NOVEMBRE 2000
02 - 30 novembre Scuola e Parlamento
Camera
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Aula |
17 |
La Camera approva il DdL AC
7328-bis, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001) con 284 voti favorevoli,
188 contrari e 2 astenuti
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Aula |
17 |
La Camera approva il DdL AC 7329,
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale per il triennio 2001-2003 con 287 voti favorevoli, 73 contrari
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Aula |
15 |
Informativa urgente del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla mozione approvata dal
consiglio regionale del Lazio in materia di testi scolastici di storia
Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei chiarire
un punto in via preliminare: ciò di cui discutiamo non è se esistano,
o possano esistere, libri di testo - ed anche non di testo - definibili
come faziosi, ma se esista, in qualunque forma, un potere pubblico
diretto o indiretto di accertarlo e di collegare eventualmente
sovvenzioni e benefici pubblici ad un accertamento di faziosità o di
non faziosità.
Mi ha colpito che buona parte della discussione, peraltro
chiarificatrice, che si è svolta nei giorni successivi all'annuncio di
un'ipotesi di commissione della regione Lazio - e poi anche di altre
regioni - sia stata dedicata alla citazione specifica di taluni libri e
all'affermazione anche appassionata che contenuti di questo o di quel
libro possano essere faziosi. Questo non è il tema in discussione,
tanto meno dovrebbe essere in discussione in una sede istituzionale, se
mi consentite.
Di libri faziosi ne conosco diversi; di libri faziosi, dei quali potrei
ritenermi vittima, relativi alla storia degli ultimi anni, ne ho in
mente più di uno. (...)
Nella mia esperienza di docente, tante volte richiamata in quest'aula, e
nella disciplina che ho insegnato per più anni, ho trovato manuali di
diritto costituzionale sui quali personalmente ho ritenuto di dare
questo giudizio, ma non li cito qua perché, da Presidente del Consiglio
in un'aula parlamentare, ho una remora di fondo a battezzare alcuni
libri come accettabili o meno. Penso che il Presidente del Consiglio
debba avere una remora anche su questo! Questo è il punto chiave della
discussione!
Già mi fa paura - scusatemi, ma forse la mia originaria professione
pesa molto - che in una sede come questa, che pure è il Parlamento e
non il Governo, si citino libri e si diano giudizi su di essi. Vorrei
che questo non accadesse e che la sfera della libertà fosse lasciata al
giudizio delle libertà e non di altri.
Un celebre giudice della Corte suprema americana, che in una causa
diversa aveva davanti la questione se un cittadino americano avesse
esercitato correttamente o meno una sua libertà in una materia sulla
quale lo Stato della Georgia era andato ad infilarsi invadendo la sfera
della libertà di quel cittadino, disse: «La questione è non che cosa
facesse quel cittadino in quel posto ma che cosa ci facesse lo Stato
della Georgia». Ecco la questione che abbiamo davanti, e non per
dogmatismo liberale o libertario ma per una ragione di fondo; ciò che
noi definiamo faziosità o possiamo definire tale è comunque sempre
espressione di una impostazione; il confine tra l'omessa informazione e
quella data in un modo che può apparire più o meno corretto, è un
confine che si aggiusta attraverso la dialettica tra coloro che di
questo si occupano, non la può mai aggiustare l'autorità perché a
quel punto sclerotizzerebbe un fenomeno che è figlio della dialettica
dell'esercizio delle libertà. Insomma, il pensiero lo corregge il
pensiero; la disciplina in questa materia è autodisciplina, alle idee
storte si raddrizzano le gambe con idee dritte che si contrappongono e
che riescono a prevalere. (...)
Ci vuole molta delicatezza nel trattare questi temi. Ciò è tanto più
vero nella storia, e mi rivolgo a Piero Melograni, di cui mi è
dispiaciuto leggere che si è posto il problema, ha visto che non si
correggeva dal basso e allora ha detto che occorreva farlo dall'alto.
Piero, questo mai, bisogna sempre in questa materia continuare a provare
dal basso. Sei uno storico e sai che qualunque cultura può essere
affetta da quel fenomeno che voi storici chiamate il proiezionismo
storico, la ricerca del presente nel passato. È accaduto anche alla
cultura liberale di trasformare il passato preliberale in una proiezione
anticipata del presente. Ci sono fatti e filoni celeberrimi che lo
testimoniano. Dalla lettura della storiografia dell'ottocento sui secoli
precedenti apprendiamo che qualunque Camera rappresentativa era presidio
di libertà anticipatrice dei Parlamenti introdotti dall'età liberale
nell'ottocento e anche le Assemblee rappresentative della prima
Inghilterra degli anni della Magna Charta venivano lette in questa
chiave. Poi arrivò Maitland che scrisse The Constitutional History of
England e dimostrò, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quelle
Assemblee rappresentative non avevano assolutamente nulla a che fare con
i Parlamenti. Ed era stata la cultura liberale parlamentarista
dell'ottocento che aveva letto in chiave parlamentare queste precedenti
Assemblee. Erano faziosi. (...)
Altro fatto notissimo che si deve alla storiografia di questo secolo è
la lettura degli Stati preliberali, nazionali, come Stati assoluti. È
stato acquisito dalla storiografia del secolo ventesimo che
l'assolutismo fu una cultura, ma importanti storici che noi conosciamo
hanno ribattezzato «Stato per ceti» quello che era definito Stato
assoluto perché quasi nessuno Stato riuscì a tradurre realmente in
assolutismo del potere l'assolutismo della sua cultura e della sua
ideologia. Libri faziosi di una cultura che, essendo figlia del
liberalesimo che aveva sconfitto l'Ancien Régime, attribuiva ad esso
una valenza anche superiore a quella che aveva avuto nel dominio
assoluto della società e che ci aveva raccontato le cose come non
erano. Chi ha aggiustato questo? Non l'hanno fatto commissioni create
dai Governi. Lo hanno aggiustato gli storici che hanno lavorato sulla
storia precedente e l'hanno cambiata; lo ha aggiustato la ricerca.
Sono queste le ragioni per le quali dal 1948 abbiamo una disposizione
che è il cardine del sistema: l'arte e la scienza sono libere e libero
ne è l'insegnamento; questo è il contenuto dell'articolo 33, comma 1,
della Costituzione della Repubblica.
Tutto quello che abbiamo fatto negli anni successivi, tutto quello che
hanno fatto partiti diversi e forze politiche diverse, ma sempre nel
rispetto di quella norma comune in cui tutti ci siamo riconosciuti in
questa Repubblica, è stato tradurre quella libertà al fianco
dell'altra libertà, ovvero quella degli autori: mi riferisco alla
libertà di pensiero (articolo 21 della Costituzione).
Pertanto, i libri di testo sono stati collocati tra due pilastri
irremovibili ed irrinunciabili: la libertà di pensiero degli autori e
la libertà di insegnamento degli insegnanti.
La libertà degli studenti sta nel corretto funzionamento di quei
pilastri. La libertà non è mai stata imposta per decreto, ma si
esercita attraverso il confronto delle libertà. (...)
Naturalmente, le libertà si organizzano e si autorganizzano. È
importante che nelle case editrici (ho sempre lavorato con una di esse,
che non menziono) vi siano e vi debbano essere gruppi editoriali
composti da colleghi che esaminano i testi - quando giunge un
manoscritto - affinché la casa editrice valuti se lo debba pubblicare o
meno. Tali filtri, nella realtà, esistono e funzionano e (...) e
nessuno si deve porre il problema di come organizzarli, se non le case
editrici stesse. Vi sono i mezzi di informazione; vi sono le recensioni
e io ne ho scritta più di una nel mio mestiere - qui più volte evocato
- nei confronti di libri di testo che mi piacevano e nei confronti di
libri di testo che non mi piacevano: quella era la sede naturale nella
quale ne ho dette anche di tutti i colori. Vi è stato un famoso
professore (ora defunto), il quale mi tolse il saluto per anni, dopo una
mia recensione di un suo libro che era, appunto, un libro di testo.
(...)
Non so chi dei due avesse capito, ma ciascuno dei due aveva esercitato
la sua libertà e aveva fatto la sua parte. Non so chi avesse capito;
non spetta a me decidere.
Vi è, poi, la libertà di insegnamento dei docenti. Abbiamo il sistema
che attribuisce al collegio dei docenti la scelta dei libri di testo. Vi
faccio notare che vi è dottrina in Italia (ne segnalo comunque la
lettura), anche autorevole, che ritiene che si possa addirittura
dubitare della legittimità del fatto che il libro, anziché essere
scelto dal singolo docente che lo utilizzerà, sia scelto dal collegio
dei docenti, nella premessa che la libertà di insegnamento è di
ciascuno e non è del collegio. Tuttavia, sin dai decreti delegati della
mia giovinezza, si è seguita quella regola, ipotizzando che la
discussione tra i docenti nel collegio, dopo aver interagito con le
famiglie e con gli studenti, possa determinare gli orientamenti in base
ai quali ciascuno si farà un'idea del libro da scegliere.
Più di recente, con atti degli ultimi ministri della pubblica
istruzione - prima Jervolino Russo, poi Berlinguer ed ora De Mauro -,
sono stati irrobustiti i fora, cioè i momenti di incontro tra scuola,
genitori e studenti, nei quali fornire le occasioni per discutere dei
libri di testo. Mai si è pensato che commissioni ministeriali in quanto
tali potessero interferire con i contenuti dei libri di testo. L'ultima
volta che questo è accaduto è stato nel 1939, perché una legge di
allora prevedeva che una commissione ministeriale, con i direttori
generali più altri componenti, stabilisse gli indirizzi per i libri di
testo.
La commissione che oggi esiste si limita a lavorare sul tema principale,
se non unico, della gratuità e del prezzo dei libri di testo ed è
supportata da un allegato il quale stabilisce criteri per i libri di
testo che, giustamente e nel rispetto delle norme costituzionali, sono
esclusivamente di tipo metodologico. Tali criteri non sempre vengono
rispettati dagli autori, ma ecco qui la differenza tra chi sta e chi non
sta alle regole dell'ordinamento democratico: i principi metodologici
vengono affermati, ma poi si lascia alla dialettica delle libertà e
quindi all'autodisciplina (...) la conformità a queste regole. C'è un
unico criterio di metodo: il libro di testo non può prescindere
dall'avere una dimensione di formazione europea. È l'unica indicazione
contenutistica, non ce ne sono altre; tutte le altre, ripeto, sono di
tipo schiettamente metodologico e riguardano i rapporti tra una
disciplina e l'altra.
Naturalmente, altri paesi hanno seguito regole diverse. È facile
ricordare che nel 1934 venne sciolta in Unione Sovietica l'associazione
degli scrittori e venne istituita una commissione che ebbe il compito di
redigere i libri di testo. Anche paesi democratici a volte hanno avuto
momenti di forte tensione contenutistica, soprattutto là dove vi sono
confessioni religiose particolarmente legate alle loro verità
specifiche. È noto il caso, negli Stati Uniti, di famiglie che,
ritenendo che tutto ciò che non sta nella Bibbia determini peccato in
coloro che ne vengono a conoscenza, si sono opposte all'insegnamento di
scienze biologiche e di scienze naturali quando in tale insegnamento vi
fossero contenuti non previsti dalla Bibbia ed hanno preteso che accanto
a quell'insegnamento vi fosse quello della Bibbia. La Louisiana ha
approvato una legge in proposito e la Corte suprema l'ha dichiarata
illegittima.
Ora, quello che è stato proposto non è una commissione che scriva i
libri di testo, assolutamente no. È una commissione che dovrebbe essere
composta comunque da personale tratto dal mondo della cultura e che
dovrebbe esprimere una sorta di giudizio collegiale sui libri essendo
istituita da una pubblica autorità.
Vorrei ricordare una cosa, per non essere equivocato: negli Stati Uniti
esiste la censura cinematografica in una forma diversa dalla nostra.
Essa, a differenza di quanto accade in Italia, non ha il potere,
contestato, ma ritenuto legittimo in base all'articolo 21 ed alle norme
sulla protezione dell'infanzia contenute nella stessa Costituzione, di
vietare la programmazione di un film ovvero di vietarne la visione da
parte di adolescenti in età diverse, ha solo il potere di
sconsigliarle. Quindi i film vengono visionati e poi si fa sapere a
quali classi di età ne sia sconsigliata la visione. Questa è censura
non proibitiva, ma dissuasiva.
Ebbene, la commissione che è stata proposta non saprei come altro
classificarla se non come una forma di censura dissuasiva invece che
proibitiva, con una serie di effetti conformativi al modello implicito
nell'organo censorio che deriva dall'uso di risorse finanziarie
pubbliche per sovvenzionare libri che si sottraggono alla critica.
Questo può avere un effetto omologante pericolosissimo su quella che
deve rimanere una dialettica tra libertà, tra autori, tra insegnanti e
autori e tra insegnanti e studenti; ciò può inoltre stimolare fenomeni
che potremmo definire di «caccia al libro», perché quando operiamo
nella sfera pubblica spesso non valutiamo le conseguenze che possono
essere provocate nel contesto sociale.
Nel settembre scorso è accaduto un episodio che è stato ricordato
troppo poco in queste settimane e che non ha avuto la pubblicità che
meritava: eppure è accaduto, fra l'altro poco dopo che il ministro
della pubblica istruzione aveva prospettato a tutti l'utilità di
discutere i libri di testo e le loro caratteristiche nei fora delle
famiglie, dei genitori e degli studenti. Un gruppo di giovani
appartenenti ad un partito di destra si è presentato in una libreria
romana, ha preso più copie di un libro di testo ritenuto fazioso e le
ha stampigliate con un timbro sul quale era scritto «falso d'autore:
non comprare». (...)
Il libraio ha iniziato a protestare e - combinazione - proprio in quel
momento è entrato nella libreria un parlamentare il quale ha comprato
per 1 milione e 700 mila lire le copie danneggiate, chiudendo la
questione.
Onorevole Gasparri, mi permetta di dire che ci siamo abituati tutti
all'economia di mercato: anche un'operazione squadristica può essere
squadrismo di mercato e questo è ciò che è accaduto!
Questo è l'effetto della messa in moto di meccanismi che possiamo
considerare non appropriati in un sistema democratico. Si possono poi
scatenare fenomeni consequenziali che producono effetti che, al limite,
possono andare anche al di là delle intenzioni. Si tratta di effetti
tanto più sbagliati in una fase in cui noi, credo con il larghissimo
consenso parlamentare e del paese, stiamo orientando sempre di più la
scuola verso l'autonomia degli istituti e verso l'autonomia degli
insegnanti; stiamo liberando da quel monolite che era il programma
unico, di cui il libro di testo rappresentava l'unica Bibbia,
l'autonomia di insegnare che ciascuno dei docenti deve essere in
condizioni di esercitare e che - permettetemi di dirlo - può ritenere
di esercitare dialetticamente, adottando un testo che, magari, non
condivide, perché lo considera fazioso, ma che pensa di correggere
attraverso l'attività di ricerca dei propri studenti: ciò vuol dire
che gli fa usare apposta un testo diverso dalle proprie idee e cerca di
rendere dialettico, davanti agli studenti, il rapporto tra quel testo ed
i fatti, le discipline o gli indirizzi dei quali intende occuparsi.
Questa è la strada verso la quale stiamo andando. Da italiano dovrei
dire che stiamo andando finalmente al di là di Gentile: non torniamo a
Casati o ancora più indietro! Procediamo in questa direzione!
Credo si sia aperta una fase di riflessione utile su questo argomento.
Vedo con preoccupazione che, magari per orgoglio, questa ipotesi
avanzata all'interno della regione Lazio è stata riproposta altrove.
Cerchiamo di pensarci e di far camminare libero questo paese, del quale
tutti dicono che ha un'unica cosa intangibile, la prima parte della sua
Costituzione; tutti vogliamo cambiare la seconda parte, ma tutti siamo
convinti della bontà della prima, nella quale ci riconosciamo.
Lo ripeto, in discussione non è l'esservi o meno libri faziosi, in
discussione è chi ha titolo a discuterne e ad intervenire. (...)
Io, quale organo pubblico dello Stato, non ho titolo a discuterne, né
voglio averne titolo; devo lasciarlo fare ai cittadini, che hanno tutti
gli elementi per farlo.
Aveva ragione quel giudice: la questione non è se qualcuno ha scritto
un libro che possa ritenersi fazioso: la questione è che diavolo
c'entra la regione Lazio in tutto questo.
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7a
Com. |
29 |
Programma
di attuazione dei cicli scolastici
Il relatore, premette che il programma in esame è
stato predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000
sul riordino dei cicli scolastici. Tale articolo prevedeva appunto che,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo
avrebbe dovuto presentare al Parlamento un programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma; su tale programma l'articolo
prevede che le Camere adottino una deliberazione contenente indirizzi
riferiti alle sue singole parti. Il programma è corredato da una
relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei
mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli
eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di
spesa. A norma del citato articolo 6 il programma deve comprendere un
progetto generale di riqualificazione del personale docente, i criteri
generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali
da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle
scuole, i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della
scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la
valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle
tecnologie didattiche, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture,
l'indicazione di tempi e modalità di attuazione della riforma. Il
documento predisposto dal Governo contiene le risposte a tutti gli
aspetti illustrati. Dalla lettura del documento emerge chiaramente la
rilevanza e la problematicità della riforma dei cicli scolastici, i cui
punti fondamentali vengono sinteticamente ricordati nella prima parte
del programma; segue una parte dedicata ai criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola dell'infanzia, della scuola
di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la
valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle
tecnologie didattiche; le parti successive del documento riguardano la
valorizzazione delle specifiche professionalità maturate dal personale
docente, i criteri per la formazione degli organici, i tempi e le
modalità di attuazione della legge n. 30, l'adeguamento delle strutture
edilizie e delle infrastrutture tecnologiche. Si sofferma, quindi, sul
capitolo III relativo alla riorganizzazione dei curricoli, rilevando che
tale capitolo contiene dei paragrafi specificamente dedicati alla scuola
dell'infanzia, alla scuola di base e alla scuola secondaria. Quanto alla
scuola dell'infanzia sottolinea che la legge n. 30 del 2000, con
significativa innovazione, la inserisce nel sistema educativo di
istruzione; quindi a torto qualcuno, considerata la sinteticità del
documento programmatico presentato dal Governo sul punto, ha adombrato
che ciò significasse confinare la scuola dell'infanzia nel settore
assistenziale. Passando alla scuola di base, il documento suggerisce lo
schema «2 più 3 più 2». Essendo preciso il rimando al sistema delle
autonomie nella legge n. 30 del 2000, tale suggerimento è accettabile
per le sue implicazioni metodologiche e organizzative trasparentemente
suggerite. Si scandiscono infatti i tempi di maturazione dell'alunno e
si suggerisce l'integrazione nell'impiego rispettivamente di maestri e
professori di scuola media. Accettando tale orientamento si corregge
anche l'eccessiva sottolineatura della funzione di raccordo (in alto e
in basso) dei due bienni che appare troppo dilatata nel tempo e non
coerente con le indicazioni della legge.
Anche per la scuola superiore il documento apporta una significativa e
impropria correzione delle indicazioni della legge. Il legislatore per
impedire che si considerasse il biennio della scuola superiore come un
biennio unico e curricolarmente generico ha infatti molto insistito
sulla precisa canalizzazione dei curricoli e sul rigoroso svolgimento
dei medesimi in modo tale che il biennio sia a tutti gli effetti una
seria fase di preparazione per il triennio finale. Le questioni
educative legate alla precocità della scelta e alla possibilità di
passaggio tra aree e indirizzi diversi sono demandate a una peculiare
metodologia che già la legge indica.
L'allegato A al programma fornisce un'ipotesi di articolazione in
indirizzi delle aree della scuola secondaria, prevedendo in particolare
un'area classico-umanistica, un'area scientifica, un'area tecnica e
tecnologica, a sua volta distinta in diversi indirizzi riguardanti la
gestione e i servizi per la produzione di beni, la gestione e i servizi
per l'economia, la gestione e i servizi per l'ambiente e il territorio,
la gestione ed i servizi per le risorse naturali e agro-industriali, la
gestione ed i servizi alla persona e alla collettività. In fine si
propone l'area artistica e l'area musicale. Nel IV capitolo si
affrontano le problematiche relative alle professionalità maturate dal
personale docente e alla sua eventuale riqualificazione e riconversione.
Secondo il programma, il progetto generale di formazione in servizio
dovrà affrontare problemi specifici connessi ai diversi cicli;
privilegiare le attività residenziali, piuttosto che i tradizionali
corsi di aggiornamento; agevolare l'autoformazione mediante periodi
sabbatici e un sistema di crediti cumulabili nel tempo; prevedere
strumenti per agevolare l'acquisizione di crediti universitari, di
specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca disciplinare e
masters orientati alla didattica, di nuovi crediti in materie affini a
quelle di titolarità. L'amministrazione dovrà strutturare una rete
permanente di servizi di supporto alle istituzioni scolastiche, quali
consulenza tecnica, documentazione e così via. Si rileva altresì che
è necessaria una nuova disciplina giuridica, sostitutiva di quella del
testo unico, in particolare per: definire la formazione iniziale e la
formazione in servizio; ipotizzare articolazioni di carriera;
individuare compiti e funzioni aggiuntive determinati
dall'organizzazione autonoma degli istituti scolastici; i ruoli del
personale. In merito alla formazione iniziale dei docenti, il Governo
segnala l'esigenza di ripensare gli attuali percorsi universitari, di
rafforzare la formazione disciplinare e di integrarla con lo studio
delle scienze della formazione, di costruire vere e proprie forme di
partnerariato tra scuola e università.
Il capitolo V riguarda i criteri per la formazione degli organici di
istituto.
Il capitolo VI riguarda tempi e modalità di attuazione della riforma,
prevedendo che la nuova scuola di base avvii i suoi corsi a partire
dall'anno scolastico 2001-2002 con le prime due classi del ciclo. Per la
nuova scuola secondaria si fanno due ipotesi alternative: avvio
nell'anno scolastico 2001-2002, come la scuola di base, o avvio nel
successivo anno 2002-2003; in entrambi i casi essa accoglierà gli
studenti che nell'anno precedente avranno conseguito il diploma di
licenza media. La seconda ipotesi è motivata dalla necessità di
definire i nuovi curricoli della scuola secondaria entro il termine
previsto per le iscrizioni, cioè gennaio, in modo da permettere una
scelta consapevole degli alunni. In entrambe le ipotesi la riforma
sarebbe compiuta entro l'anno 2007-2008, nel senso che in tale anno non
esisterebbero più classi secondo il vecchio ordinamento. Nell'anno
scolastico 2007-2008, la compresenza nelle stesse classi di alunni che
avranno terminato il vecchio ciclo della scuola media e di alunni, di un
anno più giovani, che avranno completato il nuovo ciclo della scuola di
base, determinerà quella che il programma definisce «onda anomala»,
cioè il raddoppio delle iscrizioni al primo anno del nuovo ciclo
secondario, raddoppio che si protrarrebbe per tutti i cinque anni di
corso. Per ridurre la portata di tale problema il programma vede come
soluzione quella di «frantumare» l'onda anomala attraverso un piano
graduale di salti di classe nell'ambito della scuola elementare e media
da attuarsi nei singoli istituti di intesa con i genitori, con
l'obiettivo di svuotare progressivamente la componente dell'onda anomala
proveniente dai vecchi curricoli. Come luogo privilegiato per elaborare
il ricompattamento dei vecchi curricoli necessario per realizzare tale
ipotesi, si individuano gli istituti «comprensivi» che in qualche modo
anticipano la futura scuola di base. Ritiene che i problemi illustrati
non possano essere facilmente risolti nemmeno con la «frantumazione»
proposta dal Governo, ma non è urgente individuare ora una soluzione
definitiva, essendo possibile intervenire successivamente su tali
aspetti.
Il capitolo VII riguarda l'adeguamento delle strutture edilizie e le
infrastrutture tecnologiche. Per la scuola di base non si prevedono
problemi relativo al numero complessivo di aule, vista la riduzione di
un anno della durata di corsi, bensì difficoltà a mantenere cicli
completi all'interno dello stesso edificio, soluzione in ogni caso
ritenuta auspicabile. Per la scuola secondaria non ci dovrebbero essere
problemi strutturali in quanto il numero di anni di corso rimane
invariato; problemi potrebbero verificarsi in relazione alla cosiddetta
onda anomala per la quale, come estrema ratio, si prevede
l'utilizzazione degli istituti scolastici di livello inferiore resi
disponibili dall'accorpamento della scuola di base, ma tale soluzione
non pare percorribile in quei comuni in cui non sono presenti sia la
scuola di base che la scuola superiore.
Il programma, infine, è accompagnato da una relazione avente per
oggetto la sua fattibilità e la congruità dei mezzi individuati
rispetto agli obiettivi. In proposito il documento prende in esame il
complesso delle risorse che risulteranno necessarie per l'attuazione, da
parte di tutte le scuole, dei rispettivi piani dell'offerta formativa
cioè: le strutture edilizie; le infrastrutture tecnologiche e
didattiche; il personale dirigente, docente e ATA; le risorse
finanziarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con
riguardo alle risorse professionali, la relazione afferma che il ruolo
dei dirigenti scolastici potrà subire un'ulteriore riduzione,
riduzione, tuttavia, non quantificata, ma poiché risultano tuttora
vacanti posti di dirigente scolastico, le riduzioni non intaccheranno il
personale oggi in servizio, anzi probabilmente si dovrà ricorrere a
nuove assunzioni. Con riguardo al personale ATA, le risorse disponibili
appaiono sufficienti e, quanto al personale docente, il nuovo assetto
dei cicli non incide, in termini quantitativi, sul personale attualmente
operante nella scuola dell'infanzia e in quella secondaria. Nella scuola
di base dovranno essere chiamati ad insegnare docenti provenienti dalle
attuali scuole elementare e media, per cui si prevede una unificazione
dei due ruoli, il che implica un graduale avvicinamento nella disciplina
dei rispettivi rapporti di impiego, con particolare riguardo all'orario
di lavoro e al trattamento economico.
Conclusivamente osserva che il programma in esame è approfondito,
dettagliato e corredato da un'ampia documentazione. Anticipa quindi che
presenterà una proposta di relazione all'Assemblea favorevole sul
documento.
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7a
Com. |
28 |
comitato ristretto, DdL Editoria
AC 390,
794,
1441,
3380,
3381,
3672,
4349,
4627,
4629,
4950,
6946 |
7a
Com. |
08,
14, 30 |
comitato ristretto, DdL
AC 6562, Stato giuridico dei Docenti Universitari
|
Senato
|
Aula |
17 |
Il Senato approva il DdL Riforma
in senso Federale della Costituzione della Repubblica
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7a
Com. |
02 |
in sede deliberante, DdL
AS 4826, Residenze
universitarie (già approvato dalla Camera)
Concluso l'esame degli ordini del giorno, senza
discussione, con separate votazioni, la Commissione approva i due articoli
di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo
complesso.
|
7a
Com. |
08, 16 |
Comunicazioni del Governo sullo
stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del
1997, relativo alla trasformazione degli Istituti superiori per
l'educazione fisica (ISEF)
Il 16 novembre la Commissione esprime la seguente
risoluzione:
"La 7a Commissione permanente del
Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2,
del Regolamento, dell'affare assegnato "Stato di attuazione
dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante
trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica
(ISEF)",
premesso che:
a) l'articolo 17, comma 115, della citata legge n. 127, recante
la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), ha previsto, alla lettera g),
fra i criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa, la
valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla
data di entrata in vigore della stessa legge n. 127, nonché la
previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a
quello previsto dal decreto legislativo sulla trasformazione dell'ISEF;
b) tale delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n.178, il quale ha previsto, all'articolo 2,
l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie di durata
quadriennale;
c) un decreto ministeriale del 15 gennaio 1999 ha previsto
l'attivazione di corsi rivolti a consentire ai diplomati ISEF il
conseguimento della laurea quadriennale in scienze motorie;
d) successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto
legislativo n. 178 del 1998, gli ordinamenti didattici universitari sono
stati oggetto di una ampia riforma, che ha introdotto le lauree (L) di
durata triennale e le lauree specialistiche (LS) di durata biennale;
considerato che i docenti di educazione fisica in servizio nella scuola,
titolari di diploma ISEF, possono essere distinti in tre diversi gruppi:
a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe
essere consentito il massimo riconoscimento possibile dei crediti
formativi maturati, ai fini del conseguimento della laurea specialistica
(LS);
b) docenti di educazione fisica non laureati, che hanno seguito
corsi di specializzazione biennali ISEF, i quali dovrebbero essere
ammessi al conseguimento della laurea (L) con il più favorevole
riconoscimento del percorso formativo svolto;
c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma ISEF
i quali, avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e
di grado superiore, dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) con
particolare considerazione dell'esperienza professionale;
impegna il Governo a sollecitare le università affinché, in sede di
riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti dagli
interessati, valutino adeguatamente i seguenti elementi:
a) per i docenti in possesso del diploma ISEF e di un titolo di
laurea, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica (LS):
1. la coerenza del corso di laurea seguito con i vari indirizzi previsti
dal corso di laurea specialistica in Scienze motorie. Ciò con
particolare riguardo ai crediti conseguiti, sia con lo specifico corso
finalizzato riservato ai diplomati ISEF, ai sensi del decreto
ministeriale 15 novembre 1999, sia con il quarto anno del corso di
laurea in scienze motorie, anche ai fini dell'ammissione ai master
di secondo livello;
2. il servizio prestato nella scuola;
3. le abilitazioni all'insegnamento conseguite e le altre esperienze
professionali e di formazione;
b) per i docenti non laureati in possesso di diploma ISEF e di
uno o più dei seguenti attestati, ai fini del conseguimento della
laurea (L):
1. corso di specializzazione (biennale) rilasciato dai soppressi ISEF;
2. corso di specializzazione per il sostegno area psicomotoria
(biennale);
3. corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione annuali;
le università dovrebbero tenere conto, oltre che delle specifiche
competenze maturate, della differenza tra corsi annuali e corsi
biennali, assicurando per questi ultimi un più ampio riconoscimento;
c) per i docenti in possesso del solo diploma ISEF, ai fini del
conseguimento della laurea (L):
1. il servizio prestato;
2. i titoli di abilitazione all'insegnamento;
3. i corsi di aggiornamento e formazione;
4. altre esperienze professionali,
in quanto questi titoli rientrano nelle attività formative individuali
dello studente e nelle altre attività formative (abilità relazionali,
tirocini, competenze acquisite) già previste come parte integrante del
percorso didattico universitario.
La Commissione impegna altresì il Governo affinchè sia valutata la
possibilità per i docenti diplomati ISEF di usufruire delle
facilitazioni previste dalla normativa per gli studenti lavoratori (150
ore), nonché dello svolgimento di parte del corso con insegnamento a
distanza, ovvero di altre forme di facilitazione della frequenza, quali
moduli intensivi in periodi compatibili con l'orario di servizio.
La Commissione auspica inoltre che:
- le tasse e le contribuzioni universitarie non risultino più onerose
per i predetti docenti di quanto previsto per gli studenti dei corsi
normali;
- il Ministero della pubblica istruzione presti la massima
collaborazione all'iniziativa, che rappresenta una irripetibile
opportunità di formazione in servizio, in grado di rimotivare i docenti
coinvolti e conferire loro una nuova e più elevata qualificazione,
tanto più necessaria in un momento così importante e decisivo di
innovazione e trasformazione dell'intero sistema d'istruzione italiano.
La Commissione reputa infine che i criteri di riconoscimento dei crediti
maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a
tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, e quindi invita il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere
ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia
didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di
valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento
dei corsi".
|
7a
Com. |
21,
22 |
in sede referente, DdL AS 545,
711, 4221, 4825, Norme in materia di edilizia universitaria
Il 22 novembre la Commissione conferisce mandato al
relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n.
4825, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, proponendo
l'assorbimento in esso degli altri disegni di legge in titolo.
|
7a
Com. |
09,
21 |
in sede referente, testo
unificato DdL AS 4047 e 4110, Istituzione della cattedra di maestro
accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale nei
Conservatori
Il 21 novembre la Commissione conferisce mandato al
relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato da
lui predisposto.
|
7a
Com. |
08,
09, 22 |
in sede redigente, DdL
Disciplina generale dell'attività teatrale
La Commissione delibera di posticipare il termine per la
presentazione di emendamenti a mercoledì 22 novembre, alle ore 16.
|
7a
Com. |
23,
28, 29 |
in sede consultiva, DdL 4886,
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati
- (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno finanziario 2001
- (Tab. 17) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali per l'anno finanziario 2001
- (Tab. 19) Stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 2001
in sede consultiva, DdL 4885, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei
deputati
Il 29 novembre la Commissione conferisce mandato al
relatore di redigere un rapporto favorevole sul disegno di legge finanziaria, con le osservazioni
emerse nel dibattito.
|
7a
Com. |
15 |
Comunicazioni del Governo sullo
stato di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle
Accademie e dei Conservatori, con particolare riferimento alle
rappresentanze sindacali unitarie del personale
Il sottosegretario GUERZONI ricorda che la legge 21
dicembre 1999, n. 508 –recante la riforma delle Accademie e dei
Conservatori – ha incontrato, nella sua attuazione, varie difficoltà
che forse né il Governo né il Parlamento avevano preveduto all'atto
della sua approvazione e che discendono dalla mancanza, in una materia
tanto complessa, di norme transitorie. Dalla data di entrata in vigore
della legge n. 508, infatti, i problemi della ordinaria gestione di
Accademie e Conservatori si sono intersecati con la necessità di
avviare la riforma e trasferire le competenze su tali istituti dal
Ministero della pubblica istruzione a quello dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica; inoltre al secondo non spetteranno
più compiti di gestione, ma solo di indirizzo e vigilanza. A ciò si
aggiunge il fatto che la riforma prefigura, per tali istituzioni, un
ruolo concentrato sull'alta formazione, la specializzazione e la
ricerca, mentre queste fino ad oggi hanno operato a livelli di
scolarità diversi, che comprendono in taluni casi anche le scuole
elementari; d'altra parte la riforma dei cicli scolastici, nel cui
ambito tale nodo dovrebbe trovare soluzione, non è ancora entrata a
regime. Alla luce delle suddette problematiche, il Sottosegretario
prospetta l'opportunità di inserire nel disegno di legge n. 4429 –
approvato in sede referente lo scorso 9 maggio dalla Commissione ma non
ancora esaminato dall'Assemblea e recante norme sul personale docente
delle Accademie e dei Conservatori – quelle disposizioni transitorie
che risulteranno opportune per agevolare l'attuazione della riforma.
Per quanto riguarda poi lo specifico problema sul quale il Governo è
stato invitato a riferire, egli ricorda che l'articolo 2, comma 6, della
legge n. 508 prevede che il rapporto di lavoro del personale di
Accademie e Conservatori sia regolato contrattualmente, nell'ambito di
un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione,
rispettivamente per il personale docente e non docente. Il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva più
volte sollecitato il Ministro della funzione pubblica ad attivare tale
comparto; finalmente il 10 ottobre scorso si è riunito l'organismo di
coordinamento dei comitati di settore – competente in materia – il
quale ha impartito una direttiva all'ARAN affinchè dia vita al nuovo
comparto, modificando di conseguenza la disciplina del comparto per il
personale scolastico, nel quale rientra attualmente il personale di
Accademie e Conservatori. La direttiva prevede anche che la
contrattazione collettiva per il nuovo comparto abbia decorrenza 1°
gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 agli effetti normativi e 1° gennaio
2002 – 31 dicembre 2003 agli effetti economici; ciò al fine di
raccordarsi con il vigente contratto per il personale scolastico, in
scadenza il prossimo 31 dicembre 2001. Occorrerà quindi disciplinare
– attraverso un'area di contrattazione specifica nell'ambito del
comparto scolastico – il biennio economico 2000-2001, per evitare che
il personale di Accademie e Conservatori, senza avere ancora la propria
contrattazione, sia escluso dai benefici nel frattempo assegnati agli
altri docenti. Il problema delle elezioni delle rappresentanze sindacali
va dunque inserito in tale contesto. Al riguardo, il Sottosegretario
ricorda che l'ARAN aveva indetto per i giorni dal 13 al 16 dicembre
prossimo le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del
comparto scuola, ivi comprese Accademie e Conservatori, ma ciò avrebbe
implicato di fatto il mantenimento del loro personale nel comparto
scuola per i prossimi tre anni. In un primo momento, allora, l'ARAN
aveva ipotizzato di procedere – ferma restando la data delle elezioni
- ad un computo separato dei voti espressi dal personale di Accademie e
Conservatori; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica aveva però paventato l'illegittimità di tale soluzione e
l'insorgere di contenzioso. Nel frattempo è intervenuta la legge di
conversione del decreto-legge n. 240 del 2000, sull'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001 (legge 27 ottobre 2000, n. 306) la quale,
all'articolo 2-bis, dispone che le elezioni delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale di Accademie e Conservatori siano
indette entro 30 giorni dalla attivazione dell'apposito comparto.
Conseguentemente lo scorso 13 novembre il Ministro per la funzione
pubblica ha impartito una nuova direttiva all'ARAN, sollecitandola ad
istituire rapidamente il nuovo comparto e a indire subito dopo le
elezioni. Ieri si è infine tenuta una riunione tecnica, in esito alla
quale è stato deciso di sospendere le elezioni indette il prossimo 13
dicembre per il personale di Accademie e Conservatori; per tale
personale – annuncia il Sottosegretario - saranno indette autonome,
specifiche elezioni l'8 maggio 2001. Infine il Sottosegretario,
consegnando taluni documenti relativi alla materia trattata, ringrazia
la Commissione che con il suo interessamento ha sollecitato il Governo
nell'attuazione della riforma.
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Com.
Infanzia |
02,
07, 09, 15, 22 |
in sede referente, DdL
sull'Istituzione dello Psicologo scolastico (DdL as 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866)
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decreto Presidente della Repubblica 30
novembre 2000 (in GU 23 gennaio 2001, n. 18)
Determinazione, per l'anno scolastico 2000-2001, del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato
nota Ispettorato Educazione Fisica e Sportiva 30 novembre 2000,
Prot. n. 5268/A1
Preiscrizioni universitarie - Proroga termini
decreto MURST 30 novembre 2000
Preiscrizioni AA 2001-2002
nota 30 novembre 2000, Prot.n.D1/10731
D.M. n.262 del 23 novembre 2000 trasmesso in pari data con C.M. n.263
nota ARAN 30 novembre 2000, Prot. n.
13588
Elezioni RSU scuola del 13 – 16 dicembre 2000
nota ARAN 30 novembre 2000, Prot. n.
13585
Elezioni RSU del 13 – 16 dicembre 2000. Indicazioni per la trasmissione dei
risultati elettorali ed invio del verbale elettorale
lettera circolare 29 novembre 2000,
Prot. n.856/D div.V
Controversie di lavoro in materia di supplenze del personale del comparto scuola
- Commissioni ricorsi
03 - 29 novembre Riforma Cicli
Il 29 novembre comincia il dibattito parlamentare nella 7a Commissione della
Camera sul Programma
quinquennale di attuazione della riforma dei
cicli scolastici.
Il 28 novembre ha inizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione il
confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative sulla riforma dei
cicli scolastici.
"Il confronto - informa un comunicato del MPI - proseguirà nei prossimi
giorni con l’esame specifico dei problemi che attengono alla contrattazione e
potrà anche articolarsi, a richiesta delle organizzazioni sindacali, su più
tavoli per materia."
Il 17 novembre il testo del Programma
quinquennale di attuazione della riforma dei
cicli scolastici viene presentato al Senato: entro 45 giorni il Parlamento
dovrà stilare il documento di indirizzo propedeutico alla predisposizione dei
regolamenti attuativi.
Il 3 novembre il Consiglio dei Ministri approva il Programma
quinquennale di attuazione della riforma dei
cicli scolastici, previsto dalla Legge 10 febbraio 2000, n. 30
(il cui documento
preparatorio è stato ultimato lo scorso settembre
dalla Commissione insediatasi il 27 giugno
2000); nella medesima seduta viene approvato il regolamento dell'Istituto
Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (che
sostituirà l'attuale Biblioteca di Documentazione Pedagogica).
Di seguito il comunicato del MPI ed un estratto del comunicato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
(Comunicato MPI) Il Governo, nel Consiglio dei ministri del 3 novembre 2000, ha approvato il Programma di attuazione della riforma dei cicli scolastici varata dal Parlamento lo scorso febbraio (Legge n.30 del 10/2/2000).
La nuova scuola, disegnata dalla riforma, si articola in scuola dell'infanzia non obbligatoria (attuale scuola materna); in un ciclo primario (scuola di base) che avrà la durata di sette anni e in un ciclo secondario di durata quinquennale.
La riunificazione in un primo ciclo unitario dell'istruzione di base consente lo sviluppo di un percorso pedagogico che mira a superare le cesure che segnano nell'attuale sistema il passaggio dalle elementari alla media inferiore.
Il secondo ciclo della scuola secondaria di durata quinquennale si articola in quattro aree specifiche classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale.
Obiettivo della riforma è consolidare le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti e prepararli all'accesso all'istruzione superiore, universitaria e non universitaria e/o all'inserimento nel mondo del lavoro.
La realizzazione progressiva dei nuovi cicli scolastici consente l'impostazione di un progetto generale di riqualificazione del personale docente e dei criteri generali per la formazione degli organici d'istituto.
(Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri n. 34 del 3
novembre 2000) Il Ministro De Mauro ha illustrato il Programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma dei cicli d’istruzione (predisposto a
norma della legge n.30 del 2000), le cui linee fondamentali concernono:
- l’abbreviazione dell’intero percorso di studio e il collegamento con
l’obbligo formativo a 18 anni, che intendono favorire l’adeguamento ai
livelli europei delle uscite dei giovani dall’istruzione e dalla formazione e,
quindi, una più precoce iscrizione alle università o, in alternativa, un
inserimento nel lavoro con un più solido bagaglio formativo;
- l’equilibrio tra una quota nazionale di curricoli e una quota affidata alle
scuole, per contemperare la duplice esigenza di muovere verso obiettivi e
standard nazionali di apprendimento di alto livello e di corrispondere sia alle
esigenze dei singoli alunni, sia alle peculiarità dell’ambiente e del
territorio;
- il superamento della segmentazione del ciclo di base in due tronconi e la
delineazione, quindi, di un percorso unitario che, mettendo a frutto tutte le
tradizionali competenze degli insegnanti elementari e medi, sappia portare le
bambine e i bambini dalla prima alfabetizzazione linguistica e aritmetica (primo
biennio) verso ambiti disciplinari sempre più riccamente articolati e
precisamente definiti, da acquisire pienamente negli ultimi tre anni alle soglie
dell’adolescenza;
- la riduzione dei 243 indirizzi mediosuperiori, che frastagliano la attuale
scuola secondaria, a quattro grandi aree (classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale) entro cui, sulla base di una salda
area culturale comune (linguistica, storica, matematico-scientifca), le singole
scuole autonome, in rapporto a esigenze socioproduttive locali e al riassetto
delle lauree, potranno delineare e realizzare eventuali percorsi più specifici.
Il Consiglio ha condiviso i contenuti del predetto Documento e ne ha autorizzato
la trasmissione al Parlamento.
Il Consiglio ha quindi approvato i seguenti provvedimenti:
(...) su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, De Mauro:
- un regolamento che provvede a disciplinare l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e
la ricerca educativa (già Biblioteca di documentazione pedagogica).
Si tratta di un ulteriore ed importante segmento della riforma della scuola, in
quanto l’Istituto fornisce un valido supporto alle scuole elementari in
materia di didattica e di approfondimento pedagogico; (...)
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
circolare 28 novembre 2000, n. 266
Sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi
dell'art. 51 del C.C.N.L
decreto Funzione Pubblica 28 novembre 2000
(in GU 10 aprile 2001, n. 84)
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
20 - 27 novembre Netd@ys Europe 2000
Dal 20 al 27 novembre 2000 si svolge il Netd@ys Europe 2000 promosso dalla Commissione Europea - Direzione Generale Education and Culture, Multimedia
Unit.
Per tutte le informazioni relative all'iniziativa si può accedere al sito di
riferimento italiano presso la Biblioteca di Documentazione Pedagogica (http://www.bdp.it).
Nel settore Didattica di Educazione&Scuola:
nota Ispettorato Istruzione Artistica 27
novembre 2000, Prot. N. 15869/ P
Progetto per la trasmissione "Verdincanto" in collaborazione con RAI
Educational
legge 24 novembre 2000, n. 340 (in GU
24 novembre 2000, n. 275)
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi
circolare 23 novembre 2000, n. 263
Assunzioni di personale scolastico per l'anno scolastico 2000/2001
decreto 23 novembre 2000, n. 262
Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e A.T.A. - Anno scolastico 2000-2001
deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n.
51 (in GU 14 dicembre 2000, n. 291)
Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
circolare 22 Novembre 2000, n. 261
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
- candidati esterni - a.s. 2000/2001
decreto Presidente della Repubblica 21
novembre 2000, n. 415 (in GU 18 gennaio 20001, n. 14)
Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258
nota 21 novembre 2000, Prot.
0462
DL n.240 del 28.8.2000 – operazioni di conferma su cattedre composte con ore a
disposizione – quesito
legge 20 novembre 2000, n. 336 (in GU
22 novembre 2000, n. 273)
Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della
Repubblica
decreto 20 Novembre 2000, n. 429 (in
GU 24 gennaio 2001, n. 19)
Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima
decreto 20 Novembre 2000, n. 428 (in
GU 24 gennaio 2001, n. 19)
Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2000-2001
avviso 20 novembre 2000, Prot. n.
8231/B3T
Posti per assistenti di lingua italiana offerti da paesi dell'unione europea a
cittadini italiani. Anno scolastico 2001/2002
17 novembre Assunzioni
Il 17 novembre il Consiglio dei Ministri approva un DPR per l'assunzione di
40 mila unità di personale; il fabbisogno previsto per il triennio 2000-2003 è
di 103.700 unità.
Di seguito un estratto del comunicato ufficiale relativo alla seduta del Consiglio
dei Ministri n.36 del 17 novembre 2000:
Il Consiglio ha, poi, approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta dei Ministri per la Funzione Pubblica, Bassanini, e del Tesoro,
Visco:
- un decreto presidenziale che autorizza, per l’anno scolastico 2000-2001,
l’assunzione di 40.000 unità di personale della scuola con contratto a
tempo indeterminato (nei ruoli direttivo, docente, educativo e
amministrativo). (…)
In Educazione&Scuola:
nota 17 novembre 2000, Prot.
n.3926
Biblioteche scolastiche
circolare Funzione Pubblica 16 novembre
2000, n.14 (in GU 21 novembre 2000, n. 272)
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché
sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8
marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per
il coordinamento dei tempi delle città"
decreto Presidenza Consiglio Ministri 15 novembre 2000
(in GU 7 dicembre 2000, n. 286)
Istituzione delle distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza
lettera circolare 15 novembre 2000,
Prot. n° 4998/A1
Comunicazione vincitori del 2° Certame Nazionale di lirica HAIKU
04 - 14 novembre Elezioni RSU
Il 14 novembre è il termine ultimo per la presentazione delle liste per la procedura prevista
dall’Accordo-Quadro del 7.8.1998 per le
elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola indette con Protocollo
d’intesa 19.01.99, trasformato in Decreto Legge n. 5 del 22.01.99 e convertito in Legge n. 69 del
24.03.99, sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e
UGL.
Le elezioni si svolgeranno, secondo le modalità previste dalla nota
prot. n. D7/2750 del 11.09.2000, dal 13 al 16
dicembre 2000 nelle istituzioni scolastiche riportate nell'Elenco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000.
Queste le scadenze previste dalla nota prot. n. D7/2823 del 22.9.2000:
- 4 novembre: termine per l'insediamento della commissione elettorale;
- 9 novembre: termine per la costituzione della commissione elettorale;
- 14 novembre: termine per la presentazione delle liste;
- 5 dicembre: affissione liste
elettorali;
- dal 13 al 16 dicembre: elezioni;
- 16 dicembre: scrutinio.
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
legge 14 novembre 2000, n. 338 (in GU
23 novembre 2000, n. 274)
Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari
12 - 13 novembre Elezione OOCC
La CM 192/00 fornisce le indicazioni per lo
svolgimento delle elezioni scolastiche per l'anno scolastico 2000/2001 (si veda OM
215/91 e OM 277/98).
Gli Uffici Competenti sono delegati a fissare autonomamente la data delle
votazioni in un giorno non lavorativo, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed in
quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica
12 e lunedì 13 novembre 2000,
- per il rinnovo dei consigli di circolo-istituto in scadenza nel corrente
anno,
- per la prima costituzione degli stessi nelle scuole di nuova istituzione,
- per le eventuali elezioni suppletive di tutti gli organi collegiali di
durata triennale.
circolare 10 novembre 2000, n. 253
Autonomia scolastica. Acquisizione della personalità giuridica. Contabilità
beni mobili dello Stato. Passaggio di consegne
decreto 10 novembre 2000
Costituzione della Commissione di studio per
l'approfondimento delle problematiche relative alla educazione interculturale e
per l'adozione delle necessarie iniziative per tutti gli ordini e gradi di
scuola
decreto 10 novembre 2000
Modifiche alla graduatoria approvata con D.M. 12.9.1998 per l'insegnamento di Chitarra
lettera circolare 9 novembre 2000, n. 252
Progetto Lingue 2000 - L. n.440/97, potenziamento e arricchimento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Piano di formazione per l'a.s.
2000/2001
circolare 9 novembre 2000, Prot. n. 3313
Elezioni Rsu nel comparto scuola del 13-16 dicembre 2000. Chiarimenti
legge 8 novembre 2000, n. 328 (in SO
n. 186/L alla GU 13 novembre 2000, n. 265)
Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali
decreto 7 novembre 2000
Conferimento e rinnovo incarichi dirigenziali
circolare 7 novembre 2000, n. 248
Legge n. 68 del 13 marzo 1999 - Indicazioni
applicative
nota 6 novembre 2000, Prot.n. 120/DS
Indicazioni operative relative alla nota n. 112/DS del 25 ottobre 2000 - "Legge n.124, art.8 - Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Ulteriori adempimenti previsti dal
D.Lgs. n.81/2000 per addetti a Lavori Socialmente Utili
decreto Presidente della Repubblica 6
novembre 2000 (in GU 27 novembre 2000 n. 277)
Regolamento recante norme di organizzazione
del Ministero della pubblica istruzione
nota ARAN 2 novembre 2000, Prot.
n. 12022
Elezioni delle RSU nel comparto Scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Ulteriore
nota di chiarimenti
LE
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