Decreto Ministeriale 19 luglio 1999, n. 179

Sperimentazione dell'Autonomia Scolastica - A.S. 1999-2000

 

Il Ministro della Pubblica istruzione

VISTO l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 29 maggio 1998, n. 251, disciplinante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 1998/1999, di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, -con particolare riferimento all'art. 1, comma 8, e all'art. 2-, che consente la prosecuzione dell'efficacia, la modifica e l'integrazione del D.M. 29 maggio 1998 n. 251;

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, che istituisce il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

RITENUTO opportuno proseguire anche nell'anno scolastico 1999/2000 la sperimentazione di cui al D.M. n. 251 del 29 maggio 1998, superando peraltro la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica, in attesa della futura attuazione dell'autonomia scolastica che decorre dall'anno scolastico 2000/2001;

CONSIDERATO che a tal fine occorre modificare ed integrare il D.M. 29 maggio 1998, n.251, sopra citato;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, reso nella seduta del 14 aprile 1999, al quale non si è ritenuto di aderire per la parte relativa alla diversa formulazione dell'art. 1 bis, lett. a), del presente decreto, tenuto conto che la formulazione proposta dal C.N.P.I. fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento dell'autonomia scolastica, non ancora vigente:

DECRETA

- Art. 1 -

E' prorogata, per l'anno scolastico 1999/2000, l'efficacia del DM n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

- Art. 2 -

II comma 1 dell'articolo 1 del DM 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.

"Art. 1

1. La sperimentazione dell'autonomia scolastica, finalizzata a migliorare gli esiti del processo di insegnamento - apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno.

A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.

Art. 1 bis

1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:

a) la riorganizzazione dei percorsi didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;

b) la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo monte ore annuale

Art. 1 ter

1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, tra l'altro:

a) adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: artt. 7, 10, e 74 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, art. 1  Legge 8 agosto 1995, n. 352 e OM n. 262 del 19 aprile 1997);

b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline e attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129 e 167 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, Legge 8 agosto 1995, n. 352, CCNL del 1995 e OM n. 266 del 21 aprile 1997);

c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di riferimento: Legge 517/77, Legge 148/90, art. 14 Legge 104/92, artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167 e 491 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, art. 2 Legge 8 agosto 1995, n. 352);

d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: Legge 8 agosto 1995, n. 352, art. 43 CCNL 1995, CM n. 492 del 7 agosto 1996; OM n. 266 del 21 aprile 1997, OM n. 330 del 27 maggio 1997, Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);

e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192 e 278 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 41, 43, 71 e 72 CCNL 1995, Direttiva n. 133 del 3 aprile 1996, Direttiva n. 600 del 23 novembre 1996, DPR n. 567 del 10 ottobre 1996);

f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di riferimento: Legge 104/92, artt. 126, 130, 167, 192 e 278 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 41, 43, 71 e 72 CCNL 1995, Direttiva n. 133 del 3 aprile 1996, Direttiva n. 600 del 23 novembre 1996, Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997, DPR n. 567 del 10 ottobre 1996, intesa con il CONI del 12 marzo 1997);

g) iniziative di orientamento scolastico e professionale (normativa di riferimento: Legge 8 agosto 1995, n. 352, art. 14 Legge 104/92, art. 4 DI n. 178 del 15 marzo 1997, Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);

h) iniziative di continuità (normativa di riferimento: art. 119 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, DM 16 novembre 1992, Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);

i) accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia (normativa di riferimento: art. 15 Legge 241/90).

Art. 1 quater

1. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività e calcolato sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto."

- Art. 3 -

I finanziamenti e le modalità di verifica dei risultati relativi al programma nazionale di sperimentazione di cui al presente decreto sono definiti nell'ambito della direttiva disciplinante le azioni previste dalla legge 18/12/97 n. 440.