DICEMBRE 2002
Scuola Governo Parlamento
gennaio 2002
febbraio 2002
marzo 2002
aprile 2002
maggio 2002
giugno 2002
luglio 2002
agosto 2002
settembre 2002
ottobre 2002
novembre 2002
dicembre 2002
dicembre Parlamento
Camera
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Aula |
22,
23 |
Il 23 dicembre la Camera approva definitivamente:
- Legge finanziaria per il 2003
(AC 3200 bis)
-
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
(AC 3201) |
Aula |
2,
3, 4, 5 |
Il 5 dicembre la Camera approva con 231 voti favorevoli e 105 contrari
il DdL
Insegnanti di religione cattolica
|
Commissioni |
7a |
22 |
Il 22 dicembre la 7a Commissione esprime parere favorevole
alla 5a Commissione su:
- Legge finanziaria per il 2003
(AC 3200 bis)
-
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
(AC 3201)
(22.12.02) Fabio GARAGNANI (FI), relatore, precisa,
preliminarmente, che la Commissione è chiamata a riferire alla V
Commissione sulle modifiche apportate dal Senato alle parti di propria
competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Per quanto riguarda la scuola, sottolinea che una delle principali
novità rispetto al testo della finanziaria già approvato dalla Camera è
rappresentata dalle agevolazioni per le famiglie i cui figli frequentano
scuole paritarie. Osserva in particolare, che l'articolo 2, comma 7,
prevede che il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
quello dell'istruzione, determini con regolamento i criteri per
l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla
riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico (considerati,
cioè, al netto di altri contributi eventualmente percepiti ai sensi
della normativa vigente) per l'attività educativa di componenti dello
stesso nucleo familiare presso scuole paritarie, ponendo come limite di
spesa 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Precisa che le agevolazioni in oggetto risultano complementari rispetto
a quelle già previste dalla legislazione vigente, in parte direttamente
riconosciute alle scuole paritarie, in parte destinate alle famiglie
stesse. Sul primo fronte, ricorda che la legge n. 62 del 2000 riconosce
alle scuole paritarie senza fini di lucro il trattamento fiscale
agevolato determinato dal decreto legislativo n. 460 del 1997 per le
ONLUS. Sul secondo fronte, la stessa legge prevede l'adozione di un
piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province
autonome, per l'assegnazione alle famiglie di borse di studio, il cui
ammontare non è calcolato in base alla spesa sostenuta, ma è di uguale
importo per gli alunni delle scuole statali e paritarie, con eventuali
differenziazioni a seconda dell'ordine e grado di istruzione. A tale
previsione è stata data attuazione con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 106 del 2001, che fissa in 30 milioni di lire
annue il limite di reddito per l'accesso alle borse di studio,
consentendo tuttavia a regioni e province autonome l'individuazione di
una soglia più elevata.
Ricorda che diverse regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Puglia, Liguria, Sicilia) hanno adottato provvedimenti
per il diritto allo studio nelle scuole statali e non statali, alcuni
dei quali prevedono contributi alle famiglie.
Sempre con riferimento alla scuola, osserva che il Senato ha modificato
in misura limitata le norme dell'articolo 35, sull'organizzazione
scolastica.
In particolare, nell'ambito delle misure di razionalizzazione del
personale docente (riconduzione delle cattedre a 18 ore, modifiche alla
disciplina sul collocamento fuori ruolo, sostegno all'handicap) (commi
1, 5 e 7), l'unica modifica significativa riguarda il primo periodo del
comma 7, che individua negli alunni che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, i soggetti
cui sono destinate le attività di sostegno. In tale contesto, precisa
che l'espressione utilizzata nel testo della Camera («persone
handicappate», come nella legge n. 104 del 1992) è stata sostituita al
Senato con la più comune espressione «soggetti portatori di handicap».
Osserva che sono limitate anche le modifiche alle misure di
razionalizzazione del personale ATA (riduzione degli organici dei
collaboratori scolastici, specificazione delle loro funzioni di
accoglienza agli alunni, restituzione ai compiti di istituto del
personale utilizzato presso i distretti scolastici, riduzione del
personale collocato fuori ruolo) (commi 2, 3, 4 e 6). In questa sede,
merita segnalare la modifica al comma 3, che, nel testo approvato dal
Senato, esplicita che rientrano tra le funzioni dei collaboratori
scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria
vigilanza ed assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto
nelle mense scolastiche. Il testo approvato alla Camera faceva
riferimento ai medesimi servizi individuandoli solo come «funzioni
miste».
Rileva invece che non sono state modificate le norme sul trattamento
accessorio del personale ATA e all'affidamento in appalto dei servizi di
pulizia, igiene e vigilanza (commi 8 e 9).
In materia di personale scolastico, segnala anche il comma 7
dell'articolo 50, che, nel contesto di una serie di disposizioni sui
lavori socialmente utili, prevede la prosecuzione per il 2003 delle
attività svolte dai soggetti impegnati in LSU presso gli istituti
scolastici sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi dell'articolo
78, comma 31, della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e
le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. La
disposizione interessa circa 16.000 lavoratori impegnati nei servizi di
pulizia di circa 2.300 scuole, con un onere di 297 milioni di euro,
coperto riducendo l'accantonamento in Tabella A del Ministero del
lavoro.
Occorre inoltre segnalare che, nell'ambito delle norme sul Fondo
rotativo per la progettualità (articolo 70), il Senato ha confermato la
riserva di una quota del 30 per cento del Fondo agli interventi
necessari ai fini dell'adeguamento degli edifici scolastici alla
normativa antisismica. Ricorda che parte delle risorse del Fondo è
destinata anche all'attuazione di progetti comunitari da parte di
strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea
localizzate nelle aree depresse.
Per quanto riguarda la scuola, segnala anche l'articolo 27, che
istituisce il Progetto «PC ai giovani» in «sostituzione» di quello «PC
per gli studenti». L'articolo istituisce un nuovo Fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia, denominato «PC ai giovani», cui
affluiscono le disponibilità, non impegnate all'entrata in vigore della
finanziaria in esame, del fondo di garanzia a sostegno dell'iniziativa
«PC per gli studenti» (istituito a sua volta dall'articolo 103, comma 4,
della legge finanziaria 2001). Quest'ultima disposizione viene
contestualmente abrogata. Il nuovo Fondo sarà utilizzato per le spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato
«PC per i giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici
anni nel 2003. Le modalità di presentazione delle domande e di
erogazione degli incentivi saranno definiti con decreto del Ministro
dell'economia, di concerto con il Ministro dell'innovazione.
Per quanto riguarda l'università e la ricerca, si deve in primo luogo
segnalare l'incremento delle risorse destinate al Fondo di finanziamento
ordinario delle università, pari a 195 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005. Tale incremento, come è noto, volto a dare
risposta alle richieste della CRUI, sarà finanziato (secondo quanto
dichiarato da fonti governative) principalmente tramite parte delle
maggiori entrate determinate dall'aumento dell'imposta di consumo sulle
sigarette (si vedano i commi 8 e 9 dell'articolo 21).
Sottolinea che parte delle maggiori entrate determinate dall'aumento
dell'imposta sulle sigarette è destinata anche alla ricerca, dato che le
maggiori entrate ad esso connesse permettono di alimentare (sempre
secondo le dichiarazioni del Governo) un nuovo fondo per progetti di
ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 56. Tale fondo, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è
destinato alla realizzazione di progetti di ricerca di «rilevante valore
scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e
all'innovazione tecnologica». La sua dotazione finanziaria è pari a 225
milioni di euro per il 2003 e a 100 milioni di euro a partire dal 2004.
A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro dell'istruzione, sentiti quelli dell'economia e
dell'innovazione tecnologica, sono affidate la ripartizione del fondo
tra i progetti, nonché l'indicazione di procedure, modalità e criteri
per l'utilizzo delle risorse, da utilizzare prioritariamente per i
progetti che si siano dimostrati capaci di utilizzare pienamente le
risorse comunitarie.
Sul fronte delle risorse rese disponibili per il settore, segnala anche
l'incremento dell'accantonamento di Tabella B relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 1 milione 850
mila euro per il 2003 e a 1 milione 600 mila euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
Merita segnalare anche che il settore della ricerca scientifica e
tecnologica è stato inserito tra quelli (sicurezza pubblica, impegni
internazionali, difesa, giustizia, tutela dei beni culturali) cui sono
prioritariamente destinate le risorse (80 milioni di euro per il 2003 e
220 a decorrere dal 2004) per il finanziamento delle deroghe al blocco
delle assunzioni stabilito dall'articolo 34 (si vedano in particolare i
commi 5 e 6). Sul fronte del personale, va segnalato anche che il comma
12 del medesimo articolo, a seguito di una integrazione introdotta al
Senato, oltre a prorogare di un anno i termini di validità delle
graduatorie ai fini dell'assunzione di personale presso le
amministrazioni interessate per l'anno 2003 dal divieto di assunzione,
proroga altresì per l'anno 2003 la durata delle idoneità conseguite
nelle procedure di valutazione comparativa che la legge n. 210 del 1988
richiede per la nomina in ruolo per la copertura di posti di professore
ordinario ed associato.
Infine, con riferimento al settore dell'università e della ricerca,
segnala che alle disposizioni sui corsi universitari a distanza
(articolo 26, comma 5), introdotte in Aula durante l'esame alla Camera,
il Senato ha apportato solo limitate modifiche: è stato introdotto il
concerto del ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini
dell'emanazione del decreto del ministro dell'istruzione per la
definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei corsi e
degli istituti abilitati a rilasciare titoli accademici; la dizione
«istituti universitari» è stata sostituita con quella di «istituzioni
universitarie», per ricomprendere la totalità degli istituti ai quali
afferisce l'istruzione universitaria.
Per quanto riguarda il settore dei beni e delle attività culturali,
osserva che la novità più rilevante rispetto al testo approvato dalla
Camera è rappresentata dalle modifiche apportate all'articolo 10 del
decreto legislativo n. 368 del 1998, sugli accordi e le forme
associative per la gestione dei beni culturali. Sulla materia interviene
il comma 52 dell'articolo 80, introdotto con un emendamento governativo,
cui fine principale è quello di limitare la sfera applicativa del citato
articolo 10 ai beni di interesse nazionale.
Precisa che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368, come
modificato dall'articolo 33 della scorsa finanziaria, prevede speciali
forme di collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e soggetti pubblici o privati per agevolare l'esercizio delle
sue funzioni e, in particolare, per la «valorizzazione dei beni
culturali e ambientali» (alinea del comma 1). Le lettere a), b) e b-bis)
(inserita dalla scorsa finanziaria) precisano quindi le forme di
collaborazione che il Ministero può attivare (accordi con soggetti
pubblici e privati, partecipazione a associazioni, fondazioni e società,
cui conferire in uso i beni, concessione a soggetti diversi da quelli
statali della gestione di servizi finalizzati al miglioramento della
fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico).
Precisa che il testo del Senato interviene sull'alinea e sulla lettera
b-bis), ridefinendo la competenza ministeriale, che viene limitata alle
attività di «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di
interesse nazionale». Il nuovo testo esclude dalla competenza del
Ministero, da una parte, le attività di «valorizzazione» dei beni
culturali, dall'altra i beni che non siano di interesse nazionale. Le
modifiche appaiono in armonia con quanto disposto dalla riforma del
titolo V della Costituzione, che - si ricorda - ha limitato la
legislazione esclusiva dello Stato alla tutela dei beni culturali ed
ambientali, affidando la «valorizzazione dei beni culturali e
ambientali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali»
alla legislazione concorrente.
Per quanto concerne l'individuazione dei beni «di interesse nazionale»,
rileva che la disposizione rinvia ai criteri indicati all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. Ai sensi di tale
rinvio sono pertanto di interesse nazionale: a) i beni riconosciuti per
legge come monumenti nazionali; b) quelli di interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali. Benché non sia espressamente richiamato,
si deve ritenere che, in concreto, l'individuazione dovrà avvenire con
il coinvolgimento delle regioni e, presumibilmente, avvalendosi della
Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
Sempre in materia di beni e attività culturali va inoltre segnalato il
comma 47 dell'articolo 80, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro
nel 2004 e 15 nel 2005 per gli interventi relativi alla Biblioteca
europea di Milano. La disposizione integra, per gli anni successivi al
2003, il rifinanziamento disposto direttamente dalla tabella D della
finanziaria, che attribuisce ai medesimi interventi 2 milioni di euro
per il 2003, rinnovando l'autorizzazione di spesa recata dalla legge n.
400 del 2000, che, da parte sua, aveva stanziato 2 miliardi di lire
(pari a euro 1.032.913) nel 2000 e 7 miliardi di lire (pari a euro
3.615.198) per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Va altresì ricordato che
il testo originario del disegno di legge finanziaria, come presentato
dal Governo, includeva i finanziamenti del 2004 e del 2005 nella stessa
Tabella D. Tali finanziamenti erano stati peraltro «soppressi» dalla
Presidenza della Camera in quanto la Tabella D (per leggi come quella in
oggetto) può disporre finanziamenti per il solo primo anno del triennio
considerato dalla finanziaria.
Sul fronte delle risorse rese disponibili per il settore, segnala anche
l'incremento dell'accantonamento di Tabella B relativo al Ministero per
i beni culturali, pari a circa 11 milioni di euro per il 2003, 9 milioni
per il 2004 e 8 milioni per il 2005.
Si possono infine segnalare le disposizioni sugli istituti di cultura
stranieri operanti in Italia, introdotte con il comma 22 dell'articolo
52, che modificano le norme della finanziaria 2002 volte a promuovere
l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse
culture nazionali, riconoscendo agli istituti di cultura stranieri,
convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo,
fruibile anche come credito d'imposta, per la realizzazione di
iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.
Sottolinea che le norme introdotte al Senato individuano gli istituti di
alta formazione con cui gli istituti stranieri debbono essere
convenzionati per fruire dell'agevolazione: si tratta della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, della Scuola centrale
tributaria e della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.
Sono poi definite le modalità di attribuzione del credito d'imposta,
prevedendo il ricorso a un criterio automatico di selezione, basato
sull'ordine cronologico degli atti di convenzionamento e, in subordine,
delle domande; si fissa, infine, un tetto massimo per i contributi, pari
a 1 milione di euro per ciascun istituto.
Per quanto riguarda la tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio,
relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e della
finanze, osserva che non è stata modificata nelle parti di competenza
della VII Commissione. Essa non sarà quindi considerata in questa sede
ai fini delle relazioni da rendere alla Commissione bilancio.
Conclusivamente, propone pertanto alla Commissione di riferire
favorevolmente sulla tabella n. 7 del disegno di legge di bilancio,
concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e connesse parti del disegno di legge
finanziaria, nonché sulla tabella n. 14, concernente lo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e connesse
parti del disegno di legge finanziaria.
|
7a |
3,
4, 5, 6, 10, 11, 17, 19 |
in sede referente, DdL
AC 3387, Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale
(17.12.02) Angela NAPOLI (AN), relatore, dopo
aver ringraziato il ministro Moratti e il sottosegretario Aprea per la
loro presenza, dà conto dell'esito delle audizioni informali svolte
dalla VII Commissione.
Rileva che sono state da più parti sollevate sia la questione
dell'anticipo dell'età per l'ammissione alle scuole dell'infanzia e
delle elementari, sia quella relativa alla dualità dei percorsi
formativi del secondo ciclo scolastico. Rispetto a quest'ultima
questione, precisa che sono state richieste garanzie precise rispetto
alla qualità del secondo canale formativo ed alla flessibilità dei
percorsi.
Rileva, inoltre, che da parte di alcuni soggetti auditi sono state
richieste garanzie in merito al mantenimento dell'autonomia delle
singole istituzioni scolastiche. Rispetto alle quote riservate alle
regioni, rileva, altresì, che è stata espressa la preoccupazione che
esse diventino di competenza esclusiva delle regioni stesse.
Osserva che sono state espresse perplessità e talune considerazioni
critiche sulla valutazione biennale e sull'esame di Stato da svolgersi
attraverso commissioni interne.
Sottolinea le perplessità espresse da alcuni dei soggetti auditi
rispetto all'alternanza scuola-lavoro, con riferimento al fatto che essa
abbia inizio all'età di quindici anni.
Sottolinea, inoltre, il fatto che siano stati espressi alcuni rilievi in
merito alla formazione degli insegnanti. A tale riguardo, con
riferimento alla laurea specialistica, è stata espressa la
preoccupazione che essa vada ad incidere solo relativamente
all'approfondimento disciplinare, riservando poco spazio al settore
pedagogico e comunque a quello legato all'attività di insegnamento. Per
quanto riguarda la questione del tirocinio, è stata espressa
l'opportunità che il relativo percorso non sia successivo alla laurea
specialistica, ma che sia integrato nel corso della stessa. Sottolinea,
altresì, che sono state avanzate richieste di chiarimento in merito alla
definizione di strutture universitarie adeguate a questo tipo di
percorso.
Rileva che, nel corso delle audizioni informali svolte dalla VII
Commissione, sono state sollevate anche la questione dei «precari
storici», con riferimento anche ai docenti usciti dalle SSIS e al
mantenimento del percorso previsto attualmente per queste ultime, e la
questione degli insegnanti di sostegno.
Osserva, quindi, che, oltre alla opportunità di prevedere adeguate
risorse finanziarie per l'attuazione del provvedimento in titolo, sono
stati chiesti numerosi chiarimenti in merito all'incidenza che avrà su
questo ultimo il disegno di legge costituzionale relativo alla
devoluzione, recentemente approvato dal Senato.
In conclusione, sottolinea che è stata espressa in maniera pressoché
unanime l'esigenza di una legge relativa alle istituzioni scolastiche
che sia attuata al più presto e che dia stabilità al settore della
scuola, che è stato oggetto di numerose innovazioni legislative che
hanno generato un certo clima di confusione.
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7a |
10,
11 |
L'11 dicembre la Commissione approva la Risoluzione
7-00163 sull'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e
grado
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7a |
4,
18 |
comitato ristretto, AC 587, Disciplina delle attività musicali
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7a |
4,
18 |
Interrogazioni: Posizione del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sulla risoluzione approvata dalla
Commissione cultura riguardo all'insegnamento della storia nelle scuole |
Senato
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Aula |
10,
11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Il 21 dicembre il Senato approva:
- la Legge finanziaria per il 2003
(AS 1826)
- il
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e
il bilancio pluriennale 2003-2005
(AS 1827) |
Aula |
3,
4, 5 |
Il 5 dicembre il Senato approva con 151 voti favorevoli e
89 contrari il DdL AS 1187,
Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione
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Commissioni |
7a |
12 |
Risoluzione
7-00163: insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e
grado
Il senatore MONTICONE interviene in merito ai
contenuti della risoluzione n. 7-00163, approvata ieri dalla 7a
Commissione della Camera, con la quale si impegna il Governo a vigilare
affinché nelle scuole italiane l'insegnamento della storia, in
particolare di quella contemporanea, venga impartito secondo criteri
oggettivi rispettosi della verità e tramite l'uso di libri di testo che
appaiano di assoluto rigore scientifico e che tengano conto in modo
obiettivo di tutte le correnti culturali e di pensiero. Al riguardo,
egli esprime l'auspicio che il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca voglia al più presto rendere noto, in sede di
Commissione istruzione del Senato, il suo orientamento relativamente
all'impegno che gli viene richiesto dal predetto atto di indirizzo.
Coglie inoltre l'occasione per soffermarsi su alcune questioni inerenti
all'insegnamento della storia nelle scuole.
Una prima osservazione attiene ai manuali di storia e alla loro validità
scientifica sotto il profilo didattico-pedagogico. Egli ricorda in
proposito la fruttuosa ricerca svolta in Germania dall'Istituto
Braunschweig, il quale, avvalendosi di un'esperienza ultraquarantennale
oltre che dell'apporto dei singoli Paesi europei (l'Italia ha
ufficialmente partecipato all'iniziativa), ha condotto un'indagine sui
libri di testo di storia pubblicati in Europa, analizzandoli da un punto
di vista multilaterale. Ne è emersa pienamente la difficoltà a
promuovere la scrittura di nuovi libri di testo, soprattutto laddove
l'obiettivo sia quello di contemperare le diverse interpretazioni della
storia ispirate a criteri di parte, nel senso cioè di ottenere dei
manuali che traggano fondamento da un lato in uno spirito di ricerca
volto seriamente all'accertamento dei fatti, dall'altro alla
comprensione delle diverse letture, anche documentate, attraverso le
quali quegli stessi fatti sono stati di volta in volta interpretati. Si
è anzi dovuto registrare lo scarso interesse della comunità
scientifica, verso la scrittura di libri di testo scolastici. Tale
difficoltà si manifesta vieppiù in sistemi scolastici in continua
trasformazione anche dal punto di vista delle metodologie didattiche.
La medesima indagine ha reso chiaro che è possibile intervenire in
senso correttivo sul materiale documentativo riportato nei manuali,
depurandolo sia da errori formali che da forzature di parte. E tuttavia
questo positivo risultato di accertamento e revisione delle fonti
documentarie utilizzate è rimasto patrimonio delle biblioteche e degli
istituti scientifici, senza che esso sia stato posto a disposizione
della manualistica e conseguentemente del sistema scolastico. Si è però
dimostrata la realizzabilità del confronto – sempre più
indispensabile in previsione della progressiva integrazione anche
sociale e culturale degli Stati partner dell'Unione europea –
tra gli storici e gli scrittori dei libri di testo. Ed è su questo
piano, vale a dire del confronto a livello scientifico, che potrebbero
essere riportati compiti di indirizzo relativamente alla compilazione
dei manuali di storia e quindi dell'insegnamento di tale disciplina
nelle scuole: non certo affidando tale funzione all'organo preposto
amministrativamente e politicamente all'ordinamento scolastico.
Il tema del confronto fra storici e insegnanti introduce del resto al
secondo aspetto fondamentale che il senatore ritiene di dover
sottolineare e cioè la formazione dei professori di storia, la cui
valorizzazione, lungi dall'interessare le sole strutture universitarie o
le scuole speciali, coinvolge direttamente il sistema dell'autonomia
scolastica. Il processo formativo, infatti, dovrebbe consentire ai
docenti di rafforzare l'offerta formativa degli istituti scolastici
autonomi, esaltandone le capacità di scelta non solo dei manuali, ma
anche di altro materiale culturale atto a migliorare la comprensione
delle culture di altri Paesi e quindi la loro interpretazione storica
dei fatti.
Quanto alle epoche storiche sulle quali concentrare l'attività
didattica, egli precisa di non aver condiviso l'orientamento dell'allora
ministro Berlinguer di privilegiare l'insegnamento della storia del
Novecento, pur comprendendone le motivazioni, che erano volte a rendere
più salda la conoscenza della contemporaneità. Ma, dopo aver rilevato
come anche la risoluzione approvata dall'altro ramo del Parlamento sia
particolarmente rivolta alla storia contemporanea, egli dichiara di non
condividere tale impostazione, ritenendo al contrario che l'insegnamento
della storia debba evidenziare crocianamente i profili di contemporaneità
rilevabili in ogni epoca storica. In proposito, il senatore richiama la
propria esperienza di insegnamento universitario, citando il caso di
molti studenti capaci di condurre ottimi lavori di ricerca sul
Cinquecento e sul Seicento con un approccio però contemporaneista.
L'obiettività, infatti, non è a rischio solamente dinanzi all'opera di
interpretazione di fatti storici contemporanei, ma lo è forse ancora di
più per le vicende dell'era moderna (basti pensare alla valutazione
della dominazione spagnola in America Latina, tema oggi assai attuale).
Tornando infine alla formazione universitaria dei futuri docenti di
storia, egli afferma l'esigenza che i relativi corsi si svolgano anche
attraverso la contaminazione e l'interrelazione con altre discipline.
Nel contempo, occorre garantire in tutte le facoltà un maggiore spazio
per l'apprendimento della storia. Una formazione generale di base che
tenga infatti conto della preparazione individuale dal punto di vista
storico favorirà il pieno sviluppo delle capacità umane anche a coloro
che abbracceranno in seguito l'attività di ricerca in diversi settori
scientifici.
Egli ribadisce conclusivamente l'opportunità di un confronto in materia
con il Governo, non per polemizzare con il Ministro o per esprimere
valutazioni di merito su un atto di indirizzo liberamente assunto
dall'altro ramo del Parlamento, bensì al fine di sviluppare un utile e
proficuo dibattito su un tema così rilevante.
|
7a |
5,
11, 17, 18 |
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
|
7a |
3 |
Il 3 dicembre la Commissione esprime parere favorevole con
osservazioni sullo Schema di decreto interministeriale riguardante le
dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003
|
dicembre Governo
23 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 20,10
a Palazzo Chigi
Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato un
decreto-legge di fine anno che contiene l'esecuzione da parte del
Governo del ritiro, chiesto dall'Unione europea, degli aiuti di stato
(legge Amato) sulle fusioni e concentrazioni bancarie. In più, il
provvedimento contiene anche una correzione della legge finanziaria che
estende al 16 marzo 2003 l'aliquota del 2,5% per il rimpatrio e
regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. Dopo il 16 marzo
l'aliquota va al 4% così come previsto dalla legge finanziaria.
La seduta ha avuto termine alle ore 20.20.
|
21 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 15,15
a Palazzo Chigi
Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato la
seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno 2003 e al bilancio pluriennale 2003-2005, che recepisce gli
effetti finanziari e contabili del disegno di legge finanziaria
licenziato dal Senato.
La seduta ha avuto termine alle ore 15,30.
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20 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 15,30 a
Palazzo Chigi
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta del Presidente del Consiglio, Berlusconi, del Ministro delle
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Urbani: -
un disegno di legge che disciplina l'insegnamento del restauro dei beni
culturali, individuando la figura del restauratore di beni culturali
mobili e di superfici decorate di beni architettonici sottoposti a
tutela, unico abilitato a compiere attività di restauro nei termini
definiti dal provvedimento. Successive disposizioni definiranno standard
di qualità dell'insegnamento ed il riordino delle Scuole di alta
formazione al restauro, nonchè l'equiparazione del diploma di
restauratore a quello di laurea specialistica. In sede di Conferenza
Stato-Regioni potranno essere definiti accordi diretti a organizzare
attività di formazione delle figure professionali di supporto al
restauratore; (...)
su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, Lunardi: -
uno schema di decreto presidenziale per l'organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione dei Vice Ministri. Il provvedimento va ora al
parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di
merito; (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 17,50.
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Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle ore 15,30 a
Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:
In relazione alle gravi problematiche occupazionali
dei lavoratori impegnati nei servizi di pulizia presso gli Istituti
scolastici, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, il
Consiglio si è impegnato a risolvere i problemi di copertura
finanziaria con apposito emendamento al disegno di legge finanziaria. Le
risorse occorrenti saranno tecnicamente individuate sui fondi del 2003,
che verranno integrati con le risorse del Fondo per l'occupazione, nel
limite della riduzione operata sulle disponibilità del 2002.
La decisione così adottata dal Consiglio dei Ministri assicura per
tutto l'anno 2003, senza interruzione, i contratti di lavoro in essere e
quindi i redditi dei lavoratori. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 16,40.
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Il Consiglio dei Ministri si è riunito
alle ore 9,15 a Palazzo Chigi
Il Consiglio dei Ministri,
ascoltata una relazione del Presidente Berlusconi sul compatto voto
della maggioranza al Senato, ha espresso rammarico per le polemiche che
hanno accompagnato l’esame e la votazione del disegno di riforma
costituzionale.
Il Consiglio ha, pertanto, unanimamente confermato il proprio convinto
riconoscimento ed apprezzamento per l’equilibrata e rispettosa azione
istituzionale del Capo dello Stato nella sua alta ed irrinunciabile
missione di garante della unità e indissolubilità dello Stato.
Il Consiglio ha, poi, approvato i seguenti provvedimenti: (...)
su proposta del Ministro degli affari esteri, Frattini, e del Ministro
per gli affari regionali, La Loggia:
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione della Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie, atto internazionale
redatto dal Consiglio d’Europa con l’obiettivo di proteggere le
lingue minoritarie e di promuoverne l’utilizzo al fine di
salvaguardarne l’eredità culturale; (...)
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, Moratti:
- un decreto presidenziale per la riorganizzazione ed il riordino del
Ministero, che completa un percorso di rinnovamento iniziato con
l’accorpamento del Ministero dell’istruzione e di quello
dell’università e che giunge a compimento con riserva di ulteriore
adeguamento una volta attuata la riforma del Titolo V della Costituzione
con una diversa ripartizione di competenze fra Stato e Regioni. Tre i
nuovi Dipartimenti: istruzione; università ed alta formazione
artistica, musicale e coreutica; ricerca. L’amministrazione periferica
viene basata sugli uffici scolastici regionali, con sede in ogni
capoluogo di regione, ed in articolazioni provinciali e subprovinciali;
(...)
Il Consiglio ha poi deliberato :
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca:
- avvio della procedura per la conferma del prof. Iginio MARSON a
Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia Sperimentale di
Trieste; (...)
In chiusura dei lavori i Ministri Stanca e Mazzella hanno informato il
Consiglio in merito alla prossima emanazione di una direttiva del
Ministro per l’innovazione e la tecnologia riguardante la trasparenza
dell’azione amministrativa e la gestione elettronica dei flussi
documentali. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 10,45.
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