FEBBRAIO 2003
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Parlamento
Camera
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DdL AC 3461, Modifiche
all'articolo 117 della Costituzione
(21.02.03) DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge costituzionale che giunge
all'esame della Camera, nel testo già approvato in prima deliberazione
dal Senato, rappresenta un importante momento di passaggio
nell'evoluzione graduale del nostro sistema costituzionale verso un
assetto di tipo federale cooperativo ed equilibrato.
Con tale provvedimento, infatti, in linea con gli impegni programmatici
assunti dal Governo all'inizio della legislatura, si provvede a
decentrare poteri e responsabilità effettivi di governo alle regioni, in
un contesto di unità nazionale e di equilibrio territoriale tra le
diverse parti del paese.
Il disegno di legge non contraddice radicalmente, come pur si è
sostenuto nel corso dell'iter parlamentare, l'articolazione dei rapporti
tra lo Stato e le autonomie territoriali, come delineata nel vigente
titolo V della parte seconda della Costituzione, ma persegue lo scopo di
devolvere alle regioni un nucleo effettivo di competenze in settori di
particolare rilevanza. La riforma costituzionale approvata nella
precedente legislatura, pur con i suoi numerosi limiti e le sue carenze,
ha costituito certamente un primo passo in avanti nel processo di
valorizzazione del ruolo delle autonomie territoriali. Tale processo,
tuttavia, è ancora lungi dall'essere completato e richiede, pertanto,
nuovi interventi volti a definire un assetto complessivo del sistema in
cui il rafforzamento del ruolo delle regioni si coniughi con una più
equilibrata definizione dei rapporti tra le diverse istituzioni
rappresentative. Si tratta di un'esigenza condivisa da larga parte delle
forze politiche ed evidenziata con chiarezza anche nel corso
dell'indagine conoscitiva svolta sulla materia oggetto del provvedimento
in esame dalla Commissione affari costituzionali.
Dal complesso delle audizioni svolte è emersa una sostanziale
convergenza sulla necessità di completare il processo riformatore in
atto, anche apportando al testo del titolo V della parte seconda della
Costituzione i correttivi suggeriti dalla prima esperienza applicativa,
mentre diverse sono state le valutazioni inerenti alla specifica materia
oggetto del disegno di legge costituzionale in esame. In proposito gli
orientamenti emersi sono riconducibili a tre diverse posizioni: una
prima, sostanzialmente critica rispetto ai contenuti dell'intervento
proposto; una seconda che, pur condividendo di massima l'obiettivo da
esso perseguito - rafforzamento dell'autonomia regionale secondo un
modello di federalismo differenziato -, ha espresso differenti
valutazioni circa le modalità tecnicamente più idonee per il suo
conseguimento; una terza, infine, sostanzialmente favorevole sia gli
obiettivi sia ai contenuti del disegno di legge.
In particolare da parte di alcuni l'apprezzamento manifestato rispetto
al disegno di legge costituzionale è stato argomentato sulla base della
constatazione che la riforma del titolo V, approvata nella precedente
legislatura, per l'ampiezza del novero delle materie nelle quali
l'esercizio della potestà normativa regionale è subordinata al rispetto
dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la quale
potrebbe in ipotesi assume un carattere particolarmente pervasivo,
delinea nel complesso un sistema che può consentire l'affermarsi di
interpretazioni più o meno accentuatamente centralistiche, capaci di
rendere minima, se non del tutto irrilevante, la valenza politica delle
nuove sfere di competenza normativa attribuite alle regioni.
Occorre inoltre riconoscere come la mera inversione del sistema di
riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, con
l'attribuzione alle regioni di una competenza legislativa di tipo
generale-residuale in tutte le materie non espressamente riservate allo
Stato, non sia di per sé idonea a conferire effettivi spazi di autonomia
alle istituzioni rappresentative delle realtà territoriali, qualora
l'attribuzione di tale potestà legislativa alle regioni non abbia
riguardo, come sottolineato dal ministro per le riforme istituzionali e
la devoluzione nel corso di un'audizione presso la Commissione affari
costituzionali del Senato, alla qualità e al rilievo delle materie
attribuite alla competenza legislativa esclusiva delle regioni.
La nuova articolazione territoriale delle potestà pubbliche, se si
intende realmente perseguire una riforma di tipo federale, non può
dunque prescindere dal conferimento, in positivo, alle regioni di una
potestà legislativa di tipo esclusivo in un nucleo di materie
particolarmente significativo. Il disegno di legge all'esame della
Camera, nel perseguire questo obiettivo di un incremento reale, sia pure
in una prospettiva graduale, delle autonomie regionali, conferisce alle
regioni la potestà legislativa esclusiva nei settori della sanità,
dell'istruzione e della polizia locale.
Per quanto riguarda il metodo prescelto per la devoluzione della potestà
legislativa alle regioni nelle suddette materie, vale a dire la
previsione di un potere generale di attivazione della competenza
legislativa da parte di ciascuna regione, esso si distingue nettamente
dalla procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 116 della
Costituzione.
Tale ultima disposizione, come è noto, prevede che ciascuna regione
possa assumere l'iniziativa per la conquista di spazi maggiori di
autonomia, ma la decisione finale è rimessa al Parlamento che può
conferire alla regione, sulla base di una previa intesa e sentiti gli
enti locali, forme ulteriori di autonomia in tutte le materie di potestà
ripartita indicate dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
nonché in un numero limitato di materie riservate dal secondo comma del
medesimo articolo 117 alla potestà legislativa esclusiva dello Stato:
organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione,
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Una delle critiche che sono state avanzate al provvedimento nel corso
dell'esame parlamentare ha riguardato la presunta inutilità
dell'intervento riformatore proposto, atteso che le finalità da esso
dichiaratamente perseguite, vale a dire l'attribuzione di potestà
legislativa esclusiva alle regioni nelle materie indicate, sarebbero in
larga parte realizzabili facendo ricorso alla procedura prevista
dall'articolo 116, quantomeno per ciò che concerne le materie
dell'istruzione e della sanità. Secondo tale impostazione, dunque, il
provvedimento in esame, determinando una sovrapposizione di procedure
diverse per l'attribuzione di potestà legislativa in materie analoghe,
configurerebbe una differenziazione eccessiva delle tipologie di potestà
legislativa attribuite alle regioni. Tali critiche, tuttavia, omettono
di prendere in considerazione quello che rappresenta, viceversa,
l'aspetto fondamentale della riforma. Il disegno di legge, infatti,
ponendosi nella direzione di una decisa ed effettiva valorizzazione
dell'autonomia regionale, rimette ogni decisione nella completa
disponibilità delle regioni, che saranno libere di stabilire come e
quando attivare la propria potestà legislativa esclusiva nelle tre
materie indicate, senza dover attendere, come previsto dal terzo comma
dell'articolo 116, una «concessione» da parte del Parlamento. Ciò
consentirà dunque alle regioni di attivare le proprie competenze
esclusive anche qualora a livello centrale dovessero prevalere
atteggiamenti non favorevoli alle istanze autonomistiche. Al contempo, a
tutte le regioni sarà riconosciuta e garantita una effettiva situazione
di parità, in quanto esse non saranno vincolate ad una decisione del
Governo e della maggioranza parlamentare che potrebbero, in ipotesi,
avere interesse a concedere o a negare maggiori spazi di autonomia
normativa ad alcune regioni piuttosto che ad altre e potrebbero, quindi,
attraverso il meccanismo dell'intesa individualizzata, assumere
comportamenti discriminatori nei confronti di regioni che intendano
adottare, nelle materie oggetto di conferimento, indirizzi diversi da
quelli stabiliti a livello centrale.
La procedura di attivazione definita dal disegno di legge garantisce,
invece, a ciascuna regione un nucleo intangibile di potestà legislativa
piena ed immediatamente esercitabile.
Per quanto concerne in modo specifico la formula «le regioni attivano»
adottata nel testo in esame, occorre fare qualche precisazione, anche al
fine di dare una risposta alle diverse perplessità espresse nel corso
dell'iter parlamentare. L'utilizzo del verbo «attivare» rappresenta,
infatti, un elemento inedito rispetto al testo vigente della
Costituzione e come tale è meritevole di approfondimento. La dizione
adottata indica che l'attribuzione alle regioni della competenza
legislativa esclusiva nelle materie elencate non diviene immediatamente
efficace al momento dell'entrata in vigore della novella costituzionale,
ma lo diventerà nel momento in cui ciascuna regione assumerà una
iniziativa specifica in questo senso. Con il ricorso al termine
«attivare» si vuole dunque fare riferimento, sul piano concettuale, ad
un fenomeno del tutto diverso da quello del conferimento in via generale
di attribuzioni o potestà. Se si fosse voluto attribuire direttamente
tale potestà legislativa esclusiva a tutte le regioni si sarebbe fatto
ricorso alla formulazione «spetta alle regioni» utilizzata dal quarto
comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma la ratio del
provvedimento è un'altra ed è rinvenibile nell'intento di conferire a
ciascuna regione la potestà di scegliere come e quando assumere un
corredo più ampio di poteri e di responsabilità, secondo il modello di
regionalismo differenziato.
Quanto ai rilievi critici formulati da chi ritiene che il meccanismo
prescelto possa determinare una situazione di incertezza in ordine alla
individuazione del momento a partire dal quale diviene efficace la
competenza legislativa esclusiva della regione, non essendo nel testo
espressamente previsto quale sia l'organo regionale titolare del
relativo potere di attivazione, va rilevato che, trattandosi
dell'attribuzione di una potestà legislativa, tale decisione appare
spettante all'organo titolare della funzione stessa, vale a dire al
Consiglio regionale.
Per quanto concerne l'ulteriore osservazione critica relativa alla
presunta situazione di incertezza giuridica che si potrebbe configurare
in una fase transitoria, più o meno lunga, nel corso della quale, in
mancanza di attivazione delle nuove competenze esclusive da parte delle
regioni, lo Stato potrà continuare ad emanare norme nelle materie
devolute alle regioni, è da sottolineare che tale possibilità, lungi dal
determinare situazioni di incertezza, consentirà di evitare pericolose
stasi nel processo di governo di tali settori, essendo evidente che, in
mancanza di attivazione delle regioni, lo Stato conserverà pienamente le
proprie potestà legislative nelle materie elencate dal provvedimento,
quali sono attualmente configurate nei commi 2 e 3 dell'articolo 117
della Costituzione.
Va notato, invece, come una situazione di incertezza normativa potrebbe
all'opposto scaturire dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 117,
nell'ipotesi in cui le regioni non dovessero assumere iniziative
legislative nelle materie assegnate alla loro competenza di tipo
generale-residuale. In caso di mancato esercizio della potestà
legislativa da parte della regione, nel vigente quadro costituzionale
appare infatti difficilmente ipotizzabile un intervento legislativo del
Parlamento, quand'anche esso dovesse, in ipotesi, ritenersi necessario a
seguito di acclarata insostenibilità da parte di una regione del
complesso delle competenze ad essa conferite. Diversamente il
provvedimento in esame, consentendo a ciascuna regione di
auto-attribuirsi la competenza legislativa in determinate materie
solamente nel momento in cui la regione medesima sarà pronta ad
assumersi - anche a seguito di un'inevitabile fase di trattativa con lo
Stato per la definizione delle risorse concretamente disponibili - la
connessa responsabilità di governo del settore, è idoneo a favorire un
graduale sviluppo dell'autonomia regionale senza far venire meno, sino a
quel momento, la potestà legislativa dello Stato.
Dunque, come rilevato in Commissione Affari costituzionali dal
Sottosegretario alle riforme istituzionali e alla devoluzione, il
meccanismo dell'attivazione sembra offrire maggiori garanzie, rispetto a
quello dell'attribuzione diretta, per un più coordinato passaggio dal
vecchio al nuovo sistema.
Da ultimo, una precisazione è dovuta in merito alla questione ulteriore,
dibattuta nel corso dell'esame del provvedimento, se la formula «le
regioni attivano» debba essere interpretata come recante un obbligo cui
le regioni dovranno adempiere ovvero una facoltà rimessa alla volontà di
ciascuna. In proposito, non si può non concordare con quanto affermato
dal relatore sul provvedimento presso il Senato, secondo il quale tale
espressione «non deve essere caricata di significati soverchi » in
quanto con essa si intende, appunto, consentire a tutte le regioni, con
tempi e con modalità che saranno necessariamente diversi, di pervenire
ad un grado di autonomia maggiore di quello ad esse attualmente
riconosciuto.
Passando dall'analisi delle procedure previste dal disegno di legge in
esame a quella delle materie oggetto di devoluzione, va osservato
prioritariamente che esse afferiscono a tre settori (sanità, scuola,
polizia locale) di particolare rilevanza nell'ambito dell'assetto delle
politiche pubbliche e dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.
Nell'ambito di questi tre settori, le materie devolute alla potestà
legislativa esclusiva delle regioni sono individuate con una tecnica che
è stata definita del «ritaglio», utilizzando delle definizioni che non
coincidono con gli ambiti materiali di competenza fissati dai commi 2 e
3 dell'articolo 117. Per quanto riguarda la sanità, alle regioni è
devoluta la potestà legislativa esclusiva nella materia relativa alla
«assistenza e organizzazione sanitaria». Il conferimento di tale potestà
consentirà alle regioni che intenderanno attivarla di determinare
autonomamente i modelli di organizzazione sanitaria ritenuti più
adeguati rispetto ai bisogni della popolazione e più coerenti con la
responsabilità finanziaria della regione medesima. Resta, ovviamente,
ferma la potestà legislativa esclusiva dello Stato di determinare i
livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, che devono comunque
essere garantite a tutti i cittadini, come previsto dalla lettera m) del
comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, nonché la potestà dello
Stato di fissare i principi fondamentali in materia di tutela della
salute, per le parti in cui tale tutela non afferisca, appunto,
all'assistenza e alla organizzazione sanitaria.
Per quanto riguarda l'istruzione, le materie devolute alle regioni sono
quelle della organizzazione scolastica e della gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, nonché la definizione della parte dei programmi scolastici
e formativi di specifico interesse regionale. L'attribuzione di tali
competenze alle regioni che le vorranno attivare non determinerà alcuna
deroga alla potestà legislativa esclusiva riconosciuta allo Stato dalla
lettera n) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione di
determinare, attraverso l'approvazione di norme generali, i principi
cardine del sistema dell'istruzione, quali quelli relativi, ad esempio,
alla disciplina dell'ordinamento didattico e dei titoli di studio.
Alle regioni sarà riconosciuta invece la possibilità di disciplinare in
via esclusiva, e salva l'autonomia delle singole istituzioni
scolastiche, la organizzazione complessiva degli istituti scolastici e
l'articolazione delle rispettive risorse in ambito regionale, nonché la
strutturazione dell'offerta dei programmi di specifico interesse
regionale.
Per quanto concerne, in ultimo, la polizia locale, l'attribuzione di una
competenza esclusiva alle regioni in tale materia deve essere
interpretata in collegamento con la disposizione del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione che, alla lettera h), riserva alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato l'ordine pubblico e la
sicurezza, nonché con le altre disposizioni relative alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e
penale», «giurisdizione e norme processuali», nonché di «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili».
L'attivazione da parte delle regioni di tale competenza non potrà,
dunque, ledere il principio dell'unitarietà della politica di sicurezza,
come sottolineato in Commissione affari costituzionali dal Ministro
dell'interno, on. Pisanu, in occasione della audizione sulle linee
programmatiche del suo dicastero, ma potrà consentire di realizzare un
migliore grado di efficacia delle politiche di sicurezza pubblica sul
territorio, rispondendo così ad una domanda proveniente dalla
cittadinanza e valorizzando, a tal fine, un livello territoriale, quello
regionale, allo stato attuale non adeguatamente considerato.
La espressa elencazione delle materie devolute alla potestà legislativa
delle regioni, dunque, collocandosi nel quadro dell'attuale articolo 117
della Costituzione, come è stato in più occasioni osservato nel corso
dell'esame parlamentare e, da ultimo, chiaramente affermato in
Commissione affari costituzionali dal Sottosegretario alle riforme
istituzionali e alla devoluzione «non determina e non può determinare
alcun effetto abrogativo rispetto alle altre disposizioni costituzionali
vigenti»; non appare infatti sostenibile la tesi della abrogazione
implicita, secondo la quale vi potrebbero essere norme della
Costituzione la cui vigenza sia sostanzialmente rimessa alla valutazione
dell'interprete. Tale principio interpretativo è tra l'altro accolto
nell'ordine del giorno G. 1.500, approvato dal Senato nella seduta del 5
dicembre 2002. Non essendo configurabile un effetto abrogativo la
novella costituzionale non determinerà, in particolare, alcun
affievolimento della competenza legislativa statale prevista dal secondo
comma dell'articolo 117, lettera m) relativamente alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Va
ricordato inoltre che la riforma costituzionale, per la sua collocazione
sistematica, non può certamente incidere sui principi costituzionali
sanciti dalla parte prima della Costituzione, e in particolare sul
principio di eguaglianza formale e sostanziale posto dall'articolo 3,
nonché su quelli concernenti il diritto alla salute e allo studio di cui
agli articoli 32 e 33 della Costituzione. Non vi è pertanto alcun motivo
di temere una eventuale rottura del tessuto unitario dell'ordinamento,
come da alcuni a più riprese è stato paventato.
Un'ultima precisazione appare opportuna, infine, in merito alla
questione del carattere esclusivo delle competenze attribuite alle
regioni.
La definizione in positivo della competenza assegnata alle regioni come
«esclusiva» ha suscitato dubbi interpretativi da parte di chi si è
interrogato se con tale definizione si sia inteso configurare la nuova
potestà legislativa regionale come riconducibile a un genere diverso, e
quindi sottoposto a differenti limitazioni o vincoli, rispetto a quella
prevista dal quarto comma dell'articolo 117, che, in mancanza di
definizioni puntuali da parte del legislatore costituzionale, è
generalmente definita in dottrina come potestà di tipo «residuale». Tale
interpretazione non appare, tuttavia, condivisibile né è condivisa dallo
stesso Governo; giova in proposito ricordare che il Sottosegretario alle
riforme istituzionali e alla devoluzione ha viceversa affermato, in
Commissione Affari costituzionali, che la competenza esclusiva regionale
è sostanzialmente assimilabile alla competenza regionale di tipo
residuale e che solo ragioni di ordine sistematico hanno suggerito la
positiva qualificazione di tale potestà come esclusiva.
Conclusivamente l'effetto complessivo cui la riforma mira è quello di
attribuire un maggior grado di autonomia alla legislazione regionale in
settori nei quali essa è stata storicamente compressa molto più di
quanto non fosse giustificabile, senza determinare al contempo alcuna
fase di stasi nell'azione dei pubblici poteri nel passaggio dal vecchio
al nuovo sistema, né rischiose spinte in avanti nei confronti delle
regioni che, al momento, non siano ancora pronte ad assumersi il
relativo onere.
Per tutte queste ragioni la Commissione non ha ritenuto opportuno
apportare modifiche al testo approvato dal Senato.
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11,
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Il 18 febbraio 2003 la Camera approva il DdL
AC 3387, Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale
11.02.03 - Relazioni (Napoli, De Simone, Moratti)
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Interpellanze urgenti
(13.02.03) Normativa relativa alle graduatorie
permanenti per il personale docente - n. 2-00608
RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro
brevemente la questione, dal momento che l'interpellanza a mio avviso
risulta essere chiara ed esplicita. Chiedo e sollecito il Governo ad
esaminare la normativa per adottare un criterio equo di valutazione che
garantisca obiettività rispetto alle legittime aspettative dei precari
abilitati nei concorsi ordinari e nei concorsi riservati.
A questo proposito, al di là anche dei toni che sono contenuti nella
premessa di questa interpellanza urgente, vorrei chiedere al
rappresentante del Governo onorevole Aprea cosa pensi della proposta di
legge depositata di recente, forse non ne è a conoscenza, presentata dal
collega De Laurentiis, - che ovviamente ho sottoscritto -, e che
appartiene alla maggioranza, - ciò non significa nulla, dal momento che
il problema non è inquadrabile in un'ottica di maggioranza e di
opposizione, trattandosi di un problema politico di carattere generale,
- la quale ha come obiettivo quello di sanare la delicatissima
situazione dei docenti abilitati a seguito del concorso del 1999 e delle
sessioni riservate di esami previste dalle ordinanze ministeriali del
1999 e del 2000.
Siccome, come lei sa, stiamo discutendo di un provvedimento di carattere
generale - quale è quello che abbiamo discusso stamattina, anche se con
qualche polemica tra maggioranza opposizione - e siccome la proposta di
legge a firma De Laurentiis ha come obiettivo quello di regolamentare la
fase di transizione verso il nuovo sistema, volevo capire - dalla
risposta che lei vorrà dare a tutti coloro che hanno sottoscritto questa
interpellanza - se vi possa essere un consenso, uno spazio o comunque
l'idea, da parte del Governo, di sollecitare un atto normativo a sé
stante o inserito in un altro provvedimento che eviti la cosiddetta via
giudiziale, ma che si faccia carico, dal punto di vista normativo, di
sanare la situazione di migliaia e migliaia di precari che ci sono oggi
nella scuola italiana, senza demonizzare nessuno.
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università
e la ricerca. Il problema sollevato dall'onorevole Lusetti e dagli altri
colleghi concerne la tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto direttoriale n. 12 del 12 febbraio 2002, approvata con decreto
ministeriale n. 11 emanato nella stessa data, ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124; in
particolare, il problema riguarda l'ulteriore punteggio di 30 punti
previsto dalla suddetta tabella per l'abilitazione conseguita presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
Sulla questione si è già avuto occasione di riferire in Senato, in data
26 settembre 2002, in relazione all'interpellanza urgente n. 3-00464,
presentata dal senatore Castellani.
Come già fatto presente in quell'occasione, l'amministrazione aveva
ritenuto congrua l'attribuzione del suddetto punteggio aggiuntivo di 30
punti per l'abilitazione conseguita presso le SISS, in considerazione
del percorso seguito dagli specializzati (due anni di corso intensivo,
verifiche intermedi, tirocinio, esami finali) nonché della preparazione
di alto profilo, sia a livello teorico che pratico, che i corsisti
acquisiscono.
Quanto alla decisione di consentire agli abilitati SISS il cumulo dei 30
punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento
prestato durante la frequenza dei corsi, la stessa era motivata
relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi
effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla
natura, alle caratteristiche e alla durata del rapporto di lavoro,
debbano essere valutabili.
Come è noto, la questione è stata poi oggetto di esame da parte degli
organi di giurisdizione amministrativa. In particolare, il TAR del Lazio
(sezione III bis) con sentenza del 28 maggio 2002, n. 4731, ha ritenuto
del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di
30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.
Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la suddetta tabella di
valutazione dei titoli nella parte in cui consente suddetto cumulo.
Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha
esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti
e degli specializzati SISS, affermando la piena legittimità di tutti i
relativi provvedimenti del MIUR, con la sola eccezione dell'aspetto
relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi.
Pertanto, l'amministrazione non ha interposto appello avverso la
suddetta sentenza n. 4731. Per l'esecuzione della stessa sono state
fornite indicazioni agli uffici scolastici periferici con circolare n.
69 in data 14 giugno 2002.
Alcuni interessati hanno però presentato ricorso al TAR del Lazio
avverso la citata circolare n. 69 del 14 giugno 2002. In particolare, i
ricorrenti hanno contestato la circolare stessa, nella parte in cui la
detrazione del punteggio precedentemente attribuito per i servizi di
insegnamento prestati dagli specializzati presso le SISS durante il
biennio di frequenza dei corsi di specializzazione, è stata limitata ai
soli periodi di coincidenza del servizio con l'effettiva attivazione e
frequenza dei corsi e non per l'intero biennio di durata legale dei
corsi di specializzazione e solo per le graduatorie nelle quali gli
specializzati SISS beneficiano dell'attribuzione del punteggio fisso
aggiuntivo di 30 punti.
Il TAR del Lazio, con sentenza del 13 agosto 2002, n. 7121, ha accolto
in parte il ricorso stesso. Il TAR ha infatti ritenuto che il servizio
prestato in materia diversa da quella compresa nelle aree disciplinari
che sono state oggetto del corso di specializzazione SISS non è
produttivo di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede
l'iscrizione in forza dell'abilitazione conseguita presso la scuola di
specializzazione.
Il medesimo organo giurisdizionale ha, di contro, ritenuto che al
docente in formazione spetti il punteggio per il servizio prestato
contemporaneamente alla frequenza del corso in una materia estranea al
corso stesso; ciò si verifica esclusivamente nell'ipotesi di utilizzo in
una diversa graduatoria nella quale il docente ha la possibilità di
iscriversi in forza di abilitazione ordinaria e, quindi, a condizione
che si tratti di servizio non valutato ai fini della graduatoria nella
quale il docente ha beneficiato dei 30 punti come, peraltro, era stato
indicato nella circolare contestata.
La delicatezza e l'opinabilità della materia che vede i diritti
confliggenti dei docenti inseriti nelle graduatorie ha imposto il
ricorso al Consiglio di Stato il quale, com'è noto, con sentenza n. 7460
del 2002, ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, sancendo
definitivamente il divieto di cumulo.
Pertanto, l'amministrazione, con lettera circolare del 4 febbraio 2003,
ha fornito indicazioni agli uffici scolastici regionali per l'esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato ai fini dell'adeguamento dei
punteggi e delle posizioni in graduatoria permanente e conseguentemente
d'istituto spettanti agli interessati. Ciò salvaguardando, comunque, il
principio della continuità didattica per esigenze di interesse pubblico.
Ai docenti aventi titolo all'assunzione in base alla graduatoria
rettificata verrà riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina con
riferimento alla tipologia e durata che gli interessati avrebbero avuto
diritto a conseguire a suo tempo per scorrimento delle suindicate
graduatorie. Ai medesimi, ove non occupati ad altro titolo, sarà loro
garantita la stipula di un contratto a tempo determinato. Detto
contratto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione delle graduatorie
e termine alla data di conclusione della supplenza che sarebbe, a suo
tempo, spettata, mentre gli effetti economici decorreranno dalla data di
effettiva presa di servizio.
Sulla problematica in argomento sono stati anche approvati ordini del
giorno, rispettivamente il 16 ottobre ed il 20 novembre al Senato e alla
Camera dei deputati. Con riferimento a detti ordini del giorno, è stata
già approvata una bozza di una nuova tabella di valutazione dei titoli
per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti in parola che è stata
inviata al consiglio nazionale della pubblica istruzione per il
prescritto parere.
La problematica, onorevole Lusetti, è veramente completata. Attiene alla
fase di transizione del reclutamento degli insegnanti che inizialmente e
fino alla legge n. 124 avevano più canali di reclutamento e che la legge
n. 124 ha unificato. Inoltre, è determinata tanto dal reclutamento
attraverso i vecchi concorsi, le vecchie abilitazioni ed i corsi
abilitanti quanto dalla formazione universitaria.
Sappiamo che il Parlamento è molto sensibile. Lei stesso ha citato una
proposta di legge di un deputato della maggioranza. Noi già siamo a
conoscenza di ordini del giorno che verranno presentati anche durante la
discussione del provvedimento di legge delega sugli ordinamenti.
Il ministro è sensibile a questo tema e, quindi, ancorché si tratti di
diritti confliggenti, cercheremo di trovare una soluzione che non
danneggi gli specializzati all'insegnamento ma tuteli adeguatamente gli
insegnanti precari già inseriti nelle graduatorie permanenti affinché
non ci sia lo scavalcamento di cui, purtroppo, troppo spesso si parla
perché in troppi casi si è verificato a seguito dell'applicazione della
legge n. 124 in una fase transitoria. Poiché essa durerà - temiamo - un
bel po' di anni, richiederà effettivamente tutta una serie di interventi
per limitare i danni a chi abbia già conseguito dei diritti ed oggi se
li vede, non dico calpestati, ma, in qualche caso, sicuramente, messi in
discussione.
RENZO LUSETTI. Non posso ritenermi soddisfatto (...) Non mi permetterei
mai di alimentare una guerra tra poveri o di mettere in contrasto due
situazioni che hanno, dal loro punto di vista, ragione. Dico solo che il
problema del precariato esiste ed è molto forte, sia in termini numerici
sia in termini di qualità professionale, e la mancanza di norme
transitorie rischia di penalizzare chi, lavorando nella scuola da tanti
anni, ha, non solo delle legittime aspettative, come i precari, ma anche
molte qualità professionali.
Sebbene non sono un esperto del mondo della scuola tuttavia sono
circondato da amici e parenti che vi lavorano e, pertanto, mi sforzo di
capire e mi informo su tutto il sistema formativo che, a mio avviso,
dev'essere la base per la crescita del nostro paese.
Non posso dichiararmi soddisfatto dalla risposta fornita dal
sottosegretario Aprea perché pur comprendendo le molte buone intenzioni
non vedo delle concretezze. Onorevole sottosegretario, circa un anno fa
presentai un'interpellanza su un altro argomento - sulla sicurezza degli
edifici scolastici - alla quale lei rispose dicendo che il Governo stava
facendo il possibile. Anche in quel caso ho apprezzato le buone
intenzioni però, al di là di un piccolo stanziamento effettuato in sede
di legge finanziaria, non c'è stato più nulla. Non desidero con ciò fare
dei paragoni però ho la sensazione che, se su questa materia non ci si
mette concretamente mano, questo Governo rischia di aggravare la grande
precarietà in cui vive oggi la scuola.
Onorevole sottosegretario, la scuola sta vivendo una sorta di eterna
transizione nel senso che in questa materia siamo in transizione su
tutto. A mio parere occorre, da parte del Governo, del Parlamento ed
anche dell'opposizione, che farà la sua parte, adoperarsi al fine di
sanare questo tipo di impostazione.
La risposta che il sottosegretario Aprea ha dato alla mia interpellanza
urgente mi è parsa un po' burocratica - tranne nella parte finale dove
giustamente il sottosegretario ha svolto delle valutazioni politiche -
perché la stessa ha fatto un po' la storia di quello che è accaduto,
cosa questa che anch'io ho cercato di mettere in luce in maniera
sintetica nella premessa alla mia interpellanza sottoscritta, fra
l'altro, oltre che dal sottoscritto anche da tanti altri colleghi del
gruppo della Margherita. Mi preme, al riguardo, evidenziare che la
posizione che traspare da questa mia interpellanza su questa
problematica non rappresenta quella dell'intero gruppo della Margherita
e, in questo senso, mi assumo la responsabilità di quello che dico.
Va bene il divieto di cumulo, però, non si tratta certo di una scelta
politica ma di una scelta giudiziaria perché la giustizia amministrativa
attraverso due sentenze ha condotto la politica a questa conclusione.
Avremo modo di vedere come saranno predisposte le tabelle di valutazione
dei titoli rispetto alle quali prendo atto che il Governo sta cercando
di predisporre un'ordinanza. È vero inoltre che ci sono più canali di
reclutamento, però, al di là della sensibilità mostrata non vedo, da
parte del Governo, delle proposte concrete.
Signor Presidente, prima di essere rieletto in Parlamento ho fatto
l'esperienza di assessore presso il comune di Roma. La delega che mi era
stata data era un po' impegnativa perché ero assessore al personale. A
quel tempo tra i trentamila dipendenti del comune di Roma vi erano anche
6 mila precari, tremila della scuola materna e tremila degli asili nido.
Vi lascio, quindi, immaginare i cortei di protesta inscenati nei miei
confronti dai precari sotto gli uffici del Campidoglio. All'epoca non si
poneva, almeno al comune di Roma, il problema dei SSIS, comunque, con
grande pazienza - a volte l'ho anche persa soprattutto quando,
discutendo con le organizzazioni sindacali, alcuni precari si sono
riuniti in organizzazioni non riconosciute secondo i classici criteri di
rappresentanza sindacale - alla fine siamo riusciti a trovare una
soluzione facendo ricorso anche ad un criterio di selezione che, in
qualche modo, ci ha consentito di provare l'effettiva qualità o
qualificazione degli insegnanti di scuola materna e delle educatrici
degli asili nido. Pertanto, al termine della mia esperienza in giunta
comunale, siamo riusciti a sanare la situazione relativa a quei seimila
precari, sebbene dopo ne sono arrivati degli altri, fatto questo che
testimonia come il problema del precariato non si possa risolvere
dall'oggi al domani.
Però o si adottano norme transitorie che ci consentano di sanare senza
svendere, quindi senza fare quelle sanatorie sic et simpliciter che
risolvono forse il problema delle insegnanti ma non il problema
didattico educativo di cui ha bisogno la scuola italiana, oppure, se non
c'è una norma transitoria molto forte e concreta, il problema non si
risolve .
Io le ho citato la proposta a firma De Laurentiis ed altri non per fare
polemica con la maggioranza, anche se il collega De Laurentiis è un
collega stimatissimo ed è evidente che egli, come il senatore Castellani
al Senato e come tanti altri, è stato sollecitato (con questo sistema
elettorale è chiaro che ognuno nel proprio collegio elettorale è
sollecitato, magari da entrambi i fronti). (...) Diciamo allora che il
giorno in cui arriveremo alla conclusione di questo provvedimento, che
stamattina ha creato non pochi problemi, alla maggioranza in modo
particolare (ma non ne gioisco per questo), è evidente che ci saranno
tanti ordini del giorno, molti dei quali, onorevole Aprea, saranno della
maggioranza e, quindi, lei si troverà ad affrontare questo tema in
maniera forse molto più stringente di adesso. (...)
Lei si troverà a dover dare un parere, a dover accettare o meno, con
raccomandazione o meno, questi ordini del giorno, che vengono
preannunciati (uno firmato da me e da altri colleghi); saranno
tantissimi. Vedrà che ci sarà tutto il Parlamento impegnato su questo
tema. Quindi, mi dichiararo insoddisfatto davanti a questa risposta
molto cortese, ma un po' troppo burocratica e, nella parte politica,
poco di sostanza. Infatti, al di là delle buone intenzioni, al di là
della sensibilità che il ministro può avere su questo tema, non ho
intravisto azioni concrete. Mi auguro che ci sia un'azione forte del
Governo su questo tema, mi auguro che la proposta di legge De Laurentiis
possa essere messa all'ordine del giorno - il collega romano giustamente
se ne farà carico anche lui, perché è qui presente in aula - ; potrebbe
essere inserita in qualche provvedimento, magari in questo stesso che
abbiamo trattato questa mattina oppure in altra sede. Però è
fondamentale che il Parlamento si assuma questa forte responsabilità in
questa fase di transizione verso un nuovo sistema per sanare, mi auguro
una volta per tutte, una situazione che rischia di penalizzare
fortemente decine di migliaia di precari che ci sono in questo nostro
paese, che magari oggi insegnano e domani no, che magari hanno il
problema del prossimo anno scolastico, non sapendo assolutamente dove
andranno, cosa faranno (molti di loro hanno anche famiglia). Ecco, io!
mi auguro che il Governo faccia tesoro di questa interpellanza mia e
degli altri colleghi, di questa proposta di legge del collega De
Laurentiis, degli ordini del giorno che saranno tantissimi alla fine del
provvedimento di sistema, mi auguro che sia fatta chiarezza e giustizia
e si risolva un problema che c'è da tempo, sanando fino in fondo il
precariato della scuola.
|
Commissioni |
5a |
12 |
DdL AC 3387,
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale
Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti
condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:
all'articolo 7, comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola
dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella
misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.»
all'articolo 7, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve
essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui
attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è
espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario».
|
7a |
25,
26 |
Schema di decreto legislativo recante riordino del CNR |
7a |
20 |
Interrogazioni a risposta immediata |
7a |
18, 26 |
in sede referente, DdL AC nn.
3084 e
3525, Disposizioni per la
promozione del libro e della lettura Il 26
febbraio la Commissione approva la proposta di Indagine conoscitiva sulla
promozione del libro e della lettura:
Domenico VOLPINI, presidente, sulla base di
quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, del 13 febbraio 2003 - ed essendo stata
acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 144, comma 1, del regolamento - propone lo svolgimento di
un'indagine conoscitiva sulla promozione del libro e della lettura, ai
sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, nell'ambito dell'esame
in sede referente dei progetti di legge vertenti su tale materia.
Avverte che, nel corso dell'indagine conoscitiva, che dovrebbe
concludersi entro il 31 maggio 2003, la Commissione intende procedere
all'audizione dei seguenti soggetti : Associazione degli editori;
rappresentanti di singole case editrici; associazioni dei commercianti
operanti nel settore (librerie, edicole, grande distribuzione);
organizzazioni sindacali dei lavoratori; soggetti organizzatori di
mostre, fiere ed altri eventi di promozione del libro e della lettura;
esperti del settore editoriale e scrittori; Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome; ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca; ministro per i beni e le attività
culturali; sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per
l'informazione e l'editoria.
|
7a |
18, 19 |
Il 19 febbraio la 7a Commissione approva la
proposta di parere favorevole del relatore per la 1a Commissione sul
DdL AC 3461, Modifiche
all'articolo 117 della Costituzione
(18.02.03) Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), relatore,
sottolinea che il disegno di legge in esame, che è composto di due
articoli, modifica l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo,
attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, che le regioni attivino
la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: assistenza
e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici di formazione, definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della regione, polizia
locale. Osserva che secondo la formulazione costituzionale antecedente
alla riforma del titolo V della Costituzione, le competenze delle
regioni, nell'ambito del sistema scolastico, erano limitate alla materia
della formazione professionale e dell'assistenza scolastica, rispetto
alle quali veniva loro riconosciuta potestà legislativa concorrente.
Precisa che la riforma del titolo V, avvenuta con legge costituzionale
n. 3 del 2001, ha modificato l'assetto costituzionale delle competenze
legislative dello Stato e delle regioni, attribuendo a queste ultime
potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale» .
In base al descritto quadro costituzionale, spetta pertanto allo stato:
la determinazione delle norme generali sull'istruzione, tra cui
dovrebbero rientrare, in base a gli orientamenti interpretativi
prevalenti, la garanzia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche -
espressamente sottratta alla competenza concorrente - e le regole
essenziali di tali autonomie, la disciplina del personale, il quadro
degli ordinamenti degli studi, la definizione dei relativi percorsi, la
disciplina dell'obbligo scolastico, la garanzia della libertà
d'insegnamento; la determinazione dei principi fondamentali della
materia in ordine all'istruzione; l'attribuzione di forme ulteriori e
particolari di autonomia alle regioni relativamente all'istruzione. In
merito segnala che non risulta agevole la distinzione tra «norme
generali» e «principi fondamentali» in materia d'istruzione, distinzione
rilevante soprattutto al fine di verificare la spettanza rispettivamente
allo Stato o alle regioni, della relativa potestà regolamentare. Ai
sensi dell'articolo 117, sesto comma, infatti, la potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di sua competenza esclusiva, mentre per
il resto è rimessa alle regioni. Precisa che le regioni risultano,
invece, titolari: della potestà legislativa concorrente in materia di
istruzione, entro i limiti rappresentati dai principi fondamentali posti
dallo Stato; della potestà legislativa esclusiva in materia di
istruzione e formazione professionale; di forme ulteriori e particolari
di autonomia in materia, che lo Stato potrebbe attribuire loro.
Per quanto concerne la parte di competenza della VII Commissione, rileva
che il disegno di legge costituzionale in esame interviene, nel settore
dell'istruzione, su due campi: la lettera b) dell'articolo 1 relativa
«all'organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l'autonomia delle istituzioni» e la lettera c) dello
stesso articolo «definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione».
In base alla relazione governativa che lo accompagna, il disegno di
legge costituzionale, persegue con riguardo all'istruzione statale lo
scopo di demandare alla legislazione statale esclusivamente la
definizione delle norme generali, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera n), della Costituzione, tra cui si fanno rientrare
l'ordinamento degli Studi, gli standard di insegnamento, le condizioni
per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio.
Alla potestà esclusiva delle regioni spetterà, invece, la disciplina
degli assetti organizzativi e professionali, con particolare riguardo
all'organizzazione scolastica, offerta dei programmi educativi di
specifico interesse regionale, alla gestione degli istituti scolastici.
A questo proposito, la relazione al disegno di legge recita: «una volta
attribuita alle regioni la competenza esclusiva in materia di
programmazione di loro specifico interesse, spetterà allo Stato
assicurare l'omogeneità complessiva degli studi, in maniera da
contemperare i «saperi» comuni a tutto il territorio con i «saperi» e le
tradizioni «locali». In tal modo, si intende realizzare pienamente la
libertà di insegnamento, dando un nuovo e maggiore impulso al processo
di modernizzazione del paese. A tal fine, non si ritiene sufficiente una
scelta uniforme su tutto il territorio nazionale, a causa degli ostacoli
burocratici che potrebbero frapporsi al processo decisionale ed alla sua
attuazione. La conseguenza sarebbe quella di assumere iniziative che, al
momento della concreta realizzazione, risulterebbero già superate da
nuove istanze sociali. Questa è, infatti, ritenuta la causa del
fallimento dei tentativi di riforma del sistema scolastico compiuti in
questi anni: «le soluzioni approntate, dopo un lunghissimo processo
decisionale, erano già vecchie quando, finalmente, giungevano ad un
passo dall'attuazione». Per superare tali inconvenienti, si ricorre
pertanto allo strumento della sussidiarietà verticale, avvicinando i
centri decisionali alla realtà su cui sono destinati ad incidere»
Nella relazione si sottolinea, inoltre, la differenza tra il sistema
predisposto e quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma della
Costituzione, in ordine alle forme particolari di autonomia. Infatti,
l'attuale disposizione costituzionale porterebbe ad un regionalismo
differenziato «calato dall'alto», mentre il disegno di legge in esame
segue una logica opposta (dal basso verso l'alto), legittimando
direttamente a livello costituzionale le regioni in materie per le quali
la necessità di autonomia è maggiormente avvertita.
Sottolinea inoltre il carattere «aperto» del processo di devoluzione e
gli obiettivi di efficienza e di autogoverno, attraverso un modello che
lascia alle singole regioni la scelta su tempi e modi delle competenze.
Osserva che ciò, oltre a rispondere ad un criterio di buon senso, appare
pienamente rispettoso delle stesse autonomie regionali.
Osserva inoltre che il ricorso al verbo «attivare» riferito alla potestà
legislativa costituisce un elemento inedito in un testo costituzionale
e, come tale, meritevole di approfondimento. Il significato letterale
del termine adottato fa ritenere che l'attribuzione alle regioni della
competenza legislativa esclusiva - e il corrispondente venir meno di
quella statale - nelle materie indicate, benché indubitabilmente
disposta dalla legge di revisione costituzionale, non risulti
immediatamente efficace con l'entrata in vigore di questa, ma abbisogni
appunto di un' «attivazione» da parte delle regioni, ovvero di una
qualche loro iniziativa.
Sottolinea che la relazione governativa, puntualizza infatti: «La
attivazione da parte delle regioni della propria competenza esclusiva
per alcune materie essenziali espressamente indicate costituisce [...]
lo snodo fondamentale del progetto, una sorta di rivoluzione copernicana
che riconosce potestà legislativa esclusiva alle regioni che
autonomamente - e non per determinazione imposta - eserciteranno il
potere loro attribuito dalla Costituzione».
Sottolinea inoltre che in senso analogo si è espresso il ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione Bossi nelle comunicazioni rese
allo scorso ottobre alla Commissione bicamerale per le questioni
regionali: «La competenza legislativa nelle tre importanti materie non
può peraltro essere attribuita - proprio per la loro stessa rilevanza
sostanziale - direttamente dalla Costituzione, ma si fa rinvio ad
apposite leggi regionali che potranno tener conto delle peculiari e
contingenti situazioni a livello locale». Ne conseguirebbe in ogni caso,
sul versante della potestà legislativa statale, l'impossibilità di
continuare a legiferare sulla medesima materia, ovvero - qualora
l'attivazione avesse luogo in tempi diversi nelle diverse regioni -
l'inefficacia della nuova legislazione statale nelle sole regioni che
avessero attivato la propria competenza esclusiva.
Con ciò si giunge al principale più dibattuto nodo interpretativo tra
quelli posti dalla norma: quello della sua natura facoltativa o, al
contrario, obbligatoria per le regioni.
Secondo il Governo, la formulazione adottata nel disegno di legge
costituzionale, ai sensi della quale le regioni «attivano» le competenze
legislative esclusive in alcune materie, deve intendersi nel senso di un
obbligo che le regioni devono adempiere e non nel senso di una facoltà -
fatte salve al diversa tempistica e le modalità - rimessa alla volontà
di ciascuna regione. Mettere le regioni nella condizione di agire in
autonomia rispetto a talune competenze, sviluppando modelli che siano in
grado di rispondere più puntualmente alle esigenze del territorio
(esigenze e bisogni che spesso assumono differenti peculiarità nelle
diverse regioni e talvolta nell'ambito degli stessi confini regionali),
diventa quindi strumento per promuovere lo sviluppo del paese,
attraverso lo stimolo che proviene da una reale concorrenza tra i
modelli adottati dalle varie regioni, in settori strategici come la
scuola, la sanità e la polizia.
Ad avviso del relatore, il disegno di legge si connota per il suo
carattere di profonda innovatività, che vuole, da un lato, rispondere
alle richieste di maggiori autonomia e dei conseguenti mezzi per
esercitarla, dall'altro lato, incidere in settori fondamentali quali
sanità, istruzioni e polizia, comparti tradizionalmente contrassegnati
da un accentuato centralismo.
Osserva che la devolution, punto fondamentale su cui si basa
l'equilibrio ed il programma politico della coalizione di maggioranza, è
tra gli obbiettivi dei lavori parlamentari.
Ricorda infine, per quanto attiene alla materia dell'istruzione, che in
parte la previsione della riforma costituzionale sul trasferimento dei
poteri dallo Stato alle regioni è contenuta nel disegno di legge
governativa o di riforma degli ordinamenti scolastici (Atto Camera 3387)
in particolare per quanto riguarda l'individuazione di una quota di
programmi d'interesse regionale.
Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo
2 del testo all'esame della Camera che - sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia - estende le disposizioni della legge
che prevedono forme di autonomia più ampie alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano; la
formulazione è identica a quella già adottata al medesimo fine della
legge di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione
(articolo 10 della legge costituzionale n.3 del 2001).
|
7a |
04,
05, 12 |
Comitato dei nove
Il 5 febbraio La Commissione delibera di conferire il
mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul
provvedimento in esame.
Il 4 febbraio la Commissione approva in sede referente, il DdL
AC 3387, Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, nel testo già approvato dal Senato il 13 novembre 2002 |
7a |
03,
12 |
in sede referente, DdL AC
2128 e
2181, Promozione e sviluppo dello sport per le persone disabili
Il termine per la presentazione di emendamenti al testo
unificato è fissato alle ore 18 del 3 febbraio 2003 |
7a |
11 |
comitato ristretto, Disciplina delle attività musicali, DdL AC
587,
756,
835,
1184,
1213,
2065,
2129,
2434,
2246,
2623,
2672 e
3009 |
12a |
|
DdL AC
172,
Asili nido |
Senato
|
Aula |
27 |
DdL
AS 1306-B, Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale |
Commissioni |
7a |
25,
26, 27 |
in sede referente, DdL
AS 1306-B, Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale Il termine per la presentazione di
emendamenti è fissato per le ore 20 del 27 febbraio
(25.02.03) Riferisce alla Commissione il presidente
relatore ASCIUTTI, il quale illustra le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati. In particolare, dopo aver brevemente accennato a quelle al
comma 5 (in parte di aggiornamento del triennio finanziario di
riferimento e in parte di mera natura lessicale), egli si sofferma su
quelle ai commi 7, 8 e 9. A differenza del testo licenziato dal Senato,
secondo cui i decreti attuativi che avessero comportato oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato avrebbero avuto attuazione nell'ambito
dei finanziamenti previsti, la Camera dei deputati ha infatti disposto
che ciascuno dei decreti legislativi sia corredato da relazione tecnica
e che quelli che determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica potranno essere emanati solo dopo l'approvazione di un'apposita
legge di spesa che stanzi le occorrenti risorse. La Camera dei deputati
ha infine previsto che sui decreti legislativi sia espresso non solo il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia ma anche
quello relativo alle conseguenze di carattere finanziario.
|
7a |
05,
18, 26 |
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca |
7a |
04,
12, 19 |
in sede referente, DdL 1877,
Insegnanti di religione cattolica |
Governo
28 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,10
Palazzo Chigi.
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, Moratti:
- un decreto presidenziale che, colmando un vuoto normativo, definisce
quali sono gli ambiti e le modalità che qualificano quali ONLUS, ai
sensi della legge n.460 del 1997 (ammettendole altresì a beneficiare
della relativa disciplina tributaria), le organizzazioni non lucrative
che perseguano fini di ricerca scientifica in ambito sociale; (...)
Il Consiglio ha inoltre approvato, su proposta del Ministro della salute
Sirchia, un decreto che recepisce l'accordo fra Governo e Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano che fissa i principi fondamentali
per il benessere degli animali da compagnia per lo sviluppo della pet’therapy
(stipulato il 6 febbraio 2003);
E' stata successivamente decisa dal Consiglio l'indizione della Giornata
nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche (FIABA DAY),
individuata nella prima domenica di ottobre di ogni anno, in occasione
della quale verranno avviate iniziative concrete a sostegno
dell'integrazione sociale di persone affette da disabilità e di anziani,
nonchè campagne di sensibilizzazione civica sui temi connessi alla
necessità di abbattere le barriere architettoniche esistenti.
Previa relazione del Ministro per la Funzione pubblica, il Consiglio ha
espresso parere favorevole sulle tre ipotesi di accordo concernenti
l'interpretazione autentica:
· dell'articolo 23 del CCNL-Scuola in materia di dispensa dal servizio;
· del CCNL-Scuola per confermare l'esclusione della categoria quadri dal
Comparto;
· dell'articolo 17 del CCNL-Ministeri per escludere la possibilità di
sviluppi economici “super” nelle posizioni B1 e B2.(...)
La seduta ha avuto termine alle ore 11.50.
|
21 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,10 a
Palazzo Chigi
(...) su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze:
- un decreto presidenziale che adegua le regole per l'amministrazione e
la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70
alle leggi sopravvenute negli ultimi anni in materia di organizzazione e
funzionamento degli uffici delle amministrazioni dello Stato ed in
materia di contabilità pubblica. Il provvedimento ha ricevuto il parere
favorevole della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 12.20.
|
14 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,15 a
Palazzo Chigi
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta del Ministro della giustizia, Castelli, e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, Maroni:
- un disegno di legge che istituisce l'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, delegando il Governo ad unificare l'Ordine
dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri e periti commerciali
(nonché le rispettive Casse previdenziali). termina così una separazione
ormai ingiustificata delle due professioni alla luce del contesto
comunitario, della riforma universitaria, dell'identità di competenze
professionali e si completa la riforma dell'accesso alle professioni per
le quali è previsto l'esame di Stato; (...)
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, Moratti:
- un decreto presidenziale che individua i criteri generali per
l'adozione degli statuti e per l'esercizio dell'autonomia delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati. Il provvedimento ha ricevuto il parere del
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti; (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,45.
|
07 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,20 a Palazzo Chigi
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia,
Castelli:
- un decreto-legge che sostituisce il secondo comma dell'articolo 113
del codice di procedura civile, fissando a 1100 euro la soglia sino alla
quale il giudice di pace decide le cause secondo equità, ma al contempo
escludendo dal novero di queste ultime quelle relative ai cosiddetti
contratti di massa (cioè quelli conclusi mediante la sottoscrizione di
moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali), che dovranno essere in ogni caso
decise dallo stesso giudice di pace secondo diritto. Si evita, in tale
modo, che controversie derivanti da una miriade di contratti
assolutamente identici tra loro diano luogo, viceversa, a pronunce
difformi per effetto del soggettivo apprezzamento del parametro
equitativo da parte di singoli giudici di pace; (...)
Previa relazione del Ministro Tremonti, il Consiglio ha
approvato un atto di indirizzo recante definizione di criteri di
carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa
finalizzata al controllo ed al monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica per il 2003. Il provvedimento, adottato a norma dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge n.194 del 2002, sarà ora trasmesso al
parere delle competenti Commissioni parlamentari. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 13.00
|
04 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 13,15 a
Palazzo Chigi
Il Consiglio, appositamente convocato, ha condiviso
l'iniziativa del Presidente Berlusconi, d'intesa con il Ministro
Tremonti, di sottoporre al Capo dello Stato la nomina del sen.prof.
Gianluigi MAGRI a Sottosegretario di Stato presso il Ministero
dell'economia e delle finanze.
La seduta ha avuto termine alle ore 13.35.
|
|