Camera
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Aula |
10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Il 19 dicembre la Camera approva
il testo emendato della Legge Finanziaria 2002
con 302 voti favorevoli, 208 contrari e 3 astenuti.
S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985
ter)
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Aula |
18,
19 |
S. 892 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23
novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini
(Approvato dal Senato) (2091) |
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7a
Com. |
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Sistema dei servizi per la prima
infanzia |
7a
Com. |
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in sede referente, DdL AC 587,
756,
835,
1184
e 1213,
Disciplina delle attività musicali |
7a
Com. |
11,
18 |
DdL Organi
Collegiali della Scuola
(11.12.01) - (Il) relatore, illustrando il provvedimento in esame, ricorda preliminarmente che l'istituzione degli attuali organi collegiali della scuola risale al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e che, successivamente, tale normativa è stata recepita negli articoli da 5 a 10 e da 26 a 50 del testo unico sulla scuola (decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994). Ricorda, inoltre, che ulteriori modifiche della disciplina degli organi collegiali nazionali e territoriali si sono registrate con il decreto legislativo n. 233 del 1999 (e successive proroghe dei termini per la costituzione e l'insediamento degli organi scolastici ex decreto-legge 411/2001). Ricorda, altresì, che è stata approvata alla Camera una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico (attualmente all'esame del Senato).
Osserva che gli organi collegiali della scuola si collocano a livello di circolo (nelle scuole materne ed elementari) e di istituto (nelle scuole secondarie) e che sono i seguenti: il consiglio di intersezione (nelle scuole materne), di interclasse (nelle scuole elementari) oppure di classe (negli istituti secondari); il collegio dei docenti; il consiglio di circolo o di istituto e il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Sottolinea che gli organi collegiali, che presero vita con il decreto del Presidente della Repubblica del 1974, erano organi fondati sulla «partecipazione», quando l'autonomia della scuola non esisteva ed essi assumevano un ruolo residuale rispetto ad un'organizzazione centralizzata del sistema formativo. Sottolinea, inoltre, che l'attuale panorama scolastico è in evoluzione con l'introduzione dell'autonomia scolastica, il nuovo profilo professionale dei dirigenti scolastici e dei responsabili amministrativi: tutto ciò richiede flessibilità nell'organizzazione scolastica, in grado di garantire reali capacità di governo e gestione alle istituzioni scolastiche, nonché di assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso.
Si impone quindi la necessità di un testo normativo che rafforzi gli organi di governo interni alle singole scuole e che si basi sulla fondamentale distinzione tra organi di indirizzo e controllo e organi di gestione, coniugando l'esigenza di autonomia professionale di docenti e dirigenti con quella della partecipazione degli utenti.
Proprio perché questa riforma è collegata al riconoscimento dell'autonomia scolastica e tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si evidenzia la necessità di norme generali, che disciplinino l'attribuzione di funzioni, poteri e responsabilità agli organi dell'istituzione autonoma. Si tratta di delineare taluni princìpi in sede legislativa, senza però definire schemi rigidi di organizzazione non rispondenti alle esigenze di flessibilità della scuola dell'autonomia, lasciando poi alla potestà regolamentare delle singole scuole, definizioni più puntuali ed articolate che tengano conto delle diverse realtà ed esigenze.
Dopo aver rilevato che le proposte di legge Grignaffini ed altri n. 1186 e Gambale ed altri n. 1954 sono sostanzialmente identiche, si sofferma sui contenuti degli articoli. Osserva, poi, che oltre a talune norme di principio questi due progetti di legge recano numerose disposizioni di dettaglio, volte a disciplinare in modo compiuto la composizione, le funzioni e i rapporti tra gli organi, riducendo di fatto il campo delle scelte organizzative, che vengono lasciate alle singole istituzioni scolastiche.
Si sottolinea inoltre come talune disposizioni non siano direttamente afferenti alla materia degli organi collegiali: articolo 10 sulle attività del docente; articolo 11 sull'attività amministrativa; articolo 12 sugli organi collegiali di rete. Sottolinea inoltre che i due provvedimenti ricalcano sostanzialmente quelli presentati durante la XIII legislatura, licenziati il 25 febbraio 1999 da parte della VII Commissione della Camera.
Entrando nel merito della proposta di legge Adornato ed altri n. 2010, sottolinea innanzitutto che essa risulta essere molto più sintetica delle precedenti. Dopo aver dato conto dei contenuti degli articoli di tale provvedimento, osserva come esso contenga norme di principio generali, lasciando ampio margine al potere regolamentare di ogni singola istituzione scolastica.
Osserva che una norma di dettaglio è contenuta nell'articolo 4, che fissa un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione, stabilendo una quota massima di membri di principio.
Per quanto riguarda i commi 1 e 4 dell'articolo 4, rileva che non è chiaro se il direttore dei servizi generali e amministrativi sia membro effettivo del consiglio di amministrazione.
Con riferimento alle previsioni del comma 2 dell'articolo 8, osserva che il richiamo appare più propriamente riferibile al secondo periodo piuttosto che all'ultimo.
Sottolinea che tale proposta di legge valorizza il ruolo e le funzioni dei dirigenti scolastici prevedendo: il diritto di convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni sono basate su una sua proposta; la possibilità di sciogliere, a determinate circostanze, il consiglio di amministrazione e di nominare un commissario straordinario; la facoltà di convocare, fissare l'ordine del giorno e presiedere il collegio dei docenti.
Per quanto riguarda infine il rispetto dei princìpi dell'ordinamento costituzionale, il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali ed il coordinamento con la normativa vigente, rinvia alla documentazione agli atti della Commissione, che con completezza e chiarezza delinea i profili di compatibilità delle tre proposte di legge in esame.
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7a
Com. |
11 |
Interrogazioni a risposta
immediata |
7a
Com. |
11 |
DdL
AC. 1315, Equipollenza tra diploma in educazione fisica e laurea in
scienze motorie e sportive |
Senato
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Aula |
21,
22 |
Il 22 dicembre il Senato approva
definitivamente il testo della Legge Finanziaria 2002
con 163 voti a favore e 72 contrari.
S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985
ter)
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7a
Com. |
20 |
La Commissione conferisce mandato
al relatore a redigere un rapporto favorevole sulle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati alle parti dei documenti di bilancio relative
all'istruzione, all'università e alla ricerca e, con osservazioni, sui
beni culturali.
S. 699 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2002) (Approvato dal Senato). (1984)
S. 700 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (Approvato dal Senato). (1985)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985 bis)
Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. (1985
ter)
Il relatore BEVILACQUA illustra le modifiche recate
alle parti relative all'istruzione, all'università e alla ricerca,
osservando anzitutto che la Camera non ha apportato modificazioni al
disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge finanziaria, l'altro ramo
del Parlamento ha introdotto in primo luogo un articolo 11, che reca
modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di
fondazioni. In proposito, ricorda che l'attuale testo del decreto
legislativo, al comma 1 dell'articolo 1, definisce "settori
rilevanti" per le fondazioni quelli – fra gli altri - della
ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della conservazione e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni
ambientali. La soluzione normativa prescelta dai deputati in sede di
esame della manovra finanziaria ricorre invece alla definizione di
"settori ammessi", fra i quali figurano anche l'educazione,
l'istruzione e la formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali
per la scuola, l'attività sportiva, la ricerca scientifica e
tecnologica, l'arte, le attività e i beni culturali. Tali settori
equivalgono, ai fini della disciplina recata dal decreto legislativo n.
153, a quelli precedentemente definiti "rilevanti" e devono
essere scelti ogni tre anni dalla fondazione in numero non superiore a
tre.
Quanto all'articolo 19 (articolo 14 del testo approvato dal Senato),
recante norme in materia di assunzione di personale, sono stati aggiunti
due commi di interesse per la Commissione: il comma 14, secondo cui le
amministrazioni pubbliche promuovo iniziative di alta formazione del
proprio personale favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di
laurea, anche triennali, e il comma 15, secondo cui la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze può assegnare incarichi di ricercatore,
previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la
vigente normativa in materia universitaria.
Quanto all'articolo 22 (articolo 15 del testo approvato dal Senato),
riguardante disposizioni in materia di organizzazione scolastica, sono
state apportate varie modifiche: al comma 1, è stata inserito un
richiamo alle zone montane e alle isole minori fra le specificità
territoriali di cui tenere conto ai fini della determinazione degli
organici; al comma 2, è stata inserita la previsione del parere
parlamentare sui decreti con cui il Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro delle finanze, definirà i parametri per la
determinazione degli organici e per la loro consistenza complessiva su
base regionale; al comma 3, è stato stabilito che la ridefinizione
degli organici deve assicurare una distribuzione degli insegnanti di
sostegno correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori
di handicap nelle singole istituzioni scolastiche; al comma 7,
che disciplina la composizione delle commissioni per gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è
stata inserita una specifica disposizione relativa alle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, le cui classi sosterranno l'esame
dinanzi a commissioni composte da commissari interni designati dal
consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni e la
designazione potrà riguardare solo uno dei docenti della materie
oggetto della prima o seconda prova scritta. A loro volta i membri
esterni saranno individuati tra i docenti delle classi terminali delle
scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate; dopo il
comma 7 sono stati aggiunti numerosi commi, di cui alcuni regolano
l'indizione e lo svolgimento del primo corso concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici e dei presidi incaricati, un altro
riconosce un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
universitari al personale delle pubbliche amministrazioni che abbia
superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di
formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze Armate,
l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di Finanza e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze (in tal senso era peraltro stato approvato
un ordine del giorno d'iniziativa del presidente Asciutti in prima
lettura al Senato), un ultimo modifica infine la legge n. 388 del 2000
(finanziaria 2001), il cui articolo 145, comma 40, istituiva un fondo
straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche
mediante il finanziamento di studi e ricerche.
Al di là delle modifiche testuali apportate ai documenti di bilancio
dall'altro ramo del Parlamento, il relatore ricorda poi che il Governo,
in sede di 7a Commissione della Camera, ha accolto, sia pure solo come
raccomandazione, un ordine del giorno che lo impegnava a realizzare
compiutamente il principio della parità scolastica.
Quanto alle Tabelle allegate alla finanziaria, il relatore riferisce
degli incrementi registrati dalla Tabella A, a differenza della Tabella
B, che, non ha avuto alcuna modifica. Sulla Tabella C si registrano
invece significative riduzioni di spesa, in particolare relative agli
stanziamenti per l'attività sportiva universitaria, la scuola europea
di Ispra, i piani di sviluppo dell'università, le università non
statali legalmente riconosciute, il diritto agli studi universitari, il
finanziamento ordinario delle università, il finanziamento ordinario
degli osservatori e il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa.
L'unico incremento riguarda invece i contributi per enti, istituzioni ed
associazioni. Al riguardo, egli chiede chiarimenti al rappresentante del
Governo, affinchè si possano meglio valutare le intenzioni del Governo
nel ridurre voci di spesa significative in favore di una voce generica e
certamente non strategica.
Per quanto riguarda la Tabella D, il relatore riferisce della
sostituzione della voce relativa al fondo speciale per la ricerca
applicata con imputazione dalla legge n. 1089 del 1968 al decreto
legislativo n. 297 del 1999, con il mantenimento dei relativi importi.
Con riferimento infine alla Tabella F egli dà conto dell'inserimento di
una voce relativa al fondo per le agevolazioni alla ricerca e di una
voce relativa alle opere infrastrutturali e viarie nelle province di
Varese e Como connessa a interventi finanziari per l'università e la
ricerca, entrambe corrispondenti a modifiche apportate in tabella D in
favore di altre Amministrazioni.
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7a
Com. |
11,
18 |
Indagine conoscitiva, ai
sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
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7a
Com. |
4 |
La Commissione approva il DdL AS 761, Disposizioni
concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica
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7a
Com. |
4 |
La Commissione esprime parere
favorevole alla 1ª Commissione sul DdL
AS 892, Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
recante proroghe e differimenti di termini
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