GIUGNO 2002
Scuola Governo Parlamento
gennaio 2002
febbraio 2002
marzo 2002
aprile 2002
maggio 2002
giugno 2002
luglio 2002
agosto 2002
settembre 2002
ottobre 2002
novembre 2002
dicembre 2002
03 - 27 giugno Parlamento
Camera
|
Aula |
26 |
La Camera approva definitivamente il DdL
AC 1534-B, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici
(già approvato dal Senato il 20 marzo 2002)
|
Aula |
17,
18, 19 |
Il 19 giugno 2002 l'Aula approva definitivamente il DdL
AC 1696/B, Riordino della dirigenza statale (già approvato dal Senato il 17 aprile 2002)
|
Aula |
04 |
Il 4 giugno 2002 la Camera approva
il DdL su Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
|
Aula |
05 |
Interrogazioni a risposta immediata
PIERA CAPITELLI. Signor Presidente, ministro,
onorevoli colleghi, la non applicazione della legge n. 30 del 2000 e il
disegno di legge delega di riforma della scuola hanno creato una
situazione di grave incertezza nelle scuole e l'iter di discussione
avviato al Senato non fa certo intravedere soluzioni soddisfacenti e di
facile e prossima realizzazione. Eppure il ministro ha pensato di
potersi rivolgere alle famiglie: per rassicurarle? Ha pensato di farlo
con un opuscolo inserito in quotidiani e settimanali ad alta tiratura,
che illustra una riforma che non c'è ancora e che, nonostante ciò,
viene presentata come se fosse già tradotta in un provvedimento
legislativo e quindi immediatamente attuabile. È informazione questa?
Ma se anche lo fosse, in che poco conto si tiene il lavoro del
Parlamento che non si è ancora pronunciato in merito in nessuno dei due
rami?
Noi vogliamo prescindere dal tema della liceità di tale iniziativa, ma
non possiamo non chiederci quanto sia costata e da quale capitolo di
spesa siano stati reperiti i fondi. (...)
LETIZIA MORATTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla riforma degli
ordinamenti scolastici, prima ancora che fosse presentato il disegno di
legge attualmente all'esame del Senato, è stata attuata un'opera
sistematica di disinformazione, sia da parte di esponenti
dell'opposizione che da alcuni gruppi di docenti fortemente
sindacalizzati. Quest'opera di disinformazione è stata fatta sulla
stampa e anche con un'azione di volantinaggio nelle scuole con notizie
distorte e non vere. Tale opera di disinformazione è continuata anche
dopo la presentazione del disegno di legge e si è giunti a invitare
presidi e docenti ad attuare la legge n. 30 del 2000 che, come è noto,
manca dei relativi atti applicativi, e a non tener conto delle
indicazioni del ministero.
In tale contesto era preciso dovere del Governo e del ministero fornire
ad oltre 8 milioni di studenti e alle relative famiglie un'informazione
puntuale, chiara e completa sul riordino degli ordinamenti scolastici.
Tale riforma è interesse di tutta la società, pertanto siamo sorpresi
che l'opposizione chieda notizia su capitoli di spesa e costi - peraltro
esigui - su un'iniziativa di informazione doverosa che attiene ai grandi
processi di innovazione della scuola.
Inoltre, nella lettera introduttiva da me inviata agli studenti, ai
docenti e alle famiglie, ho precisato che il dibattito parlamentare,
sicuramente contribuirà a migliorare e ad arricchire il progetto in
corso di esame in Parlamento. Ho anche aggiunto che questa guida
rappresenta uno strumento di comunicazione e di dialogo, quel dialogo
che, da sempre, ha cercato di instaurare con tutto il mondo della
scuola. Peraltro, è noto che nel ministero vi è un'apposita direzione
generale competente sulla comunicazione che ha il compito istituzionale
di diffondere informazioni sulla scuola alla società.
Anche i precedenti governi, in più occasioni ed in particolare per
quanto riguarda l'articolazione dei cicli, hanno usato strumenti
analoghi con gli stessi obiettivi, come risulta dal materiale diffuso a
suo tempo nelle scuole e a mezzo stampa dalla stessa direzione generale.
La stampa e la distribuzione dell'opuscolo sono state realizzate a cura
del Poligrafico dello Stato e la distribuzione è avvenuta utilizzando
le tradizionali vie di collegamento con le scuole. Tutta l'azione
effettuata in via preventiva e quella che seguirà è destinata a
soddisfare i bisogni degli studenti, dei docenti, dei genitori che
devono tutti capire quali sono i processi di cambiamento in corso nella
scuola. (...)
GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, onorevole
ministro, fa un po' impressione sentir parlare di disinformazione da
parte di un membro di un Governo il cui Presidente del Consiglio detiene
la totalità dei mezzi di informazione in questo paese e a fronte del
quale gruppi di studenti, docenti, singoli cittadini, esercitando il
loro sacrosanto diritto - dire quasi dovere - di discutere, di valutare
e di pensare e provano a capire quale sia il futuro della loro scuola.
Se abbiamo presentato questa interrogazione - e al riguardo la sua
risposta è veramente insoddisfacente - è perché non neghiamo la
legittimità della comunicazione istituzionale che, come lei ha
ricordato, è stata portata avanti anche dal nostro precedente Governo;
ciò però avviene su capitoli di bilancio delegati alla comunicazione
istituzionale. In questo caso, invece, vi è il sospetto che i fondi
necessari siano stati reperiti utilizzando capitoli destinati alla
scuola pubblica italiana, dunque vi è già un problema di carattere
economico. Inoltre, la comunicazione istituzionale avviene quando il
Governo ha adottato dei provvedimenti, sui quali vi sono prove certe
riguardo ai numeri, alle cifre. Quando invece il Governo non ha adottato
provvedimenti ciò che contrabbanda per informazione, di fatto è
propaganda, è tentativo di costruzione di consenso preventivo intorno
ad una proposta che ancora deve compiere tutto il proprio iter.
Lei poteva informare gli italiani e mi fa piacere che abbia parlato di
doverosa informazione alla famiglia e agli studenti, ma lei doveva
spiegare agli studenti il motivo per cui sono stati tagliati 34 mila
posti concernenti la docenza nelle scuole: questo è un fatto! Si
sarebbe trattato di informazione se si fossero spiegate le ragioni di
questo fatto. Perché tagliate le risorse all'edilizia scolastica? Perché
cambiate la fisionomia degli esami di maturità attraverso
quell'aberrante legge finanziaria che cambia le commissioni e quindi
abbassa il valore legale del titolo di studio? Di questo voi avreste
dovuto dare comunicazione agli italiani, ma siccome in questo caso vi
sono i fatti che parlano, cioè le leggi, avete preferito parlare di una
riforma non ancora attuata saltando, tra l'altro, Parlamento e parti
sociali.
|
Commissioni |
7a |
|
in sede referente, DdL AC 495,
736,
965
e 2113,
Diritto allo studio e Parità scolastica |
7a |
20,
25 |
in sede referente, A C 2238,
Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca
scientifica (già approvato dal Senato) |
7a |
20,
27 |
in sede referente, DdL AC 1773
e 2009, Regolarizzazione delle iscrizioni a diplomi universitari e di
laurea per l'anno accademico 2000-2001
Il 27 giugno la Commissione delibera di adottare la proposta
di legge n. 1773
quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente. |
7a |
26 |
Risoluzioni Insegnanti di
Sostegno |
7a |
12,
26, 27 |
Nuovo
schema di regolamento in materia di autonomia delle Accademie e dei
Conservatori, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 |
7a |
18,
19 |
Proposta di nomina del
professor Elio Bava a presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale
"Galileo Ferraris" di Torino |
7a |
18 |
in sede referente, DdL AC 2556,
Ratifica Convenzione
riconoscimento titoli di studio relativi all'insegnamento superiore
nella regione europea
Il 18 giugno le Commissioni 3a e 7a deliberano,
all'unanimità, di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso
favorevole all'Assemblea sul disegno di legge AC 2556
del Governo
|
7a |
18 |
in sede referente, DdL AC 2209,
Riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero |
7a |
11,
12 |
Il 12 giugno 2002 la
Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di nomina della
professoressa Stefania Fuscagni a presidente dell'INDIRE |
7a |
04,
11 |
alla I Commissione, DdL
AC 1696/B, Riordino della dirigenza statale (già approvato dal Senato il 17 aprile 2002)
L'11 giugno 2002 la Commissione esprime parere
favorevole alla I Commissione
|
11a |
12,
19 |
DdL
Insegnanti di religione cattolica (DdL AC 561,
580,
737,
909,
1433,
1487,
1493,
1908/L,
1972,
2480)
|
Senato
|
Commissioni |
1a |
19 |
La Commissione esprime parere
non ostativo al DdL
A.S. 1306, Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale
|
1a |
26 |
La Commissione approva l'Indagine
Conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V
della Parte II della Costituzione
|
7a |
25,
27 |
parere alla 1a Commissione, DdL
Costituzionale AS 1187, Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione
(25.06.02) Il relatore COMPAGNA riferisce sul
disegno di legge, ricordando che le competenze delle regioni
nell'ambito del sistema scolastico, secondo l'originaria formulazione
dell'articolo 117 della Costituzione, erano limitate al canale della
formazione professionale, in relazione al quale veniva loro attribuita
la potestà legislativa concorrente. Tuttavia, risale soltanto al
1977, grazie al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la
connessione fra regioni e sistema della formazione professionale. Da
allora la storia di tale connessione è stata contrassegnata da un
costante disagio causato sia dal contrasto tra regioni e Pubblica
istruzione, che non ha voluto in alcun modo trasferire l'istruzione
professionale di Stato al sistema regionale, sia dalla difficoltà a
trovare una soluzione che consentisse di utilizzare le qualifiche
professionali come titoli di accesso al mercato del lavoro.
Il settore dell'istruzione professionale inoltre ha finito per essere
schiacciato dalla discussione sull'innalzamento dell'obbligo
scolastico e la riforma della secondaria superiore, per poi, dagli
anni Ottanta, essere sottoposto a una critica serrata dovuta in parte
alle difficoltà da parte delle regioni di dare nuovo impulso alle
strutture ereditate dal Ministero del lavoro e in parte agli sprechi e
agli usi impropri delle risorse per la formazione che avevano
provocato non pochi scandali in quasi tutte le regioni italiane.
La riforma del Titolo V della Costituzione, conseguenza
dell'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha
decisamente rafforzato il ruolo delle regioni nel sistema
dell'istruzione e in merito all'impatto che il nuovo dettato
costituzionale ha sul comparto della scuola il relatore rinvia alle
considerazioni svolte dal ministro La Loggia in Commissione in
occasione dell'audizione tenuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei
beni culturali, nel corso della quale lo stesso Ministro ha esposto le
sue osservazioni anche per quanto concerne il settore dell'istruzione.
Il relatore si sofferma poi sul disegno di legge costituzionale in
titolo, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, inserendo un
ulteriore comma dopo il quarto, ove si stabilisce che le regioni
attivano la competenza legislativa esclusiva in alcune materie che,
sebbene articolate in quattro punti, fanno in realtà riferimento a
tre settori: sanità, istruzione e polizia. Il settore dell'istruzione
attiene in effetti a due dei campi di intervento elencati
rispettivamente alla lettera b), riguardante l'organizzazione
scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione, e
alla lettera c), concernente la definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione.
Peraltro, se il provvedimento richiama il comparto dell'istruzione in
due diverse lettere, gli specifici settori su cui si dovrebbe
esercitare la potestà legislativa regionale esclusiva sono ben tre,
vale a dire l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti e
la predisposizione dell'offerta formativa per la parte di competenza
regionale.
La relazione introduttiva al disegno di legge, pur non avendo valore
normativo, precisa poi qualcosa in più rispetto al testo del
provvedimento. Vi si legge infatti che la legislazione statale dovrà
definire esclusivamente le norme generali in materia di ordine degli
studi, standard di insegnamento e condizioni per il
conseguimento e la parificazione dei titoli di studio, dovendo inoltre
assicurare l'omogeneità complessiva degli studi nel senso di
contemperare i "saperi" comuni con i "saperi"
locali. Sempre secondo la relazione, è invece in capo alle regioni la
potestà legislativa esclusiva sui tre aspetti esplicitati nell'unico
articolo del disegno di legge, ovvero organizzazione, gestione e
programmazione di specifico interesse regionale.
Egli segnala inoltre che le regioni italiane, chiamate ad esprimersi
sul provvedimento in oggetto in sede di Conferenza unificata, si sono
apertamente spaccate, producendo due documenti diversi e in larga
parte divergenti: uno favorevole al testo governativo e sottoscritto
da Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia e Veneto; l'altro, di avviso sfavorevole al progetto, e
condiviso da Emilia-Romagna, Campania, Marche, Toscana e Umbria.
Il relatore sottolinea quindi che il nuovo comma che si vorrebbe
introdurre all'articolo 117 comporta alcune innovazione lessicali, che
riguardano due diversi profili: la qualificazione della competenza
legislativa regionale quale "esclusiva" (definizione finora
riservata dalla Costituzione alla potestà statale) e l'uso
dell'espressione "le regioni attivano la competenza". Sotto
il primo aspetto, sorge il problema di chiarire se vi sia una
differenziazione fra questa competenza esclusiva e quella residuale
generale delle regioni di cui al comma quarto dell'articolo 117, posto
che l'interpretazione prevalente ritiene che tale potestà legislativa
regionale residuale e generale incontri gli stessi (e quei soli)
limiti che vengono fissati dalla Costituzione per la potestà
legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire il rispetto della
Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali. Se dunque si volesse intendere un
concetto diverso nel richiamare esplicitamente una competenza
esclusiva, non sarebbe chiara la differenziazione rispetto alla
competenza generale residuale attribuita alle regioni dal già
ricordato comma quarto dell'articolo 117.
Quanto al verbo "attivare", non appare univocamente certo se
– ed eventualmente in cosa – l'attivazione sia diversa dall'avere
una competenza ed esserne titolare. Inoltre, la formulazione della
disposizione in oggetto non sembra porre un obbligo a carico delle
regioni, configurando piuttosto un potere/dovere di attivare la
predetta competenza da parte degli enti regionali. Per questi motivi,
potendo alcune regioni attivare la competenza e altre no, è stato
anche prefigurato il rischio di disuguaglianze a livello nazionale
nelle materie contemplate dalla riforma costituzionale in esame. Ma
del resto è proprio del federalismo, se correttamente inteso, essere
caratterizzato da diversità e disuguaglianze.
Ancora dal punto di vista della lettera delle disposizioni recate
dall'atto n. 1187, egli rileva poi come meriti un'opportuna
riflessione il ricorso alla semplice dizione "Le regioni",
sorgendo la questione se il riferimento valga solo per quelle a
statuto ordinario o anche per quelle a statuto speciale. Se infatti
non vi sono ragioni rinvenibili per le quali le cinque autonomie
differenziate e le province autonome dovrebbero avere ambiti di minore
incidenza nelle materie indicate dal disegno di legge rispetto a
quelli assegnati alle regioni ordinarie, è altresì vero che la legge
costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare il Titolo V, ha ritenuto
di esplicitare, all'articolo 10, che le disposizioni da quel testo
introdotte si sarebbero applicate anche alle regioni a statuto
speciale; ciò che non è espressamente detto invece nel provvedimento
in esame.
Da ultimo, il relatore pone in evidenza il carattere fortemente
innovativo della riforma costituzionale proposta con il presente
disegno di legge, che andrebbe ad aggiungersi alle già significative
innovazioni che il nuovo Titolo V della Costituzione ha introdotto in
un comparto tradizionalmente contrassegnato da un accentuato
centralismo. Egli rileva tuttavia che sarebbe stato più opportuno che
nel processo avviato negli ultimi anni e diretto a correggere e
modificare la richiamata tradizione centralistica in campo scolastico
fosse stato assegnato un ruolo di maggiore momento al Ministero
competente per l'istruzione, in modo da privilegiare gli aspetti di
merito rispetto al profilo metodologico di cui si è reso interprete
il Ministero per le riforme istituzionali.
|
7a |
12,
19, 20 |
Nuovo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia
statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508 |
7a |
05,
07, 12 |
in sede delibertante, DdL
A.S. 1356, Equiparazione tra diploma in educazione fisica e laurea in
scienze delle attività motorie e sportive
E' fissato per venerdì 7 giugno, alle ore 12, il
termine per la presentazione degli emendamenti
Il 12 giugno 2002 la Commissione accoglie senza
emendamenti il DdL
A.S. 1356, Equiparazione tra diploma in educazione fisica e laurea in
scienze delle attività motorie e sportive
|
7a |
12 |
Il 12 giugno 2002 la
Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di nomina del
Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
di Torino |
7a |
05 |
Il 5 giugno 2002 la Commissione
esprime parere favorevole alla proposta di nomina della professoressa
Stefania Fuscagni a Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca educativa con 11 voti favorevoli e 2 astenuti |
7a |
04 |
Interrogazioni
Il sottosegretario Valentina APREA risponde
all'interrogazione n. 3-00385 del presidente Asciutti ed altri, sulla
valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al riguardo, la
rappresentante del Governo precisa che la legge 19 novembre 1990, n.
341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari,
nell'istituire le scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (SSIS) finalizzate alla formazione degli insegnanti di
scuola secondaria, ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al
termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i
relativi diplomi.
Sottolinea poi che il decreto interministeriale 24 novembre 1998,
recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che, nei
concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in
quelli per soli titoli, i relativi bandi di concorso debbono
attribuire a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica
scuola di specializzazione un punteggio aggiuntivo rispetto a quello
spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti
all'istituzione delle SSIS e più elevato rispetto a quello attribuito
per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e
perfezionamento universitari.
Rileva inoltre che il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per
l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha stabilito che l'esame di
Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di
specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n.
124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri
e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione
alla scuola di specializzazione sia di esami finali, nonché la
definizione del punteggio da attribuire al risultato finale sia ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini
dell'esito del concorso per esami e titoli, richiedendo che detto
punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998
suindicato. Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale
4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato
presso le SSIS viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a
quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti. Tale
punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso
seguito dagli specializzati (due anni di corso intensivo, verifiche
intermedie, tirocinio ed esami finali) e alla preparazione di alto
profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.
Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati a seguito della
frequenza delle SSIS di cumulare i 30 punti predetti con il punteggio
previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza
dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico
consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere
dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla
durata del rapporto di lavoro, debbono essere valutabili.
Il Sottosegretario ricorda poi che il tribunale amministrativo
regionale (TAR) del Lazio, con sentenza del 20 maggio scorso, ha
ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio
aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli
specializzati. Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella
di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale 12
febbraio 2002, n. 11, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al
punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di
insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di
specializzazione all'insegnamento secondario. In proposito, va
sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha
esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti degli specializzati dalle SSIS, affermando la piena
legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola
eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio
prestato durante i corsi. Pertanto, l'Amministrazione non interporrà
appello e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla
pronuncia le graduatorie permanenti. Infatti con una prossima
ordinanza ministeriale, presumibilmente si stabilirà che coloro che
frequentano i corsi di specializzazione non potranno prestare
contemporaneamente servizio di insegnamento. Ella rileva infine come
le eccezioni espresse dal predetto TAR trovino corrispondenza nella
formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1306, riguardante
la riforma scolastica, che prevede appunto lo svolgimento del
tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica.
Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Sottosegretario per la sua
risposta e osserva tuttavia che l'intero meccanismo dell'attribuzione
dei punteggi e dell'inserimento nelle graduatorie permanenti dovrà
essere rivisto alla luce dell'esperienza concernente le SSIS, in modo
da sciogliere il nodo del doppio canale di reclutamento e di garantire
a tutti pari opportunità. Per tali ragioni egli si dichiara
parzialmente soddisfatto.
Il sottosegretario Valentina APREA risponde poi all'interrogazione n.
3-00422 della senatrice Acciarini, sull'inserimento nella terza fascia
delle graduatorie permanenti di coloro che frequentano corsi per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, evidenziando che la
questione ivi rappresentata è stata risolta nel senso auspicato dalla
senatrice interrogante.
Infatti, tenuto conto che da parte di numerose SSIS è stata fatta
presente l'impossibilità di anticipare i tempi già programmati per
la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo
da consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio
2002, con decreto direttoriale del 29 maggio 2002 è stato consentito
a coloro che concludono gli esami finali tra il 1° giugno 2002 ed il
20 luglio 2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Detto
inserimento potrà avvenire nel doveroso rispetto delle posizioni dei
candidati che, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 12
febbraio 2002, conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di
partecipazione alle procedure.
Pertanto, con il predetto decreto è stato consentito a coloro che
frequentano corsi destinati a concludersi entro il 20 luglio 2002 di
presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Tale inserimento è previsto dallo stesso decreto in una prima fase,
con riserva, in una graduatoria provvisoria in coda alla terza fascia
delle graduatorie permanenti, costituite ai sensi del predetto decreto
del 12 febbraio 2002, con l'attribuzione del punteggio minimo previsto
dalla tabella annessa al decreto stesso. Peraltro, a conclusione del
corso, previa documentazione del punteggio conseguito, nelle
graduatorie definitive il personale medesimo consegue il punteggio
spettante sulla base della stessa tabella in relazione alla votazione
con la quale ha conseguito l'abilitazione.
La senatrice ACCIARINI ringrazia il Sottosegretario per la risposta
fornita alla sua interrogazione e per l'attenzione posta al problema
da lei sollevato, ritenendo che il Governo stia affrontando in maniera
corretta la questione dello svolgimento di corsi di specializzazione e
della successiva valutazione, anche in considerazione della sentenza
del TAR del Lazio ricordata poc'anzi in occasione della risposta alla
precedente interrogazione. Tuttavia, proprio in riferimento ad alcune
anticipazioni rilasciate dalla stessa rappresentante del Governo
relativamente al problema affrontato dall'interrogazione del
presidente Asciutti, la senatrice invita ad adottare un'opportuna
cautela prima di prevedere il divieto di svolgere il servizio di
insegnamento durante il periodo di frequenza dei corsi di
specializzazione.
Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all'interrogazione
n. 3-00403 della senatrice Acciarini, sull'ordinanza ministeriale 21
maggio 2001, n. 90, concernente le istruzioni operative per gli
scrutini e gli esami relativi all'anno scolastico 2000-2001 nei
confronti degli allievi in situazioni di handicap. In merito a
tale interrogazione, ella osserva che le preoccupazioni della
senatrice interrogante non hanno ragione di essere, in quanto
l'ordinanza in parola conferma che gli studenti, che seguono un
percorso formativo individualizzato e che sono ammessi agli esami di
licenza media, sostengono prove differenziate idonee a valutare il
loro progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di
apprendimento iniziali, conseguendo, pertanto, nel caso di esito
positivo delle prove, il diploma.
La stessa ordinanza ministeriale, peraltro, ha aggiunto a tale
previsione una ulteriore ipotesi, offrendo agli allievi che non
raggiungono gli obiettivi previsti dal percorso formativo
individualizzato la possibilità di essere egualmente ammessi agli
esami per conseguire un attestato di credito formativo, con il quale
proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori, sia pure
al solo fine del riconoscimento di crediti formativi.
D'altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media
si consegue al termine di un esame di Stato e che ad esso, stante il
vigente sistema del valore legale dei titoli di studio, sono connessi
specifici contenuti formativi.
La senatrice ACCIARINI ritiene che la risposta del Governo non abbia
del tutto affrontato la questione sollevata dall'interrogazione in
oggetto. Il profilo più problematico, infatti, attiene all'attestato
di credito formativo che i centri provinciali del lavoro, sulla base
della normativa vigente, non considerano titolo di studio. Ciò
risulta penalizzante per gli studenti interessati, che vengono quindi
considerati in possesso della solo licenza elementare.
Tale meccanismo appare pertanto come un canale d'uscita dalla scuola
media di livello secondario. Sarebbe allora importante sapere quanti
sono coloro che utilizzano effettivamente questa possibilità di
proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori e quali
siano i rapporti che intercorrono fra questi studenti e i centri
provinciali del lavoro. Ella raccomanda infine al Governo una rapida
soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili
ricorsi in sede giurisdizionale delle famiglie interessate.
|
06 - 28 giugno Governo
28 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 9,55 a
Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno:
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Tremonti, due disegni di legge
relativi, rispettivamente, al Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per il 2001 e alle disposizioni per l’assestamento del
bilancio dello Stato per l’anno in corso.
Il primo disegno di legge (Rendiconto 2001) prende atto, nell’ambito
del processo di risanamento della finanza pubblica, dei risultati
conseguiti l’anno scorso nell’evoluzione dei conti pubblici. In tale
contesto, i risultati del bilancio statale, nei termini “parificati”
dalla Corte dei conti il 26 giugno scorso unitamente al conto del
patrimonio dello Stato, costituiscono una componente del complessivo
conto delle pubbliche Amministrazioni, al quale sono riferiti i
confronti internazionali anche in sede Eurostat. Il saldo netto da
finanziare in termini di competenza si attesta al livello di 16,6
miliardi di euro, derivante da entrate finali per 376,8 miliardi di euro
e da spese finali per 393,4 miliardi di euro.
Il secondo disegno di legge si inserisce nelle linee di risanamento
della finanza pubblica la cui situazione è in corso di revisione, anche
ai fini della costruzione del prossimo Documento di programmazione
economica-finanzaria. Il provvedimento accoglie l’impostazione di una
rigorosa razionalizzazione della gestione, recependo gli aggiornamenti
connessi con la più recente evoluzione tendenziale. Gli iniziali
risultati differenziali in termini di competenza mostrano un
peggioramento: il saldo da finanziare passa da 32,8 a 36,2 miliardi di
euro; il risparmio pubblico da 9,6 a 8,2 miliardi di euro e ciò per
effetto di una maggiore spesa di 1,3 miliardi di euro dovuta in gran
parte all’adeguamento degli oneri per il personale della scuola.
Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro della Giustizia,
Castelli:
- un decreto-legge che conferma l’efficacia della disciplina
processuale vigente in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni, fino all’entrata in
vigore della nuova normativa (in fase di avanzata definizione) e
comunque non oltre il 30 giugno 2003; (...)
Il Consiglio ha poi adottato le seguenti deliberazioni:
su proposta del Presidente del Consiglio: (...)
- nomina a consiglieri della Corte dei conti del generale di Corpo
d’armata Aldo CARLESCHI, del consigliere parlamentare dott. Roberto
MILANESCHI e del dirigente di prima fascia dott. Romano DI GIACOMO;
su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca:
- nomina del prof. Elia BAVA a Presidente dell’Istituto elettrotecnico
nazionale “Galileo Ferraris” di Torino, nonché avvio della
procedura per la nomina della prof.ssa Maria Cristina PEDICCHIO a
Presidente del Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo
sviluppo dell’Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella
provincia di Trieste.
La seduta ha avuto termine alle ore 10,15.
|
20 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,00 a
Palazzo Chigi
Il Consiglio dei Ministri, sentito dal Presidente
Berlusconi in ordine alla proposta di revoca della nomina dell’On.
Vittorio Sgarbi a Sottosegretario di Stato ai Beni e Attività
culturali, ha espresso unanime avviso favorevole, avendo collegialmente
ritenuto che sono venute meno le condizioni per la permanenza dell’On.
Sgarbi nella carica e nelle funzioni di Sottosegretario di Stato.
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: (...)
su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Moratti:
- due disegni di legge finalizzati a:
1) consentire l’utilizzazione di specifici stanziamenti (previsti
dalla Finanziaria 2002) in favore delle Università e degli Istituti
universitari non statali, legalmente riconosciuti, per assicurare
l’uniformità di trattamento in tema di diritto agli studi (erogazione
di borse di studio), nonché delle Istituzioni statali di alta
formazione artistica e musicale per indifferibili interventi nel settore
edilizio;
2) determinare il valore legale dei nuovi diplomi accademici di primo e
secondo livello, rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, sia ai
fini dell’ammissione ai corsi di laurea e laurea specialistica in
ambito universitario, che dell’accesso ai pubblici concorsi. Il
medesimo valore legale viene attribuito anche ai titoli rilasciati
secondo l’ordinamento previgente la riforma. Si prevede altresì che i
diplomi rilasciati dalle predette Istituzioni prima della riforma
mantengano la loro validità per l’accesso all’insegnamento, nonché
ai corsi ed alle scuole di specializzazione; (...)
Su proposta del Ministro Moratti, il Consiglio ha poi deliberato la
nomina della prof.ssa Renata FUSCAGNI a Presidente dell’Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
– INDIRE e l’avvio della procedura per la nomina del prof. Renato
D’ANGIO’ a Presidente dell’Ente nazionale assistenza magistrale
– ENAM. Inoltre, su proposta del Ministro Urbani, il Consiglio ha
anche deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2002 dell’incarico di
Commissario straordinario della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) conferito al prof. Mauro MASI. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,25.
|
14 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,05 a
Palazzo Chigi
(...) Il Consiglio, previa relazione del Ministro La
Loggia, ha approvato un disegno di legge che adegua l’ordinamento
della Repubblica al nuovo Titolo V della Costituzione.
Il provvedimento, a seguito dell’entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001, è volto ad individuare alcune
disposizioni necessarie per conformare l’ordinamento vigente alle
nuove norme costituzionali immediatamente applicative nonché, sulla
base di espressa previsione costituzionale, per disciplinare alcuni
settori.
In particolare il provvedimento intende: a) individuare i vincoli
derivanti alle potestà legislative statali e regionali dal primo comma
dell’articolo 117 della Costituzione; b) regolare i rapporti tra
legislazione statale e regionale delegando, inoltre, il Governo ad
emanare decreti legislativi di ricognizione dei principi fondamentali
vigenti nelle materie di legislazione concorrente; c) disciplinare la
potestà statutaria e regolamentare degli enti locali; d) definire, in
attuazione dell’articolo 117, comma quinto, la partecipazione delle
Regioni alla formazione degli atti comunitari; e) dettare, in attuazione
dell’articolo 117, commi quinto e nono, le norme procedurali relative
all’attuazione ed all’esecuzione degli Accordi internazionali, nonché
individuare i casi e le forme relative alla possibilità che le Regioni
concludano accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad
altro Stato; f) dare attuazione all’articolo 118 della Costituzione in
ordine all’esercizio delle funzioni amministrative provvedendo a
dettare la disciplina per i trasferimenti delle risorse relative alle
funzioni che la nuova legge costituzionale attribuisce alle autonomie;
g) attribuire alla Corte dei conti la verifica del rispetto degli
equilibri di bilancio degli enti territoriali, nonché il controllo
successivo sulla gestione, ed attribuire alle Regioni la possibilità di
richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali
della Corte dei conti, che, sono integrate con due componenti designati
dalla Regione e dalle Autonomie locali; h) definire, ai sensi
dell’articolo 120 della Costituzione, le procedure idonee a garantire
l’esercizio dei poteri sostitutivi, prevedendo l’eventuale adozione
di provvedimenti; i) precisare che nelle materie di legislazione
concorrente ed esclusiva regionale non possono essere più adottati atti
di indirizzo e coordinamento; l) prevedere che la Corte Costituzionale,
per le leggi regionali o statali impugnate, debba fissare l’udienza di
merito entro i trenta giorni dal deposito del ricorso e che il
dispositivo della sentenza sia depositato entro 15 giorni
dall’udienza; m) istituire la figura del Rappresentante dello Stato
per lo svolgimento, a seguito della soppressione della figura del
Commissario del Governo, delle funzioni statali residuali non
riconducibili a quelle indicate negli articoli della Costituzione
abrogati; n) demandare alle Commissioni paritetiche previste dagli
Statuti speciali la redisposizione delle norme di attuazione per la
definizione dei beni e delle risorse da trasferire nelle materie che, ai
sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono
attribuite alle Regioni a Statuto speciale in quanto non già
contemplate dai rispettivi Statuti.
Sul disegno di legge è stato acquisito il parere della Conferenza
unificata e della Corte dei conti. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 13,40.
|
6 |
Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,10 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del
giorno:
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro Moratti:
- un decreto-legge che consente per talune professioni (agronomo e
dottore forestale, architetto, assistente sociale, biologo, chimico,
geologo, ingegnere e psicologo) di sostenere le imminenti prove degli
esami di Stato secondo le modalità in vigore prima della recente
riforma in materia. Sono inoltre confermate per l’anno accademico
2002-2003 le modalità di selezione utilizzate nel precedente anno per
l’ammissione alle scuole di specializzazione concernenti le
professioni legali, per le quali è allo studio una rivisitazione delle
attuali procedure di valutazione. E’ prevista altresì la possibilità
di espletare il tirocinio per l’accesso alle professioni di ragioniere
e dottore commercialista per i nuovi laureati e laureati specialisti
nelle discipline economiche, in attesa della regolamentazione dei
relativi Ordini. E’ infine prorogata la durata in carica dei
componenti dei consigli provinciali, regionali e nazionali degli Ordini
professionali, fino all’entrata in vigore dell’emanando regolamento
che definirà le nuove procedure elettorali e comunque non oltre il 30
giugno 2003; (...)
Previa ampia illustrazione del Ministro Maroni, il Consiglio ha preso in
esame e condiviso il Piano nazionale d’azione per l’occupazione 2002
(NAP), che costituisce il documento di monitoraggio delle politiche del
lavoro che l’Italia deve presentare annualmente alla Commissione
Europea. Il Piano è’ stato redatto secondo la “griglia” indicata
dalla stessa Commissione, derivante dagli orientamenti della Strategia
europea per l’occupazione, di comune accordo tra Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, le Amministrazioni dello Stato direttamente
interessate (Economia, Istruzione, Università e Ricerca scientifica,
Attività produttive, Ambiente, Funzione pubblica, Innovazione e
tecnologie, Pari Opportunità), le Regioni, le Province e le Autonomie
locali. Il NAP 2002 tiene conto anche delle osservazioni delle parti
sociali, come richiesto esplicitamente dalla predetta Strategia europea
per l’occupazione.
Il Piano, sottolineando le criticità del mercato del lavoro in Italia,
riconferma le azioni poste in essere per innalzare il tasso di
occupazione e accrescere la qualità del lavoro; in particolare,
prevede:
- misure di carattere straordinario per la rapida emersione di una quota
rilevante di economia sommersa;
- riforma del sistema educativo-formativo per accrescere il livello e le
competenze delle persone;
- riforma del mercato del lavoro per allargare le possibilità di
accesso al lavoro, sviluppare le politiche di occupabilità e coniugare
politiche di flessibilità con sicurezza per i lavoratori.
Grande rilevanza assumono le azioni volte ad accrescere il tasso di
occupazione delle donne e degli anziani, cui sono rivolti i due
provvedimenti chiave della strategia del Governo: il disegno di legge
sul mercato del lavoro e quello in materia previdenziale.
Il Governo intende ribadire che gli obiettivi della Strategia europea
per l’occupazione possono essere conseguiti con la realizzazione di
percorsi formativi che consentano l’acquisizione di un insieme di
conoscenze e di competenze capaci di elevare e approfondire la
preparazione culturale di tutti i giovani e gli adulti per renderne, al
tempo stesso, più agevole l’ingresso nel mondo del lavoro. E’ stato
altresì riconfermato l’obiettivo di legare la sua azione a target
quantitativi, come più volte richiesto dall’Unione europea: un tasso
di occupazione generale del 58,5% nel 2005 (+ 4 punti percentuali
rispetto al 2002), un target per l’occupazione femminile del 46% (+ 5
punti percentuali), un target per l’occupazione degli anziani del 40%
(+12 punti percentuali). Tali obiettivi ambiziosi, ma realistici,
permangono al di sotto degli obiettivi medi dell’Unione europea.; va
comunque evidenziato che per la prima volta vengono fissati
dall’Italia. (...)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,35..
|
|