(Parere 7a Commissione Senato) "La Commissione,
esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione per l'anno finanziario 2002, nonché le parti connesse del
disegno di legge finanziaria, esprime parere favorevole con le seguenti
osservazioni, relative al disegno di legge finanziaria.
Quanto all'articolo 9, comma 3, ritiene opportuno incrementare la quota di
risparmio devoluta alla valorizzazione dei docenti.
Quanto all'articolo 12, relativo al divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel pubblico impiego, si suggerisce di
riflettere sull'opportunità di escludere dal blocco quegli enti pubblici
che si caratterizzino per una bassa percentuale di oneri per il personale
sui contributi ricevuti dallo Stato.
Quanto all'articolo 13, recante norme in materia di organizzazione
scolastica, va rilevato in via generale che, trattandosi di misure
finalizzate ad una riqualificazione della spesa, è necessario che i
conseguenti risparmi rimangano destinati alla scuola; più puntualmente si
osserva quanto segue:
- occorre, al comma 1, dettare indicazioni più precise ai fini della
definizione con decreto ministeriale dei criteri relativi alla revisione
delle dotazioni del personale docente;
- al comma 3, occorre prioritariamente assicurare il rispetto delle
disposizioni contrattuali in materia di prestazione oraria eventualmente
modificando gli ordinamenti didattici;
- appare ragionevole ridurre il termine attualmente fissato dal comma 5 in
30 giorni delle assenze cui le istituzioni scolastiche autonome debbano
far fronte con risorse proprie, prevedendo altresì l'esclusione da tale
disposizione per la scuola dell'infanzia;
- appare preferibile, al comma 6, procedere all'abrogazione esplicita
delle disposizioni incompatibili con la normativa recata dai commi da 1 a
5, nonché raccordare tale abrogazione con l'entrata in vigore delle
disposizioni attuative di rango secondario;
- al comma 7, appare preferibile prevedere un presidente esterno per ogni
sede d'esame, per un massimo di tre commissioni d'esame, anziché un
presidente per ciascun istituto scolastico, e fissare al contempo criteri
precisi per la sua nomina da parte dei dirigenti regionali;
- al comma 8, appare indispensabile abrogare anche le altre disposizioni
dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1997 palesemente incompatibili con
la nuova composizione delle commissioni d'esame.
Quanto all'articolo 14, si esprime il timore che il comma 2 (per effetto
del quale, a seguito del conglobamento della quota di indennità
integrativa speciale nello stipendio iniziale per le categorie indicate
all'articolo 1, comma 1, della legge n. 37 del 1990 e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale, sono
modificati i rapporti percentuali fissati fra gli stipendi delle
qualifiche dei docenti e dei ricercatori universitari), unitamente al
comma 7 dell'articolo 9 (che pone a carico delle amministrazioni di
competenza gli oneri di rinnovo contrattuale del personale non
contrattualizzato, quali i professori universitari), risulti
eccessivamente penalizzante per i docenti universitari.
Quanto all'articolo 31, che autorizza alcuni limiti di impegno al fine di
agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, si rileva che
quelli relativi all'edilizia scolastica, attualmente previsti a partire
dal 2004, dovrebbero essere anticipati già a partire dal 2002.
Quanto infine alla Tabella C allegata, si richiama l'esigenza di un
rafforzamento del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa,
inopportunamente ridotto rispetto al 2001, nonché degli stanziamenti
destinati all'edilizia universitaria e alla ricerca. Per quanto riguarda
più specificatamente tale ultimo aspetto, si ritiene necessario sia un
incremento del Fondo unico per la ricerca, tale da portare l'investimento
pubblico nel settore progressivamente all'1 per cento del prodotto interno
lordo (PIL), sia l'inserimento di norme che prevedano esenzioni fiscali
per gli assegni di ricerca ed in genere per le attività di ricerca delle
università e degli enti di ricerca".
(11.10.01) Il ministro si sofferma preliminarmente sul
quadro economico-finanziario all'interno del quale viene a collocarsi la
manovra di finanza pubblica; un quadro assai diverso da quello delineato
nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), a seguito
della crisi economica internazionale manifestatasi in maniera sempre più
acuta nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del DPEF e
ancor di più a seguito dell'attacco terroristico agli Stati Uniti
d'America perpetrato l'11 settembre scorso, che ha generato un contesto di
grave incertezza anche sotto il profilo delle previsioni economiche. Ciò
nonostante, il Governo sta mantenendo gli impegni assunti in sede di
campagna elettorale, grazie a una manovra di bilancio che tiene comunque
conto delle esigenze delle categorie più svantaggiate e che mantiene
inalterata la pressione fiscale.
Nel merito delle problematiche proprie del comparto della scuola, il
Ministro ricorda che il Dicastero di cui ella è titolare è l'unico,
assieme a quello dell'Interno, a non aver subito tagli relativamente ai
propri stanziamenti e ad aver anzi registrato un contenuto incremento
delle risorse ad esso assegnate. Il Ministro rileva altresì che il
disegno di legge finanziaria dimostra una particolare attenzione per la
specificità del settore scolastico, confermando coerentemente - in
particolare all'articolo 13, relativo all'organizzazione scolastica -
l'impianto organizzativo complessivo già delineato nel corso della
passata legislatura; un impianto che, decentrando le sedi decisionali e di
assunzione di responsabilità, configura gli uffici scolastici regionali
quali centri di responsabilità amministrativa e individua nei dirigenti
scolastici il fulcro attorno al quale dovranno essere adottate le scelte
in tema di organici, di conferimento delle supplenze e di
razionalizzazione della spesa.
Ella manifesta poi disponibilità ad accogliere proposte emendative volte
a una riformulazione di alcune disposizioni del disegno di legge
finanziaria che consenta di renderle più chiare. Tale disponibilità si
riferisce innanzitutto alla disposizione concernente la definizione degli
organici, con riferimento ai quali il Governo non intende abrogare i
criteri individuati dalla disciplina vigente, sulla base della legge n.59
del 1997. In secondo luogo, modifiche migliorative potrebbero essere
accolte in merito alla norma che riguarda la prestazione oraria dei
docenti, a proposito della quale ella sottolinea che non innova rispetto
alla disciplina contrattuale vigente e che le ore aggiuntive a quelle
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro saranno ovviamente
compensate come lavoro straordinario.
Quanto all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, il
Ministro dichiara che la relativa disposizione nasce dalla consapevolezza
che le competenze acquisite dai docenti non sono pienamente utilizzate.
Soffermandosi poi sulla questione delle supplenze, ella ricorda come le
proposte contenute nel disegno di legge finanziaria si ispirino ai princìpi
di autonomia e flessibilità, rimettendo le relative decisioni in capo
alle singole istituzioni scolastiche autonome. Dichiara tuttavia sin da
ora di essere disponibile a prendere in considerazione eventuali
emendamenti che rendano meno rigida l'applicazione della norma, nella
consapevolezza del particolare rilievo che assume la sostituzione del
personale assente sotto il profilo della continuità didattica.
In riferimento poi alla valorizzazione del personale docente, il Ministro
evidenzia che le determinazioni adottate dall'attuale manovra finanziaria
si inscrivono nell'ambito delle linee guida tracciate in materia dalla
legge n. 440 del 1997, sull'ampliamento dell'offerta formativa che già
prevede il reinvestimento nella scuola di economie di spesa.
Un atteggiamento non rigido viene quindi dichiarato dal Ministro in merito
alla norma contemplata dal disegno di legge finanziaria relativa alla
composizione delle commissioni da insediare per lo svolgimento degli esami
di maturità. Ella si dichiara infatti disponibile a prefigurare una
limitazione della composizione di tali commissioni come prevista dal comma
7 dell'articolo 13 alle sole scuole pubbliche e paritarie; uguale
disponibilità ella manifesta riguardo alla norma che disciplina il numero
dei presidenti di commissione.
Infine, in relazione alle tematiche universitarie, ella sottolinea
anzitutto il sia pur esiguo incremento del Fondo di finanziamento
ordinario, nonché la previsione di uno stanziamento di cassa superiore
per 1.000 miliardi di lire a quello di competenza, in un processo di
graduale riequilibrio fra stanziamenti di cassa e di competenza.
Il Ministro passa quindi ad affrontare puntualmente le questioni poste dai
singoli senatori rispondendo in primo luogo al senatore Tessitore, al
quale ricorda che gli effetti del blocco delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previsto dall'articolo 12 del disegno di legge
finanziaria per il personale tecnico e amministrativo delle università,
sono notevolmente attenuati dai margini assai ampi di ricorso alle
assunzioni a tempo determinato. Dopo aver poi evidenziato che per
l'edilizia universitaria sono previsti limiti di impegno per 15 miliardi
di lire (con conseguenti investimenti per 150 miliardi di lire), e dopo
aver sottolineato che l'articolo 9, comma 7, (che pone a carico dei
bilanci delle amministrazioni di competenza gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali anche del personale del comparto universitario in
quanto non contrattualizzato), non ha carattere innovativo rispetto alla
disciplina vigente, ella rileva come la norma introdotta dall'articolo 14
in merito al contenimento delle spese per il personale abbia natura
meramente interpretativa e recepisca un consolidato indirizzo
giurisprudenziale del Consiglio di Stato.
Al senatore D'Andrea il Ministro replica che non appartiene al Governo una
visione aziendalistica della scuola, viceversa considerata momento
essenziale di vita comunitaria, di aggregazione e di formazione. Occorre
tuttavia attenersi anche in questo campo a criteri generali che consentano
una buona gestione del sistema dell'istruzione. Quanto alla denunciata
riduzione degli stanziamenti destinati alle scuole non statali, ella
assicura che è stato posto rimedio al taglio effettuato in fase di
assestamento per il 2001.
Rispondendo alla senatrice Manieri, il Ministro osserva che le risorse
destinate ai rinnovi contrattuali del personale del comparto
"Scuola" non sono unicamente allocate nella Tabella 7 allegata
al disegno di legge di bilancio, dovendosi considerare queste ultime
solamente aggiuntive, ma sono conglobate nella loro gran parte nell'ambito
della voce di spesa finalizzata al pubblico impiego. Quanto al
decentramento delle decisioni circa il conferimento delle supplenze, ella
sostiene che alla base di tale scelta vi è il fine di responsabilizzare i
singoli istituti scolastici e di ovviare agli abusi verificatisi in
passato.
Alla senatrice Pagano, il Ministro conferma poi che in sede di
assestamento 2001 sono stati cancellati i 123 miliardi destinati alla
contrattazione integrativa dei docenti in quanto ne mancavano i
presupposti, mentre i restanti 630 miliardi sono stati ripartiti a livello
regionale.
Dopo aver assicurato il senatore Favaro che si è proceduto a un
rafforzamento degli investimenti destinati alla ricerca e che il Ministero
si è posto l'obiettivo di innalzare la quota di risorse stanziate in
questo settore all'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL), ella si
rivolge al senatore Berlinguer rammentando come già la manovra
finanziaria per il 1998 disponesse una drastica riduzione del personale,
pari al 3 per cento, evidentemente valutando che il conseguente risparmio
di 1.900 miliardi non dovesse tradursi in una minore qualità del servizio
scolastico. Ad essa si è aggiunta la successiva legge finanziaria per il
1999, che ha disposto un'ulteriore riduzione del personale pari all'1 per
cento. Essendo rimaste disattese quelle norme e al contrario essendosi
registrata una progressione della spesa scolastica pur in presenza di un
calo costante del numero degli alunni iscritti (sul quale dato ella
consegna alla Commissione il relativo grafico), l'attuale Governo ha
ereditato i complessi problemi connessi al soddisfacimento di una esigenza
- appunto già individuata in passato ma non soddisfatta - che richiede
ora non una riduzione degli organici, bensì una loro stabilizzazione, che
consenta di governare effettivamente la spesa scolastica e di
riqualificarla.
(10.10.01) Il senatore GABURRO riferisce sulla Tabella
14, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali per l'anno finanziario 2002, nonché sulle connesse parti del
disegno di legge finanziaria, sottolineando anzitutto come nel quadro di
politica economica e finanziaria delineato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2002-2006 il settore dei beni e delle
attività culturali sia chiamato a svolgere un ruolo determinante, con una
dinamica destinata a riflettersi positivamente anche sui conti pubblici.
La piena valorizzazione delle risorse culturali, in particolare con
riferimento al rilancio del Mezzogiorno, costituisce infatti il volano più
appropriato per sviluppare l'enorme potenziale del settore sull'intera
economia del Paese, con un incremento del gettito dei proventi erariali e
delle entrate extra tributarie. In questa prospettiva, gli interventi
pubblici di tutela e valorizzazione dei beni culturali devono trasformarsi
in terreno di sviluppo di nuove attività produttive, non più solo
attraverso l'indotto del turismo che infatti appare straordinariamente in
crescita proprio nelle città d'arte.
Il relatore individua pertanto le seguenti linee di indirizzo
programmatico: portare rapidamente a compimento la modernizzazione della
macchina amministrativa in vista di una gestione più dinamica dei beni
culturali, ridefinendo altresì le missioni istituzionali del Ministero;
distinguere fra attività di tutela e salvaguardia (da mantenere in capo
al Ministero) e gestione delle attività stesse (che possono essere
concesse, con le dovute garanzie, all'imprenditoria privata); proseguire
nel miglioramento dei servizi resi all'utenza stabilizzando ed estendendo
i risultati positivi già raggiunti in alcune aree (apertura di nuovi
musei, prolungamento degli orari di apertura, aumento dell'occupazione
diretta ed indotta).
Per quanto riguarda in particolare lo stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali, il relatore – dopo aver dato
analiticamente conto degli stanziamenti previsti per i residui passivi, la
competenza e la cassa – osserva che lo stanziamento complessivo per il
2002 in conto competenza segna, rispetto alle previsioni assestate del
bilancio 2001, una riduzione di 280,2 milioni di euro, relativa
prevalentemente agli stanziamenti di parte corrente per le spese relative
all'acquisto di beni e servizi e per i compensi aggiuntivi al personale.
Egli passa poi ad illustrare l'articolato del disegno di legge
finanziaria, per le parti che abbiano riflessi sui beni culturali,
soffermandosi in primo luogo sull'articolo 11 secondo il quale, ai fini
del contenimento della spesa, le pubbliche amministrazioni non potranno
istituire nuovi comitati ed organismi collegiali, ad eccezione di quelli
di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la
realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso
l'utilizzazione del proprio personale. Gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni e ritenuti
indispensabili dovranno essere individuati con decreto del Ministro
competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge; gli organismi non ritenuti indispensabili dovranno invece essere
soppressi.
L'articolo 12 prevede il divieto di assunzione di personale a tempo
indeterminato. In proposito, appare tuttavia opportuno inserire una norma
di deroga, al fine di prorogare l'utilizzo del personale precario assunto
in connessione con l'anno giubilare per il tempo necessario ad espletare
le procedure di assunzione a tempo indeterminato a tal fine utilizzando
gli stanziamenti appositamente accantonati nel fondo speciale di parte
corrente di cui alla Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria.
L'articolo 19 dispone la trasformazione di enti pubblici, finanziati
direttamente o indirettamente dallo Stato, in società per azioni o
fondazioni di diritto privato ovvero la loro soppressione e messa in
liquidazione. Al riguardo, il relatore ricorda che, per quanto riguarda
gli enti pubblici vigilati dal Ministero per i beni e le attività
culturali, si è già proceduto a una loro razionalizzazione sulla base
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Rispetto all'elenco
contenuto nella tabella allegata a tale decreto legislativo, restano
infatti da riordinare – fra gli enti di competenza dell'Amministrazione
dei beni culturali – solo l'Ente per le ville vesuviane e "Il
Vittoriale degli italiani", la cui istruttoria però è
temporaneamente sospesa a seguito di giudizio pendente dinanzi al Tar
Lombardia.
L'articolo 21 prevede una riduzione del 10 per cento annuo dei contributi
versati dallo Stato in favore di enti, istituti e altri organismi indicati
nella Tabella 1 allegata al disegno di legge finanziaria e che i relativi
importi siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato. Per i Beni culturali la Tabella 1 prevede,
oltre ai contributi in favore degli enti elencati nella Tabella A della
legge n. 549 del 1995, altre 13 voci di spesa relative ad enti e istituti
che finora non rientravano nel predetto elenco della legge n. 549 e che
dovranno quindi essere iscritti in un unico capitolo.
Il relatore, rinviando ad una fase successiva della sua esposizione
l'illustrazione dell'articolo 22 – che rappresenta a suo giudizio il
punto cruciale della manovra di bilancio in materia di beni culturali –
passa quindi all'analisi delle tabelle allegate al disegno di legge
finanziaria.
Quanto alla Tabella A, che dispone gli accantonamenti sul fondo speciale
di parte corrente, egli ricorda che l'accantonamento destinato ai Beni
culturali è innanzi tutto preordinato, secondo la relazione al disegno di
legge finanziaria, al fine di coprire gli oneri conseguenti ad alcuni
degli interventi dei "cento giorni" per il rilancio per
l'economia. La seconda finalizzazione degli accantonamenti indicati nella
Tabella A concerne interventi da realizzare nel settore dei musei, con
l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario cosiddetto
"giubilare", anche se i fondi per il 2002 non appaiono
sufficienti rispetto alle previsioni di spesa.
Infine, le somme dovranno essere utilizzate, con riferimento all'anno
2002, per il rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n. 39, per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi. Al riguardo, il relatore
ricorda che il Senato ha già provveduto all'approvazione di un apposito
disegno di legge, risultante dall'unificazione degli atti nn. 634 e 635, e
che ora il provvedimento è all'esame della Camera.
La Tabella A prevede peraltro altri fondi di interesse per la Commissione
e in particolare nell'accantonamento del Ministero dell'economia: sempre
in base alla relazione di accompagnamento, parte di tale accantonamento è
infatti preordinata ad interventi straordinari, per il solo anno 2002, in
favore del CONI.
Quanto alla Tabella B, che indica gli stanziamenti da includere nel fondo
speciale di conto capitale, il relatore dà conto del dettaglio delle
postazioni relative ai Beni culturali, per le quali la relazione di
accompagnamento non indica tuttavia finalizzazioni, facendo solo
riferimento a "interventi vari".
Passando alla Tabella C, che determina gli stanziamenti relativi a
provvedimenti legislativi vigenti la cui quantificazione è demandata alla
legge finanziaria, il relatore indica le voci che registrano una maggiore
variazione rispetto alla finanziaria 2001: funzionamento della Biblioteca
nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, funzionamento
degli Istituti centrali del Ministero, Scuola archeologica italiana in
Atene (che registrano riduzioni per ciascun anno del triennio) e
contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (che registra invece un
aumento).
Quanto alla Tabella F, che modula le autorizzazioni di spesa recate da
leggi pluriennali, egli richiama le voci relative alle intese
istituzionali di programma, agli interventi per Venezia, ai mutui
agevolati per l'editoria libraria, agli interventi straordinari nel
settore dei beni e delle attività culturali e ad ulteriori interventi per
i beni culturali. Sottolinea infine come in detta Tabella F non siano più
previste autorizzazioni di spesa per l'impiantistica sportiva.
Il relatore ritorna quindi all'articolato del disegno di legge
finanziaria, soffermandosi analiticamente sull'articolo 22 in materia di
servizi dei beni culturali che, afferma, riproduce integralmente la
proposta avanzata dal Ministero per estendere il coinvolgimento dei
privati nella gestione delle attività di valorizzazione e di offerta al
pubblico dei beni culturali. Tale norma soddisfa infatti l'esigenza di
riorganizzare sollecitamente i servizi offerti al pubblico, al fine sia di
meglio corrispondere alle attese dei visitatori sia di utilizzare
esperienze, sperimentate con successo in altri Paesi, di collaborazione
fra pubblico e privato e di ricorso all' outsourcing per le attività
di produzione dei servizi per la fruizione. La novità si inserisce del
resto nel solco già tracciato dalla cosiddetta "legge Ronchey"
(che aveva prefigurato la concessione a privati dei soli servizi di
assistenza culturale e di ospitalità), che appare tuttavia oggi troppo
limitata rispetto ai compiti di valorizzazione del patrimonio culturale
del Paese e di integrazione con gli altri settori produttivi del
territorio. Restano peraltro ferme l'esclusiva statale nell'attività di
tutela e di salvaguardia del patrimonio culturale e la vigente disciplina
sulla conservazione e manutenzione.
Nella prospettiva di una crescita strutturale permanente dell'economia
italiana, il settore dei beni e delle attività culturali è del resto
chiamato a svolgere un ruolo determinante. Occorre pertanto stabilire un
legame stretto fra valorizzazione delle attività culturali da un lato e
sviluppo di attività produttive, di occupazione e formazione del capitale
umano dall'altro. In futuro, il territorio verrà così articolato in veri
e propri "bacini di utenza e sviluppo della cultura e dello
sport", in un sistema integrato di infrastrutture tese a valorizzare
tutte le risorse in esso presenti.
Quanto agli effetti finanziari, si stima che la norma introdotta
dall'articolo 22 – dopo una prudente sperimentazione limitata nel 2002
al 10 per cento dei musei, delle aree archeologiche e degli scavi –
possa conseguire significativi aumenti di entrata attraverso l'estensione
degli istituti e delle aree da concedere al 30 per cento nel 2003 e al 60
per cento nel 2004.
Il relatore torna poi a soffermarsi sulle postazioni in favore dei beni
culturali recate dalle Tabelle A e B allegate al disegno di legge
finanziaria.
Quanto alla Tabella A, ed in particolare alla finalità indicata nella
relazione di accompagnamento relativa alla stabilizzazione del personale
precario, egli ricorda che nell'Anno Giubilare, grazie alla utilizzazione
dei precari, vi è stata una forte crescita del numero dei visitatori dei
musei (con conseguente incremento delle entrate), e che tale tendenza
favorevole pare senz'altro da assecondare, anche in connessione con la già
ricordata espansione del turismo nelle città d'arte. La manovra
finanziaria in esame costituisce pertanto l'occasione per definire la
situazione di precariato, non certo in funzione di ammortizzatore sociale,
ma in considerazione del fatto che l'utilizzo di tali professionalità
appare proficuo per una ulteriore implementazione delle risorse economiche
del Paese.
Quanto alla Tabella B, il relatore sottolinea che – in assenza di
specifiche finalizzazioni – occorrerebbe rafforzare il coinvolgimento
dei privati nelle attività preordinate alla fruizione dei beni culturali.
Strumento idoneo a tal fine potrebbe essere l'utilizzazione di un
organismo a struttura societaria quale la Società italiana per i beni
culturali (SIBEC), istituita dalla legge n. 352 del 1997 per la promozione
e il sostegno di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei
beni culturali. Ulteriori compiti da affidare alla SIBEC potrebbero essere
attività di consulenza ed assistenza in favore non solo del Ministero per
i beni e le attività culturali, ma anche dei Ministeri delle attività
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della
individuazione e gestione dei "bacini di utenza e sviluppo della
cultura, dello sport e del turismo".
Il relatore lamenta infine che, nella manovra finanziaria, non sia stata
rifinanziata la normativa riguardante le zone terremotate delle Marche e
dell'Umbria (decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61).
Ciò, nonostante che dette regioni abbiano predisposto il piano degli
interventi di ripristino del patrimonio culturale danneggiato e il piano
finanziario volto ad individuare i soggetti pubblici e privati attuatori
degli interventi. In ottemperanza alla normativa di riferimento, sono
stati del resto contratti mutui ventennali con la Banca europea degli
investimenti (BEI) e con il Fondo di sviluppo sociale (FSS) del Consiglio
d'Europa. Poiché tale disponibilità finanziaria non ha coperto l'intero
fabbisogno, appare improrogabile l'esigenza di un rifinanziamento dei
mutui già contratti e a tal fine la BEI e il FSS si sono resi disponibili
a finanziare un ulteriore mutuo per 500 miliardi. Occorre pertanto
prevedere in Tabella D un ulteriore limite di impegno per mutui ventennali
per circa 25 miliardi, onde non disperdere la disponibilità predetta.
Conclusivamente, il relatore propone di redigere un rapporto favorevole
sulla Tabella 14 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria
avanzando tuttavia alcuni suggerimenti: l'inserimento di una norma di
proroga del personale precario cosiddetto "giubilare" ed una
norma di spesa per la sua assunzione a tempo indeterminato; l'inserimento
di una norma per l'utilizzo del contributo straordinario a favore del
CONI; l'introduzione di una norma di spesa per aumentare il capitale
sociale della SIBEC utilizzando l'accantonamento della Tabella B;
l'inserimento in Tabella D di un ulteriore limite di impegno per mutui
ventennali in favore delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria.
(09.10.01) Il relatore (...) illustra la Tabella 7, recante lo
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per l'anno finanziario 2002, e le connesse parti del disegno
di legge finanziaria, soffermandosi anzitutto sulla struttura dei
documenti di bilancio, secondo le nuove norme di contabilità pubblica.
Ricorda infatti che la riforma del 1997 ha dismesso il sistema di
contabilità previgente, basato sui capitoli quali unità elementari del
conto di bilancio, rendendo oggetto della deliberazione parlamentare solo
le unità previsionali di base, cui corrispondono i centri di
responsabilità amministrativa. La riforma del 1997 ha peraltro mantenuto
la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ma soltanto
ai fini della gestione e della rendicontazione. In pratica, essa ha
previsto un doppio bilancio: uno politico (basato sulle unità
previsionali di base) e uno amministrativo (basato sui capitoli), segnando
il trasferimento del potere autorizzatorio a livello di capitoli dal
Parlamento al Governo. All'esito della riforma, il Parlamento può
pertanto operare solo variazioni compensative fra unità previsionali di
base, mentre le variazioni compensative fra capitoli sono rimesse a
decreti ministeriali, assunti su proposta dei dirigenti responsabili.
La legge n. 208 del 1999, prosegue il relatore, ha poi dettato ulteriori
modifiche, relative alla scansione temporale del ciclo di bilancio e a
taluni profili di contenuto della legge finanziaria. Anzitutto, essa ha
posticipato al 30 giugno (in luogo del 15 maggio) la presentazione del
Documento di programmazione economico-finanziaria, nonché al 30 settembre
(in luogo del 31 luglio) la presentazione del bilancio a legislazione
vigente. Inoltre, ha fissato al 15 novembre il termine per la
presentazione dei disegni di legge "collegati" ordinamentali,
sopprimendo i "collegati" di sessione. Corrispondentemente, ha
ampliato il contenuto della legge finanziaria, che può ora recare anche
disposizioni a carattere non meramente quantitativo bensì ordinamentale
ed organizzatorio (purché sia rilevante il loro apporto al miglioramento
dei saldi ed abbiano effetti finanziari dal primo anno del bilancio
pluriennale), nonché disposizioni a carattere espansivo (purché
direttamente finalizzate al sostegno dell'economia, con l'esclusione di
interventi microsettoriali e localistici).
Il relatore passa poi ad illustrare nel dettaglio la Tabella 7 del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002, ricordando che essa ha
assunto da quest'anno una particolare configurazione a seguito
dell'unificazione del Ministero della pubblica istruzione con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
conseguente accorpamento dei centri di responsabilità relativi al
Gabinetto ed agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Inoltre,
a seguito del riordino dell'ex Ministero della pubblica istruzione,
la Tabella registra una ricollocazione delle unità previsionali di base e
dei relativi capitoli nei nuovi centri di responsabilità risultanti dalla
riforma, caratterizzata prevalentemente dall'articolazione a livello
periferico in uffici scolastici regionali, cui si aggiungono i centri di
responsabilità dell'ex Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Il relatore si sofferma altresì sull'ammontare degli stanziamenti che,
rileva, registrano un'incidenza percentuale complessiva del 7,66 per cento
sul totale delle spese del bilancio dello Stato, con un incremento delle
previsioni di spesa rispetto al bilancio assestato 2001 pari a circa 400
milioni di euro.
Quanto alle disposizioni del disegno di legge finanziaria, egli rimarca
anzitutto alcune inadeguatezze: il fondo per l'ampliamento dell'offerta
formativa registra un'inopportuna riduzione del 10 per cento rispetto al
2001; i limiti di impegno previsti per l'accensione di mutui da parte
degli enti locali in favore dell'edilizia scolastica decorrono solo dal
2004, mentre sarebbe opportuno prevederne un'anticipazione al 2002; anche
l'edilizia universitaria non sembra essere destinataria di adeguati
stanziamenti; i fondi destinati alla ricerca appaiono infine insufficienti
a perseguire l'obiettivo del Governo di portare l'investimento pubblico
nel settore all'1 per cento del prodotto interno lordo onde allinearlo
alla media europea.
Il relatore passa indi agli articoli del disegno di legge finanziaria che
abbiano riflessi sull'istruzione, l'università e la ricerca, illustrando
anzitutto l'articolo 9, che determina l'onere a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico
impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato.
Al riguardo, egli rileva che - come nella precedente finanziaria -
l'articolo reca in primo luogo l'indicazione delle risorse
complessivamente disponibili per distinti aggregati: comparti di personale
contrattualizzato i cui oneri gravano direttamente sul bilancio dello
Stato (Ministeri, aziende autonome, scuola); personale non
contrattualizzato (magistratura, militari e forze di polizia, appartenenti
alle carriere diplomatica e prefettizia); personale dei comparti per i
quali gli oneri contrattuali ricadono sui bilanci delle amministrazioni
competenti (enti pubblici non economici; regioni ed autonomie locali;
Servizio sanitario nazionale; istituzioni ed enti di ricerca; università).
Esso individua poi ulteriori risorse specificamente destinate alla
contrattazione integrativa o al trattamento accessorio per particolari
categorie di personale (scuola; Corpi di polizia e delle forze armate,
personale della carriera diplomatica e prefettizia), già ricomprese nei
predetti aggregati.
In particolare, il comma 3 destina risorse al Fondo per la valorizzazione
della funzione docente e al personale dirigente delle istituzioni
scolastiche.
In entrambi i casi, si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quanto
stabilito nella legge finanziaria per il 2001. Quelli destinati alla
valorizzazione dei docenti sono tuttavia in parte condizionati al
conseguimento di economie di spesa, secondo dizione che richiederebbe
maggiore precisione.
L'articolo 9 fa infine riferimento ai rinnovi contrattuali del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali, del
Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle università, nonché degli enti indicati
dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (fra
cui il CONI). Il relatore osserva peraltro che, a differenza della
precedente finanziaria, il testo dell'articolo non fa riferimento al
personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, che sono
stati oggetto di riorganizzazione: gli osservatori astronomici e
astrofisici sono infatti confluiti nell'Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF), mentre l'Osservatorio vesuviano fa oggi parte dell'Istituto
Nazionale di geofisica e vulcanologia. Poiché entrambi questi ultimi
organismi sono enti di ricerca non strumentali, il relatore ritiene
peraltro che il riferimento recato dal comma 7 alle "istituzioni ed
enti di ricerca" dovrebbe ricomprendere anche tali enti.
Passando all'articolo 12, il relatore ricorda che esso introduce misure di
carattere straordinario che, secondo la relazione tecnica, sono dettate
dall'impossibilità di assolvere con interventi ordinari le attuali
esigenze di contenimento della spesa pubblica. Si tratta del divieto di
procedere a nuove assunzioni di personale per una serie di amministrazioni
pubbliche (c.d. blocco del turn-over), da cui sono esclusi tuttavia
alcuni comparti come ad esempio quello scolastico.
L'articolo 13 reca poi un duplice ordine di disposizioni, relative
rispettivamente alle dotazioni e prestazioni orarie del personale docente
(commi 1-6) e alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami
di Stato conclusivi degli studi secondari superiori (commi 7-8).
Anzitutto, si prevede che le suddette dotazioni siano costituite sulla
base della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione alla
dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori,
secondo parametri, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse, da
definirsi con decreto ministeriale. Nel limite dell'organico complessivo
determinato con decreto ministeriale, le dotazioni di ciascuna regione
sono peraltro definite dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, su proposta del dirigente dell'istituzione scolastica, con
conseguente revisione della disciplina recata dal regolamento sul
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche.
Quanto alla prestazione oraria del personale docente, il relatore ricorda
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, l'attività
d'insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22
ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in
non meno di cinque giornate settimanali.
Il comma 3 dell'articolo 13 conferma tale disposizione, prevedendo che la
prestazione oraria a tempo pieno del personale docente non possa essere
inferiore alla determinazione contrattuale sopra ricordata. Ove si abbiano
frazioni inferiori alle 18 unità orarie, esse sono attribuite al
personale in servizio, "di norma" fino a un massimo di 24 ore
settimanali. In tal modo, si corregge un'anomalia che consentiva, in
taluni casi, orari di cattedra inferiori a quanto stabilito nel contratto
collettivo. Si rischia tuttavia di imporre in talune circostanze una
prestazione oraria superiore a quella prevista nel contratto medesimo, che
finirebbe per diventare una sorta di "soglia minima".
Il comma 4 prevede poi che l'insegnamento di una lingua straniera nella
scuola elementare venga di norma assicurato all'interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico d'istituto. Al riguardo, il relatore ricorda
che l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare fu
introdotto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, e che il
regolamento attuativo (decreto ministeriale 28 giugno 1991, n. 293) ha
previsto che tale insegnamento sia impartito in aggiunta all'orario delle
attività didattiche, da un insegnante elementare
"specializzato", inserito nel modulo organizzativo e didattico.
Il comma 5 dispone invece che le istituzioni scolastiche autonome
provvedano con proprie risorse umane e finanziarie (oppure con opportune
scelte organizzative) alla sostituzione del personale assente sino a
trenta giorni, al fine di contenere la spesa per supplenze temporanee.
Nel sottolineare come l'insieme delle disposizioni sin qui esaminate
mirino ad una riduzione del rapporto alunni/docenti, senza peraltro
incidere sul numero dei docenti di sostegno, il relatore si sofferma
quindi sul comma 6, che dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge
e dei regolamenti in contrasto con le norme recate dai precedenti commi.
Al riguardo, ritiene preferibile l'espressa indicazione delle fonti
oggetto di abrogazione ed auspica un raccordo con l'entrata in vigore
delle disposizioni attuative di rango secondario.
Egli passa poi ad illustrare i commi 7 e 8, che modificano la composizione
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nonché il sistema di compenso dei
commissari.
In particolare, il comma 7 rende le commissioni integralmente interne
(ossia composte dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del
candidato), salvo un presidente esterno (con il compito di organizzare e
coordinare le operazioni), il quale è nominato – tra il personale
docente e dirigente delle scuole secondarie superiori – dal dirigente
regionale competente.
Conseguente alla nuova disciplina dettata dal comma è una economia di
spesa, quantificata dalla relazione tecnica in 129,12 milioni di euro
annui.
Il comma 8 dispone l'espressa abrogazione dell'articolo 4, comma 5, della
legge n. 425 del 1997 (e del connesso articolo 9, per la corrispettiva
norma finanziaria) relativo ai compensi per la partecipazione alle
commissioni di esame. Nulla è detto invece con riguardo ad altre
disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 425, sebbene talune siano
palesemente incompatibili con la nuova disciplina. Sotto un profilo di
tecnica legislativa, parrebbe invero opportuno puntualmente esplicitare le
disposizioni abrogate, rendendo così al contempo agevole la rilevazione
delle disposizioni del medesimo articolo mantenute in vigore.
L'articolo 14 reca invece la riduzione del 10 per cento dei compensi per i
Ministri (comma 1), nonché norme di contenimento delle spese di personale
(comma 2). Quanto a tale ultimo aspetto, si tratta di una norma
interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n.
37, che aveva esteso ai dirigenti dello Stato ed alle categorie equiparate
una precedente disposizione che aveva conglobato una parte dell'indennità
integrativa nello stipendio.
Il comma 2 dell'articolo 14 dispone infatti che la predetta norma si
interpreti nel senso che, per effetto del conglobamento della quota di
indennità integrativa speciale nello stipendio iniziale delle categorie
di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura
dell'indennità integrativa speciale, sono conseguentemente modificati
tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei
docenti e ricercatori universitari, anche in relazione al regime di
impegno già previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 della legge 22 aprile
1987, n. 158.
La relazione tecnica ritiene di conseguire, per effetto del suddetto comma
2, una tendenziale minore spesa annua stimabile in circa 18 milioni di
euro per competenze arretrate (1989-2001).
Ultimo articolo con riflessi sulle materie in esame è infine l'articolo
19 che, al fine di ridurre la spesa e migliorare l'efficienza delle
amministrazioni pubbliche, prevede l'emanazione di regolamenti governativi
che dispongano la trasformazione (in società per azioni o in fondazioni
di diritto privato) ovvero la soppressione di enti pubblici in relazione a
servizi che siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore
pubblico. Al riguardo, il relatore ricorda che già il decreto legislativo
n. 419 del 1999 aveva inserito in un elenco di enti da riordinare alcuni
enti sottoposti alla vigilanza dell'ex Ministero della pubblica
istruzione (Istituto italiano di studi germanici e Centro italiano di
studi sull'alto medioevo) e dell'ex Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica (Erbario tropicale di Firenze).
Chiede pertanto al Governo se i nuovi decreti confermeranno il riordino di
tali enti, nonché a quali nuovi enti si applicheranno le procedure di
trasformazione.
Passando al dettaglio delle Tabelle allegate al disegno di legge
finanziaria, il relatore sottolinea che le prime due (Tabella A e Tabella
B, rispettivamente relative ai fondi speciali di parte corrente e in conto
capitale) sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano gli
spazi di copertura finanziaria per i provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale. Attraverso tali Tabelle viene così
delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di
spesa che il Governo intende sostenere in Parlamento. Egli illustra quindi
le specifiche postazioni relative al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca: per quanto riguarda la Tabella A, esse
sono volte a coprire alcuni degli interventi dei "cento giorni",
nonché le spese per il subentro dello Stato nei contratti di appalto per
prestazioni ATA stipulati da enti locali e la realizzazione di interventi
per lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica; per quanto
riguarda la Tabella B, esse sono genericamente volte ad interventi in
favore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su cui il
relatore chiede chiarimenti al Governo.
Quanto alla Tabella C, recante gli stanziamenti la cui quantificazione
annua è demandata alla legge finanziaria, il relatore evidenzia le voci
che hanno registrato una variazione rispetto all'anno passato: programma
europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, attività sportiva
universitaria, università non statali legalmente riconosciute,
finanziamento ordinario delle università, finanziamento ordinario degli
osservatori, fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, ricerca,
edilizia universitaria.
Il relatore riferisce poi degli stanziamenti recati dalla Tabella D, con
cui vengono rifinanziati interventi a sostegno dell'economia, i cui
importi sono esposti anche in Tabella F: si tratta, in particolare, del
fondo speciale per la ricerca applicata (che viene ridotto per il 2002 ma
aumentato per il 2003) e dei fondi per l'edilizia universitaria (che
vengono ridotti per il 2003 ma aumentati per il 2004).
Conclusa l'esposizione della Tabella 7 e delle connesse parti del disegno
di legge finanziaria, il relatore svolge alcune considerazioni finali.
Nel raccomandare la redazione di un rapporto favorevole, egli ritiene
infatti opportuno avanzare fin d'ora alcune osservazioni su cui sollecita
il dibattito.
Con riferimento all'articolato del disegno di legge finanziaria, richiama
anzitutto l'esigenza che l'articolo 13, in materia di organizzazione
scolastica, fornisca indicazioni più precise ai fini dell'emanazione dei
decreti ministeriali attuativi. Inoltre, occorrerebbe svolgere una
riflessione sulle norme relative all'orario delle cattedre, sottolineando
l'esigenza prioritaria di assicurare il rispetto delle disposizioni
contrattuali, eventualmente apportando modifiche agli ordinamenti
didattici. Ancora, è da valutare l'opportunità di ridurre la durata
dell'assenza del personale docente (attualmente fissata in trenta giorni)
cui, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, le istituzioni
scolastiche autonome debbano fare fronte con proprie risorse umane e
finanziarie.
Quanto al blocco delle assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni
(articolo 12), potrebbe essere opportuno ampliare le fattispecie escluse,
quanto meno con riferimento a quegli enti che si caratterizzano per una
bassa spesa percentuale per oneri di personale sul bilancio dello Stato.
Richiama a tale specifico riguardo il caso dell'Istituto nazionale di
fisica della materia (INFM), che nel 2001 ha registrato una spesa per il
personale pari ad appena il 7 per cento del contributo ricevuto dallo
Stato ed avrebbe in programma di elevarla al 9 per cento nel 2002.
Ritiene altresì opportuno quantificare la quota di risparmio che sarà
devoluta per la valorizzazione dei docenti, nonché definire da quando
tale devoluzione avrà efficacia.
Infine, giudica preferibile procedere all'abrogazione esplicita delle
disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento recato dall'articolo
13, nonché raccordare tale abrogazione con l'entrata in vigore delle
disposizioni attuative di rango secondario.
Con riferimento ai finanziamenti, richiama l'esigenza di un rafforzamento
del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, il cui stanziamento
appare ridotto rispetto al 2001, nonché l'opportunità di prevedere i
limiti di impegno per l'edilizia scolastica già a partire dal 2002 anziché
prevederne la decorrenza dal 2004 (come attualmente disposto dalla
finanziaria).
Con particolare riferimento all'università e alla ricerca, ritiene poi
indispensabile incrementare i fondi per l'edilizia universitaria nonché
quelli destinati alla ricerca, anche al fine di rendere realistico
l'obiettivo del Governo di portare all'1 per cento la percentuale del PIL
destinata all'investimento pubblico nel settore.