OTTOBRE 2000
31 ottobre Elezione OOCC
La CM 192/00 stabilisce che entro il 31 ottobre
si svolgano le elezioni
- dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed
intersezione, e dei rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie
superiori nei consigli di classe e nei consigli d'istituto (a norma degli
artt. 21 e 22 dell'OM 215/91);
- dei due rappresentanti per ciascuna scuola o istituto (statale, paritario,
pareggiato e legalmente riconosciuto) nella consulta provinciale degli
studenti, in applicazione del 1° comma dell'art. 5 del
DPR 156/99, che ha modificato l'art. 6 del DPR
567/96 e con la procedura semplificata prevista degli artt. 21 e 22
dell'OM 215/91.
Sul tema interviene dalle pagine di Educazione&Scuola, Eugenio
Donadoni con:
decreto interministeriale 31 ottobre
2000, n. 436 (in GU 5 febbraio 2001, n. 29)
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)
nota 31 ottobre 2000, Prot.n. 4690/A1
"Sottodiciotto Filmfestival - Cinema Scuola Ragazzi" (Torino, 3-9 novembre 2000) - Seminari di approfondimento tematico (Torino, 6 novembre
2000)
decreto 30 ottobre 2000
Formazione della
graduatoria nazionale permanente dei Collaboratori scolastici (IV^ Q.F.) nel
ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di musica statali
circolare 30 ottobre 2000, n. 245
Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato
nota 30 ottobre 2000, Prot.n. 116 /DS
Legge n.124, art.8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato
Ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2000 per addetti a Lavori
Socialmente Utili -
decreto 27 ottobre 2000, n. 244
Costituzione del Comitato Tecnico Nazionale per l’accreditamento
degli Enti e la qualificazione delle associazioni professionali e associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche, che offrono formazione
nota 27 ottobre 2000, Prot. 2560
Partecipazioni Olimpiadi di Informatica 2001
legge 27 ottobre 2000, n. 306 (in GU
28 ottobre 2000, n. 253)
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 agosto 2000, n. 240, recante Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001
27 ottobre Riforme
Il 27 ottobre il ministro della PI, nel corso del suo intervento
all'Assemblea nazionale della scuola cattolica, ha annunciato che la riforma dei
cicli scolastici (il cui documento
preparatorio è stato ultimato lo scorso settembre
dalla Commissione insediatasi il
27 giugno us)
sarà presentata al Consiglio dei ministri della prossima settimana.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, nella medesima mattinata, il
regolamento di riorganizzazione del ministero della Pubblica Istruzione, ai
sensi del decreto legislativo 300/99.
Riportiamo di seguito il comunicato stampa del MPI:
Il Consiglio dei ministri ha approvato questa mattina il
regolamento di riorganizzazione del ministero della Pubblica Istruzione, ai
sensi del decreto legge n. 300/99 di riordino dei ministeri. L'ulteriore esame
si è reso necessario per adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Corte
dei Conti. Il testo è stato ridotto da 18 a 9 articoli. Tutte le
disposizioni, relative alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e
periferica, restano sostanzialmente disciplinate così come era stato previsto
dal provvedimento approvato nella seduta del 14 luglio 2000, ad eccezione di
quelle relative agli uffici di diretta collaborazione con il ministro.
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
decreto 26 ottobre 2000, n. 243
Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
circolare 26 ottobre 2000, n. 240
Programmazione dei Fondi strutturali 2000/2006
nota MURST 26 ottobre 2000, Prot. 8230/22-SP
Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2000/2001
25 - 26 ottobre Elezioni RSU
Il 25 ottobre ha inizio la procedura elettorale prevista
dall’Accordo-Quadro del 7.8.1998 per le
elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola indette con Protocollo
d’intesa 19.01.99, trasformato in Decreto Legge n. 5 del 22.01.99 e convertito in Legge n. 69 del
24.03.99, sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL,
CONFSAL, CISAL e UGL.
Le elezioni si svolgeranno, secondo le modalità previste dalla nota
prot. n. D7/2750 del 11.09.2000, dal 13 al 16
dicembre 2000 nelle istituzioni scolastiche riportate nell'Elenco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000.
Queste le scadenze previste dalla nota prot. n. D7/2823 del 22.9.2000:
- 25 ottobre: inizio procedura elettorale;
- dal 26 ottobre: consegna elenco alfabetico elettori;
- 4 novembre: termine per
l'insediamento della commissione elettorale;
- 9 novembre: termine per la
costituzione della commissione elettorale;
- 14 novembre: termine per la presentazione delle liste;
- 5 dicembre: affissione liste
elettorali;
- dal 13 al 16 dicembre: elezioni;
- 16 dicembre: scrutinio.
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
03 - 26 ottobre Scuola e Parlamento
Camera
|
Aula |
17,
18 |
Conversione in
legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico
2000-2001
Il 17 ottobre l'Aula respinge tutti gli emendamenti
proposti; sono accolti i seguenti OdG: 9/7346/2 (riformulato), 9/7346/3
(riformulato), 9/7346/5 (come raccomandazione), 9/7346/7 (come raccomandazione),
9/7346/9, 9/7346/10 (riformulato), 9/7346/13 (come raccomandazione) e
9/7346/14 (come raccomandazione).
Il 18 ottobre è approvata definitivamente la Legge
di conversione del Decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240 (168 voti favorevoli, 140 contrari ed 1 astenuto).
|
Aula |
17,
18 |
Interpellanze
18 ottobre 2000 - Problema del precariato e avvio
dell'anno scolastico:
MARIA LENTI. Signor Presidente, signor ministro,
riprendo alcuni dati che lei ha sottolineato in alcune interviste:
mancano gli insegnanti, ci sono 80 mila cattedre vuote però ci sono
anche i precari (si calcola che siano poco meno di 150 mila). Lei ha
anche dichiarato che l'anno scolastico non è ancora decollato a pieno
ritmo, ed è vero (lo constatiamo dappertutto). Tra il precariato che
esiste, l'anno scolastico che non va avanti e che non inizia
stabilmente, la difficile situazione degli insegnanti precari che ogni
anno devono misurarsi con graduatorie, peraltro contestate, come in
un'agenzia di questa mattina, non le sembra, signor ministro, che vi sia
qualche discrepanza tra le dichiarazioni e i fatti? Cosa fa il Governo
in questo senso? Come mi risponde?
TULLIO DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione. Nel mese di luglio
scorso l'amministrazione della pubblica istruzione ha chiesto al
dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri l'autorizzazione alle assunzioni di personale di ruolo. Alla
luce delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica che
devono essere rispettate da tutte le amministrazioni, l'autorizzazione
non potrà che coprire parzialmente il fabbisogno di personale docente e
non docente, ma comunque lo coprirà in maniera da garantire la regolare
erogazione del servizio scolastico. Il complesso iter procedurale, per
pervenire all'autorizzazione all'assunzione in ruolo di circa 42 mila
persone è in atto, a fronte di una disponibilità di posti di personale
docente pari a 63.356, non si è ancora concluso. Lo attendiamo di
giorno in giorno. Ovviamente, non si potrà coprire la disponibilità
residua per l'anno 2000-2001 se non con un congruo numero di nomine a
tempo determinato.
Attualmente, per consentire proprio l'avvio regolare dell'anno
scolastico l'amministrazione ha emanato e sta attuando le disposizioni
contenute nel decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 e ha dato indicazione
agli uffici periferici per stabilizzare fin dai primi momenti
dell'attività didattica, tramite conferme e nomine di personale a tempo
determinato nei posti attualmente disponibili, il personale in esercizio
sino a quando non sarà possibile provvedere con le nomine in ruolo.
Dai dati in possesso del Ministero, a tutt'oggi le scuole hanno
stipulato circa 150 mila contratti di lavoro a tempo determinato tra
personale docente e altro. Nel contempo, sono state emanate indicazioni
per predisporre tutti gli atti per rendere immediatamente possibile le
assunzioni a tempo indeterminato, non appena la funzione pubblica
provvederà alla necessaria autorizzazione. Infine, nelle graduatorie
permanenti predisposte ai sensi della legge n. 124 del 1999, da cui
vengono tratti i destinatari delle nomine a tempo determinato e a tempo
indeterminato, sono stati iscritti, anche ai soli fini
dell'aggiornamento della propria posizione, i nominativi di circa 320
mila docenti che, in tempi contenuti, andranno a coprire i posti ancora
vacanti. Tale cospicuo contingente garantisce nel tempo, attraverso il
graduale scorrimento delle graduatorie le nomine in ruolo e il previsto
turnover.
MARIA LENTI. Signor ministro, la ringrazio per la
sua risposta ma credo vi siano ancora delle discrepanze tra quello che
il suo Ministero ed il Governo affermano e la realtà: lei, per esempio,
parla di 42 mila nuove assunzioni in ruolo, ma non ci dice, non dice a
Rifondazione comunista, che in questo caso la interroga, quante saranno
le nomine in ruolo con riferimento ai pensionamenti, quanti posti di
precari verranno stabilizzati. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo
indeterminato, inoltre, credo non sia stata considerata a fondo (qui le
buone intenzioni non bastano) la condizione dei precari, non solo quelli
a tempo indeterminato, ma anche quelli che giornalmente suppliscono alle
carenze della scuola.
Se la situazione di professori più fortunati, in quanto di ruolo, è
migliore per certi aspetti e tuttavia carente - lei lo sa bene - per
quanto riguarda gli stipendi, la situazione dei precari è addirittura
da sottolineare in negativo. I più fortunati prendono tra i 18 e i 22
milioni all'anno e costano allo Stato 14 milioni in meno, perché lo
Stato risparmia sulle vacanze, sulle ferie, su Pasqua e Natale, sugli
scatti di anzianità. I precari ricevono lo stipendio dopo sei mesi, e
forse più; i tagli ricadono su di loro: anche quest'anno, lo 0,5 per
cento di tagli sulla finanziaria, naturalmente, è a carico dei precari.
Con l'autonomia, che pure lei ha sottolineato, la situazione è ancora
più disastrosa, perché l'autonomia dà alle scuole una funzione di
sussidiarietà rispetto all'azione dello Stato, che poi è carente.
Vi sono ancora cattedre nuove, nonostante le immissioni in ruolo, ed i
precari hanno con le supplenze il peso (e l'onore, dico io) della scuola
sulle loro spalle, con poche gratificazioni. I precari, signor ministro,
non possono prendere parte all'elezione delle rappresentanze sindacali
unitarie: non le sembra grave? Allora, signor ministro, le chiedo quando
il Governo risolverà la situazione dei precari, quando tutte queste
discrepanze e, direi io, questi scandali potranno avere fine: il
Governo, quindi, dovrebbe non prevedere tagli nella finanziaria ma, per
esempio, accettare gli emendamenti che Rifondazione comunista presenterà,
proprio per dare ai più fortunati della scuola e ai meno fortunati, i
precari, quello che aspettano da tanti anni.
17 ottobre 2000 - Insufficienza nell'assistenza software alle scuole:
PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Lenti n.
2-02381 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).
L'onorevole Malentacchi, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di
illustrarla.
GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, il
problema si evince da solo nel testo dell'interpellanza, ma le voglio
sottolineare che la mancata assistenza tecnica sul software SISSI
(sistema integrato segreterie scolastiche italiane), in uso obbligato
dal 1o gennaio 2000, rende inutilizzabile l'intera
strumentazione informatica recentemente fornita dal Ministero.
Gli interventi richiesti dalle scuole all'EDS, ente con il quale è
stato stipulato il contratto di fornitura e assistenza tecnica del
software, non sono stati ancora soddisfatti, purtroppo, a mesi di
distanza dall'inoltro della domanda. Oggi, quindi, le scuole sono
interessate da una disfunzione rappresentata dal blocco di tutte le aree
gestite dal sistema; si rivela impossibile, pertanto, il ritorno al
vecchio «ambiente scuole» non più coperto da assistenza.
Credo, quindi, che si pongano alla sua attenzione problemi molto
delicati. Anzitutto, mi riferisco al pagamento degli stipendi a
supplenti temporanei; come lei sa, lo stipendio è un assegno con
funzioni di sostentamento e, come tale, la sua erogazione viene
considerata prestazione di servizio pubblico. In secondo luogo, la
lavorazione manuale degli stipendi, oltre che anacronistica, tenuto
conto di una funzione ormai parzialmente integrata con il vecchio
sistema, richiede un tempo sensibilmente maggiore soprattutto per le
contabilizzazioni riepilogative necessarie ai correlati adempimenti
contributivi e fiscali, ma anche per il ritorno alla trascrizione
manuale dei dati nei vari registri. Si configura, pertanto, un lavoro
aggiuntivo a carico del personale di segreteria.
Mi domando se il ministro ritenga legittimo lasciar privi di stipendio i
dipendenti a tempo determinato a causa del fatto che la scuola è
sprovvista degli strumenti di lavoro necessari e se pensi che sia
legittimo far svolgere attività lavorativa aggiuntiva senza la
sicurezza - fatto ancora più grave - di poter corrispondere la dovuta
retribuzione accessoria posta a carico del fondo dell'istituzione
scolastica, considerato che la programmazione delle attività è stata
fatta ad inizio anno su altre basi e che essa si dimostra non
comprimibile senza intaccare la didattica.
Credo francamente, signor sottosegretario, che sia necessario
intervenire per risolvere i problemi che si sono accavallati e che ho
richiamato brevemente.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha
facoltà di rispondere.
SILVIA BARBIERI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Signor Presidente, in premessa voglio precisare agli onorevoli
interpellanti che il Ministero non ha mai vincolato le segreterie delle
istituzioni scolastiche all'uso del pacchetto SISSI per alcun
adempimento amministrativo, tant'è che ancora oggi migliaia di scuole
usano altri prodotti di mercato. Tuttavia, si fa presente che i problemi
ai quali fanno riferimento gli onorevoli interpellanti sono sorti,
probabilmente, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e febbraio
2000, poiché in detto periodo risulta pervenuto al servizio desk,
attivato dal gestore del sistema informativo in ottemperanza a quanto
previsto dal contratto, un significativo numero di richieste di
assistenza da parte delle scuole relativamente a problematiche di
migrazione dei dati non corretti provenienti dai vecchi «pacchetti
scuola».
È quindi una situazione di emergenza e di ingolfamento che può avere
determinato ritardi nell'assistenza.
Il gestore ha al riguardo precisato che tutte le richieste di assistenza
sono poi state trattate ed evase con tempestività compatibilmente con
una situazione di difficoltà che si era venuta a creare.
Il gestore ha inoltre provveduto a fornire assistenza al vecchio
pacchetto ambiente-scuola oltre la data di chiusura che era prevista per
il 31 dicembre 1999, favorendo il passaggio dal vecchio al nuovo anche
per quanto riguarda la procedura relativa alle retribuzioni di docenti
temporanei, regolamentata adesso in modo dettagliato ed uniforme.
Si precisa che il pacchetto SISSI (Sistema integrato segreterie
scolastiche italiane) è stato sviluppato dal gestore del sistema
informativo in sostituzione del precedente pacchetto, in quanto
quest'ultimo non risultava più adeguato alle necessità delle
segreterie scolastiche.
Con riguardo poi alle problematiche connesse all'applicazione del
decreto ministeriale n. 93 del 1999, al quale fanno riferimento gli
onorevoli interpellanti, emanato in osservanza di quanto previsto
dall'articolo 29 della legge 3 dicembre 1998, n. 444 (la quale è poi il
cuore del problema e, cioè, il pagamento degli stipendi ai supplenti),
si fa presente che con circolari del 30 luglio 1999, n. 187 e,
successivamente, dell'8 ottobre 1999, n. 235, è stato precisato che le
assegnazioni per il reintegro delle giacenze di cassa devono
privilegiare i fabbisogni delle istituzioni scolastiche chiamate a far
fronte a situazioni di natura straordinaria, quali le maggiori spese per
le supplenze brevi.
Si fa altresì presente che le assegnazioni dei fondi, disposte dai
provveditori agli studi su richiesta delle istituzioni scolastiche,
possono essere utilizzati indifferentemente sia per le spese relative a
supplenze brevi, sia per il pagamento di compensi accessori al
personale, sia per le spese relative al funzionamento amministrativo e
didattico.
Si precisa infine che, a tutt'oggi, è stato erogato l'intero
stanziamento disponibile sullo stato di previsione del ministero
finalizzato al pagamento delle supplenze temporanee gravanti sui fondi
del bilancio delle istituzioni scolastiche.
Detto finanziamento ha consentito di soddisfare, sia pure con qualche
ritardo, le esigenze degli aventi diritto fino a tutto l'anno scolastico
pregresso. Con il nuovo anno scolastico e fino al termine del corrente
esercizio finanziario, sono state assegnate le risorse in termini di
sola competenza in corrispondenza dei fabbisogni aggiuntivi segnalati e
si sono invitati, nel contempo, i dirigenti scolastici - tramite i
funzionari delegati - a rispettare le scadenze stipendiali attingendo
alle disponibilità dei bilanci scolastici, anche ai sensi
dell'intervenuta norma inserita all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge del 28 agosto 2000, n. 240, in fase di conversione in
questi giorni in questo ramo del Parlamento; norma che consente, per
l'appunto, di utilizzare le somme a disposizione della scuola con
maggiore flessibilità ed elasticità e quindi con più ampio privilegio
per i diritti dei lavoratori che hanno tutto il diritto di vedersi
erogare tempestivamente i propri emolumenti.
Non appena sarà approvata la legge di assestamento del bilancio dello
Stato, si provvederà a reintegrare le risorse anticipate dalle
istituzioni scolastiche, ai sensi della normativa richiamata, per
garantire il pagamento tempestivo delle retribuzioni in oggetto.
Tanto dovevo e ringrazio gli onorevoli interpellanti.
PRESIDENTE. L'onorevole Malentacchi, cofirmatario dell'interpellanza, ha
facoltà di replicare.
GIORGIO MALENTACCHI. Sottosegretario Barbieri, prendo atto della
risposta articolata e sollecita e delle assicurazioni fornitemi sul
complesso delle questioni sollevate dalla collega e dal sottoscritto,
convinto anch'io, indubbiamente, che i diritti dei lavoratori in modo
particolare debbano essere tenuti nella giusta considerazione e che
debbano trovare nelle risposte che ella ha dato motivo di soddisfazione.
|
Aula |
|
testo unificato
delle proposte di legge sulle Norme sulle rappresentanze sindacali
unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e
sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136,
2052,
3147,
3707,
3831,
3849,
3850,
3866,
3896,
4032,
4064,
4065,
4066
e 4451) |
Aula |
|
in sede referente, DdL
AC 6560, Istruzione e Ricerca
|
|
5a
Com. |
|
Ddl
AC 7328 bis Legge finanziaria per il 2001
|
|
7a
Com. |
24,
25 |
Interrogazioni
|
7a
Com. |
10, 12,
17 |
Conversione in
legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico
2000-2001
Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno
di legge è fissato alle ore 14 dell'11 ottobre 2000
Il 12 ottobre la Commissione dà mandato al relatore a
riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240
Il 17 ottobre si riunisce il comitato dei nove per
preparare il lavoro dell'Aula
(10 settembre 2000) Il relatore,
riferisce sul decreto-legge n. 240 del 2000 emanato a causa delle
difficoltà riscontrate per la prima attuazione della legge n. 124 del
1999 sulle graduatorie permanenti, difficoltà dovute al protrarsi delle
sessioni riservate e al concorso per titoli ed esami.
Ribadisce anzitutto la validità dell'impostazione della legge n. 124 del
1999, che ha disciplinato le modalità di reclutamento del personale della
scuola, precisando che il cinquanta per cento debba essere assunto tramite
la graduatoria permanente e il cinquanta per cento attraverso un concorso
per titoli ed esami; le graduatorie permanenti sono utilizzate altresì
per le supplenze di lunga durata.
L'articolo 1 reca disposizioni relative al personale della scuola,
disponendo, al comma 1, che le operazioni di prima integrazione delle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 124
del 1999, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al
31 agosto 2000, ma comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data
di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dall'articolo 2,
comma 4, della stessa legge n. 124. Allo scopo di garantire la continuità
didattica nel corso dell'anno scolastico, senza ledere le posizioni degli
aventi diritto all'assunzione, è previsto che le assunzioni del personale
degli scaglioni di graduatorie approvati dopo il 31 agosto 2000 e comunque
entro il 31 marzo 2001 saranno disposte, sui posti disponibili dal 1o
settembre 2000 nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai
fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della
sede dal 1o settembre 2001. Sempre per garantire la continuità
didattica, è previsto che i docenti nominati con supplenza annuale o
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche
manterranno l'incarico sino al termine dell'anno scolastico, anche in caso
di variazione degli scaglioni in sede di approvazione definitiva.
Il comma 2 riguarda invece le assunzioni sui posti disponibili dal 1o
settembre 2000 da coprire mediante il concorso per titoli ed esami. Anche
in questo caso le assunzioni del personale saranno disposte con decorrenza
a fini giuridici dal 1o settembre 2000 e raggiungimento della
sede dal 1o settembre 2001.
Il comma 5 riguarda il conferimento di supplenze di breve durata,
confermando la competenza del Capo di istituto. Il comma 6 detta una
disposizione relativa all'integrazione delle graduatorie provinciali ad
esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente
al profilo professionale di collaboratore scolastico.
Opportunamente, il Senato ha introdotto il comma 6-bis, che ammette alla
sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n.
124 del 1999 anche coloro che abbiano maturato i requisiti richiesti entro
la data del 27 aprile 2000, vale a dire alla scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione alla sessione stessa.
Per quanto riguarda coloro che frequentano le scuole di specializzazione
post-lauream di cui alla legge n. 341 del 1990, l'articolo 6-ter,
anch'esso introdotto dal Senato, riconosce valore di prova concorsuale, ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, all'esame di Stato
sostenuto al termine del corso. Tale norma, del resto già approvata dalla
VII Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 6560, appare
quanto mai opportuna ed urgente, atteso che le scuole di specializzazione
costituiscono una importante innovazione per l'accesso all'insegnamento.
I commi 7 e 7-bis modificano alcuni aspetti della nuova normativa in
materia di utilizzazione del personale direttivo e docente, in posizione
di comando o distacco, in compiti connessi con la scuola, introdotta
dall'articolo 26, commi 8 e seguenti, della legge n. 448 del 1998
(collegato alla finanziaria 1999).
L'articolo 2 reca disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia
scolastica a decorrere dal 1o settembre 2001, prevedendo norme
già presenti nel disegno di legge n. 6560 e la cui mancata approvazione
ha reso necessaria l'anticipazione di alcune norme. Il comma 1, in
particolare, integra la disposizione di cui all'articolo 25-ter, comma 5,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di accesso alla
dirigenza dei capi di istituto che siano in posizione di comando,
distacco, utilizzazione o collocamento fuori ruolo, ovvero in posizione di
esonero sindacale, per mandato parlamentare o amministrativo o, ancora,
che siano membri del Governo.
Il comma 2 rifinanzia per il triennio 2000-2002 il programma di sviluppo
delle tecnologie didattiche, già avviate dal Ministero della pubblica
istruzione, attribuendo un finanziamento straordinario alle istituzioni
scolastiche per l'acquisto di attrezzature informatiche. Il comma 2-bis,
introdotto al Senato, prevede un contributo ad accademie di belle arti non
statali, finanziate in misure prevalente dagli enti locali.
Il comma 3, sostanzialmente identico all'articolo 4, comma 5, del disegno
di legge n. 6560-A, reca specificazioni circa l'autonomia finanziaria
delle istituzioni scolastiche, integrando l'articolo 21, comma 5, della
legge n. 59 del 1997. Dopo aver sottolineato l'importanza dell'autonomia
finanziaria ai fini dell'autonomia didattica, fa presente che la dotazione
finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si divide in dotazione ordinaria e dotazione perequativa.
Infine, fa presente che il Senato ha introdotto l'articolo 2-bis che
riguarda l'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie relative al
personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.
In conclusione, osserva che il decreto-legge è stato emanato dal Governo
al fine di perfezionare il meccanismo della legge n. 124 del 1999 in vista
della sua attuazione, nonché per l'urgenza di integrare le disposizioni
normative necessarie all'entrata in vigore dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche. L'intervento, peraltro necessario ed urgente, non
modifica quindi l'impianto complessivo della legge n. 124.
|
7a
Com. |
10,
11, 12 |
parere alla 5a Commissione, Ddl
AC 7328 bis Legge finanziaria per il 2001
Il termine per la presentazione di emendamenti al
disegno di legge è fissato alle ore 22 dell'11 ottobre 2000
|
7a
Com. |
3, 11 |
comitato dei nove, DdL AC 7011,
6914,
7049,
7217,
Accesso ai Corsi Universitari
|
7a
Com. |
|
conflitto di competenza,
Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di competenza concernente
il progetto di legge sugli insegnanti di religione cattolica DdL AC
7238 (già approvato dal Senato)
|
7a
Com. |
17,
18, 24, 25 |
in sede referente, DdL AC 7307
Disciplina attività musicali (approvato dal Senato il 20 settembre
2000)
|
7a
Com. |
3,
17, 24 |
comitato ristretto, DdL Editoria
AC 390,
794,
1441,
3380,
3381,
3672,
4349,
4627,
4629,
4950,
6946 |
7a
Com. |
4, 25 |
comitato ristretto, DdL
AC 6562, Stato giuridico dei Docenti Universitari
|
7a
Com. |
5 |
in sede redigente, DdL AC 6130, Residenze
universitarie
La Commissione approva il DdL AC 6130, Residenze
universitarie
|
7a
Com. |
3, 4,
5, 12 |
in sede consultiva, Schema
di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie
specialistiche
Il 12 ottobre la Commissione approva il testo dello Schema
di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie
specialistiche esprimendo il seguente parere:
La VII Commissione,
esaminato, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale recante la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie,
assegnato alle Camere il 12 settembre 2000, corredato del parere del
C.U.N. e del C.N.S.U.;
ricordato che la Commissione è tenuta a esprimersi sul testo del
Governo tenendo in debito conto le proposte avanzate dai due organismi
consultivi sopra citati;
premesso che, là ove non modificato dal presente parere, la Commissione
ritiene complessivamente più opportuno il testo come risultante del
parere oppresso dal C.U.N., soprattutto per quanto concerne
l'indicazione delle attività formative indispensabili contenuta nei
prospetti allegati allo schema di decreto;
sottolineato che il decreto ministeriale in oggetto costituisce un
ulteriore, necessario e qualificante completamento della riforma
universitaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. relativamente all'articolato dello schema del decreto:
a) il testo sia reso omogeneo all'articolato del decreto sulle lauree,
registrato dalla Corte dei conti il 18 settembre 2000;
b) all'articolo 1, comma 1, sia indicato il numero delle classi delle
lauree specialistiche risultanti dalle modifiche che il Ministro vorrà
apportare in relazione ai pareri delle Camere;
c) all'articolo 2, comma 2, dopo la parola «realizzati» e prima della
parola «sulla», inserire «secondo le opportunità previste
dall'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509»;
d) non sia accolto il riordino della sequenza dei commi dell'articolo 2
proposto dal C.U.N.;
e) all'articolo 5, comma 1, sia eliminata l'espressione «In prima
applicazione»;
f) sia espressamente prevista per lo studente iscritto all'ultimo anno
del corso di laurea la possibilità per gli atenei di iscriverlo con
riserva al corso di laurea specialistica, a condizione che sia
conseguito il titolo di laurea entro il primo anno del corso di laurea
specialistica;
2. relativamente alla determinazione degli obiettivi formativi
qualificanti:
a) togliere dai prospetti allegati che lo contengono il riferimento alla
docenza nella scuola, in quanto oggetto di altro provvedimento;
b) mantenere nei prospetti delle classi che la contengono la dizione,
proposta nel testo del Ministro, «alta responsabilità» e, comunque,
rafforzare la specificità del livello specialistico in conformità al
disposto dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 509/1999;
c) come già per le classi di laurea, ferma restando la flessibilità,
si preveda l'indicazione di un minimo, ricompreso tra il 50 e il 60 per
cento, come quota riservata allo studio individuale;
d) estendere i riferimenti alla cultura di genere e di pari opportunità,
con particolare riferimento alle classi letterarie, storiche e
filosofiche, ripristinandone comunque l'indicazione ove già prevista
nella proposta del Ministro;
e) omogeneizzare, pur con la necessaria flessibilità, l'indicazione
relativa agli stages e ai tirocini formativi in tutte le classi;
3. relativamente alla determinazione delle attività formative
indispensabili:
a) i crediti formativi assegnati per la prova finale (tesi) siano
uniformati per tipologia di classi raggruppabili in grandi aree
disciplinari;
b) assicurare che le denominazioni degli ambiti disciplinari abbiano
adeguata corrispondenza con i relativi settori scientifico-disciplinari
e che il contenuto degli ambiti stessi sia sempre definito da un elenco
di settori scientifico-disciplinari, in conformità all'articolo 1,
comma 1, lettera i), del decreto ministeriale n. 509/1999;
c) evitare che settori scientifico-disciplinari qualificati come
caratterizzanti vengano ricompresi anche tra gli affini e evitare altresì
l'indicazione di elenchi non esaustivi di settori accompagnata
dall'elencazione di aree di settori scientifico-disciplinari;
d) assicurare che la definizione di ciascuna classe di laurea
specialistica abbia adeguato riscontro in almeno una classe delle
lauree, così da consentire agli atenei il rispetto della disposizione
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 509/1999;
e) rivedere i prospetti allegati secondo criteri di omogeneità
redazionale, provvedendo in particolare a correggere gli errori
materiali presenti;
f) assicurare in ogni caso il rispetto dei vincoli imposti dalla
disposizione di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale
n. 509/1999, uniformando in particolare alla cifra di 198 (pari al 66%
dei 300 prescritti) il numero complessivo dei crediti formativi previsto
per ciascuna classe;
4. relativamente alla denominazione delle classi:
a) evitare che la denominazione delle classi delle lauree specialistiche
corrisponda a quella esistente per le lauree nell'ordinamento anteriore
al decreto ministeriale n. 509/1999, ad eccezione dei corsi per i quali
la denominazione stessa sia prevista dalla normativa vigente per
l'accesso alle professioni (come, ad esempio, per psicologia);
b) uniformare il criterio per le classi delle scienze umane e sociali
indicando per tutte quelle che le hanno, o per nessuna di esse, le «scienze
applicate» (ad esempio, Classe 1/S antropologia culturale ed etnologia
«e scienze etnoantropologiche applicate» e Classe 87/S scienze
sociologiche «e sociologiche applicate»);
c) evitare la coincidenza con la denominazione delle classi delle
lauree;
5. relativamente agli accorpamenti di classi proposti dal C.U.N., mentre
si aderisce alla proposta riguardante le classi di storia (con la
precisazione che la seconda classe delle due indicate dovrebbe
denominarsi storia medievale, moderna e contemporanea), si ritengono
immotivati i sottoindicati accorpamenti:
a) delle classi 8/S (biotecnologie mediche) e 9/S (biotecnologie
veterinarie) e la parte farmaceutica della classe 7/S (biotecnologie
industriali e farmaceutiche); valuti il Ministro l'eventuale opportunità
di accorpare soltanto le prime due classi, ovvero di mantenere l'assetto
originario delle proposte ministeriali;
b) delle classi 12/S (discipline dello spettacolo teatrale,
cinematografico e televisivo) e 53/S (progettazione e sperimentazione
nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo);
c) delle classi 38/S (interpretariato di conferenza) e 104/S (traduzione
letteraria e traduzione tecnico-scientifica);
d) delle classi 64/S (scienze delle attività motorie preventive e
adattative) e 69/S (scienze e tecnica dello sport);
e) delle classi 89/S (scienze statistiche economiche, finanziarie e
attuariali) e 88/S (scienze statistiche demografiche e sociali);
6. si provveda con separato provvedimento, come proposto dal C.U.N., per
tutta l'area medica e delle professioni sanitarie (L e LS);
e con le seguenti osservazioni:
1. nelle attività formative indispensabili indicate per la classe 19/S
(filosofia e storia della scienza) siano adeguatamente rafforzati la
presenza e il peso dei settori scientifico-disciplinari più
direttamente pertinenti alla denominazione e agli obiettivi formativi
propri della classe, confermando la denominazione della medesima;
2. la classe 85/S assuma la denominazione di pedagogia e scienze della
formazione; la classe 54/S assuma la denominazione di programmazione e
gestione dei servizi educativi e psico-pedagogici;
3. sia confermata la denominazione proposta dal Ministro per le seguenti
classi: 18/S (filologia moderna); 52/S (progettazione e gestione dei
sistemi turistici e degli eventi culturali); 91/S (scienze, tecnologie e
gestione dei sistemi agro-zootecnici); 92/S (scienze, tecnologie e
gestione delle risorse del territorio rurale, forestali e agroambientali);
4. nella classe 55/S (programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali) sia maggiormente esplicitata, quanto agli obiettivi
formativi, la finalizzazione a professionalità di alta qualificazione
nel campo dei servizi sociali e sia rafforzata, quanto alle attività
formative indispensabili, la presenza dei settori
scientifico-disciplinari più direttamente pertinenti alle scienze di
servizio sociale;
5. si accolgano le proposte del C.U.N. relative all'istituzione delle
seguenti nuove classi: a) scienze dell'universo; b) scienze e tecnologie
per i beni culturali; c) finanza; d) scienze della nutrizione umana.
|
|
11a
Com. |
|
DdL AC
7238, Stato giuridico degli IRC (già approvato dal Senato) |
Senato
|
1a
Com. |
12,
17, 18, 19 |
DdL
AS 3632 e 4809, Legge di modifica al titolo V della parte seconda della
Costituzione
|
|
7a
Com. |
25,
26 |
in sede consultiva, Schema di
decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di
ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti
stranieri
|
7a
Com. |
19,
24, 25, 26 |
in sede referente, DdL AS 545,
711, 4221, 4825, Norme in materia di edilizia universitaria
|
7a
Com. |
19,
24, 25, 26 |
in sede referente, DdL
AS 4826, Residenze
universitarie (già approvato dalla Camera)
Il 26 ottobre la Commissione delibera di richiedere alla
Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla
sede redigente ovvero – qualora tutti i Gruppi manifestino il proprio
assenso – alla sede deliberante.
|
7a
Com. |
19, 25, 26 |
in sede referente, testo
unificato DdL AS 4047 e 4110, Istituzione della cattedra di maestro
accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale nei
Conservatori
|
7a
Com. |
4,
5, 10, 11 |
in sede consultiva, Schema
di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie
specialistiche
Il 12 ottobre la Commissione approva il testo dello Schema
di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie
specialistiche esprimendo il seguente parere:
La Commissione ha esaminato a norma dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto in
titolo.
Premesse
Il Parlamento è chiamato ad esprimersi sul testo degli
articoli del decreto e sull'elenco delle classi delle lauree
specialistiche, e relative tabelle, non potendo ignorare il parere già
espresso sia, ai sensi della suddetta norma, dal Consiglio universitario
nazionale (CUN), sia quello espresso, ai sensi dell'articolo 1, punto
b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1997, n.
491, dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ambedue
trasmessi in allegato dal Ministro.
Con il decreto in oggetto si compie il secondo passo nell'attuazione del
nuovo ordinamento didattico universitario, a carattere autonomistico,
configurato dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Nello sviluppo della ratio
immanente a tale fonte normativa tendono oggettivamente a confliggere,
come traspare dalle stesse osservazioni del CUN e del CNSU, da un lato
l'esigenza di non comprimere il dichiarato indirizzo autonomistico,
volto a sciogliere la dinamica differenziatrice della ricerca e
dell'alta formazione dai vincoli delle ossificazioni accademiche, e
perciò ad attribuire alle classi la massima ampiezza possibile e la
minima pretesa di disciplinamento tassonomico; dall'altro lato
l'esigenza di non svalutare le lauree triennali, riducendone la
specificità formativa e professionale e facendone mere fasi
propedeutiche delle lauree specialistiche, il che frustrerebbe il
preminente obiettivo politico della riqualificazione e della diffusione
dello studio universitario in funzione delle attuali tendenze evolutive
della società e dell'economia.
Gli studi propri delle lauree specialistiche necessariamente si
connotano per il loro essere destinati in modo preminente non alla
formazione di competenze immediatamente utilizzabili nella pratica di
professionalità pur importanti ma relativamente semplici, bensì alla
maturazione delle articolate condizioni intellettuali della ricerca
innovativa, indispensabili tanto allo sviluppo della scienza quanto
all'esercizio di professionalità altamente complesse.
Ideale, da questo punto di vista, sarebbe la determinazione di classi
caratterizzate da uno "specialismo" forte, autenticamente
trasversale, in cui competenze disciplinari molto diverse concorressero
nel perseguire obiettivi di esplorazione euristica innovativa e
nell'elaborare corrispondenti metodologie di avanguardia, come nel
decreto in oggetto si dà nel caso esemplare della classe n. 60 (Scienze
cognitive).
Parere
La Commissione esprime parere complessivamente favorevole alla proposta
di decreto in esame alle seguenti
condizioni:
A) al fine di evitare confusioni con la classe delle
lauree triennali definita come "Scienze e tecniche
psicologiche", la classe n. 86 (Scienze psicologiche) venga
denominata "Psicologia";
B) la tabella della classe n. 20 (Filosofia teoretica, morale, politica
ed estetica), così com'è formulata nella bozza del decreto, venga
sostituita con la tabella proposta dal CUN, poiché sarebbe poco
significativa una specializzazione in Filosofia ridotta al vagabondaggio
tra costellazioni delle più varie discipline letterarie, sociologiche,
storiche, assunte come formative "di base" e
"caratterizzanti", e rimasta ferma nella sua più propria
specificità alla minore formazione acquisita per la laurea triennale,
anziché essersi esercitata alla ricerca critica nell'assai complesso
campo storico e teorico delle molte forme del sapere speculativo;
C) nella tabella della classe n. 64 (Scienze motorie preventive e
adattative) e della classe n. 69 (Scienza e tecnica dello sport) va
inserita tra le discipline "di base" o
"caratterizzanti" la Neurologia, senza di cui evidentemente lo
studio della motricità sarebbe impossibile.
Osservazioni
La Commissione ritiene altresì di dover esporre
all'attenzione del Ministro le seguenti osservazioni, auspicando
l'accoglimento delle istanze in esse espresse:
1) l'elencazione delle classi è preferibile avvenga non secondo un
incerto e casuale ordine alfabetico ma con una ragionevole distribuzione
per grandi regioni, affinché non solo risulti più comoda la
consultazione, ma saltino più facilmente agli occhi consonanze e
dissonanze, nonché opportunità di composizioni e scomposizioni, di
accorpamenti e separazioni, di spostamenti riduzioni e incrementi nelle
tabelle disciplinari;
2) non conviene che tra gli obiettivi formativi di alcune classi si
trovi indicata l'attività di docenza e di ricerca, quasi che tale
attività non sia costitutivamente un possibile traguardo di qualsiasi
compiuto specialismo;
3) è desiderabile adottare, in ogni campo campo, il criterio di
accorpare specialismi del fare e specialismi del gestire, dal momento
che non può darsi vera capacità gestionale dove non esista pratica del
fare;
4) per le considerazioni esposte nelle premesse è opportuna un'adeguata
riduzione del numero delle classi che, così come risultano attualmente
determinate, appaiono non poche volte o come cloni di un medesimo
modello o come gelose riserve accademiche, sicché viene tradita
l'ispirazione normativa delle classi come ampi contenitori, orizzonti
entro cui possano ritrovarsi sotto un'unica denominazione generica
molteplici corsi di laurea specialistica e non vengano soffocate
preziose coimplicazioni di saperi.
Sono particolarmente degni di attenzione i seguenti casi:
a) la classe n. 3 (Architettura del paesaggio) non nasconde la sua
intricazione con la classe n. 37 (Ingegneria per l'ambiente e per il
territorio) e la n. 51 (Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale);
b) la classe n. 10 (Cultura e metodologia per la società
dell'informazione) è sufficientemente generica per non mantenere
distinta da sé la gracile classe n. 11 (Disciplina della comunicazione
sociale e istituzionale);
c) la classe n. 42 (Lingue straniere applicate) non ha una
caratterizzazione tale da giustificarne l'autonoma determinazione
rispetto, da un lato, alla classe n. 18 (Scienze filologiche e
letterarie dal medioevo all'età contemporanea) e, dall'altro lato alle
classi n. 38 (Interpretariato di conferenza) e n. 104 (Traduzione
letteraria e traduzione tecnico-scientifico);
d) la classe n. 68 (Educazione degli adulti e della formazione continua)
e n. 85 (Scienze pedagogiche e della formazione) non presentano ragioni
tali da non essere accorpate in una; e, al limite, neppure la classe n.
54 (Programmazione e formazione dei servizi educativi e formativi)
potrebbe essere considerata separabile dalle due suddette;
e) le classi n. 46 (Metodologie per la ricerca empirica delle scienze
sociali) e n. 87 (Scienze sociologiche e sociologie applicate) sono con
evidenza quasi coincidenti, anche perché non si comprende come si
possano professare astratte metodologie separatamente dalla viva materia
epistemica di cui le metodologie sono organi intrinseci;
f) le classi n. 88 (Scienze statistiche demografiche e sociali) e n. 89
(Scienze statistiche economiche, finanziarie e attuariali) andrebbero
accorpate, come propone il CUN, ma sotto la più corretta denominazione
generale di "Scienze statistiche teoriche e applicate";
g) le classi n. 12 (Discipline dello spettacolo teatrale,
cinematografico e televisivo) e n. 53 (Progettazione e sperimentazione
nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo) utilmente
potrebbero fondersi in una sola sotto il titolo, che il CUN suggerisce,
di "Scienze dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo
e della produzione e comunicazione artistica";
h) il CUN propone di ampliare la denominazione della classe n. 32
(Ingegneria energetica) integrandola nella formula di "Ingegneria
energetica e nucleare" poiché fra le discipline della relativa
tabella non mancano tre riferimenti al nucleare; tuttavia la complessa
specificità del nucleare sembra esigere, più che l'estensione nominale
della classe n. 32, la previsione di una classe a parte con una propria
adeguata tabella;
i) alla proposta emendativa del CUN di accorpare la classe n. 64
(Scienze delle attività motorie preventive ed adattative) e la classe
n. 69 (Scienze e tecniche dello sport), appare preferibile la
distinzione ministeriale, visto che la classe n. 64 ha un ben definito
obiettivo di ricerca e di preparazione di tipo medico, cioè diagnostico
e terapeutico, mentre la classe n. 69 ha come obiettivo la formazione di
uno stretto supporto all'attività sportiva; semmai con la classe n. 69
potrebbe accorparsi la classe n. 50 (Organizzazione e gestione dei
servizi per lo sport e le attività motorie);
l) le tre distinte classi dedicate alla storia – n. 93, Antica; n. 99,
Medioevale; n. 100, Moderna – vanno razionalmente ridotte a due, l'una
per la storia antica e l'altra per le storie medioevale, moderna e
contemporanea, poiché la più profonda differenza di contesti
epistemici e di plessi metodologici si colloca tra l'antica, da una
parte, e la medioevale, moderna e contemporanea dall'altra parte; appare
invece opportuno conservare la classe n. 101 sotto la denominazione di
"Studi europeistici e delle politiche e istituzioni dell'Unione
europea";
m) la classe n. 21 (Giurisprudenza) finalizzata come essa appare alla
formazione giuridica superiore, al cui conseguimento si riconosce la
necessaria "consapevolezza dei risvolti culturali, pratici e di
valore", non può ridursi ad un organico tabellare di pochi
fondamentali settori disciplinari esclusivamente giuridici ma dovrebbe
prevedere tra le attività "caratterizzanti" e tra quelle
"integrative" gli strumenti epistemici (storici, filosofici,
psicologici, sociologici e antropologico-culturali) indispensabili alla
maturazione della umanità critica del giurista;
n) la classe n. 61 (Scienze della natura) è un contenitore tanto
generico quanto poco dotato di nuclei di saperi, sufficienti per la
costruzione di ben definite competenze specialistiche, e la stessa
dichiarata "trasversalità" dei curricola in questo caso
sembra, più che un criterio organizzativo forte, un segno di debolezza;
o) la classe n. 55 (Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali) comprende in tabella, tra le attività formative
"di base" e "caratterizzanti", troppe discipline
giuridiche ed economiche, talune palesemente superflue, ed è priva di
fondamentali discipline antropologico-culturali e filosofico-morali;
p) nella tabella della classe n. 17 (Filologia e letteratura
dell'antichità) risulta stranamente assente, tra le discipline
"caratterizzanti", la Filosofia antica ossia lo studio delle
categorie interpretative messe in gioco da una parte assai rilevante
della letteratura dell'antichità;
q) nella tabella della classe n. 18 (Scienze filologiche e letterarie
dal medioevo all'età contemporanea) dovrebbero essere ragionevolmente
inserite la Storia della filosofia e l'Estetica;
r) nella tabella della classe n. 22 (Informatica per le discipline
umanistiche) non possono non essere inserite tra le
"caratterizzanti" la "Storia della filosofia" o la
"Filosofia teoretica" o la "Filosofia morale", dal
momento che anche le ricerche in questo campo sono investite dalle
innovazioni informatiche e debbono pertanto a loro volta costituire
parte integrante della competenza di una specializzazione informatica
per le discipline umanistiche.
|
|
Com.
Infanzia |
05,
11, 25 |
in sede referente, DdL
sull'Istituzione dello Psicologo scolastico (DdL as 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866)
|
|
Circolare ministero Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica 25 ottobre 2000
Nuove disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità. "Congedi
parentali". (legge 8 marzo 2000, n. 53)
lettera circolare 25 ottobre 2000, Prot.n.
112/DS
Legge n.124, art.8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato Ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2000 per addetti a Lavori Socialmente Utili -
nota telefax 25 ottobre 2000, Prot.
n. D1/9379
D.M. 146/2000. Graduatorie permanenti candidati inclusi in via provvisoria, in
attesa frequenza corsi O.M. 33/2000
nota telefax 25 ottobre 2000, Prot.
n. D1/7447
Sessione riservata abilitazione O.M. 153/1999 e O.M. 33/2000. Quesito
nota Direttori Generali Istruzione Secondaria di I Grado
e Elementare 24 ottobre 2000, Prot. n. 12735
Valutazione degli alunni anno scolastico 2000/2001
nota telefax 23 ottobre 2000, Prot.
n. D1/9351
O.M. 153/1999. Candidati che hanno superato gli esami con riserva
circolare 23 ottobre 2000, n. 238
Personale docente avente diritto alla mensa gratuita - Contributo erariale agli
Enti Locali - Accreditamento dei fondi anno 1998-1999-2000
16 - 21 ottobre Settimana Europea
Sicurezza
Con la circolare 9 del 17 luglio 2000, la
presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione di quanto previsto dalla
Commissione europea tramite "l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro" di Bilbao, organo dell'UE, organizza, nella terza settimana di
ottobre, la Settimana europea 2000 per la sicurezza e la tutela della
salute sul lavoro, che ha, per quest'anno, come tema principale La
prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavorativi.
Sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.it)
è inoltre disponibile la versione aggiornata del corso di autoformazione dei
lavoratori pubblici, sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si veda in merito anche la circolare
ministeriale 3 ottobre 2000, n. 223.
02 - 21 ottobre Mobilità Accademie e
Conservatori
La nota Ispettorato Istruzione Artistica 2
ottobre 2000, Prot.n.30/8, fissa al 21 ottobre il termine ultimo per la
presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il
personale interessato.
Le OM
178/00 e OM 185/00, fissano la data della pubblicazione dei trasferimenti,
rispettivamente, per il personale docente e non docente di Accademie e
Conservatori.
Tipo di
personale |
Diffusione
risultati |
Personale
Docente
Accademie e
Conservatori |
16
ottobre |
Personale
A.T.A.
Accademie e
Conservatori |
2
ottobre |
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
nota 20 ottobre 2000, Prot. n. R2/3409
A.S. 2000/2001 - Funzioni strumentali
al P.O.F. - Circ. n. 204 del 28/8/00 - Funzioni aggiuntive personale A.T.A.
Circolare in corso di predisposizione
circolare 20 ottobre 2000, n. 235
Piano di interventi e di finanziamenti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap - A.S. 2000-2001
circolare 19 ottobre 2000, n. 234
Trattamento di quiescenza - applicazione dell'art.2 - commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995,
n.335
circolare 18 ottobre 2000, n. 233
Convenzione MPI - Rai. Corsi di formazione a distanza sull'uso didattico delle tecnologie multimediali
nota 18 ottobre 2000, Prot. n. 1775
Trasmissione protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e
la Compagnia di S. Paolo "Fondazione per la scuola" - Anno scolastico
2000-2001
circolare ARAN 17 ottobre 2000, Prot. 11256
Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 – 16 dicembre 2000.Tempistica delle procedure elettorali e ulteriori note di
chiarimenti
circolare 17 ottobre 2000, n. 231
Piano di attività relativo all'anno scolastico 2000-2001 - Interventi di formazione del personale
lettera circolare 16 ottobre 2000, Prot.306/Aut
Monitoraggio nazionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al punto 2 della Direttiva ministeriale n. 175 del 28 giugno 2000 e al punto 7 della lettera circolare n. 194 del 3 agosto 2000
nota Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado 16 ottobre 2000,
Prot. n. 13105
Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 - Progetti relativi alla Misura 3 Azione 3.1 "Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale"
circolare 16 ottobre 2000, n. 229
Programma per la promozione e lo sviluppo delle Biblioteche Scolastiche ex L. n. 440/97 - 2° anno. Procedure di
attuazione
circolare 16 ottobre 2000, n. 228
"Il '900. I Giovani e la memoria" Progetto destinato agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Anno scolastico
2000-2001
16 ottobre Giornata Mondiale
dell'alimentazione
Come segnalato dalla circolare 25 settembre 2000, n. 219,
il 16 ottobre la F.A.O. celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione sul tema
"Un millennio libero dalla fame".
decreto Ispettorato Istruzione Artistica
16 ottobre 2000
Trasferimenti del personale Docente del ruolo delle Accademie e dei Conservatori di musica, per l'anno accademico
2000/2001
15 ottobre Valutazione
Capi d'Istituto
La circolare
ministeriale 123/00 proroga al 15 ottobre il termine (già fissato dalla circolare ministeriale 21 dicembre 1999, n. 312
per il 10 settembre) entro il quale i sovrintendenti scolastici comunicano a
ciascuno dei capi di istituto, presso la sede di servizio e in forma riservata,
l'esito della valutazione che costituisce credito professionale.
La conclusione dei colloqui di restituzione condotti dai presidenti dei Nuclei di
Valutazione avverrà entro il dicembre 2000.
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
lettera circolare 13 ottobre 2000,
Prot. n. 1758
Conferenze interregionali di servizio sui finanziamenti per l'integrazione e sul lavoro di ricerca per la revisione dei servizi handicap in relazione alla riforma dell'amministrazione
decreto MURST 13 ottobre 2000
Preiscrizioni AA 2001-2002
nota MURST 12 ottobre 2000, Prot. n.
5028
Contingente residuo riservato a studenti non comunitari residenti all'estero,
per l’a.a.200/2001
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333
(in GU 18 novembre 2000, n. 270)
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n.
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
decreto Presidente Consiglio Ministri 10 ottobre 2000
(in GU 5 dicembre 2000, n. 284)
Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2001
nota 10 ottobre 2000, Prot. n.8899
Operazioni di durata annuale
nota Direzione Generale Istruzione Tecnica 6 ottobre 2000,
Prot. n. 2447
Catalogo delle esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro
05 ottobre Concorso Personale
Educativo
Il 5 ottobre 2000 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle istituzioni
educative (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - n. 69 del 5.9.2000).
In Educazione&Scuola:
circolare 5 ottobre 2000, n. 225
Orario di servizio degli insegnanti
circolare 4 ottobre 2000, n. 224
Il censimento a scuola
circolare ARAN 3 ottobre 2000
Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 – 16 dicembre 2000. Nota di
chiarimenti
circolare 3 ottobre 2000, n. 223
Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - Attività di
competenza dei Capi d'istituto
circolare 3 ottobre 2000, n. 222
Progetto speciale per l'educazione scientifico-tecnologica a.s. 2000/2001
circolare 2 ottobre 2000, n. 221
Scuole collocate in zone a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del C.C.N.I. "Scuola") - Anno Scolastico 2000-2001 - Indicazioni
operative
decreto 2 ottobre 2000 (in GU 18 ottobre 2000, n. 244)
Linee guida d’uso dei videoterminali
lettera circolare 2 ottobre 2000, Prot. n. 4987
Corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici statali e LL.RR. Anno scolastico 2000-2001. Decreto legislativo n. 297/94, art.
191
nota Direzione Generale Istruzione Elementare
2 Ottobre 2000, Prot. n. 839
Educazione interculturale nella scuola dell'autonomia - Convenzione MPI-RAI - Anno scolastico 2000/01 - Replica del ciclo di trasmissioni concernenti il progetto di formazione a distanza -
decreto Ispettorato Istruzione Artistica 2 ottobre 2000
Trasferimenti del personale A.T.A. del ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di musica, per l'anno accademico
2000/2001
nota Ispettorato Istruzione Artistica 2
ottobre 2000, Prot.n.30/8
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.a.2000/2001
LE
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