La normativa sull’autonomia individua gli ambiti decisionali entro i quali collocare le scelte sopra indicate.

La scuola dovrà assicurare "iniziative di formazione sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno" (legge n. 9, art. 1, comma 3).

Sarà perciò necessario introdurre le opportune modifiche nel percorso del primo anno, facendo salve le materie comuni e di indirizzo, con interventi di carattere prevalentemente organizzativo. E’ necessario inoltre prevedere "iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, garantire il diritto all’istruzione e alla formazione, consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita" (legge n. 9, art. 1, comma 3).

All’inizio dell’anno scolastico occorrerà porre particolare attenzione all’accoglienza, alla diagnosi delle competenze, al sostegno e, ove necessario, alla rimotivazione e all’eventuale individuazione di percorsi formativi maggiormente corrispondenti agli interessi, alle caratteristiche e alle potenzialità degli studenti.

Le esperienze effettuate dalle scuole a seguito delle iniziative di sperimentazione suggeriscono alcune indicazioni utili per realizzare gli interventi delineati dal nuovo obbligo, attraverso una scansione dell’attività scolastica articolata in diverse fasi, caratterizzate da obiettivi specifici.

1. Fase dell’accoglienza, della diagnosi e del sostegno

Gli esiti servono per stabilire l’assetto definitivo della programmazione didattica e impostare l’osservazione in vista di un eventuale ri-orientamento.

2. Fase di sviluppo delle competenze e del ri-orientamento

Attraverso lo svolgimento degli insegnamenti propri di ciascun indirizzo occorre da un lato promuovere azioni di sostegno utili a consolidare le scelte effettuate e dall’altro far emergere elementi utili per eventuali iniziative di ri-orientamento.

3. Fase del ri-orientamento

Vengono effettuate analisi sugli esiti dell’osservazione condotta nei mesi precedenti e, con il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie, si ricerca la soluzione ritenuta più idonea per ciascun caso.

4. Fase delle attività differenziate

Le classi si articolano per offrire interventi mirati a chi ha deciso di continuare (moduli di tipo propedeutico), di cambiare (moduli di passaggio), oppure di smettere (moduli di terminalità); è importante comunque mantenere i momenti di attività comune nella classe in quanto il gruppo rappresenta un punto di riferimento e sostegno importante per l’adolescente.

5. Fase della certificazione

A fine anno, per tutti coloro che manifestano l’intenzione di passare ad un altro indirizzo di studi o alla formazione professionale o che scelgono di non proseguire, è prevista la certificazione attestante le conoscenze e le competenze acquisite.

Tutte queste azioni saranno determinanti al fine di combattere gli elevati tassi di selezione ed abbandono che caratterizzano, in modo particolare, i primi due anni della scuola superiore.

Le scuole potranno utilizzare materiali prodotti appositamente, come progetti di accoglienza, test di ingresso, schede diagnostiche, griglie di osservazione, schemi di colloqui individuali o di gruppo.

In alcuni casi sarà necessario fare ricorso, sulla base di una adeguata programmazione, al ri-orientamento: si tratta di un itinerario educativo centrato sull’osservazione, sul colloquio - anche con le famiglie - e sull’attenta lettura dei risultati conseguiti nelle diverse aree del sapere.

Una conseguenza logica di tale impostazione sarà quella di "agevolare il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore" (legge n. 9, art. 1, comma 3).

A ciò si perverrà, dopo aver svolto opportunamente l’attività di ri-orientamento, mediante la riorganizzazione articolata di mirati interventi formativi - i moduli - gestiti dagli insegnanti dell’indirizzo frequentato dall’alunno d’intesa con quelli del nuovo indirizzo scelto. Va in ogni caso affermato il principio che il passaggio non rappresenta un puro e semplice trasferimento di responsabilità ad altri, ma comporta una progettazione comune di percorsi differenti.

Infine bisogna tenere conto che l’elevamento dell’obbligo implica la necessità di programmare e gestire nell’ultimo anno dell’obbligo percorsi didattici differenziati, in modo da contemperare le diverse esigenze sopra indicate. E’ necessario pertanto assicurare a quanti proseguiranno nel percorso scolastico una proficua frequenza degli anni successivi e garantire nel contempo l’acquisizione di un insieme organico di conoscenze e competenze che si integrino con quelle acquisite nella scuola media, per consentire a quanti usciranno dal sistema di istruzione le condizioni per un inserimento efficace nel mondo del lavoro, nella formazione professionale e nelle attività di apprendistato, ossia deve favorire "la frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale" (legge n. 9, art. 1, comma 2).

La previsione di percorsi integrati, progettati d’intesa con i centri di formazione professionale, potranno rappresentare una strumentazione utile anche per il raggiungimento di questo obiettivo.

Le passerelle

La flessibilità didattica e organizzativa è lo strumento principale per assicurare la traduzione dell’innalzamento dell’obbligo scolastico in effettivo successo formativo. In tal modo infatti si possono realizzare anche nel primo anno della scuola superiore, come si è detto, attività di ri-orientamento e consentire allo studente la collocazione formativa che gli è più congeniale.Una delle condizioni necessarie per dare maggiore efficacia a questi interventi è data dal superamento delle attuali rigidità normative sui passaggi (esami integrativi), che permette alle istituzioni scolastiche di agevolare l’alunno nel transitare dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola superiore e contenere così il fenomeno della dispersione scolastica.

Di tale fondamentale esigenza si rende opportunamente interprete il Regolamento che prende in esame e disciplina due ipotesi di passaggio ad altro indirizzo, anche di ordine diverso: la prima riguarda i casi individuati e trattati nel corso dell’anno, la seconda risponde alle esigenze degli studenti promossi che richiedono di passare ad un altro indirizzo a conclusione del primo anno.

La prima ipotesi comporta la progettazione e la realizzazione di interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. Gli interventi sono progettati dal consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio di intesa con i docenti dell’indirizzo di destinazione e si svolgono, di norma, nell’istituto frequentato. In particolare vanno co-progettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza da realizzare ove necessario con l’apporto degli insegnanti dell’indirizzo di destinazione.

Nella seconda ipotesi l’iscrizione alla classe successiva avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmare mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno scolastico successivo. La novità introdotta consiste nel fatto che il colloquio sostituisce, anche se solo in questo caso, le prove integrative previste dalla precedente normativa.L’abolizione delle prove integrative e la concreta realizzazione delle "passerelle" fra indirizzi, opportunamente progettate in stretta collaborazione tra le scuole presenti nel territorio, hanno anche lo scopo di mettere lo studente in condizione di poter ri-progettare il proprio percorso formativo.

Scuola e formazione professionale

La legge sull’obbligo individua nella diversificazione dei percorsi e nella valorizzazione dei diversi interessi la strada per contenere gli elevati tassi di insuccesso che caratterizzano il nostro sistema di istruzione.

In questa prospettiva si collocano le iniziative di integrazione tra percorso scolastico tradizionale e attività da realizzare con il contributo di soggetti ed agenzie esterne al mondo della scuola, di cui certamente fanno parte i centri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati, o convenzionati con le regioni o con gli enti locali competenti per la formazione professionale).

Le iniziative di integrazione non riguardano solo la fascia degli studenti a rischio di dispersione o propensi ad uscire dal sistema di istruzione, ma sono destinate potenzialmente a tutti gli studenti. Esse sono finalizzate a realizzare un riscontro operativo degli obiettivi formativi dei vari indirizzi, ad attivare modalità e percorsi di apprendimento integrati con quelli tradizionali e a consentire un primo incontro con la cultura del lavoro.

Particolare attenzione va riservata agli alunni che, dopo il primo anno di scuola superiore, passano alla formazione professionale o alle attività di apprendistato. L’obiettivo della riforma resta quello di far proseguire gli studi per tutto il quinquennio della scuola secondaria e di qualificare culturalmente la formazione professionale. In ogni caso è prevista anche per gli studenti che lasciano la scuola la certificazione delle competenze acquisite da utilizzare come credito formativo nei nuovi percorsi di apprendimento.

Per realizzare iniziative formative integrate occorre che le scuole provvedano ad adeguare l’impianto curricolare, attraverso la riorganizzazione dei percorsi didattici, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze, e la realizzazione di compensazioni tra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi, nel rispetto delle risorse di personale e finanziarie di istituto. In particolare il decremento orario di ciascuna disciplina è consentito entro il 15% del monte ore annuale.

Negli istituti professionali anche le ore destinate all’area di approfondimento, in considerazione della loro finalizzazione, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta alla quota del 15%.

Qualora i percorsi integrati coinvolgano i centri di formazione professionali riconosciuti, i docenti dei consigli di classe interessati insieme agli operatori degli enti coinvolti concorrono alla progettazione ed alla valutazione degli interventi.

Un’ulteriore condizione necessaria al conseguimento dell’integrazione tra istruzione e formazione, è la stipula di apposite convenzioni tra l’amministrazione scolastica periferica e le regioni (o gli enti locali competenti) per definire tutti gli aspetti organizzativi. Le intese tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale stabiliranno sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi e di valutazione degli esiti, nonché i conseguenti impegni da assumere.

Competenze:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Capo IV - Formazione professionale

Articolo 140. Oggetto

Articolo 141. Definizioni

Tutto ciò sarà favorito da accordi quadro tra ministero della Pubblica istruzione e regioni.

La certificazione

Un’ulteriore novità apportata dalla legge è la certificazione che la scuola è tenuta a rilasciare a coloro che sono prosciolti dall’obbligo o vi abbiano adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

Accanto al diploma di licenza media è previsto infatti un certificato più corrispondente al nuovo contesto caratterizzato da una maggiore flessibilità del percorso scolastico.

La complessità e la varietà degli interventi educativi nella scuola dell’obbligo, che la legge prevede debbano realizzarsi per favorire il successo scolastico degli alunni, fa sì che ogni allievo possa seguire un proprio iter formativo e acquisire competenze specifiche.

Pertanto è necessario individuare efficaci strumenti e modalità di valutazione e conseguentemente creare un sistema di registrazione e certificazione che evidenzi in maniera trasparente i percorsi individualmente seguiti e le competenze acquisite.

La certificazione dovrà di conseguenza essere effettuata con il ricorso a forme standard e, secondo la legge, ha il valore di credito formativo. In questo modo si realizza un meccanismo flessibile, grazie al quale ciascuno può spendere in tempi ed ambiti diversi le competenze acquisite.

Le iscrizioni alle Scuole Superiori e l'integrazione scolastica nelle scuole private

Un po’ di storia…

Lo scenario che si va delineando da una decina d'anni a questa parte offre dei vantaggi, ma anche dei grossi svantaggi all'integrazione scolastica. Direi che un punto  fermo e sicuro è stato posto dalla Sentenza n. 215 del 1987 della Corte Costituzionale, che ha stabilito il principio costituzionalmente garantito dell'integrazione scolastica, con l'obbligo, per tutti gli apparati amministrativi che intervengono, a fare la loro parte. Dice tra l'altro la Sentenza:

"Nel caso di conflitto fra il diritto allo studio dell'alunno handicappato e l'interesse alla buona efficienza dell'amministrazione scolastica, che potrebbe essere turbata dalla presenza di un diverso, non è il diritto della persona handicappata a dover cedere rispetto al diritto degli altri, ma bisogna trovare il contemperamento degli interessi fra il diritto dell'uno ed i diritti degli altri, con l'intervento ed il coordinamento delle diverse amministrazioni che per legge hanno l'obbligo di intervenire".

Inoltre il diritto all'educazione e  all'istruzione della persona handicappata, nelle scuole superiori e nelle università  è garantito anche dalla Legge 104/92, art.12 comma 2 oltre che dalla sentenza della Corte Costituzionale n.° 215/1987.

La  C.M. n° 262/88, indica le modalità operative per l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale.  

La Legge 62/2000 obbliga le scuole private che ottengono la parità scolastica, a realizzare l'integrazione scolastica, come previsto dall'art. 1, comma 4 lettera 'e', comma 14, della stessa legge. Le iscrizioni sono  regolamentate dalla  C.M. 311/99.

Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola Asl e Enti Locali:

Le Regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap, come affermato nella Legge Quadro pubblicato sulla G.U. del 15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6) (Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87).

La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato ( PEI ) e alle verifiche degli interventi educativi.

Certificazione relativa alla possibilità di frequenza in Istituti Superiori nei quali sono previste attività di laboratorio
Dalla Carta dei diritti dell
'AIPD:

Per l'iscrizione agli Istituti  tecnici, professionali ed artistici la Diagnosi Funzionale doveva essere accompagnata da una certificazione dell'Ufficio medico legale che dava un parere sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M. n. 262/1988, punto 3 comma 4).

L'eventuale interpretazione restrittiva di tale circolare da parte delle istituzioni  è stata superata con la C.M. n. 400/1991, art. 8 che fa presente come " l'attestato dell'Ufficio medico legale della ASL -relativo alla possibilità di frequenza di istituti di istruzione secondaria di II grado nei quali sono previste attività di laboratorio - è richiesto soltanto in relazione all'incolumità dell'alunno ".

In caso di parere negativo da parte della ASL in relazione alla possibilità di frequenza di  un Istituto con laboratori, il capo d'Istituto  (cfr. C.M. n. 181/1993) può convocare " il gruppo di lavoro di cui all'art. 15, comma 2, Legge 104/92, al fine di individuare la possibilità di rimozione delle cause impeditive per un migliore orientamento scolastico e professionale ".

La stessa circolare n. 181/1993 cambia la figura professionale competente a certificare l'idoneità di frequenza: non è più il medico legale ma " un psicologo o medico specialista in servizio presso la ASL territorialmente competente per l'Istituto ove è iscritto l'alunno ". Nella C.M. n. 181/1993 è anche precisato che tale certificato può essere rilasciato " anche da un medico privato, con l'obbligo di convalida da parte del medico in servizio presso l'unità  sanitaria   locale ". 

La C.M. n. 363/1994 ribadisce quanto sopra facendo esplicito riferimento all'Atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94. Nella C.M. n. 181/1993 viene anche precisato che non è più richiesta, ai sensi dell'art. 22 della Legge 104/92, la presentazione del " certificato di sana e robusta costituzione " sia per gli alunni normodotati che per quelli che versano in situazione di handicap ".

Formazione delle Classi ( Dalla Carta dei diritti dell'AIPD )

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap, erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è esplicitato al comma 3, art.7 L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma 1 della Legge 104/92. Però l'art.40 della L. 449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose.

In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma 12 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare un decreto per  regolare la materia.

Infatti il Ministero P.I., conseguentemente emanava il D.M. 141 del 31 Giugno 1999, nel quale è stabilito che le classi frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l'integrazione. In tale progetto devono essere espressamente indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di classe.

Il progetto va inviato dal Capo di Istituto al GLH del Provveditorato agli Studi, il quale, sulla base dei criteri predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non viene approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da alunni in situazione di handicap, non possono comunque avere più di venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a venticinque alunni determinata dalla gravità dell' handicap, dalle situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti (sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli insegnanti sulle tematiche dell' handicap, etc…).

La presenza nella stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e solo in presenza di handicap lievi.

Le classi iniziali con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque costituite con non più di venti iscritti.

Nel caso che in un Istituto vi siano molti alunni in situazione di handicap (iscritti in prima) in rapporto al numero delle classi prime attivate, " possono essere accolte le iscrizioni al massimo di due alunni per classe o, in casi eccezionali, di tre alunni, previa delibera del Collegio dei docenti " - C.M. n. 400/1994, art. 3, comma 3 - .

Tale indicazione viene ribadita nella C.M. n. 363/1994 punto 3.3, nella quale vengono anche date indicazioni, ai Presidi degli Istituti nei quali le domande di iscrizione siano superiori alla ricettività, per la tempestiva individuazione de criteri di priorità nell'accoglimento delle domande - D.M. 141 del 31 Giugno 1999.

Profilo Dinamico Funzionale

Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti curricolari e specializzati, degli operatori della ASL (UONPI) e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo.

NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap."

Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."Si veda in particolare: [ art. 12 ]

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Che cosa è:

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

IN SINTESI

Il P.E.I. è:

- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari

- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali

contiene:

- finalità e obiettivi didattici

- itinerari di lavoro

- tecnologia

- metodologie, tecniche e verifiche

- modalità di coinvolgimento della famiglia

tempi:

- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico

- si verifica con frequenza, possibilmente  trimestrale

- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà

Verifiche - GLH

Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).

Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d'Istituto (L.104/92, art.15, comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull' handicap in relazione alla singola scuola.

E' importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare  la richiesta al Capo d'Istituto, citando come normativa: la Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo  D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.

Inoltre, vedere  se tra Ente Locale, ASL e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a realizzare nei bilanci preventivi.

Cosa fare se ci sono ritardi o inadempienze nella elaborazione del P.D.F. o del P.E.I.?

In caso di ritardo nella elaborazione del P.D.F., sollecitare il Preside facendo riferimento all'Atto di Indirizzo e alla Legge Quadro. Altra cosa importante sono le Leggi Regionali per il diritto allo studio.

Tenere presente che con il forte decentramento in atto, le Regioni avranno la potestà legislativa ( vedi  la Legge di modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione) in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Inoltre:

…..I Comuni , le Province e le Città metropolitane avranno la  potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Ecco allora le Intese o gli Accordi di Programma tra i vari Enti sul Territorio per la ricerca dello strumento giuridico più vincolante per l'esigibilità dei diritti ,  poiché  saranno  queste intese che dovranno indicare quali servizi e quali disponibilità finanziarie le amministrazioni si impegneranno a realizzare.

Che cosa è l'Accordo di Programma?

L'art. 27  della L.142/90, definisce l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Cosa fare se gli operatori della ASL, non partecipano ai GLH per troppi impegni o mancanza di personale:
( Avv. Salvatore Nocera )

Occorre diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello Amministrativo della ASL affinché rispettino l'atto di indirizzo approvato con D.P.R. del 24/02/94, che prevedendo espressamente tali compiti collaborativi con la scuola, impone implicitamente alla ASL di organizzare il funzionamento delle unità multidisciplinari, in modo da non impedire o intralciare il funzionamento della scuola.

Citare inoltre, il provvedimento accompagnatorio della Legge Finanziaria n. 549/95, art.1, comma 17. Tale norma modifica la Legge Finanziaria che proibiva alle AA.SS.LL. di utilizzare personale specializzato e afferma che la ASL può fare richiesta alla Regione e stipulare accordi per le prestazioni di questo tipo.

Tale direttiva resta valida, dal momento che anche la Finanziaria per il 1997, n.662 del 23/12/96, all'art.1, comma 46 stabilisce che il divieto di assunzioni e di prestazioni di opera professionale non si applica alle AA.SS.LL.

L'insegnante per le attività di sostegno

E' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola  elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i  soggetti handicappati.Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt.37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.

Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti calcolati con l'operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base all'art.40 comma 3, L.449/97 e dall'art.26 comma 15, L.448/98.

La Formazione per i docenti di sostegno:

"Come si diventava insegnanti di sostegno" D.P.R. N. 970 Del 31 ottobre 1975 art. 8 Corsi Biennali di Specializzazione

D.I. 460 24 nov. 1998     "Come si diventa insegnanti di sostegno" - D. I. 460 24/11/98 art. 6  e 7 -  note M.P.I.  - set. 1999

"Come si diventa insegnanti di sostegno" - DM 287 - nov. 1999

"Come si diventa insegnanti di sostegno" FADISnet  notizie dalla rete - Corsi Biennali di Specializzazione - apr. 2000

"Come si diventa Insegnanti di Sostegno" D.I. 460 art. 7 - mag. 2000

Quali sono i problemi ricorrenti per il sostegno?

1) Il ritardo nel tempo di nomina, che è legato a tutto il movimento dei trasferimenti degli insegnanti ed è un problema che va risolto a livello di Ministero della Pubblica Istruzione.

2) La rotazione continua degli insegnanti di sostegno da un anno all'altro.

3) La quantità delle ore: c'e' una riduzione crescente delle deroghe a causa delle restrizioni delle leggi finanziarie. Però un fatto positivo: nella Legge Finanziaria del  2000, L.448/99, all'art.21 comma 2, mentre impone la riduzione del numero di insegnanti, esclude quelli di sostegno, facendo salvo l'art.40, commi 1 e 3 della Legge 449/97, che prevedono sia la nomina di insegnanti specializzati  secondo il nuovo rapporto un posto ogni 138 alunni, sia la nomina in deroga di ulteriori insegnanti di sostegno.

4) La qualità della prestazione (leggere nel sito della Federazione Associazioni Docenti per il  Sostegno : Fadis), e la Qualità dell'Integrazione Scolastica,…da Introduzione nel sito di Pavoni Risorse di Dario Ianes e Mario Tortello).

Cosa può fare un genitore?
(Avv. Salvatore Nocera)

Riguardo ai punti 1 e 3, segnalare il disagio al Gruppo di Lavoro Interistituzionale del Provveditorato (GLIP). Per quanto riguarda il punto 2 si ricorda l'art.40 del D.M. n°331/98 che ribadisce l'obbligo della continuità educativa.

Per quanto riguarda il punto 4, fare un esposto sul disservizio al Provveditore e, per conoscenza, al Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio di Gabinetto ed Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Continuità Educativa e didattica

Nella scuola dell'obbligo che, nell'ottica del riordino dei cicli, amplia i suoi orizzonti, continuità ed orientamento rappresentano momenti fondamentali nel processo di formazione. Nel processo di integrazione scolastica, la continuità educativa e didattica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.

Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio - sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. 339/92.

Nel collegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce :"è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap".

Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. n°331/98.

Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. 331/98 all'art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa.

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale

Nel DPR 616/77, artt. 42 e 45 l'assistenza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici.

Nella Legge 104/92 , art.13, comma 3 è ribadito l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".

A fare chiarezza sulle  competenze degli Enti Locali, è il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS ( 12 Settembre 2000 ) dopo il passaggio del personale ATA allo Stato.

Così recita:

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: "collaboratore scolastico".Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.

Pertanto l'intesa sottoscritta conferma quanto già stabilito dalla Legge 104 art. 13 comma 3. "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati". 

PREMESSO:

che permangono in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 616/77 del 24 luglio 1977;

Mansioni degli "ex" bidelli (ora denominati "collaboratori scolastici"). 
Carta dei diritti dell'AIPD

Sino alla fine del 1999 il mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Locali per la scuola dell'infanzia, elementare  e superiore (D.P.R. n° 347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale, inquadrato nella "quarta fascia stipendiale" deve svolgere attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza alcuna indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali del profilo professionale.

A partire dal 1°gennaio 2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli Enti Locali, transitano nei ruoli del Ministero della P.I. (L.124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato nel maggio 99 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 133 del 9 giugno 99. In forza dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive.

Le mansioni ordinarie indicate nell'art.50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area A/2: Profilo Collaboratore scolastico ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento."

Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono individuate sempre dall'art.50 comma 1 stessa tabella come segue:"…assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al  Dirigente Scolastico con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera spetta al Consiglio di Circolo.

Per evitare discontinuità nel servizio svolto dai collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del Ministero P.I. il  D.I. n.184 del 23/7/99 (artt.6,7,8) e la CM 297 del 10/12/99 forniscono chiarimenti nel senso sopraindicato. Inoltre la CM 245/99 alla voce VARIE nei numeri 3,4,e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli degli Enti Locali trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali, solo i compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della scuola. Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad esempio di autisti di scuolabus o di sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno cessare da questi incarichi, rientrando essi nelle competenze del personale dipendente degli Enti Locali i quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il D.P.R. n. 616/77 art. 42 e 45, che sono espressamente richiamati dall'art.13 comma 4 della L.104/92.

I genitori degli alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa per chiederne ai Dirigenti Scolastici la puntuale applicazione, affinché non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai familiari di recarsi presso i locali scolastici per motivi legati all'igiene personale del figlio con handicap.

Questa prassi, talora adottata da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio Pubblico di integrazione scolastica comprende anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere disturbata per questi motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l'interruzione di un pubblico servizio. Quanto fin qui indicato è stato anche precisato anche dalla D.I.  del 23 luglio 1999, n. 184  e dalla Legge 124/99, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.

Ancora sul trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato, le competenze e le mansioni,  C.M. n. 297 del 10 Novembre 1999

Trasporti gratuiti

Per quanto riguarda la  scuola dell'obbligo: materne, elementari e medie e primo anno della scuola Superiore, è compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa (L. 118/71 art. 28 c. 1, ribadito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C)

Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai Trasporti urbani ed extraurbani.
La competenza della Provincia è stata riconfermata dal Decreto Legislativo
n. 112/98.

Per quanto riguarda la scuola superiore, non sono previsti trasporti gratuiti ( all'infuori del primo anno ), ma in forza della L. 118/71 (e della Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale) che li prevede per la frequenza della scuola dell’obbligo o dei corsi di addestramento professionale, si può risolvere tale necessità negli Accordi di programma o nelle Intese (L. 142/90 sull’Ordinamento delle autonomie locali).

Gite Scolastiche

Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:

Per la  partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”.

Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.

Inoltre: Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623

Ausili e Sussidi didattici

I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l' autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline.

Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola.

La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.

Poiché non tutti i sussidi sono concessi gratuitamente e poiché nel mercato esiste una vasta gamma, diversificata nei prezzi e nella validità, occorre che la loro scelta sia operata con estrema attenzione per ottenere la massima ottimizzazione della loro utilizzazione.

Mezzi informatici

L'introduzione e l'uso di mezzi informatici nella scuola è conseguenza diretta della rapida e crescente evoluzione tecnologica, la quale ha mutato il contesto culturale, sociale e produttivo rispetto al passato.

La possibilità di utilizzare i computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è oggi uno degli sviluppi più significativi nel campo della didattica. Il computer è così oggi un nuovo e indispensabile strumento al servizio dei docenti che consente di conseguite l'obiettivo di un insegnamento individualizzato. Il computer agisce non solo come strumento di apprendimento, ma anche come stimolo all'apprendimento, determinando l'attenzione continua e favorendo la memorizzazione.

Alcune delle possibilità più significative dell'applicazione dei mezzi informatici nel processo di apprendimento di alunni con handicap sono:

- l'organizzazione logico-percettiva delle attività e del materiale di insegnamento;

- il numero elevatissimo delle attività via via selezionate nella forma di presentazione e nella struttura appropriata ad ogni soggetto;

- la presentazione multimediale dei contenuti da apprendere.

L'uso del computer da parte dei disabili è attualmente facilitato grazie alla disponibilità di una vasta gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l'utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità .Il computer infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell' handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la situazione di handicap.

Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco.

Con il sussidio del computer è possibile,quindi, rendere più efficace il tempo-istruzione, utilizzare al massimo le capacità dell'alunno con handicap, verificare il raggiungimento di obiettivi didattici, attuare curricoli integrati e avere canali comunicativi multimediali con soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).

Per l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr.L.104/92, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96 e successive conferme che provvede all'assegnazione dei fondi del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I.

Sperimentazione

La sperimentazione è intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico (D.P.R. n.419/74, art.2 e 3, ripresi poi nel testo unico 297/94, art 277-278).

Deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Il ricorso alla sperimentazione, che consente maggiore libertà in un percorso individualizzato, è esplicitamente contemplato nella Legge Quadro 104/92, comma 1 (lettera e) e comma 5 dell'art.13; per quanto riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all'art.42 della stessa Legge.

Essenziale, per porre le basi per  una progettualità il più ricca possibile in sede locale , è l'Accordo di Programma, in cui i diversi soggetti firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.

L'adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l'attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

L'Atto di indirizzo:

Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità - 9 luglio 1992.
"Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicato nella G.U. 30 ottobre 1992, n. 256.)

….Omissis

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

Sui criteri di assegnazione dei finanziamenti da parte del M.P.I., oltre la C.M. 766/96, il D.M. 6 Agosto 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.229 il 1 Ottobre 1998, e il D.M. 331/98, art.43 che indica le tipologie di sperimentazione per la quale c'è priorità di finanziamento, e cioè: 

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43.3 Il Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (Glip), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:

a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali dei processo formativo;

b) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo dei lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;

c) percorsi di integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative o figure di sistema;

d) interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;

e) integrazione scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l’intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;

f) progetti di integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;

g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti significativi dell'intera organizzazione, della scuola.

43.4 Il Provveditore agli studi dispone, altresì:

- l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno dei grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;

- l'eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in particolari situazione di handicap anche a reti di scuole.

43.5 In ogni caso i progetti dovranno, evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;

43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.

43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze realizzate.

I finanziamenti sono assegnati ai Provveditorati sui progetti delle singole scuole sul capitolo 1150 del bilancio del Ministero della P.I.

Sempre riguardo  all'art. 43 del Decreto Interministeriale  331/98, è descritto che è consentita la continuità educativa dell'insegnante specializzato  da un ordine all'altro di scuola (comma 4) e stabilisce che "in ogni caso i progetti dovranno evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola ".

Il ricorso alla sperimentazione può essere particolarmente interessante rispetto alla frequenza degli ultimi due o tre anni degli Istituti Professionali e d'Arte. Se l'alunno non ha potuto sostenere l'esame di qualifica e si trova ripetere, con la richiesta di sperimentazione, nonché con il ricorso all'art. 14, comma 1, lett. B della legge 104/92, la scuola, nella sua autonomia, potrà progettare e programmare un percorso individualizzato.

La Formazione 

L'aggiornamento in servizio di tutti i docenti in generale e sulle tematiche dell'integrazione è un diritto - dovere di tutti i docenti ed è competenza dell'amministrazione scolastica, nelle sue diverse articolazioni (Ministero Pubblica Istruzione, IRRSAE, Provveditorato agli Studi, singole scuole) . Gli accordi di programma possono prevedere lo svolgimento di attività di aggiornamento rivolte congiuntamente agli operatori della scuola e dei servizi socio - sanitari.

L'aggiornamento dei docenti è disciplinato da una normativa specifica e articolata. Annualmente da parte del Ministero viene programmato un piano annuale di aggiornamento, articolato a livello provinciale nel quale possono essere previsti corsi di aggiornamento sulle tematiche dell'integrazione.

Nella C.M. n. 309 del 02/07/96 (Trasmissione direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996) sono date le direttive per presentare richiesta di autorizzazione per iniziative di formazione.

I corsi possono essere proposti e organizzati dalle singole scuole, dal Provveditorato e da Enti e Associazioni. Inoltre, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, possono dar luogo al premio incentivante e si  può pretendere che si facciano prima dell'inizio dell'anno scolastico O.M. 169/96, art.26 e più di recente il D.M. n. 460/98.

L'Obbligo formativo

Le  due Leggi dello Stato (la n. 9 e la n. 144/99 - obbligo di frequenza di attività formative - hanno introdotto formalmente nell’ordinamento italiano l’obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni di età il quale, con la recentissima riforma dei cicli di istruzione (Legge n. 30/2000), rappresenta una delle novità destinate a mutare in maniera profonda sia la vita degli studenti e delle loro famiglie sia quella di quanti lavorano nella formazione professionale e nell’istruzione.

Infatti, l’affermazione secondo la quale i giovani hanno l’obbligo di frequentare attività formative fino a 18 anni significa che, dopo avere assolto l’obbligo di istruzione - innalzato a 15 anni dall’anno scolastico 1999/2000 -, essi avranno a disposizione tre diverse modalità di assolvimento dell’obbligo formativo (attenzione alla distinzione, non solo lessicale, tra obbligo di istruzione e obbligo di formazione!):

E' anche prevista una ulteriore modalità di assolvimento, qualora l’inserimento al lavoro avvenga con modalità contrattuali diverse dall’apprendistato: anche in questo caso dovrà essere comunque consentito al giovane di partecipare alle attività formative previste.

Questo obbligo formativo, interesserà già da quest’anno (ovvero dall’anno scolastico 2000/2001) i giovani che compiono 15 anni nel 2000 ed hanno assolto l’obbligo di istruzione: nel 2001 riguarderà invece coloro che avranno 15 e 16 anni mentre nel 2002 interesserà quanti avranno 15, 16 e 17 anni.

Per i soggetti portatori di handicap devono essere create condizioni didattiche, educative, organizzative e logistiche tali da assicurare la frequenza a pieno titolo delle opportunità formative in funzione del successo formativo. A tale scopo devono essere adottate modalità di personalizzazione dei percorsi, e devono essere offerti moduli e servizi di sostegno.

Nell'O.M. n.128/99, art.4 comma 4, una norma molto importante, indica come gli alunni con handicap possono frequentare, come tutti, percorsi integrati :

…Omissis

.."Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito".

Tali percorsi integrati sono possibili sino al diciottesimo anno d'età anche se ripetenti nella scuola media.

Valutazione scrutini ed esami

Per la valutazione di scrutini ed esami, oltre la legge 104/92, art.16, comma 1,  c'è l'O.M. 128/99, art. 4 comma 1, 3, 4,  che spiega in maniera chiara che:

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.4 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del Piano Educativo Individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 2 e 3,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. 38/1999.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.38/1999,  l'O.M. n. 31/00 e l'O.M.38/99 ( art.17, comma 1 ).

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Infine l'O.M. n. 126/00 che aggiunge all'art. 4, il 4 bis e il 4 ter:

Dopo l'art.4 è aggiunto l'art.4 bis:

" 4 bis - Pubblicazione degli scrutini.

1. A norma dell'art.2 della citata O.M. n.110/1999, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal Capo d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.

2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va, inoltre, precisato che la promozione è stata conseguita ai sensi dell'art.2, comma 4 dell'O.M. n.128/99.

3. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

4. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali".

Dopo l'art.4 è aggiunto l'art.4 ter:

" 4 ter - Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore.

1. Relativamente alle fattispecie di cui agli artt.5,6 e 7 del D.M. n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.

2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo o che abbia adempiuto all'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 20-1-1999 e dell'art.9 del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 9-8-1999, n.323, secondo il modello adottato con D.M. n.70 del 13 marzo 2000".

"Il Nuovo ruolo degli Enti Locali per l'integrazione dei disabili nella scuola dell'autonomia"di R.A.B.


 


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