FEBBRAIO 2000
29 febbraio Commissioni Esami Estero
La circolare ministero affari esteri 24 gennaio
2000, prot. n. 267/578 stabilisce che gli aspiranti alla nomina a presidente
o commissario d'esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti
all'estero devono spedire la domanda a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non
oltre il 29 febbraio 2000, al:
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV - Piazzale della Farnesina
00194 Roma
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
01 - 29 febbraio Scuola e Parlamento
Camera
|
Aula |
23, 24, 29 |
DdL
AC 6270 e disegni di
legge sulla parità scolastica
|
Aula |
15, 16, 17, 22 |
DdL 259-B,
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città (approvato con modifiche dal Senato il 25 gennaio 2000)
Il 22 febbraio 2000 la Camera approva definitivamente la
Legge sulle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città con 210 voti favorevoli, 1 voto contrario e 139 astenuti.
|
|
7a
Com. |
2 |
comitato ristretto, DdL AC 2338,
3582
e 5688, Libri
scolastici in comodato |
7a
Com. |
29 |
in sede consultiva, Schema di
decreto ministeriale recante disciplina del funzionamento del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario
|
7a
Com. |
29 |
in sede consultiva, Schema di decreto
ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario
|
7a
Com. |
29 |
Interrogazioni:
- 5-06278 MICHIELON: Partecipazione dei docenti
tecnico-pratici ai consigli di classe
Testo integrale della risposta all'interrogazione:
La questione rappresentata trova origine nella
coincidenza terminologica tra il personale «Assistente tecnico» (già
denominato «collaboratore tecnico» ed ancora precedentemente «aiutante
tecnico»), da sempre collocato nell'area delle figure professionali del
personale della scuola privo di funzioni di insegnamento (personale ATA)
ed il personale «assistente di cattedra», in genere fornito dalle
Amministrazioni provinciali e funzionalmente compreso nel personale
docente.
Per tale ultima categoria di personale la legge 124/99, ha previsto il
passaggio alle dipendenze dello Stato nel ruolo degli insegnamenti
tecnici pratici.
Per quanto riguarda la partecipazione ai Consigli di classe, di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 297/94, questa è esclusivamente
riservata al personale appartenente all'area docente e quindi agli «assistenti
di cattedra» e non agli «assistenti tecnici».
- 5-06473 BOVA: Partecipazione dei presidi incaricati
ai corsi di formazione per il personale direttivo
Testo integrale della risposta all'interrogazione:
Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 che
disciplina l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di
Istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo
21, comma 16 della legge 19 marzo 1997 n. 59, ha previsto
l'inquadramento, nella fase transitoria, dei Capi di Istituto con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale, cioè, che ha
già superato un pubblico concorso per l'accesso alla funzione direttiva
del personale della scuola.
L'articolo 21 della legge 59 del 1997 non ha previsto, infatti, in fase
di primo inquadramento, un procedimento concorsuale, né meccanismi
selettivi al termine del corso di formazione, e, conseguentemente si è
posta la necessità di rispettare il dettato costituzionale (art. 97,
primo e terzo comma, della Costituzione) ove si prevede la regola del
pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nella pubblica
Amministrazione.
Ed invero, i presidi di cui alla legge 14 agosto 1971 n. 871, i quali
hanno ottenuto l'incarico di presidenza, essendo inclusi nelle
graduatorie formate dai Provveditori agli Studi ai sensi dell'articolo
2, primo comma, lettera b), legge n. 671 (ora articolo 477,
secondo comma, lettera b) T.U. 297 del 16 aprile 1994) sono
docenti di ruolo in possesso dei «requisiti richiesti per la
partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e degli
istituti del medesimo tipo» ma non hanno mai superato un concorso a
posti di preside.
Il decreto legislativo n. 59 del 1998 ha tenuto comunque nella massima
considerazione l'esperienza maturata dal personale docente negli anni
dell'incarico tant'è che il medesimo decreto legislativo all'articolo
28-bis, già prima che fosse modificato dall'articolo 11 della
legge 124 del 3 maggio 1999, prevedeva, quale titolo di accesso diretto
al periodo di formazione del primo corso concorso - prescindendo quindi
dalla selezione per titoli - l'aver svolto per un triennio funzioni di
preside incaricato e riservata nel contempo al personale in possesso dei
suddetti titoli di sevizio il 40 per cento dei posti messi a concorso.
La volontà di valorizzare le preesistenti professionalità e competenze
di fatto acquisite tramite esperienza pratica e anzianità maturata in
incarichi di presidenza si rileva ancora di più dalle nuove
disposizioni introdotte nell'articolo 28-bis del decreto
legislativo n. 59 del 1998 dall'articolo 11 della legge 124 del 3 maggio
1999 le quali prevedono che, dopo il primo inquadramento nei ruoli
dirigenziali dei presidi con contratto a tempo indeterminato, nel primo
corso concorso che sarà bandito, il 50 per cento dei posti messi a
concorso è destinato a coloro che hanno ricoperto per almeno un
triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un
esame di ammissione a loro riservato.
Per quanto riguarda, infine, l'esigenza di valutazione ai fini
concorsuali del servizio prestato per un periodo inferiore al triennio
quale presidente incaricato, si fa presente che la legge non esclude che
si tenga conto di tale esigenza nella definizione della tabella dei
titoli da valutare per l'attribuzione del punteggio.
Per quanto riguarda infine l'ordinanza del TAR della Campania - Napoli -
Sez. II n. 2398 del 1999, si comunica che il Consiglio di Stato con
l'ordinanza n. 1731 del 1999 ha accolto l'appello proposta
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, respingendo la
domanda di sospensiva proposta con il ricorso in primo grado.
- 5-06687 LANDI DI CHIAVENNA: Corso di formazione
denominato "Milano I"
Testo integrale della risposta all'interrogazione:
In via preliminare si precisa che il divieto di
impiego di personale della scuola nelle attività formative per il
conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto stabilito
dal comma 8 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 1998,
trova una parziale deroga nel comma 4 dello stesso articolo 5 e nel
disciplinare di gara per l'affidamento del servizio del 6 ottobre 1998
(7,2). Tali norme prevedono infatti che il personale della scuola possa
essere utilizzato nelle attività d'aula per un numero di ore non
superiore ad un quinto del monte ore complessivo assegnato a dette
attività.
Per ciò che concerne le carenze organizzative riguardanti il corso
Milano I dell'Agenzia A.T.I., capogruppo ELEA e S.p.a., il competente
Sovrintendente scolastico regionale della Lombardia ha fornito i
necessari chiarimenti e ha riferito sulle iniziative adottate al
riguardo che hanno consentito con la collaborazione dell'Agenzia, il
superamento delle criticità segnalate, peraltro non rilevate, per i
corsi affidati all'Agenzia nella stessa regione Lombardia e in altre
regioni.
Ciò premesso, si fa presente che il Ministero della Pubblica Istruzione
in attuazione dei compiti di coordinamento del complesso progetto di
formazione che coinvolge oltre 10.000 capi d'istituto di tutti gli
ordini e gradi di scuole suddivisi in 263 corsi affidati a 10 agenzie,
ha dispiegato il massimo impegno al fine di determinare nei soggetti
affidatari del servizio una spinta positiva per il superamento delle
difficoltà riscontrate, come nel caso segnalato dalla S.V. Onorevole,
nella fase di avvio delle attività formative.
In particolare, nello scorso mese di giugno tutte le Agenzie sono state
convocate singolarmente per analizzare gli aspetti problematici emersi
nella fase iniziale e individuare gli opportuni interventi correttivi.
Sono state anche realizzate nel corso del 1999 periodiche riunioni
plenarie con i rappresentanti delle Agenzie medesime per l'esame
congiunto dello stato di attuazione del progetto.
In parallelo è stata data completa attuazione al sistema di controllo e
monitoraggio dei corsi di formazione previsto dal decreto ministeriale 5
agosto 1998 il cui funzionamento consente di acquisire contestualmente
allo svolgimento delle attività formative ogni elemento utile a
cogliere tempestivamente l'insorgere di eventuali inconvenienti.
In particolare, alle Sovrintendenze scolastiche regionali, che hanno
proceduto alla stipulazione delle convenzioni di affidamento con le
Agenzie, è attribuito il compito di vigilare sull'andamento delle
attività e di verificare che il servizio sia realizzato nel rispetto
delle prescrizioni contrattuali.
Un soggetto specializzato indipendente scelto attraverso una gara
pubblica, svolge l'attività di valutazione e di certificazione della
qualità dei corsi: il primo rapporto elaborato dall'Auditor sulla base
delle risultanze delle visite sul campo svolte in oltre 200 corsi offre
un quadro complessivamente positivo dell'andamento delle attività.
In ogni regione ispettori tecnici, appositamente formati presso la
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, si occupano del
monitoraggio delle attività e, al termine dei corsi, procederanno alla
verifica della ricaduta sul funzionamento delle istituzioni scolastiche
autonome.
Inoltre al fine di stabilire un rapporto collaborativo diretto tra i
dirigenti in formazione e l'Amministrazione e consentire la circolazione
più ampia e rapida possibile delle informazioni, sono stati attivati
nel sito web di questo Dicastero spazi riservati ai capi d'istituto per
raccogliere contributi, critiche e riflessioni sulle esperienze condotte
nei corsi.
Si ritiene che attraverso l'attivazione del complesso sistema di
controlli cui si e accennato risulti pienamente garantito l'interesse
pubblico al proseguimento di obiettivi di qualità nell'erogazione del
servizio di formazione dei capi di istituto.
|
7a
Com. |
2, 23,
29 |
in sede referente, DdL AC
4076, Disciplina
della "sponsorizzazione universitaria"
Il termine per la presentazione degli emendamenti al è
fissato alle ore 18 del 23 febbraio 2000.
|
7a
Com. |
8, 23 |
in sede referente, DdL AC
4311, Delega Enti
Locali lavori nel settore Beni Culturali
Il termine per la presentazione di emendamenti al
disegno di legge è fissato per l'8 febbraio 2000.
|
7a
Com. |
1 |
in sede consultiva per la 12a Commissione, DdL Asili nido
(DdL AC 888,
2803,
3893,
4383,
5847
e 5838)
La commissione esprime il seguente parere favorevole con
osservazioni:
«La VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione);
esaminati i contenuti del testo unificato recante norme per lo sviluppo
e per la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia;
richiamata la legge n. 285 del 1996 per quanto concerne i servizi
socio-educativi per l'infanzia;
valutato positivamente che il testo:
riconosce l'opportunità di servizi educativi a partire dalla prima
infanzia;
favorisce il sostegno alla genitorialità e la partecipazione dei
genitori alla gestione sociale dei servizi;
si colloca in un quadro normativo che valorizza le autonomie locali e
applica il principio di sussidiarietà;
riconosce la necessità di modelli organizzativi flessibili e valorizza
il principio della sperimentazione pedagogica;
fa perno su una unitaria, elevata e specifica professionalità degli
educatori a garanzia della pluralità dei modelli organizzativi dei
servizi;
esprime parere favorevole:
con le seguenti osservazioni dirette a sottolineare l'opportunità di:
a) aggiungere al termine «servizi» il termine «educativi» in tutte
le parti del testo e del titolo;
b) sostituire all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole: «concorre
alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona» con le
seguenti: «è finalizzato al diritto alla formazione della persona»;
c) coordinare meglio l'articolo 4 con il testo della legge n. 285 del
1996;
d) sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente: «I servizi di
cui al comma 2, lettera a), sono preferibilmente ubicati negli spazi di
accoglienza di cui alla lettera b) e nei nidi di infanzia di cui
all'articolo 3;
e) sostituire all'articolo 6, comma 1, le parole: «e garantiscono ad
esse la massima informazione» con le seguenti: «attraverso la loro
cooperazione»;
f) aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 7, le parole: «Tale
atto di indirizzo e coordinamento terrà conto del piano annuale
dell'infanzia ai sensi della legge n. 451 del 1997»;
g) chiarire meglio all'articolo 14 il rapporto del coordinatore
pedagogico con gli uffici dell'ente a cui il servizio fa riferimento;
h) citare all'articolo 15 anche i consultori familiari come soggetti ai
quali rapportarsi e coordinarsi per interventi di prevenzione e di
educazione alla salute e alla alimentazione.».
|
7a
Com. |
1, 2, 8, 9, 10,
15, 17, 22, 24, 29 |
in sede referente, DdL
AC 6562, Professori Universitari
|
7a
Com. |
8, 9, 17, 22. 23 |
in sede referente, DdL
AC 6560, Istruzione e Ricerca
Il termine per la presentazione degli emendamenti al è
fissato alle ore 17 del 22 febbraio 2000.
|
7a
Com. |
22 |
Interrogazioni a risposta immediata al
ministro della PI:
5-07406 APREA e SESTINI: Procedura concorsuale
per la valutazione dei capi d'istituto.
5-07407 NAPOLI: Procedura concorsuale per la
valutazione dei capi d'istituto.
Valentina APREA (FI) illustra la sua interrogazione
5-07406 sottolineando la fretta e l'approssimazione con cui si sta
procedendo al concorso per la valutazione dei capi di istituto.
Chiede quindi al Ministro se non ritenga opportuno sospendere la
procedura in corso e rivedere in modo radicale la materia relativa alla
valutazione dei capi d'istituto, così come di recente avvenuto per la
valutazione dei docenti.
Angela NAPOLI (AN), illustra la sua interrogazione
5-07407 osservando che l'attuazione del contratto collettivo sta creando
notevole disagio nel mondo della scuola. Sottolinea quindi
l'inopportunità di procedere ad un radicale cambiamento del sistema di
valutazione in un momento di passaggio verso l'autonomia scolastica.
Dopo aver rilevato che i criteri di valutazione previsti appaiono quanto
meno discutibili, chiede al Ministro se non ritenga opportuno
soprassedere per il corrente anno scolastico all'avviata procedura di
valutazione, anche al fine di perfezionare per gli anni a venire le
procedure di valutazione, rendendole più adeguate alla scuola
dell'autonomia.
Il Ministro Luigi BERLINGUER, rispondendo
congiuntamente alle interrogazioni in titolo, fa presente che il nuovo
quadro normativo e contrattuale definito dall'articolo 20 del C.C.N.L.
del comparto scuola e dall'articolo 41 del C.C.N.I. ha previsto per i
capi d'istituto la sostituzione della nota analitica formulata dal
Provveditorato agli studi, con un atto di apprezzamento della qualità
dei processi attivati da parte di un nucleo di valutazione regionale. È
sembrato infatti opportuno introdurre un elemento di novità nella
valutazione dei capi di istituto anche al fine di avere un'esperienza
utile al fine di perfezionare poi i criteri di valutazione e renderli
adeguati alla scuola dell'autonomia.
Il processo di valutazione attivato non esprime una volontà ispettiva o
sanzionatoria, ma deve interpretarsi in un'ottica di apprezzamento della
qualità delle iniziative e dei processi attivati dai capi d'istituto.
Le modalità di valutazione definite per l'anno scolastico 1999 - 2000
pur tenendo in considerazione la prospettiva dell'ingresso delle
istituzioni scolastiche nel regime dell'autonomia, si fondano sulle
attività e sulle iniziative realizzate dai capi d'istituto rispetto ai
processi da loro promossi e non sono assimilabili alle modalità di
valutazione dei dirigenti, delineate dal decreto legislativo n. 286 del
1999 che hanno invece riguardo ai risultati raggiunti. Non troverebbe
pertanto applicazione per gli attuali capi di istituto la norma
dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge collegato alla
finanziaria C. 6560 che fa espresso riferimento ai dirigenti i cui
risultati siano considerati insufficienti a norma del decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 286. Coerentemente non è stata prevista
una soglia al di sotto della quale la valutazione del capo d'istituto
debba intendersi negativa.
Il sistema di valutazione definito si differenzia profondamente anche da
quello dei docenti in quanto la procedura non prevede l'attribuzione di
un punteggio per il curricolo professionale o per le prove strutturate.
La procedura, infatti, valorizza al massimo la partecipazione del capo
d'istituto il quale attraverso l'auto analisi è chiamato ad individuare
azioni e campi d'intervento e a presentare una documentazione
essenziale, non assunta in termini burocratici.
Quanto alla presunta estraneità dei componenti i nuclei alle esperienze
di direzione scolastica, osserva che i dirigenti e gli ispettori tecnici
appartenenti all'amministrazione governano e sostengono sul territorio
le scuole nella realizzazione delle attività e dei processi alle
innovazioni in atto. Per quanto riguarda il componente esterno, fa
presente che allo stesso è richiesta una esperienza professionale
almeno decennale, preferibilmente nel settore scolastico e della
istruzione o nei servizi pubblici, tale da aver consentito di
sviluppare, attraverso studi e ricerche o attraverso incarichi operativi
di direzione, prevalenti competenze di valutazione, pianificazione e
controllo direzionale. In ogni caso, rileva che anche a seguito
dell'esperienza acquisita, la composizione dei nuclei di valutazione
potrà essere perfezionata.
Fa presente poi che l'individuazione dei capi d'istituto cui riconoscere
la retribuzione aggiuntiva non viene effettuata a livello provinciale
bensì regionale, previa predisposizione di una graduatoria nella quale
confluiscono i punteggi attribuiti dai nuclei a tutti i capi d'istituto
senza distinzione di gradi e ordini di istruzione; il sovrintendente
scolastico assicura l'equità e l'imparzialità dei risultati attraverso
il coordinamento dell'attività di valutazione.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di pubblicazione dei
risultati, osserva che è necessario contemperare l'esigenza di
pubblicità e trasparenza con quella della tutela della riservatezza. La
questione deve essere opportunamente approfondita, dovendosi garantire,
comunque, la trasparenza delle procedure.
Valentina APREA (FI), intervenendo in replica,
constata una totale chiusura del Ministro rispetto alla richiesta di
soprassedere alla procedura di valutazione per i capi di istituto già
avviata, sottolineando le analogie esistenti con il concorso per la
valutazione dei docenti su cui il Governo ha dovuto poi fare
repentinamente marcia indietro. Ritiene, infatti, che la risposta
odierna non sarà bene accolta dagli interessati.
In particolare, non sono poi condivisibili né l'idea di un premio
limitato al 20 per cento dei capi d'istituto né la previsione di un
compenso identico a quello previsto per i docenti, che va contro la
necessità di retribuire diversamente le diverse responsabilità.
In riferimento ai nuclei di valutazione osserva poi che esistono
pochissimi dirigenti rispetto a quelli necessari e sarà pertanto
necessario fare ricorso agli impiegati; gran parte dei tecnici inoltre
non ha esperienze di valutazione.
Fa presente infine che forza Italia continuerà la sua battaglia nelle
scuole e nel Paese.
Angela NAPOLI (AN), intervenendo in replica,
ritiene che la chiusura del Ministro rispetto alle proposte avanzate
dall'opposizione sia la dimostrazione che il Parlamento non ha di fatto
voce in capitolo nel settore dell'istruzione, sottoposto invece alla
esclusiva ingerenza delle organizzazioni sindacali.
Ritiene che non possa essere fatta una comparazione tra le note di
qualifica, che non avevano, tranne casi del tutto eccezionali, efficacia
pratica, e la prevista procedura di valutazione che comporta, al
contrario, una rilevante conseguenza di natura economica. Ritiene
inoltre che non sia comprensibile il motivo per cui siano stati fatti
oggetto di valutazione i capi di istituto che, nella situazione attuale,
non sono ancora dirigenti.
Sottolinea quindi la totale inaffidabilità della composizione dei
nuclei di valutazione, tanto che è a conoscenza di capi di istituto che
ritengono a priori di poter superare senz'altro la procedura di
selezione, e insiste sulla richiesta al Governo di fare una pausa di
riflessione sulla procedura di valutazione in oggetto, quanto meno per
il corrente anno scolastico.
5-07408 TARADASH e DALLA CHIESA: Disciplina per
la formazione delle graduatorie permanenti e determinazione del
punteggio assegnato nei concorsi per l'abilitazione all'insegnamento.
Marco TARADASH (Misto-P.Segni-RLD) illustra
l'interrogazione in titolo rilevando che i concorsi avviati per
l'accesso all'insegnamento nelle scuole statali prevedono una grave
discriminazione a danno dei docenti che hanno prestato servizio nelle
scuole non statali. Chiede quindi al Ministro di conoscere i motivi per
i quali si è operata tale disparità di trattamento.
Il Ministro Luigi BERLINGUER, rispondendo
all'interrogazione in esame, rileva che per effetto della legge n. 124
del 1999, per la prima volta il personale con servizio nelle scuole non
statali è ammesso a partecipare, insieme al personale precario della
scuola statale, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'idoneità o dell'abilitazione e, in sequela, è inserito in
graduatorie da utilizzare per le nomine in ruolo. Come è ben noto,
infatti, alle graduatorie dei concorsi per soli titoli si accedeva in
passato solo con il requisito dei 360 giorni di servizio nella scuola
statale congiuntamente al possesso dell'abilitazione.
Chiarisce poi che, tra i titoli valutabili ai fini della determinazione
del punteggio che si consegue nel concorso ordinario, il servizio non è
preso affatto in considerazione, né quello prestato nella scuola
statale né quello prestato nella scuola non statale.
Fa presente che lo schema di regolamento sulle graduatorie permanenti,
attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere,
è stato predisposto tenendo presente le disposizioni di legge ed i
criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal
Governo. La previsione di inserimento di coloro che conseguono
l'abilitazione a seguito della sessione riservata in scaglioni distinti,
a seconda che siano in possesso o meno di 360 giorni di servizio nella
scuola statale, riproduce esattamente il dettato della norma (articolo
2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 124 del 1999).
Quanto alla lamentata discriminazione tra la valutazione
dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola
non statale, precisa che le relative disposizioni tengono conto solo
della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in
questione; le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di
reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il
principio della selezione attraverso apposite graduatorie, mentre nelle
scuole private il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di
discrezionalità.
Tale principio dà peraltro attuazione all'impegno assunto dal Governo
accogliendo l'ordine del giorno presentato in sede di discussione della
legge n. 124 del 1999 al Senato che prevede la valutazione del servizio
secondo gli stessi criteri giù adottati per il concorso per soli
titoli.
Marco TARADASH (Misto-P.Segni-RLD), intervenendo in
replica, ritiene che, dal momento che per l'accesso nella scuola statale
non si svolgono concorsi da molti anni, gli insegnanti delle scuole non
statali sono stati discriminati due volte: prima perché non hanno avuto
occasione di poter accedere all'insegnamento nella scuola pubblica, poi
perché è stato loro riconosciuto un punteggio inferiore.
Se pertanto il Parlamento, con l'approvazione della legge n. 124 del
1999 e con la presentazione degli ordini del giorno citati dal Ministro,
non è andato nella giusta direzione, ritiene che il Governo avrebbe
potuto apportare correttivi e, comunque, potrebbe presentare iniziative
legislative volte a far modificare tali decisioni inique.
|
|
11a
Com. |
2 |
in sede referente, DdL 259-B,
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città (approvato con modifiche dal Senato il 25 gennaio 2000)
La Commissione delibera di dare mandato alla relatrice a
riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del progetto di legge n.
259-B approvato dal Senato e nomina il Comitato dei nove.
|
Senato
|
Aula |
1, 2 |
DdL AS 4216, Riordino dei Cicli Scolastici
(approvato dalla Camera il 22 settembre 1999)
Il 2 febbraio il Senato approva definitivamente la nuova
Legge sul Riordino dei Cicli Scolastici
(146 voti favorevoli e 65 contrari)
Riportiamo di seguito il comunicato stampa diffuso dal
MPI:
Il Senato ha approvato oggi la "legge -
quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione".
Il provvedimento pone le basi di un processo che dovrà svilupparsi nei
prossimi anni per giungere a quel rinnovamento scolastico necessario a
sostenere l'educazione, l'istruzione e la formazione delle giovani
generazioni. La nuova scuola si articolerà in scuola dell'infanzia non
obbligatoria, ma resa accessibile a tutti; in un ciclo primario (scuola di
base) che avrà la durata di sette anni e in un ciclo secondario di durata
quinquennale.
La riunificazione in un primo ciclo unitario dell'istruzione di base
consentirà, dal punto di vista pedagogico, la definizione di un percorso
che partendo dalle basi dei saperi essenziali si sviluppi nei successivi
approfondimenti disciplinari, superando le cesure che segnano nell'attuale
sistema il passaggio dalle elementari alla media inferiore.
Il secondo ciclo, quello della scuola secondaria di durata quinquennale
articolata in quattro aree specifiche classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale, assolverà al compito di
consolidare le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di
arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti e di
prepararli all'accesso all'istruzione superiore, universitaria e non
universitaria e/o all'inserimento nel mondo del lavoro.
La realizzazione progressiva dei nuovi cicli scolastici consentirà
l'impostazione di un progetto generale di riqualificazione del personale
docente e dei criteri generali per la formazione degli organici d'istituto
nonché quelli per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base
e della scuola secondaria, ivi compresa la valorizzazione dello studio
delle lingue e delle competenze necessarie per l'impiego delle tecnologie
didattiche.
Il nuovo disegno organizzativo avvicinerà la scuola italiana a quella
esistente nella quasi totalità dei Paesi nei quali la scolarità si
conclude generalmente a 18 anni di età.
Il riordino dei cicli scolastici costituisce una delle tessere
fondamentali del grande mosaico del rinnovamento del sistema educativo e
formativo del nostro Paese, che ha già visto negli ultimi due anni la
realizzazione di altri interventi riformatori come l'autonomia scolastica,
il nuovo esame di Stato, il prolungamento dell'obbligo scolastico, il
diritto all'istruzione e alla formazione fino a 18 anni, la nuova
formazione universitaria dei docenti, lo statuto degli studenti e delle
studentesse.
L'1 febbraio la Camera approva gli articoli 2 e 3 del DdL AS
4216
|
|
7a
Com. |
3 |
esame DdL 4429, Modifica dell'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del
personale docente nei Conservatori di musica
Il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato per mercoledì 23 febbraio, alle ore 18.
|
7a
Com. |
2, 3,
9 |
in sede referente, DdL
AS 4164-B,
Integrazione alunni con handicap (approvato il 19 gennaio 2000 dalla 7a
Commissione Camera in sede legislativa)
La Commissione fissa il termine per la presentazione
degli emendamenti per mercoledì 9 febbraio, alle ore 12.
Riportiamo uno stralcio del Resoconto sommario della
seduta del 2 febbraio:
Il relatore ASCIUTTI illustra le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già
approvato dalla 7a Commissione del Senato in sede deliberante.
Esse sostituiscono all'indicazione della priorità degli interventi a
favore dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali,
quella più sfumata di una particolare attenzione per tali soggetti,
considerati nel più ampio novero degli alunni in situazioni di handicap.
Rilevanti sono poi le variazioni apportate al dettato dell'articolo 1,
comma 2, in quanto la destinazione delle risorse alla riforma delle scuole
e degli istituti a carattere atipico non è più definita come prioritaria
bensì scandita secondo una percentuale, pari al 55 per cento. Il disegno
di legge ricomprende inoltre, negli interventi programmati dagli istituti
a carattere atipico (cui sono destinati i finanziamenti), i corsi di alta
qualificazione dei docenti, condotti anche avvalendosi dell'esperienza
degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei
ragazzi e degli adulti con deficit sensoriali.
Le risorse residue (non più meramente eventuali, ma ammontanti al
restante 45 per cento) sono destinate al finanziamento (ancora una volta,
con particolare attenzione, non già priorità, per gli alunni con
handicap sensoriali) di progetti di integrazione condotti dalle
istituzioni scolastiche ovvero dal Ministero della pubblica istruzione
mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura
di specifiche forme di handicap, i quali accettino di operare nel settore
dell'integrazione scolastica. Infine, altre modifiche ripristinano la
corrispondenza tra periodo di efficacia della legge ed esercizi
finanziari, anche ai fini della copertura.
Il relatore espone poi le riserve su alcune disposizioni del disegno di
legge, espresse da rappresentanti delle Famiglie Italiane Associate per la
Difesa dei Diritti degli Audiolesi (FIADDA) in un incontro informale. Essi
in particolare suggeriscono: una diversa ripartizione percentuale delle
risorse (modificando la previsione del 55% in 75%); la soppressione del
riferimento (contenuto all'articolo 1, comma 2) agli istituti che si siano
tradizionalmente occupati dell'educazione di soggetti con deficit
sensoriale; la soppressione (all'articolo 1, comma 3) della previsione che
gli istituti specializzati con cui il Ministero della pubblica istruzione
può stipulare convenzioni operino, oltre che nello studio, nella cura di
specifiche forme di handicap.
Indi, rivolge l'invito al rappresentante del Governo a render nota la
posizione del Ministero in ordine al testo così come modificato dalla
Camera dei deputati.
|
7a
Com. |
8, 16,
24 |
affare assegnato: "La politica del
Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal
Concordato tra l'Italia e la Santa Sede" |
|
Com.
Infanzia |
17 |
in sede referente, DdL
sull'Istituzione dello Psicologo scolastico (DdL as 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866)
|
Com.
Infanzia |
8, 9, 10, 17 |
Indagine conoscitiva sull'applicazione della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989
|
Com.
Infanzia |
2, 24 |
Relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza"
Riportiamo uno stralcio del Resoconto sommario della
seduta del 2 febbraio:
Riferisce alla Commissione la senatrice BRUNO
GANERI, la quale rileva prioritariamente come la legge n. 285 del 1997,
lungamente attesa, incida soprattutto sul settore dei servizi sociali
tradizionalmente carente nel nostro paese, destinandogli rilevanti
investimenti non solo in termini economico-finanziari, ma anche di
incentivi culturali. Prima dell'entrata in vigore del provvedimento il
Governo italiano investiva per i minori solo 30 miliardi di lire. Se si
confronta questa cifra con gli stanziamenti previsti nell'arco di tre
anni dalla normativa in vigore - circa 800 miliardi -, ci si rende conto
del suo carattere assolutamente innovativo anche per quella sorta di
meccanismo indotto che stimola, pure a livello territoriale, una
crescita della cultura della programmazione e della concertazione
organizzata. E' interessante notare come soprattutto le Regioni del
Mezzogiorno, in particolare Sicilia e Calabria, abbiano dato una
risposta entusiasta in termini di fioritura di interventi e iniziative.
La relazione presentata in Parlamento - prosegue la senatrice Bruno
Ganeri - riguarda gli anni 1997, 1998 e 1999, descrivendo in maniera
circostanziata tutte le iniziative e gli interventi realizzati in tale
periodo. Essa si articola in un quadro nazionale di sintesi riguardante
la fase di avvio dell'attuazione della legge, nella illustrazione delle
attività e degli adempimenti del Ministero della solidarietà sociale,
nel consuntivo sullo stato di attuazione della legge come risulta dalla
ricognizione periodica e dalle relazioni prodotte da Regioni, Province e
Città riservatarie, nella descrizione infine dei piani territoriali così
come risultano catalogati nella banca dati istituita a livello centrale.
Per la progettazione voluta dalla legge è stata richiesta la
collaborazione non solo di enti diversi, ma anche di uffici della
pubblica amministrazione, mentre il rapporto tra enti locali e cittadini
si è limitato all'informazione sugli obiettivi previsti e sui servizi
da costituire. Precisa quindi che lo stato di attuazione della normativa
è stato rilevato al 30 giugno '99 e che il numero di progetti esecutivi
approvati si attesta a 2.481 per 242 Ambiti Territoriali di intervento
ufficialmente formalizzati, cui vanno aggiunti 478 progetti per le 15
Città riservatarie indicate direttamente dalla legge. Quattro le grandi
aree di intervento individuate: servizi di sostegno alla relazione
genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza;
innovazione e sperimentazione di nuovi servizi socio-educativi per la
prima infanzia; servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;
azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza e la sperimentazione di città amiche dell'infanzia.
La relatrice osserva quindi che circa il 40% dei Progetti esecutivi
finanziati negli Ambiti territoriali ed il 52,5% di quelli delle Città
riservatarie riguarda la prima area, che ha visto l'istituzione o il
potenziamento di centri per promuovere l'affidamento familiare e
l'adozione, di centri per la prevenzione, l'accoglienza e il recupero di
bambini o madri che hanno subito maltrattamenti ed abusi sessuali,
servizi per sostenere e promuovere l'esercizio della genitorialità,
iniziative per accogliere e favorire l'integrazione dei disabili e dei
minori stranieri. Al secondo posto si collocano le iniziative che si
collegano prevalentemente alla terza area, relativa al tempo libero.
Ecco quindi il fiorire di ludoteche, spazi gioco itineranti, centri
ricreativi e aggregativi per bambini e adolescenti. Le quote percentuali
minori si riferiscono alle altre due aree: per i servizi a favore di
città amiche dell'infanzia e la promozione di diritti, per la
sperimentazione di nuovi servizi per la prima infanzia e la famiglia. Si
riconosce in tal modo a bambini e bambine il diritto ad essere
consultati prima di prendere decisioni che li riguardino, in
ottemperanza ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia. Da qui la diffusione di iniziative per il miglioramento
degli spazi urbani in generale e la riqualificazione delle aree a verde,
con il coinvolgimento attivo dei diretti interessati. L'ultima area ha
raccolto i progetti che hanno realizzato servizi alternativi all'asilo
nido, ampliando l'offerta e fornendo servizi improntati a criteri di
maggiore flessibilità.
Rispetto al numero di interventi previsti dai Progetti esecutivi del
Piano territoriale, oltre il 55% degli Ambiti territoriali - prosegue la
relatrice - ha attivato fino al 50% delle azioni previste, in più di un
Ambito territoriale su quattro è già stata avviata una quota tra il
75% ed il 100% degli interventi previsti. Oltre il 64% dei Progetti ha
impegnato le risorse finanziarie fino al 50% del totale finanziato dei
progetti avviati, dando prova di una buona capacità di spendita.
Concludendo, rileva che la legge n. 285 del 1997 può essere considerata
a ragione una delle leggi più innovative degli ultimi anni, innovativa
per la scelta dei destinatari (bambini e adolescenti), nonché per i
meccanismi che induce a livello territoriale e per il tipo di regia
istituzionale, grazie agli inediti servizi di promozione, assistenza
tecnica e verifica.
Ritiene infine auspicabile che la Commissione esprima, al termine della
discussione, un proprio indirizzo nell'ambito di una risoluzione che
solleciti il Governo a una maggiore divulgazione, anche attraverso il
mezzo radiotelevisivo, sulle iniziative e i meccanismi della legge, per
rendere più edotti gli operatori e facilitarne l'accesso agli strumenti
di programmazione. Occorre poi calibrare gli interventi anche in
funzione delle risposte date dai diversi Ambiti territoriali.
Nell'ambito della normativa - che nei primi tre anni dalla sua entrata
in vigore risulta già attuata per il 70% - devono infine trovare la
migliore esplicazione possibile i servizi sociali, la cui funzione non
può essere considerata meramente di tipo assistenziale.
|
|
01 - 29 febbraio Concorsone
Si aprono il 23 febbraio le consultazioni ministro della PI - OOSS della
Scuola sulla valutazione della professionalità docente; questo il calendario
degli incontri:
- 23 febbraio: Gilda
- 25 febbraio: Cobas
- 29 febbario: Unicobas
- 2 marzo: Cgil, Cisl, Uil e Snals
Il 17 febbraio si svolge uno sciopero nazionale del comparto Scuola
organizzato da Cobas, Unicobas, Cisal e Gilda, con diversificate motivazioni, contro la procedura concorsuale per
la valorizzazione della professionalità docente: altissima la partecipazione
dei docenti (243.732 - pari al 37,50% - secondo il MPI, oltre il 50% per le OOSS).
L'11 febbraio il ministro della PI annuncia che la procedura concorsuale
prevista dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e dall'art. 38 del contratto collettivo
nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999 non avrà più luogo, e
segnala un «radicale ripensamento delle modalità di attuazione in materia di valorizzazione della professione docente»
che deriverà da una verifica con i sindacati che hanno firmato il contratto.
Questo il comunicato stampa del MPI:
Il Ministro della Pubblica Istruzione anche a seguito di
numerosi contatti con i sindacati firmatari del contratto, ha deciso di
azzerare ogni decisione circa le modalità di attuazione di quanto previsto
dalle norme contrattuali, in materia di valorizzazione della professione
docente, per consentire un loro radicale ripensamento.
Come già anticipato da Educazione&Scuola il Decreto
del Direttore Generale del Personale e degli AA.GG.
e Amm.vi 7 febbraio 2000, Prot. D1/873, rinvia a data da destinarsi tutta la procedura concorsuale relativa all'assegnazione del trattamento economico accessorio
previsto dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e dall'art. 38 del contratto collettivo
nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999.
Risultano in tal modo sospese le scadenze del
10 febbraio
2000 (stabilita dal Decreto del Direttore Generale del Personale e
AA.GG.
e Amm.vi 23 dicembre 1999, Prot. n. D1/7229) per la presentazione di apposita istanza, al Provveditorato agli Studi della sede di
servizio, da parte dei docenti universitari, di I e di II fascia, degli ispettori tecnici e
dei capi
d'istituto, dei rettori e dei vice rettori che aspirano a far parte delle
commissioni giudicatrici, in qualità di presidenti;
-
25 febbraio 2000 (45 giorni dalla pubblicazione del Decreto
del Direttore Generale del Personale e AA.GG.
e Amm.vi 23 dicembre 1999, Prot. n. D1/7230 nella Gazzetta
Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi n. 3 dell'11.01.2000) per la presentazione della domanda, corredata dalla scheda curricolare
debitamente compilata, da parte dei docenti che intendevano partecipare alla procedura di
assegnazione del trattamento economico accessorio;
- 4
aprile 2000 (stabilita dal Decreto del Direttore Generale
del Personale e AA.GG.
e Amm.vi 23 dicembre 1999, Prot. n. D1/7230) per lo svolgimento della prova
strutturata nazionale.
Il decreto prevede inoltre che nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2000 sia resa nota la data di
pubblicazione dei decreti concernenti tempi e modalità dello svolgimento della
procedura concorsuale.
Sarebbero dovuti essere circa 530.000 gli aventi titolo a presentare domanda (docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed
educatori dei convitti e degli
educandati con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di
effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano alla stessa
data in attività di servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese
quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative); 150.000
quanti, superata la procedura, avrebbero acquisito, a partire dal 1° gennaio 2001, la
maggiorazione stipendiale di 6 milioni annui lordi.
Il 3 febbraio MPI e OOSS firmatarie del contratto iniziano un confronto
serrato per la ridefinizione della procedura concorsuale.
Nel corso della stessa giornata la CISL Scuola sospende la trattativa e resta in
attesa di una proposta da parte del MPI.
L'1 febbraio, il ministro della PI, nel corso di una conferenza stampa,
annuncia il rinvio della prova strutturata nazionale prevista per il 4
aprile 2000: questo l'esito del vertice MPI - OOSS firmatarie del CCNL
Scuola conclusosi nella tarda nottata del 31 gennaio.
Così il
comunicato ufficiale del 31 gennaio:
Il Ministro della P.I. Luigi Berlinguer e le
Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL e SNALS nell'incontro odierno hanno
confermato la validità dell'istituto contrattuale previsto dall'art.29 del
CCNL e l'impegno all'erogazione, alla data prevista del gennaio 2001 delle
somme appositamente stanziate.
Le preoccupazioni e le proposte che provengono da più parti testimoniano
delle difficoltà e della problematicità di una procedura nuova e finora non
sufficientemente illustrata.
Pertanto il Ministro e le organizzazioni sindacali convengono sia necessario
riesaminare le procedure e individuare misure opportune per le correzioni che
si rendessero necessarie.
Domani alle ore 15 si terrà presso il Ministero della P.I. una conferenza
stampa.
Questo il commento del ministro della PI:
"Noi andiamo avanti perché un'innovazione così
importante non può essere abbandonata. Nella scuola da 50 anni non si valuta
il lavoro degli insegnanti e ci si deve abituare che questo avvenga. Come
anche nell'università e nel pubblico impiego, visto che nelle professioni è
il mercato a farlo. Però, se abbiamo sbagliato in qualche aspetto delle
modalità siamo pronti a correggerle. Lo abbiamo fatto con i cicli cambiando
in itinere e migliorandoli, l'abbiamo fatto con la parità, l' autonomia
scolastica e l'esame di stato. Siamo fermi nell'obiettivo, disponibili sulle
modalità. A condizione però che ci si facciano proposte alternative
realizzabili e serie, non alibi per abbandonare l'obiettivo. I sindacati hanno
un grande merito perché hanno accettato un'idea che è contro la tradizione
egalitaria e stanno pagando, meritano rispetto. È normale che ci siano
differenze tra di loro, ma come potrebbe essere altrimenti di fronte alle
scelta di modalità sulle quali lo stesso corpo docente è diviso? Stiamo
cercando una soluzione con il massimo di disponibilità, ma deve essere una
soluzione non demagogica. Il nostro è un modo serio di affrontare il problema
senza indietreggiare sul principio e spero che la scuola e l'opinione pubblica
apprezzino questa fermezza e questa ragionevolezza. Sono sicuro che ce la
faremo ancora una volta. Sto pagando il prezzo di aver voluto sollevare una
grande questione e di aprire una pista, nella certezza che domani essa sarà
accettata ed altri ne raccoglierà i frutti".
Da indiscrezioni risulta che le modifiche interverranno sulle modalità
valutative (griglia di valutazione del curriculum) ed organizzative della prova
(possibile un incremento delle risorse per finanziare il nuovo istituto che
consentirebbe un allargamento della platea dei beneficiari), nonché sulla
composizione delle commissioni; possibile l'eliminazione della prova strutturata
nazionale.
Su Educazione&Scuola:
Nel settore Archivio:
telefax 28 febbraio 2000, Prot. D1/1603
Decreto Direttoriale del 31.3.99 - Concorso ordinario per Ambiti Disciplinari -
Annullamento Nota prot. n. 1409 del 22.2.2000
circolare 28 febbraio 2000, n. 50
Corsi per il conseguimento dell'idoneità o abilitazione - O.M. n. 153/1999
esami finali - Prova orale
comunicato 28 febbraio 2000, Prot. n. 1041
Partecipazione ad INTERNET-FIESTA 2000
comunicato 28 febbraio 2000, Prot.n. 1040
Partecipazione a NETD@YS EUROPE 2000
10 - 28 febbraio Cessazione Servizio
Il Decreto Ministeriale 8 marzo 2000, n. 56
proroga al 31 marzo 2000 il termine ultimo per per la revoca delle istanze di cessazione anticipata
dal servizio presentate dai capi di istituto e dal personale docente, educativo ed Ata con contratto a tempo
indeterminato.
La Circolare Ministeriale 11 gennaio 2000, n.
11 conferma per il 2000 la data del 10 febbraio, già prevista dal DM 495/98,
per la presentazione, da parte dei capi di istituto,
- delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo
anno di servizio,
- di dimissioni volontarie dal servizio,
- di trattenimento in servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno
di età.
E' fissata al 28 febbraio 2000 la data di comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico e la possibilità da parte degli interessati di ritirare le dimissioni entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
26 febbraio Formazione
Direttori Servizi Amministrativi
La Circolare Ministeriale 31 gennaio 2000, Prot. n. D4/230,
fissa al 26 febbraio 2000 il termine ultimo per la presentazione da parte dei responsabili amministrativi
alla scuola sede di servizio
o di titolarità, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
della domanda (allegato A), in duplice copia, per la partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 34 commi 2 e 3
del CCNL e all'art. 49 del CCNI ai fini dell'attribuzione del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
25 febbraio Attuazione Obbligo
Formativo
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 febbraio 2000, approva il
Regolamento Attuativo dell’articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza delle attività
formative fino al diciottesimo anno di età.
Riportiamo di seguito, nell'ordine, un estratto del Comunicato n. 13
relativo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2000, ed il
comunicato stampa del MPI:
Il Consiglio dei Ministri si è
riunito oggi, alle ore 10,15 a Palazzo Chigi
(...)
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti:
(...)
su proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione, Berlinguer, del Lavoro,
Salvi, e del Tesoro, Amato:
- uno schema di regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge17
maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza delle attività
formative fino al diciottesimo anno di età.
Sul provvedimento saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del
Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari;
(...)
La seduta ha avuto termine alle ore 13.55.
COMUNICATO STAMPA MPI
Il Consiglio dei ministri ha approvato questa
mattina il regolamento che dà attuazione all'obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento dei 18 anni (articolo 68 della legge n.144/99),
su proposta del ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e del Tesoro.
Il regolamento indica i percorsi d'istruzione e formazione nel quali potrà
essere assolto l'obbligo formativo, nonché le modalità della loro
integrazione ai fini del successo formativo dei giovani.
A chi si rivolge
Ai quindicenni che, una volta assolto l'obbligo d'istruzione, avranno di
fronte tre strade:
- proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore;
- accedere al sistema di formazione professionale regionale ai fini del
perseguimento di una qualifica;
- iniziare il percorso di apprendistato che prevede la frequenza di moduli
formativi di almeno 240 ore.
Il provvedimento avrà un'attuazione graduale e progressiva e si applica nei
confronti di tutti i giovani presenti nel territorio nazionale, anche
stranieri, che:
- nel 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo scolastico;
- nel 2001 compiono 15 e 16 anni;
- a partire dal 2002 compiono 15,16 e 17 anni;
- i giovani che nel 2000 compiono rispettivamente 15,16 e 17 anni potranno, se
lo vorranno, accedere ai servizi per l'impiego del territorio per usufruire
dei servizi di orientamento, supporto e tutoraggio.
Come si realizza
Le iniziative e le attività di orientamento e informazione sono garantite
dalla scuola e dai servizi per l'impiego, che sono "obbligati" a
scambiarsi le informazioni sulla carriera dei giovani. In particolare la
scuola deve comunicare ai servizi per l'impiego i nominativi dei giovani che
hanno assolto l'obbligo scolastico e non vogliono proseguire gli studi, che
sono passati nel sistema di formazione professionale oppure che hanno
interrotto la frequenza dell'istituto prima del 15 marzo. Al fine di
assicurare la personalizzazione dell'intervento formativo i servizi per
l'impiego nominano un tutor con il compito di accompagnare e seguire il
percorso formativo.
Ai fini di consentire i passaggi tra i sistemi, scolastici e formativi,
saranno raccordati i criteri di valutazione delle competenze acquisite
attraverso i crediti formativi. Una commissione composta da esponenti della
scuola, della formazione professionale e del mondo del lavoro riconosce i
crediti formativi acquisiti ai fini di un reingresso nella scuola. Mentre
l'ingresso nella formazione professionale da parte di coloro che hanno
abbandonato la scuola sarà definito da un accordo tra governo e Conferenza
unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali. Gli ambiti di competenza
regionale non sono definiti con atto del governo ma con un accordo con la
Conferenza stessa.
Nel settore Riforma del Sistema Scolastico
di Educazione&Scuola:
decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES
decreto 24 febbraio 2000, n. 49
Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi - A.S. 1999/2000
decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38 (in GU dell'1 marzo 2000, n. 50 - ripubblicato in SO alla GU 20
marzo 2000, n. 66)
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144
15 - 23 febbraio Concorsi Riservati
Il 23 febbraio si svolgono, presso la Sovrintendenza
Scolastica del Lazio, le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine di
convocazione dei candidati partecipanti alla sessione riservata di abilitazione
per l’insegnamento di Strumento musicale nella scuola media (casse A/077).
La convocazione dei candidati avrà inizio dalla lettera - T - e seguirà
nell'ordine i seguenti strumenti:
- Tromba (candidati n.20),
- Flauto (122),
- Oboe (7),
- Violoncello (16),
- Fisarmonica (2),
- Sassofono (2),
- Clarinetto (67),
- Pianoforte (220),
- Chitarra (220),
- Percussioni (6),
- Violino (192),
- Corno (3).
La commissione esaminatrice unica, che terminerà i lavori entro la metà di
giugno, sarà composta da:
- un preside di scuola media,
- un docente d'educazione musicale nella scuola media,
- un docente di conservatorio di strumento musicale.
Il 15 febbraio si svolge un confronto fra OOSS Scuola e Direzione Scuola Media
del MPI relativo all'immissione in ruolo degli insegnanti di strumento musicale
nella scuola media.
La circolare ministeriale 24 gennaio 2000, n. 22
stabilisce che le sessioni
di esame per il conseguimento
dell'idoneità o dell'abilitazione ai sensi della legge 124/99 e dell'O.M.
153/99 vengano fissate in ciascuna provincia al più tardi tra il 20 febbraio
ed il 10 marzo.
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
comunicato Ispettorato Istruzione Artistica 22
febbraio 2000, prot.n. 2730/P
Progetto musica - II Giornata nazionale della musica - bando di concorso
comunicazione 22 febbraio 2000, prot. n. 1877/b/1/a
Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Precisazioni e
chiarimenti. Anno scolastico 1999-2000
nota Direzione Generale Personale
e AA.GG. e Amm.vi 22 febbraio 2000, prot. n. D1/1409
Decreto direttoriale del 31/3/1999 - Concorso ordinario per ambiti disciplinari
comunicato Direzione Generale
Scambi Culturali 21 febbraio 2000
Consiglio d'Europa - Sistema di borse di Studio per brevi corsi di aggiornamento
all'estero. C.M. n.138 del 05.03.1997
02 - 18 febbraio Concorsi Ordinari
Di seguito il calendario delle prove scritte del concorso ordinario che si
svolgono nel mese di febbraio 2000:
SCUOLA SECONDARIA
Decreti dirigenziali 31 marzo, 1
aprile 1999 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale" - 4^ Serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999) e 12
luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - n. 57 del 20
luglio 1999)
|
CLASSI DI CONCORSO - D.D.G. 1 APRILE
1999
|
prove
|
data
|
12/A - Chimica
agraria |
Prova scritta
|
1 febbraio 2000
|
13/A - Chimica e
tecnologie chimiche |
I Prova scritta
II Prova scritta
|
17 febbraio 2000
18 febbraio 2000
|
16/A -
Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico |
Prova scritto-grafica
|
9 febbraio 2000
|
19/A - Discipline
giuridiche ed economiche |
I Prova scritta
II Prova scritta
|
15 febbraio 2000
16 febbraio 2000
|
22/A - Discipline
plastiche |
Prova scritta
|
2 febbraio 2000
|
39/A - Geografia |
Prova scritta
|
9 febbraio 2000
|
42/A - Informatica |
Prova scritta
|
10 febbraio 2000
|
60/A - Scienze
naturali, chimica e geografia, microbiologia |
I Prova scritta
II Prova scritta
|
3 febbraio 2000
4 febbraio 2000
|
65/A - Tecnica
fotografica |
Prova scritta
|
8 febbraio 2000
|
70/A - Tecnologie
tessili |
Prova scritta o scritto-grafica
|
11 febbraio 2000
|
SCUOLA SECONDARIA CON LINGUA DI
INSEGNAMENTO SLOVENA
Decreti dirigenziali 20 aprile e 19
agosto 1999
|
CLASSI DI CONCORSO
|
prove
|
data
|
81/A - Lingua e
lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado con lingua di insegnamento slovena |
Prova scritta
|
10 febbraio 2000
|
82/A - Materie
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con
lingua di insegnamento slovena |
I Prova scritta
II Prova scritta
|
17 febbraio 2000
18 febbraio 2000
|
84/A - Materie
letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento
slovena |
I Prova scritta
II Prova scritta
III Prova scritta
|
2 febbraio 2000
3 febbraio 2000
4 febbraio 2000
|
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
circolare 17 febbraio 2000, n. 45
Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola
circolare 17 febbraio 2000, n. 44
Commissioni giudicatrici concorsi a cattedre e a posti. Compensi
decreto 15 febbraio 2000
Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale n.
295 del 7 dicembre 1999 concernente: "Esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi ordinarie e
sperimentali per l'anno scolastico 1999-2000. Materie oggetto della seconda
prova scritta. Materie affidate ai commissari esterni alle commissioni
nota MPI 15 febbraio 2000, prot. n. 1787
Valutazione capi istituto - Differimento del termine di presentazione della
documentazione
15 febbraio Valutazione Capi
d'Istituto
Slitta al 15 marzo 2000 (Nota MPI 15 febbraio 2000,
prot. n. 1787) il termine ultimo per la presentazione della documentazione
da parte dei Capi di Istituto.
La circolare ministeriale 21 dicembre 1999, n. 312
fissa al 15 febbraio 2000 il termine entro il quale devono essere attuate le
iniziative di formazione dei Nuclei di Valutazione dei Capi d'Istituto.
La pianificazione, organizzazione e gestione delle iniziative di formazione sono
a cura del sovrintendente scolastico.
Entro la stessa scadenza, il sovrintendente mette a disposizione del Nucleo di
Valutazione:
- il curricolo professionale dei capi di istituto già disponibile presso
l'Ufficio Scolastico Regionale
- le informazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari irrogate o
procedimenti in corso a carico del capo di istituto fornite dai
provveditorati agli studi competenti.
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
circolare 14 febbraio 2000, n. 39, prot. D13/588
Decreto interministeriale del 30 marzo 1998. Cessazione dal servizio
legge 10 febbraio 2000, n. 30 (in GU 23 febbraio 2000, n. 44)
Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
10 febbraio Concorso
Riservato Accademie e Conservatori
Entro il 10 febbraio 2000 (trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale 4a Serie Speciale dell'11.01.200 dell'OM
247/99) gli interessati devono presentare domanda di ammissione alla
sessione riservata di abilitazione del personale docente delle Accademie e dei
Conservatori, redatta in carte semplice (secondo il modulo A
allegato all'ordinanza) all'Accademia o al
Conservatorio nel quale verrà effettuata la sessione riservata d'esame del
relativo insegnamento (secondo la tabella B allegata all'ordinanza).
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
comunicazione Dir. Gen. Scambi Culturali 10
febbraio 2000, prot. n.1558 M1E
PREMIO LABEL EUROPEO (Riconoscimento europeo per progetti innovativi nel campo
dell'insegnamento-apprendimento delle lingue). Anno 2000
circolare 10 febbraio 2000, n. 37
Concorso a 24 posti di direttore amministrativo delle Accademie e dei
Conservatori di musica dello Stato - Ulteriore disposizioni operative
nota 8 febbraio 2000 Prot. n. 1285/div.I
Corsi di formazione per il conferimento della qualifica
dirigenziale ai capi d'istituto. D.M. 5 agosto 1998
circolare 8 febbraio 2000, n. 34
Art. 8 - Legge 3.5.1999 n. 124. Trasferimento, nei ruoli statali, del personale
ATA, nonché degli insegnanti tecnico pratici e degli assistenti di cattedra
degli Enti locali in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado
lettera circolare 8 febbraio 2000
Scuole situate in zone a rischio - Articolo 4 C.C.N.I. - Assegnazione risorse
finanziarie
lettera circolare 7 febbraio 2000
Invito conferenza nazionale di lancio del programma Leonardo.da Vinci II fase
(2000-2006)
ordinanza 7 febbraio 2000, n. 33
Integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15 giugno 1999
decreto Direttore Generale Personale e AA.GG.
e Amm.vi 7 febbraio 2000, Prot. D1/873
Rinvio procedura concorsuale relativa all'assegnazione del trattamento economico accessorio
previsto dall'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e dall'art. 38 del contratto collettivo
nazionale integrativo, sottoscritto il 31 agosto 1999
04 febbraio Esami di Stato
L'allegato 6 alla CM
277/99 fissa al 4 febbraio il termine ultimo per il recapito delle schede
Modello ES-2 dal MURST alle Direzioni Generali competenti.
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
ordinanza Ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 1999/2000
circolare Tesoro 4 febbraio 2000, n. 4
Circolare concernente il "patto di stabilità interno" per le province e i comuni. Art. 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
circolare 3 febbraio 2000, n. 30
Progetto Nazionale Musica - Richieste notizie e indicazioni
circolare 3 febbraio 2000, n. 28
Legge 3 maggio 1999, n. 124- Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico. Insegnanti tecnico-pratici
circolare 2 febbraio 2000, n. 27
Trasmissione del Testo del contratto integrativo
nazionale sulla mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2000/2001 e dell'O.M.
n. 26 del 2 febbraio 2000
ordinanza 2 febbraio 2000, n. 26
Mobilità del Personale della Scuola - Termini di presentazione delle
domande - Adempimenti dei Provveditori agli Studi - Anno Scolastico 2000/2001
circolare 2 febbraio 2000, prot.n. 46996/BL
Sito web della Le Monnier - Convenzione
circolare 2 febbraio 2000, prot. n. 482
Protocollo d'intesa tra M.P.I. e A.I.C.A.
nota 2 febbraio 2000, prot. n. 20
Legge 3/5/1999, n. 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente
degli Enti Locali allo Stato – Sostituzione personale assente
circolare 2 febbraio 2000, n. 25
Congedo per adozione o affidamento preadottivo
nota ispettorato Istruzione Artistica 1 febbraio
2000, prot. n. 1496p/B13
Sessione riservata di esami orali ai sensi dell'art. 3 L. 124/99
telefax 1 febbraio 2000, prot. n. D1/833
C.M. n. 22 (prot. n. D1/663) del 24.01.2000: corsi per il conseguimento
dell'idoneità o abilitazione - O.M. 153/99 - esami finali
nota 1 febbraio 2000, prot. n. 19/VM
Legge 3/5/1999 n° 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente
dagli Enti Locali allo Stato – mancata retribuzione personale supplente
circolare 1 febbraio 2000, prot. n. 422
Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità per la scuola
elementare (O.M. n. 153 del 15.6.99) - Prove integrative di lingua straniera -
Quesiti