Le Leggi che regolano l'Handicap nella Scuola Media

di   Rolando Alberto Borzetti

 

I N D I C E

  1. La Scuola Media, la sua funzione formativa e orientativa

  2. Il diritto alla frequenza

  3. Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola-ASL-Enti

  4.  Diagnosi funzionale

  5.  Formazione delle classi

  6. Profilo Dinamico Funzionale

  7. Piano Educativo Individualizzato ( PEI )

  8. Verifiche GLH

  9. Cosa fare se gli operatori della ASL non partecipano ai GLH

  10. L'Insegnante per le attività di sostegno

  11. Quali sono i problemi per il sostegno?

  12. Continuità educativa e didattica

  13.  Assistenti per l'autonomia e comunicazione personale

  14. Mansioni degli ex bidelli (ora collaboratori scolastici)

  15. Trasporti gratuiti

  16. Gite scolastiche

  17. Ausili e sussidi didattici

  18. Sperimentazione

  19. Finanziamenti alle scuole

  20. Formazione dei docenti e Dirigenti Scolastici nella scuola dell'autonomia

  21. Valutazione agli esami e scrutini

  22. Cosa fare se in II Media emerge il problema dell'ammissione all'esame e del conseguimento del diploma?

  23. Ripetente e attestato di frequenza

  24. Riordino dei cicli dell'Istruzione

  25. Competenze dei Comuni e Province relative all'edilizia scolastica

  26. Regolamento per l'apertura pomeridiana delle scuole

  27. Conclusioni


Il dettato costituzionale:

La Costituzione italiana sancisce all'art. 34 che “l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita”

La scuola media discende da interventi legislativi che appartengono ad un unico disegno riformatore.

§ La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha istituito la scuola media unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo grado.

§ La legge 16 giugno 1977, n. 348, ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, estendendo in pari tempo l'area delle discipline obbligatorie tutte aventi uguale valore e dignità, e introducendo notevoli innovazioni nella impostazione dell'educazione linguistica, dell'educazione scientifica e dell'educazione tecnica.

§ La legge 4 agosto 1977, n. 517, ha rafforzato la capacità democratica delle strutture della scuola media, ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa e didattica dalla quale discendono nuovi criteri di organizzazione del lavoro scolastico, nuovi strumenti valutativi e corrispondenti iniziative di integrazione e di sostegno.

Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962, sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla promozione umana e culturale di tutto il popolo italiano, sia eliminando quelle strutture che si erano dimostrate inadeguate (classi d'aggiornamento e classi differenziali).

Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.

Inoltre, secondo la legge istitutiva “concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva”.

Essa  è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.). Essa favorisce, anche mediante l'acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.

La scuola media aiuta pertanto l'alunno ad acquisire progressivamente una immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l'uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo.

Le esperienze e le conoscenze che la scuola media è tenuta a fornire offrono, in questo quadro, un ruolo di primaria importanza anche ai fini dell'orientamento.

E' orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale tramite un processo formativo continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche e i vari aspetti dell'educazione. La possibilità di operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, deriva anche dal consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una verificata conoscenza di sé.

Successiva alla scuola primaria, la scuola media si colloca all'interno del processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, nell'arco della istruzione obbligatoria; essa persegue con sviluppi originali, conformi alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una preparazione culturale di base e pone le premesse per l'ulteriore educazione permanente e ricorrente.

Interventi di integrazione e di sostegno

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto alla rilevazione delle esigenze manifestate dalla comunità sociale entro la quale la scuola sviluppa la sua azione, assumendo anche i problemi proposti da particolari situazioni di emarginazione culturale o sociale e promovendo interventi capaci di rimuoverle nel quadro dell'educazione permanente programmata dal distretto scolastico.

In tale prospettiva rientrano le attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse e le iniziative individualizzate di sostegno.

Il collegio dei docenti, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte elaborate dai consigli di classe, particolarmente in riferimento ai dati offerti dalle verifiche periodiche, stabilisce il piano di queste iniziative da correlarsi strettamente con gli obiettivi individuati nella programmazione e da realizzarsi secondo le modalità previste dalla legge n. 517/77.

Le iniziative nella scuola media

Per la sua funzione formativa e orientativa la scuola media è chiamata a svolgere un ruolo determinante al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati fissati dal nuovo quadro normativo, senza modificare l’assetto curricolare.

In particolare sarà necessario, attraverso un’idonea scelta di metodologie e la ricerca dei necessari raccordi con la scuola superiore, realizzare quanto previsto dalla legge:

- iniziative formative sui principali temi del contesto culturale contemporaneo;

- iniziative di didattica orientante per consentire agli alunni di operare scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

Il primo compito potrà esser assolto introducendo moduli che affrontino, con l’apporto delle diverse discipline, i temi della cultura, della società e della scienza contemporanee. Il secondo potenziando la didattica orientante in modo da fornire allo studente gli strumenti che lo aiutino a meglio definire la propria identità (aspirazioni, valori, potenzialità) e le competenze necessarie affinché possa effettuare scelte consapevoli.

Gli interventi, pur nei loro diversi contenuti, vanno progettati e realizzati nell’arco dell’intero triennio della scuola media, in modo da salvaguardare il carattere unitario del suo curricolo. Non si tratta di un aggravio dei programmi di studio, ma di una diversa articolazione della didattica.

Con il concorso delle diverse discipline potranno essere potenziate le situazioni formative finalizzate alla più ampia acquisizione culturale, alla formazione del cittadino, al consolidamento dei processi di scelta e alla documentazione sulle possibilità formative e sulle potenzialità lavorative presenti nel territorio. Il nuovo obbligo non costituisce un ponte per la formazione professionale, ma una motivazione in più a rimanere all’interno del circuito di studi.

Particolare attenzione andrà posta alla progettazione e alla realizzazione degli interventi didattici finalizzati all’acquisizione e al consolidamento delle competenze di base.

Al fine di verificare attitudini, interessi e competenze, e consentire una scelta di studio più consapevole, è utile realizzare moduli e laboratori orientativi riguardanti i connotati fondamentali delle principali articolazioni della scuola superiore.

I laboratori orientativi - che prevedono per esempio lo svolgimento di un pacchetto di lezioni con i docenti della scuola superiore - sono comunque inseriti all’interno del curriculum: educano a compiere scelte, a sviluppare la progettualità e la responsabilità, e consentono al ragazzo di mettere alla prova le proprie capacità e acquisire fiducia in se stesso.

I laboratori orientativi possono essere anche centrati sulla trasversalità metodologica delle attività di ricerca, di indagine, di realizzazione di un progetto: possono richiedere il concorso di professionalità diverse, anche appartenenti alla scuola superiore o a centri di formazione.

Più in generale la didattica modulare implica il coinvolgimento di più soggetti e la partecipazione di docenti e di studenti anche appartenenti a classi diverse e può prevedere ampliamenti opzionali del tempo-scuola. I moduli possono variare nella durata, essere settimanali e plurisettimanali, e prevedere un monte ore distribuito in un arco temporale più esteso, fino a coincidere con l’intero anno scolastico. Si devono affiancare alle attività disciplinari, senza essere prevalenti.

Ai fini della scelta del percorso formativo successivo alla scuola media, la differenziazione degli itinerari educativi e didattici rappresenta una strategia utile a rispettare i tempi e gli interessi degli alunni, ma va anche integrata con i1 coinvolgimento delle famiglie e, ove possibile, di esperti esterni.

La scuola, quindi, favorisce situazioni di partecipazione attiva dei genitori, degli studenti e delle studentesse in modo da far crescere la consapevolezza sulle attese reciproche e sulle scelte future.

Nell’organizzazione ordinaria della didattica possono essere inserite specifiche iniziative formative e orientative da realizzarsi attraverso l’approfondimento dei nuclei fondanti delle discipline o lo studio di tematiche specifiche o di argomenti interdisciplinari.

Il tempo per moduli di rimotivazione, approfondimento e per i laboratori orientativi è ricavato dal decremento orario del 15% del monte ore annuale di ciascuna disciplina. E’ possibile inoltre proporre attività aggiuntive rispetto al normale orario scolastico per realizzare laboratori o moduli opzionali, tesi al potenziamento o al consolidamento delle competenze e capacità degli allievi.

L'Elevamento dell'obbligo scolastico per gli alunni con handicap

L’elevamento di un anno dell’obbligo scolastico e la sua collocazione nel corso di studi della scuola secondaria assume particolare rilevanza per gli alunni in situazione di handicap.

L’iscrizione è possibile presso qualsiasi istituto superiore e la domanda deve essere accompagnata da una copia del Piano Educativo Individualizzato, redatto dalla scuola media di provenienza e corredato dai risultati dell’ultima verifica effettuata.

L’azione formativa persegue il duplice obiettivo della piena integrazione nella classe e, contestualmente, la definizione del progetto di vita, allo scopo di facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio alla formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale.

In particolare la frequenza del nono anno dovrà assicurare:

a) la prosecuzione del Piano Educativo Individualizzato al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell’allievo in condizione di handicap che ne abbia le potenzialità nella prospettiva del diploma e/o della qualifica professionale;

b) la possibilità di sviluppare e affinare le competenze relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria persona, alla capacità di vivere con pienezza la vita amicale e familiare;

c) le iniziative di didattica orientante che hanno lo scopo di aiutare l’allievo a compiere scelte più consone alla propria personalità in direzione dell’ulteriore percorso scolastico o formativo.

Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall’allievo e dalla sua famiglia, del progetto di vita, il quale deve contenere - oltre alle indicazioni relative al percorso scolastico (formazione culturale, autonomia personale e sociale ecc.) - l’indicazione dei percorsi integrati istruzione e formazione professionale, realizzati anche mediante accordi con i centri di formazione professionale riconosciuti.

Per favorire le iniziative necessarie all’integrazione vanno stipulate apposite convenzioni tra l’amministrazione scolastica e le regioni.

Il diritto alla frequenza della Scuola Media  è garantito dalla Costituzione. La Legge 104/92, art.12 , comma 2 ne sancisce   l'obbligo.

Le scuole private, se ottengono la parità scolastica ai sensi della Legge 62/2000, sono obbligate a realizzare l'integrazione scolastica, come espressamente previsto   nell'art.1, comma 3, comma 4 lettera 'e' e comma 14.

Da ultimo la materia delle iscrizioni è stata regolata con la CM n 311/99, poi con le indicazioni applicative  C.M. n 163, del 15 Giugno 2000, che confermano la precedente normativa

Modalità di attuazione dell'inserimento

Le modalità di attuazione dell'integrazione sono indicate nei commi 5,6,7,8, dell'art.12, nonché negli artt.13 e 14, L.104/92.

Ma sono gli accordi in sede locale che pongono le basi per un progetto  più ricco possibile, in cui i diversi soggetti firmatari devono  sottoscrivere   gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.

L’integrazione scolastica, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo stesso, che coinvolge non solo il singolo individuo ma anche tutte le realtà del territorio. Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. Essa deve intendersi, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.

In quest’ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di progetto educativo, derivante dal confronto di tutte le Istituzioni e basato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni.

Tra queste  risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, sia nella loro verifica in itinere. L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multi-disciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

Si devono, in conclusione, porre in essere tutte le condizioni, secondo le diverse competenze istituzionali, per rendere effettivo il diritto allo studio dell’alunno con deficit, rimuovere in definitiva, tutti quegli ostacoli che, limitando di fatto il pieno sviluppo della persona, impediscono  l’uguaglianza dei cittadini, art.2, 3 e 4 della Costituzione. Insomma, una maggiore aderenza dell'intervento al bisogno e alle finalità dell'integrazione scolastica.

Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola Asl e Enti Locali:

Le Regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap, come affermato nella Legge Quadro pubblicato sulla G.U. del 15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6) (Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87).
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato ( PEI ) e alle verifiche degli interventi educativi.

Diagnosi Funzionale

Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti convenzionati (Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima.  L'art.38 della Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato  (art. 3 Legge 104/92). 

La Diagnosi Funzionale (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte del Provveditorato.

Diagnosi Funzionale

Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994
"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap."

Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Si veda in particolare:  art. 12

Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250
"Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap."

Decreto del Presidente della Repubblica - 12/02/1985 n. 104
"Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria."

Che fare se la ASL non provvede a fare la Diagnosi Funzionale?

Se la ASL non elabora la Diagnosi Funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio.Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.

Formazione delle Classi

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap, erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è esplicitato al comma 3, art.7 L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma 1 della Legge 104/92. Però l'art.40 della L. 449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose.

In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma 12 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare un decreto per  regolare la materia.

Infatti il Ministero P.I., conseguentemente emanava il D.M. 141 del 31 Giugno 1999, nel quale è stabilito che le classi frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l'integrazione. In tale progetto devono essere espressamente indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di classe.

Il progetto va inviato dal Capo di Istituto al GLH del Provveditorato agli Studi, il quale, sulla base dei criteri predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non viene approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da alunni in situazione di handicap, non possono comunque avere più di venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a venticinque alunni determinata dalla gravità dell' handicap, dalle situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti (sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli insegnanti sulle tematiche dell' handicap, etc…).

La presenza nella stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e solo in presenza di handicap lievi.

Le classi iniziali con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque costituite con non più di venti iscritti.

Per alunni con o senza handicap, temporaneamente ospitati presso ospedali per un periodo non inferiore a 30 giorni, possono essere autorizzate dal Provveditore agli Studi classi di scuola elementare o media, anche con un basso numero di alunni. La materia è regolata dalla CM 353 del 7 agosto 1998 .

Profilo Dinamico Funzionale

Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti curricolari e specializzati, degli operatori della ASL (UONPI) e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo.

NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica - 24/02/1994"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap."

Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."Si veda in particolare: art. 12

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Che cosa è:

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

IN SINTESI

Il P.E.I. è:

- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari

- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali

contiene:

- finalità e obiettivi didattici

- itinerari di lavoro

- tecnologia

- metodologie, tecniche e verifiche

- modalità di coinvolgimento della famiglia

tempi:

- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico

- si verifica con frequenza, possibilmente  trimestrale

- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà

Verifiche - GLH

Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).

Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d'Istituto (L.104/92, art.15, comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull' handicap in relazione alla singola scuola.

E' importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare  la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo  D.P.R. 294,  oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.

Inoltre, vedere  se tra Ente Locale, ASL e Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a realizzare.

Che cosa è l'Accordo di Programma?

L'art. 27 della L.142/90, definisce l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento

Cosa fare se gli operatori della ASL, non partecipano ai GLH
(dal sito dell'AIPD, Avv. Salvatore Nocera)  

Occorre diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello Amministrativo della ASL affinché rispettino l'atto di indirizzo approvato con D.P.R. del 24/02/94, che prevedendo espressamente tali compiti collaborativi con la scuola, impone implicitamente alla ASL di organizzare il funzionamento delle unità multidisciplinari, in modo da non impedire o intralciare il funzionamento della scuola. Occorre contemporaneamente diffidare l'Assessorato Regionale alla Sanità a vigilare al rispetto dell'Atto di indirizzo, come espressamente stabilito dallo stesso Atto (art.7). Se necessario, le diffide vanno diffuse via stampa e televisione, purché in forma tale da non comportare eventuali denuncie o querele dei funzionari e degli Amministratori interessati.

L'insegnante per le attività di sostegno

E' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"

Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.

L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).

La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola  elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i  soggetti handicappati.

Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.

Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti calcolati con l'operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base all'art.40 comma 3, L.449/97 e dall'art.26 comma 15, L.448/98.

Quali sono i problemi ricorrenti per il sostegno?

1) Il ritardo nel tempo di nomina, che è legato a tutto il movimento dei trasferimenti degli insegnanti ed è un problema che va risolto a livello di Ministero della Pubblica Istruzione.

2) La rotazione continua degli insegnanti di sostegno da un anno all'altro.

3) La quantità delle ore: c'e' una riduzione crescente delle deroghe a causa delle restrizioni delle leggi finanziarie. Però un fatto positivo: nella Legge Finanziaria del  2000, L.448/99, all'art.21 comma 2, mentre impone la riduzione del numero di insegnanti, esclude quelli di sostegno, facendo salvo l'art.40, commi 1 e 3 della Legge 449/97, che prevedono sia la nomina di insegnanti specializzati  secondo il nuovo rapporto un posto ogni 138 alunni, sia la nomina in deroga di ulteriori insegnanti di sostegno.

4) La qualità della prestazione (leggere nel sito della Federazione Associazioni Docenti per il  Sostegno : Fadis), e la Qualità dell'Integrazione Scolastica,…da Introduzione nel sito di Pavone Risorse di Dario Ianes e Mario Tortello).

Cosa può fare un genitore?

Riguardo ai punti 1 e 3, segnalare il disagio al Gruppo di Lavoro Interistituzionale del Provveditorato (GLIP). Per quanto riguarda il punto 2 si ricorda l'art.40 del D.M. 331/98 che ribadisce l'obbligo della continuità educativa.

Per quanto riguarda il punto 4, fare un esposto sul disservizio al Provveditore e, per conoscenza, al Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio di Gabinetto ed Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Continuità Educativa e didattica

La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.

Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio - sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. 339/92.

Nel collegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce :"è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap".

Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. 331/98.

Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. 331/98 all'art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa.

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale

Nel DPR 616/77, artt. 42 e 45 l'assistenza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni; si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici.

Nella Legge 104/92 , art.13, comma 3 è ribadito l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o sensoriali".

Dal momento che questo tipo di problemi non è, in genere, presente in alunni con sindrome di Down, non è opportuno che la scuola utilizzi per loro tali figure professionali, poiché questo, al contrario, potrebbe non giovare allo sviluppo della loro autonomia e comunicazione.

Mansioni degli "ex" bidelli (ora denominati "collaboratori scolastici")
AIPD * Osservatorio Scolastico Nazionale,* Carta dei.Diritti, aggiornamento a cura dell'Avv. Salvatore Nocera.

Sino alla fine del 1999 il mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai contratti collettivi di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Locali per la scuola dell'infanzia, elementare  e superiore (D.P.R. n° 347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale, inquadrato nella "quarta fascia stipendiale" deve svolgere attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza alcuna indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali del profilo professionale.

A partire dal 1°gennaio 2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli Enti Locali, transitano nei ruoli del Ministero della P.I. (L.124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato nel maggio 99 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 133 del 9 giugno 99. In forza dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni aggiuntive.

Le mansioni ordinarie indicate nell'art. 50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area A/2: Profilo Collaboratore scolastico ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento."

Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono individuate sempre dall'art.50 comma 1 stessa tabella come segue:"…assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al  Dirigente Scolastico con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera spetta al Consiglio di Circolo.

Per evitare discontinuità nel servizio svolto dai collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del Ministero P.I. i D.I. n. 184 del 23/7/99 (artt.6,7,8) e la CM 297 del 10/12/99 forniscono chiarimenti nel senso sopraindicato. Inoltre la C.M. n. 245/99 alla voce VARIE nei numeri 3,4,e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli degli Enti Locali trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali, solo i compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della scuola. Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad esempio di autisti di scuolabus o di sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno cessare da questi incarichi, rientrando essi nelle competenze del personale dipendente degli Enti Locali i quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il D.P.R. n. 616/77 art. 42 e 45, che sono espressamente richiamati dall'art.13 comma 4 della L.104/92.

I genitori degli alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa per chiederne ai Dirigenti Scolastici la puntuale applicazione, affinché non avvenga che la scuola telefoni a casa chiedendo ai familiari di recarsi presso i locali scolastici per motivi legati all'igiene personale del figlio con handicap.

Questa prassi, talora adottata da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio Pubblico di integrazione scolastica comprende anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere disturbata per questi motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse ipotizzare l'interruzione di un pubblico servizio.

Trasporti gratuiti

E' compito del Comune provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.

La nuova normativa afferma:

"Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi pubblici.

In osservanza di queste disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.

L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i soggetti chiamati in causa.

Le Regioni debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi, di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.

Gite Scolastiche

Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:

Per la  partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”.

Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M. 291/92.

Inoltre: Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623

Ausili e Sussidi didattici

I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l' autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline.

Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola.

La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.

Poiché non tutti i sussidi sono concessi gratuitamente e poiché nel mercato esiste una vasta gamma, diversificata nei prezzi e nella validità, occorre che la loro scelta sia operata con estrema attenzione per ottenere la massima ottimizzazione della loro utilizzazione.

Mezzi informatici

L'introduzione e l'uso di mezzi informatici nella scuola è conseguenza diretta della rapida e crescente evoluzione tecnologica, la quale ha mutato il contesto culturale, sociale e produttivo rispetto al passato.

La possibilità di utilizzare i computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è oggi uno degli sviluppi più significativi nel campo della didattica. Il computer è così oggi un nuovo e indispensabile strumento al servizio dei docenti che consente di conseguite l'obiettivo di un insegnamento individualizzato. Il computer agisce non solo come strumento di apprendimento, ma anche come stimolo all'apprendimento, determinando l'attenzione continua e favorendo la memorizzazione.

Alcune delle possibilità più significative dell'applicazione dei mezzi informatici nel processo di apprendimento di alunni con handicap sono:

- l'organizzazione logico-percettiva delle attività e del materiale di insegnamento;

- il numero elevatissimo delle attività via via selezionate nella forma di presentazione e nella struttura appropriata ad ogni soggetto;

- la presentazione multimediale dei contenuti da apprendere.

L'uso del computer da parte dei disabili è attualmente facilitato grazie alla disponibilità di una vasta gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l'utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità .Il computer infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell' handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la situazione di handicap.
Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco.
Con il sussidio del computer è possibile,quindi, rendere più efficace il tempo-istruzione, utilizzare al massimo le capacità dell'alunno con handicap, verificare il raggiungimento di obiettivi didattici, attuare curricoli integrati e avere canali comunicativi multimediali con soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).

Per l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici, anche informatici, cfr.L.104/92, art.13, comma 1, lett. b e la Direttiva 766/96 e successive conferme che provvede all'assegnazione dei fondi del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I.

Sperimentazione

La sperimentazione è intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico (D.P.R. n.419/74, art.2 e 3, ripresi poi nel testo unico 297/94, art 277-278).

Deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

Il ricorso alla sperimentazione, che consente maggiore libertà in un percorso individualizzato, è esplicitamente contemplato nella Legge Quadro 104/92, comma 1 (lettera e) e comma 5 dell'art.13; per quanto riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all'art.42 della stessa Legge.

Essenziale, per porre le basi per  una progettualità il più ricca possibile in sede locale, è l'Accordo di Programma, in cui i diversi soggetti firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.

L'adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l'attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

L'Atto di indirizzo:

Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità - 9 luglio 1992.
"Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicato nella G.U. 30 ottobre 1992, n. 256.)

….Omissis

f) innovazione e sperimentazione didattica.

4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1974, n. 416.

5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi.

7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro.

Sui criteri di assegnazione dei finanziamenti da parte del M.P.I., oltre la C.M. 766/96, il D.M. 6 Agosto 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.229 il 1 Ottobre 1998, e il D.M. 331/98, art.43 che indica le tipologie di sperimentazione per la quale c'è priorità di finanziamento, e cioè: 

….Omissis

43.3 Il Provveditore agli studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (Glip), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:

a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali dei processo formativo;

b) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo dei lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;

c) percorsi di integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative o figure di sistema;

d) interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;

e) integrazione scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l’intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;

f) progetti di integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;

g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti significativi dell'intera organizzazione, della scuola.

43.4 Il Provveditore agli studi dispone, altresì:

43.4.1 l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno del grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze di inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;

43.4.2 l'eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in particolari situazione di handicap anche a reti di scuole.

43.5 In ogni caso i progetti dovranno, evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze;

43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.

43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze realizzate.

I finanziamenti sono assegnati ai Provveditorati sui progetti delle singole scuole sul capitolo 1150 del bilancio del Ministero della P.I.

Finanziamenti alle scuole   (Avv. Salvatore Nocera, dal sito  della Associazione Persone Down )

"Con la C.M. 446 del 10/11'98 il Ministero P.I. fornì a suo tempo, chiarimenti circa l’utilizzazione dei finanziamenti per l’autonomia scolastica assegnati ai provveditorati agli studi ed alle scuole sulla base della Legge n. 440/97. La C.M. n. 239 del 19 maggio 1998 trasmette  la Direttiva n. 238 del 19 maggio 1998 recante l’individuazione delle priorità nella scelta dei progetti sull’autonomia scolastica ed il finanziamento degli stessi con 500 miliardi per l’a.s. 1998-99 in forza della Legge n. 440/97. Dette norme sono state rispettivamente sostituite dalla C.M. di trasmissione n. 279 del 18/6/98, dal nuovo D.M. 251 del 29/5/98 (che sostituisce il D.M. 765 del 27/11/97) e dalla nuova Direttiva 252 del 29/5/98 (che sostituisce la Direttiva 238 del 19/5/98) . Fra i criteri prioritari indicati in sei lettere da a) a f) del punto 1 della Direttiva non compare espressamente alcun progetto riguardante l’integrazione scolastica, che è invece indicata fra i progetti finanziabili nella stessa Legge n. 440/97. Il riferimento all’integrazione scolastica si rinviene all’inizio del punto 2 della stessa Direttiva che dà in sei capoversi chiarimenti sulle corrispondenti lettere del punto 1. Data la portata della Legge n. 440/97, sarebbe invece opportuno fare rientrare l’integrazione scolastica in tutti i progetti contrassegnati dalle sei lettere del punto 1. Sarà pertanto indispensabile che l’Amministrazione della P.I. e le istituzioni scolastiche interessate (anche dietro stimolazione delle Associazioni, dei Comitati dei genitori e/o degli studenti) formulino dei progetti di integrazione scolastica che possano rientrare nelle priorità espresse nella Direttiva alle seguenti lettere del punto 1: “innalzamento...del tasso di successo scolastico”; “iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell’autonomia, nonché all’introduzione delle nuove tecnologie didattiche” (si potrebbero prevedere corsi di aggiornamento tra il 1 e il 20 settembre per i consigli di classe ed i moduli che seguono alunni con handicap; come pure la costituzione di centri di documentazione sulla qualità dell’integrazione scolastica); “sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati” (si potrebbero prevedere progetti integrati di frequenza nella scuola media o superiore e in corsi di formazione professionale e in stage prelavorativi); “iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative co-finanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea”; “interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale” (si potrebbero prevedere, ai sensi dell’art.40 comma 1 L.449/97, “la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 [1 a 138], in presenza di handicap particolarmente gravi”; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico” (si potrebbero prevedere progetti mirati alla valutazione della qualità dell'integrazione scolastica”). Il punto 6 della Direttiva fa riferimento a possibili consulenze per l’impostazione dei progetti, le quali possono essere effettuate da Ispettori Tecnici, Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all’autonomia costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi, IRRSAE, BDP, Università. La Lettera Circolare Prot. n. 27814/BL del 19 maggio 1998 fornisce indicazioni circa l’attuazione delle lettere a) e b) del punto 1 della Direttiva n. 238/98. In merito alla lettera a) chiarisce come i progetti di sperimentazione di integrazione scolastica possono riguardare classi aperte in senso orizzontale e verticale ed un “opportuno studio delle forme migliori per rendere effettivi i diritti formativi degli allievi in questione” e cita l'art. 40 comma 3 della L. 449/97 che prevede “progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolare forme di handicap”. Queste espressioni debbono andare correttamente intese ed applicate, per evitare ipotesi organizzative che tendano a separare gli alunni con handicap dai loro compagni o a concentrarli secondo diverse tipologie di minorazione in singole scuole. Siccome ipotesi del genere sono emerse in alcune riunioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nella relazione conclusiva del 28 gennaio 1998 dell’Indagine della Camera dei Deputati sulla qualità dell’integrazione scolastica e da alcune Associazioni, sarà opportuna una vigilanza sui progetti di sperimentazione dell’autonomia riguardanti l’integrazione scolastica da parte dei GLIP, specie tramite il loro segretario che è il docente utilizzato presso i GLH dei Provveditorati agli Studi. La Circolare sollecita infine la collaborazione ai progetti da parte delle famiglie in sede di formulazione e da parte degli Enti Locali e dei soggetti privati e del privato sociale anche in sede di realizzazione. I progetti vanno deliberati dagli organi collegiali e non necessitano di autorizzazioni se non comportano aggravi di spesa o se questi possono essere coperti con disponibilità dei bilanci delle singole istituzioni scolastiche. Ciò è previsto dalla Circolare 766 del 27/11/97 e dal D.M. allegato n. 765. In conclusione la normativa si è arricchita del D.M. n. 71 - 22/3/'99 concernente la sperimentazione dell’organico funzionale nelle istituzioni individuate per realizzare progetti sperimentali di autonomia."

INOLTRE

Legge n. 69 del 22 Marzo 2000

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap,con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.

Formazione dei docenti e Capi d'Istituto nella Scuola dell'Autonomia

La qualità del servizio scolastico può essere promossa e sostenuta dall'azione di governo e per lo sviluppo organizzativo della Direzione e dei suoi collaboratori. Tuttavia essa dipende essenzialmente dalla capacità degli insegnanti di vivere positivamente il proprio ruolo e consolidare la propria capacità di gestione della relazione formativa e dell'attività docente. In una fase di trasformazione profonda del ruolo sociale della scuola, dei suoi obiettivi, delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'intero sistema e della singola istituzione, sostenere i docenti nel processo di rielaborazione della loro funzione è una premessa essenziale perché la scelta dell'autonomia si realizzi con successo.

Formazione iniziale

Per tutti gli insegnanti che operano nella scuola è prevista una formazione a livello universitario. Per gli insegnanti della scuola materna ed elementare la normativa di riferimento è il D.P.R. 31.07.96 n.471 "Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze della formazione primaria "Disposizioni specifiche per la preparazione degli insegnanti in materia di integrazione scolastica dei portatori di handicap sono contenute nella Legge  Quadro (art. 14), che prevede la specializzazione durante il curricolo universitario per gli insegnanti di scuola materna e durante l'abilitazione post-universitaria per quelli della scuola secondaria.
In attesa dell'attuazione di queste disposizioni una formazione specifica è richiesta soltanto agli insegnanti di sostegno, i quali devono essere in possesso di un apposito diploma conseguito al temine di corsi biennali di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati.

Formazione in servizio

La formazione e l'aggiornamento in servizio di tutti i docenti in generale e sulle tematiche dell'integrazione è un diritto - dovere di tutti i docenti ed è competenza dell'amministrazione scolastica, nelle sue diverse articolazioni (Ministero Pubblica Istruzione, IRRSAE, Provveditorato agli Studi, singole scuole) . Gli accordi di programma possono prevedere lo svolgimento di attività di aggiornamento rivolte congiuntamente agli operatori della scuola e dei servizi socio - sanitari.
L'aggiornamento dei docenti è disciplinato da una normativa specifica e articolata. Annualmente da parte del Ministero viene programmato un piano annuale di aggiornamento, articolato a livello provinciale nel quale possono essere previsti corsi di aggiornamento sulle tematiche dell'integrazione.
I corsi possono essere proposti e organizzati dalle singole scuole, dal Provveditorato e da Enti e Associazioni. Inoltre, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, possono dar luogo al premio incentivante e si  può pretendere che si facciano prima dell'inizio dell'anno scolastico OM 169/96, art.26 e più di recente il D.M. n. 460/98

La valutazione agli esami e scrutini

Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell' articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile  1994, in cui è esplicitato:

"Alla  valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti  programmatici  di alcune discipline."

"Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."

Art. 16 Legge n.104 Valutazione del rendimento e prove d'esame:

"nella valutazione degli alunni handicappati è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline" E' chiaro il riferimento al PEI.

Prove di esame 
(Dal sito dell'Associazione Italiana Persone Down):

O.M. 80/95 Titolo I art. 3 c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall’art. 1 della O.M. 128/99), che richiama l'O.M. 65/98: “La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali”.

Ed infine l'O.M. 126/2000 : norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1999/2000.

Che cosa fare se in III Media emerge il problema dell'ammissione all'esame e del conseguimento del diploma?
(Dall'
AIPD)

Fin dalla prima media non bisogna permettere che l'apprendimento  dell'alunno handicappato venga delegato unicamente all'insegnante di sostegno, può accadere che in III media il Consiglio di classe (che non conosce i livelli iniziali e il progresso realizzato) ponga delle difficoltà circa l'ammissione alle esame per il conseguimento del diploma. E comunque, se tali difficoltà sono poste, bisogna appunto evidenziare il progresso realizzato dall'alunno, nonché la possibilità di fargli svolgere prove differenziate, cose ambedue esplicitate nell'O.M. 65/98, art. 10 e successive modificazioni.

Ripetenze e attestato di frequenza 
(dall'
AIPD)

All'alunno in situazione di handicap è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al Compimento del diciottesimo anno di età", come viene esplicato al comma 1, lettera C dell'art.14 L. 104/92. Ove non venga conseguito il diploma deve essere rilasciato l'attestato di frequenza, il quale preclude l'accesso a qualsiasi tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti professionali e gli Istituti d'Arte).

L'attestato  di frequenza consente comunque la frequenza ai Corsi Regionali di Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione alle liste di collocamento.

La Legge del 99 che ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni con handicap.Ciò significa che gli alunni con handicap hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo sino al 18° anno di età e che hanno l'obbligo di farlo solo al compimento del sedicesimo anno di età.

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

in Gazzetta ufficiale 23 febbraio 2000, n. 44

Riordino dei cicli dell'istruzione

Legge 10 febbraio 2000, n. 30,

Art.1 Omissis…..

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla Legge 17 maggio 1999 n.144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 3. Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive

3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

COMPETENZE DI COMUNI E PROVINCE RELATIVE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA

( dal sito dell'AIPD, Avv. Salvatore Nocera )


Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998

La legge n.23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze:

  1. “i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”;
  2. le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.Lo Stato, Comuni e Province stanno provvedendo a riassegnare i propri fondi da loro precedentemente impegnati secondo le nuove competenze.

Regolamento per l'apertura pomeridiana delle scuole
(
da sito dell'AIPD, Avv. Salvatore Nocera )

Il DPR 156/99 integra ed amplia il precedente regolamento sull’apertura pomeridiana delle scuole per attività parascolastiche ed extrascolastiche.

Il regolamento si allinea con la normativa più recente concernente l’autonomia scolastica ed i diritti delle studentesse e degli studenti (la scheda va inserita nel gruppo coordinamento scuola e messo in relazione con l’autonomia e statuto delle studentesse e degli studenti). È previsto che su richiesta delle famiglie e degli studenti possano essere svolte attività collaborative ed integrative con quelle scolastiche quali ad esempio attività di orientamento, di psicomotricità, di sport, di recupero e rinforzo. Esse vanno approvate dal Consiglio di Circolo previo parere del Collegio dei Docenti. Si possono svolgere altresì attività socioculturali, quali ad esempio corsi per adulti, e di collegamento con il territorio su richiesta della scuola o su richiesta degli Enti Locali e di associazioni studentesche: tali attività possono essere svolte direttamente dalla scuola o in convenzione con altri enti pubblici, privati o del privato sociale ed hanno ad oggetto progetti di carattere socioculturale.
Il finanziamento di tutte le attività predette non deve arrecare aggravio rispetto alle voci stanziate nel bilancio della scuola. Pertanto se non vi fosse un apposito stanziamento in bilancio, ad esempio progetti sull’autonomia e sulle politiche giovanili, finanziarie con la legge 440/97, si debbono acquisire contributi da parte di altri soggetti che debbono comunque essere iscritti nel bilancio con vincolo di destinazione. Possono intervenire anche contributi di privati o delle famiglie.

Le famiglie possono attirare questa norma per proporre iniziative di socializzazione dei figlioli quali ad esempio attività teatrali o ludiche, di psicomotricità, di rinforzo per alcuni ambiti disciplinari etc. Possono anche chiedere l’organizzazione di attività di consulenze sulle problematiche psico affettive dei figlioli, purché la scuola sia in grado di procurarsi questi esperti o sia un centro di risorse e documentazione.

C. M. del 3 Aprile 1996, n. 135 Trasmissione direttiva n. 133 del 3 aprile 1996

CONCLUSIONI

Nuovi elementi di Qualità per una scuola inclusiva di Mario Tortello

Centro Studi Erickson,  2° Convegno Internazionale
La Qualità dell’integrazione scolastica  Riva del Garda (TN)  5/6/7 novembre 1999


 


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