SETTEMBRE 1999
07 - 30 settembre Scuola e Parlamento
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Aula Camera |
14, 15, 16,
21, 22 |
riprende il dibattito, interrotto il 23 luglio us, sul testo unificato dei DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici (DdL AC 4, 280, 1653, 2493, 3390, 3883, 3952, 4397, 4416, 4552) Il 14 ha inizio la votazione degli emendamenti all'art. 1 che, interrotta per
mancanza del numero legale, riprende il 15 settembre.
Il 15 vengono approvati, con modifiche, gli artt. 1 e 2; mancando il numero legale le
votazioni degli emendamenti all'art. 3 sono aggiornate al 16 settembre.
Il 16 vengono approvati alcuni emendamenti al comma 2 dell'art. 3. Il dibattito è
aggiornato alla seduta del 21 settembre.
Il 21 vengono approvati gli artt. 3 e 4, con modifiche; la seduta è aggiornata al 22
settembre.
Il 22 settembre la Camera approva con 243 voti favorevoli e 17 contrari il DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici.
Il testo approvato passa ora all'esame del Senato.
Riportiamo di seguito il testo degli Ordini del Giorno approvati dalla
Camera:
- La Camera, impegna il Governo a prevedere nell'attuazione
della presente legge un ampio numero di ore di insegnamento della lingua latina
nell'indirizzo classico-umanistico e scientifico.
- La Camera rilevato che le norme dettate dal progetto di legge
sul riordino dei cicli scolastici lasciano all'amministrazione ampi poteri discrezionali,
impegna il Governo a garantire la tutela di quel grande patrimonio di capacità educativa
e formativa costituito dal primo biennio.
- La Camera, premesso che:
la legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 21 attribuisce alle scuole autonomia
finanziaria, organizzativa e didattica;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attuativo del sopra
citato articolo 21, sarà completamente operante dal 1o settembre del 2000;
l'articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto attribuisce l'autonomia funzionale alle
istituzioni scolastiche per la definizione e realizzazione dell'offerta formativa,
raccordando e sintetizzando esigenze e potenzialità individuali con gli obiettivi
nazionali del sistema d'istruzione, autonomia che si sostanzia nella progettazione e
realizzazione di interventi di educazione, formazione, istruzione adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti per garantire il loro successo formativo;
l'articolo 3 definisce la predisposizione del piano dell'offerta formativa in coerenza con
le esigenze della realtà locale, come includente diverse opzioni metodologiche e tenendo
conto delle proposte e dei pareri provenienti a vario titolo dai genitori;
l'articolo 4, commi 4 e 6, prevede la realizzazione di iniziative di orientamento
scolastico e professionale, in coordinamento con iniziative assunte dagli enti locali, e
la facilitazione dei passaggi (uscita e rientri) tra scuola, formazione professionale e
mondo del lavoro;
l'articolo 6 prevede l'esercizio dell'autonomia di ricerca anche attraverso l'integrazione
con la formazione professionale;
l'articolo 7, commi 8 e 9, consente la stipula di accordi e convenzioni per lo svolgimento
di attività e progetti;
l'articolo 8, commi 2-6, consente di determinare il curricolo, valorizzando il pluralismo
culturale e territoriale e tenendo conto delle effettive esigenze e delle attese delle
famiglie, degli enti locali, dei contesti sociali, culturali ed economici, garantendo
possibilità di opzione a studenti e famiglie;
l'articolo 11 promuove progetti per l'esplorazione delle possibili innovazioni legate
anche all'integrazione tra sistemi formativi;
la legge n. 9 del 1999 istituisce l'obbligo scolastico fino a 15 anni e prevede
all'articolo 4 iniziative di riorientamento anche verso la formazione professionale;
lo schema di decreto ministeriale per l'attuazione dell'articolo 1 della legge n. 9 del
1999 prevede sia nella scuola media che nel primo anno della secondaria iniziative volte a
sostenere in vario modo la scelta consapevole anche verso il canale della formazione
professionale;
la legge n. 144, all'articolo 68, istituisce l'obbligo formativo fino a 18 anni da
adempiersi nella scuola, nella formazione professionale o nell'apprendistato e ipotizza
passerelle tra i diversi percorsi di istruzione e formazione;
il testo unificato in esame, all'articolo 4, detta le disposizioni relative al ciclo
secondario;
impegna il Governo
a garantire un effettivo raccordo tra l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo,
riconoscendo pari dignità ai diversi canali formativi e fornendo agli studenti e alle
famiglie la possibilità di una scelta informata, ampia e rispondente alla pluralità dei
bisogni;
a prevedere l'istituzione di un osservatorio costituito dai diversi soggetti interessati
per monitorare l'andamento di quanto richiesto;
a fornire una relazione alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione
di quanto indicato.
- La Camera, considerato che:
in merito alla riforma del sistema scolastico si è manifestato un ampio interesse che,
nel corso di questa legislatura, ha sollecitato un forte impegno parlamentare
concretizzatosi nella presentazione di numerosi disegni di legge, in audizioni presso la
VII Commissione permanente (Cultura) della Camera delle diverse componenti che operano nel
settore scolastico, in dibattiti e documenti, testimoniando l'importanza che il tema
riveste sia nell'opinione pubblica che nei lavori parlamentari;
una riforma di tale portata inciderà considerevolmente nella impostazione culturale e
nella preparazione alla competizione internazionale delle future generazioni;
su una riforma di questa portata è necessario ricercare il più ampio consenso di tutte
le forze politiche rappresentative delle diverse espressioni tradizioni culturali del
nostro paese;
tale riforma riveste tutto il carattere di una riforma istituzionale e come tale deve
essere attuata con la piena valorizzazione del Parlamento;
impegna il Governo a dare attuazione alla riforma in esame con il rigoroso rispetto del
ruolo delle Commissioni parlamentari competenti.
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7a
Com. Camera |
7 |
predisposizione del programma dei lavori per i mesi di
settembre, ottobre e novembre 1999 e del calendario dei lavori per il periodo dall'8
settembre al 1° ottobre 1999 |
7a
Com. Camera |
14, 22 |
in sede referente, testo unificato e
DdL relativi alla Riforma delle Accademie e dei Conservatori (AC. 688, 829, 1343, 1397 e 1998/B) Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì
21 settembre. Probabile il trasferimento alla sede legislativa. |
7a
Com. Camera |
14 |
in sede referente, DdL AC 5029
sulle Arti musicali, visive e coreutiche La Commissione approva
delle modifiche al testo e dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea
sullo stesso. Nominato il Comitato dei nove. |
7a
Com. Camera |
14, 15, 16, 21, 22 |
Comitato dei Nove, testo unificato
dei DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici (DdL AC 4, 280, 1653,
2493, 3390, 3883, 3952, 4397, 4416, 4552) |
7a
Com. Camera |
15, 29 |
in sede referente, DdL AC 5980
sulla Terza fascia del ruolo dei professori universitari (già approvato dalla 7a
commissione Senato) Fissato il termine per la presentazione degli
emendamenti alle ore 18 di giovedì 23 settembre. |
7a
Com. Camera |
16, 21, 22, 29 |
in sede referente, DdL AC 6304,
Interventi straordinari per i beni culturali (già approvato dal Senato) Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 28
settembre, alle ore 12. |
7a
Com. Camera |
22, 28 |
in sede referente, DdL AC 6130, Residenze
universitarie Fissato per martedì 5 ottobre, alle ore 18, il
termine per la presentazione degli emendamenti. |
7a
Com. Camera |
22 |
in sede consultiva, Schema di regolamento di riordino del
MURST |
7a
Com. Camera |
22, 28 |
in sede consultiva, Schema di
regolamento ministeriale in materia di autonomia didattica degli Atenei Il 22 settembre il relatore riferisce sullo Schema di regolamento:
- (Lo schema) prevede significative innovazioni nel sistema
universitario italiano, caratterizzato da un elevato tasso di abbandono degli studi
universitari, da poca flessibilità e dalla necessità di adeguare l'ordinamento alla
normativa comunitaria.
Ritiene che le cause di ciò siano da ricercarsi soprattutto nel fatto che l'accesso
all'università non tiene conto del percorso formativo dello studente, nell'eccessivo
appesantimento dei programmi di studio dei singoli insegnamenti, nella ancora scarsa
autonomia universitaria e nella mancata riforma della scuola secondaria.
Il provvedimento si propone, in linea generale, di dare maggiore autonomia didattica alle
università, di diversificare l'offerta formativa, consentendo l'uscita a diversi livelli
di apprendimento, di migliorare la didattica anche adeguando i corsi di studio al mercato
del lavoro, di favorire la maggiore mobilità degli studenti nell'Unione europea.
Dopo aver accennato all'iter seguito dal progetto di riforma, illustra il contenuto del
provvedimento.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, le definizioni e le finalità.
L'articolo 3 individua i titoli e i corsi di studio, prevedendo il corso di laurea, il
corso di laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca,
il corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente
(master universitario).
L'articolo 4 istituisce le classi di corsi di studio, che raggruppano corsi di laurea con
contenuti comuni. I corsi inseriti all'interno di una classe hanno lo stesso valore
legale. Dovrebbe essere chiarito se un corso di studio possa appartenere ad una sola
classe ovvero a più classi.
L'articolo 5 definisce i crediti formativi universitari, che rappresentano la quantità di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività
formative. Ad un credito corrispondono in linea generale 25 ore di lavoro, mentre la
quantità di lavoro media svolto da uno studente è fissata in 60 crediti. I crediti sono
poi acquisiti con il superamento dell'esame. Chiede chiarimenti sul comma 6 in merito alle
forme di verifica periodica dei crediti e sul minimo di crediti da acquisire da parte
dello studente in tempi predeterminati.
L'articolo 6 riguarda i requisiti di ammissione ai corsi di studio. Dopo aver chiarito che
il provvedimento non disciplina l'accesso programmato ai corsi, fa presente che
attualmente sono previste solamente attività di orientamento e di preparazione. Osserva
che una delle cause della dispersione universitaria è da rinvenirsi nella disomogeneità
iniziale degli studenti; per tale motivo il comma 1 prevede che le università, oltre al
diploma di scuola secondaria superiore, richiedano un'adeguata preparazione iniziale
attestata dal possesso di requisiti curriculari ovvero da verificare con il superamento di
specifiche prove; a tal fine sono organizzate specifiche attività formative
propedeutiche. Non è chiaro se la verifica per l'ammissione debba essere fatta per ogni
singolo studente, ovvero in base al diploma di scuola secondaria conseguito; inoltre è
opportuno valutare la possibilità che la mancanza dell'adeguata preparazione iniziale
possa essere superata attraverso l'attribuzione di determinati debiti formativi, da
colmarsi nel primo semestre.
L'articolo 7 reca norme sul conseguimento dei titoli di studio, prevedendo la necessità
di 180 crediti per il conseguimento della laurea e di 300 per la laurea specialistica. La
durata standard dei corsi di studio, ai sensi dell'articolo 8, è proporzionale al numero
totale dei crediti. Ne consegue che per la laurea sono necessari tre anni e per la laurea
specialistica ulteriori due anni. Ritiene tuttavia opportuno che l'articolo 8 specifichi
con maggiore chiarezza la durata dei corsi.
L'articolo 9 disciplina l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio. L'articolo 10,
invece, regola, in modo particolarmente minuzioso, gli obiettivi e le attività formative
qualificanti delle classi.
L'articolo 11 disciplina i regolamenti didattici di ateneo e stabilisce che per conseguire
la laurea sia necessario il superamento di una prova finale e per conseguire la laurea
specialistica sia invece necessaria la discussione di una tesi.
Infine, l'articolo 12 disciplina i regolamenti didattici dei corsi di studio e l'articolo
13 prevede le necessarie norme transitorie.
Dopo aver ricordato gli aspetti più innovativi della riforma (istituzione delle classi di
corsi di studio, norme per l'accesso ai corsi, crediti formativi), sottolinea la
necessità di un raccordo tra i corsi di laurea e gli sbocchi occupazionali, anche al fine
di evitare il sovraffollamento dei corsi di laurea specialistica.
Fa presente, infine, che lo schema di regolamento in esame costituisce un tassello
importante nel più generale processo di riforma di tutta l'istruzione.
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7a
Com. Camera |
16, 28 |
in sede consultiva, Schema di decreto legislativo recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali" Il 28 settembre la 7a Commissione esprime parere
favorevole con osservazioni. |
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28 |
Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica |
7a
Com. Camera |
15, 16, 21, 22, 23, 28, 30 |
in sede referente, disegni di
legge sulla parità scolastica Il 15 settembre il relatore
riferisce sulla proposta di legge AC 6270, approvata il 21
luglio us dal Senato:
- "(...) Illustra, quindi, i diversi commi dell'articolo 1
che definisce il sistema nazionale d'istruzione e pone come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di
istruzione. Definisce altresì le scuole paritarie e la parità giuridica di queste con la
scuola statale.
Sono previsti specifici requisiti per la richiesta della parità ed è specificato che le
scuole non statali legalmente riconosciute, che non intendono chiedere il riconoscimento
di parità, permangono nel loro attuale stato giuridico per tre anni, trascorsi i quali il
Ministro della pubblica istruzione provvederà a proporre il definitivo superamento del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di
ricondurre tutte le scuole non statali alle due categorie delle scuole paritarie e delle
scuole non paritarie.
È, poi, previsto un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione di borse di studio al fine di rendere
effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali
e paritarie. Tali borse di studio sono erogate in relazione alle condizioni reddituali
delle famiglie e sostengono la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Per la
copertura finanziaria delle borse di studio è fissato lo stanziamento di 250 miliardi per
il 2000 e di 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.
Ritiene che gli elementi fondamentali della riforma del sistema nazionale d'istruzione
siano i seguenti: istituzione delle scuole paritarie, fissazione dei requisiti per
l'ottenimento e il mantenimento della parità e i suoi effetti, la disciplina del
personale delle scuole paritarie, finanziamento pubblico alle scuole paritarie o alle
famiglie dei loro studenti.
Fa presente che risultano abbinate al progetto di legge C. 6270 undici proposte di legge.
Esaminando i singoli aspetti delle proposte di legge abbinate, fa presente che in merito
ai requisiti prescritti per il riconoscimento della parità, l'A.C. 3414 (Berlusconi ed
altri), l'A.C. 3448 (Marinacci), l'A.C. 3246 (Bono ed altri) e l'A.C. 4028 (Taradash ed
altri) prevedono che le scuole facenti parte del servizio pubblico educativo, da chiunque
gestite, debbano avere uno statuto, un progetto educativo, specifici piani di studio, una
carta dei servizi scolastici, ed offrire garanzie in ordine alla qualificazione del
personale docente, al rilascio dei titoli di studio e alla pubblicità dei bilanci. L'A.C.
4589 (Napoli ed altri) oltre alla presenza di uno statuto richiede l'attivazione di organi
collegiali analoghi a quelli delle corrispondenti scuole statali. Richiede inoltre
l'uniformazione alle norme in tema di alunni portatori di handicap.
Altre proposte di legge, in particolare gli A.C. 1351 (Mattarella ed altri), 2839
(Pivetti), 5661(Vignali) richiedono per l'equiparazione, oltre alla presenza di un
esplicito progetto educativo e di bilanci pubblici, talune garanzie a tutela del personale
e l'adozione di regole analoghe a quelle previste per le scuole pubbliche con riguardo
all'organizzazione interna, all'accoglimento di studenti portatori di handicap. L'A.C.
5661, inoltre, richiede il rispetto e la garanzia della libertà di insegnamento, dei
diritti sindacali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della
scuola. L'A.C. 2493-ter (Orlando) subordina, infine, il riconoscimento della parità al
raggiungimento di determinati standard di qualità da stabilire in apposite sessioni del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
Per ciò che riguarda gli effetti derivanti dal riconoscimento della parità la maggior
parte dei progetti di legge in esame fa riferimento alla costituzione di un sistema
integrato di istruzione, del quale entrerebbero a far parte le scuole statali e le scuole
paritarie. Alcuni progetti di legge si limitano a sancire la piena equiparazione delle
scuole paritarie a quelle statali nel quadro di un unico sistema pubblico integrato (A.C.
1351, 2059 e 3414). Altri precisano che alla parità consegue il riconoscimento della
carriera scolastica, degli esami svolti e dei titoli di studio rilasciati (A.C. 4589). Le
proposte di legge A.C. 5661 e A.C. 4589 prevedono per le scuole che rispondano ai
requisiti prescritti, l'iscrizione in un apposito albo.
L'A.C. 3414 prevede l'istituzione di un servizio nazionale di valutazione dell'intero
sistema integrato di istruzione, come agenzia autonoma dell'amministrazione della pubblica
istruzione, mentre il servizio scolastico viene fatto rientrare tra le competenze
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'A.C. 4589, invece, prevede che
ciascuna istituzione scolastico-educativa costituisca una commissione di verifica e di
valutazione perché vigili sulla conformità dell'intento formativo agli obiettivi fissati
dallo Stato, nonché per garantire il rispetto di standard minimi di produttività della
singola scuola. L'A.C. 5661, infine, prevede l'istituzione di una Commissione per la
valutazione del sistema di istruzione, con specifiche sezioni regionali come parte
integrante del sistema nazionale di valutazione.
Alcuni progetti di legge si occupano del personale docente e non docente delle scuole
paritarie. Si tratta, in particolare, degli A.C. 1351, A.C.5661 e A.C 4589, che prevedono
tra i requisiti dell'equiparazione l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti
professionali richiesti per il personale della scuola statale, mentre l'A.C. 3414 prevede
che le scuole paritarie attingano per il reclutamento dei docenti a graduatorie
provinciali esistenti presso i provveditorati. Infine, l'A.C. 4028 stabilisce che il
personale direttivo e docente sia scelto dal direttore-gestore legale dell'ente gestore
della scuola e l'A.C. 1351 assicura al personale lo stesso trattamento giuridico cui
avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali.
Sul finanziamento pubblico, osserva che tutti i progetti in esame recano norme che
prevedono strumenti finanziari volti ad assicurare, anche sul versante degli oneri a
carico delle famiglie, la parità di trattamento degli alunni a prescindere dalla scelta
di frequentare scuole statali, ovvero scuole non statali paritarie. A tal fine si gli
strumenti sono differenziati: in alcuni casi i finanziamenti sono destinati alle famiglie,
in altri hanno quali beneficiari diretti gli istituti scolastici.
In particolare, gli A.C. 3414 e A.C.4589 propongono la soluzione del «buono scuola»
quale titolo di credito personale e non negoziabile, il cui ammontare è commisurato al
costo medio per studente sostenuto dallo Stato. Si tratta di un contributo ordinario
erogato dallo Stato alle famiglie degli alunni, che possono «spenderlo» sia presso le
istituzioni statali che presso quelle paritarie. L'A.C. 4589 prevede che per gli alunni
particolarmente meritevoli e per gli alunni con handicap, l'ammontare del buono scuola è
aumentato fino alla completa copertura della retta scolastica. Tale progetto prevede
inoltre per le famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, detrazioni fiscali
al fine di coprire i costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo e materiale
didattico. Anche gli A.C. 4028 e A.C. 3448 prevedono la soluzione del contributo statale
attraverso il buono scuola, stabilendo che l'ammontare di esso non possa essere inferiore
all'85 per cento della spesa locale e statale media annua distribuita per ogni studente in
base ai titoli di spesa applicabili nell'esercizio finanziario relativo all'anno
precedente. L'A.C. 3448 stabilisce, inoltre, la negoziabilità del buono scuola.
L'A.C. 1690 prevede per gli alunni delle scuole riconosciute e autorizzate a compiere il
servizio scolastico dell'obbligo, contributi diretti alle famiglie o indiretti tramite le
scuole stesse, le cui modalità di erogazione sono rimesse ad un successivo regolamento
ministeriale.
L'A.C. 2839 stabilisce, invece, un contributo ordinario statale diretto, alle scuole non
statali che abbiano i prescritti requisiti, per coprire le spese di gestione e quelle per
il personale direttivo e docente. L'A.C. 2493-ter propone la soluzione di sgravi fiscali
alle famiglie e alle scuole che entrano a far parte del sistema nazionale integrato.
L'A.C. 5661 contiene, invece, una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti
legislativi recanti norme per il sostegno del diritto allo studio. Si prevede la
detrazione dei costi relativi ai libri di testo, alle mense, ai trasporti, alle tasse
scolastiche, con esclusione del pagamento delle rette. È previsto inoltre che il Governo
regoli con decreto legislativo l'istituzione di borse di studio. Analogamente a tale
ultima proposta, il testo approvato dal Senato prevede che i beneficiari delle previste
agevolazioni fiscali siano individuati in base ai princìpi di cui al decreto legislativo
n. 109 del 1998.
Per completare il panorama delle proposte di legge ritiene opportuno riassumere
sinteticamente le linee caratterizzanti il disegno di legge A.S. 4127 (Sen. Tarolli)
sostenuto al Senato dall'opposizione, che disegna una nuova classificazione delle scuole
non statali e la prevede un intervento finanziario a favore delle famiglie degli alunni
delle scuole che ottengono il riconoscimento della parità.
Le scuole non statali vengono distinte in: scuole che non chiedono il riconoscimento
legale, cui viene imposta una serie di requisiti; scuole che chiedono il riconoscimento
legale, per le quali, oltre ai requisiti imposti alle scuole di cui al punto precedente,
è richiesta l'idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente, ed
ulteriori requisiti; scuole paritarie, che entrano a far parte del servizio scolastico
nazionale unitamente alle scuole statali. Il riconoscimento della parità è subordinato
alla presenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento legale, ai quali devono
aggiungersi la pubblicità del bilancio, l'accoglienza degli studenti con handicap,
l'impostazione dell'organizzazione sui princìpi della partecipazione. Tali istituti
possono avvalersi nella misura di non oltre un quarto di personale volontario o, con
contratti di prestazione d'opera, di personale fornito dei titoli scientifici e
professionali adeguati ai compiti affidati. È inoltre stabilita la piena equiparazione
del servizio prestato dal personale docente delle scuole paritarie rispetto al personale
delle scuole statali.
È previsto un intervento finanziario dello Stato a favore delle famiglie degli alunni
delle scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi
secondari. Tali interventi sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle
scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le scuole statali e sono
volti a coprire l'intera spesa per gli alunni della scuola dell'obbligo e non meno del 70
per cento del costo medio per alunno di scuole statali per gli alunni delle scuole materne
e superiori.
In conclusione, ritiene che il testo approvato dal Senato, A.C. 6270, pur non potendo
rispondere a tutte le esigenze, costituisca una buona mediazione. Esso, infatti, vede il
sistema nazionale di istruzione composto di scuole statali e non statali paritarie e
distingue le scuole private in paritarie e non paritarie; stabilisce i criteri per il
riconoscimento della parità e la permanenza in essa; assoggetta le scuole paritarie alla
valutazione nazionale come quelle statali; riconosce alle scuole paritarie la totale
parità giuridica con quelle statali; riconosce alle scuole paritarie la libertà di
indirizzo culturale e di ispirazione religiosa, secondo il progetto educativo d'istituto,
e la libertà di indirizzo didattico-pedagogico; concede alle scuole paritarie la libertà
di scelta degli insegnanti; concede contributi finanziari nel rispetto dell'articolo 33
della costituzione.
Il punto in cui più divergono le varie proposte in discussione è, invece, quello
relativo al tipo di finanziamento pubblico."
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7a
Com. Camera |
30 |
in sede referente, DdL sulle Associazioni Sportive
Dilettantistiche |
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7a
Com. Senato |
15 |
approvato in sede legislativa DdL
n. 4164 su Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di
integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali e altri |
7a
Com. Senato |
15, 16 |
discussione, DdL 3836 su Modifiche alla legge 28 marzo
1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (già
approvato dalla Camera) |
7a
Com. Senato |
23 |
in sede consultiva, Schema di decreto legislativo recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali": approvato il seguente parere:
- "La 7a Commissione del Senato,
esaminata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e, per la seconda
deliberazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
seconda stesura dello schema di decreto legislativo recante "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (n. 532);
valutate le modificazioni apportate dal Governo, rispetto alla prima stesura, alla luce
dei pareri espressi dalla Commissione stessa, dalla VIIª Commissione (cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio nazionale per
i Beni culturali e ambientali e dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e
autonomie locali;
manifestato apprezzamento per l'approfondita istruttoria effettuata dai competenti organi
e uffici;
esaminato l'impianto della relazione governativa, sia per quel che concerne l'introduzione
al problema e le osservazioni di carattere generale, sia per richiami puntuali volti a
esplicitare le ragioni che hanno sostenuto la scelta di non recepire, in tutto o in parte
singole proposte di modifica;
preso atto della ribadita posizione pregiudizialmente contraria espressa dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (UPI, ANCI, UNCEM) in merito allo
stesso esercizio di delega in materia di beni ambientali, cui ha risposto implicitamente
il parere espresso dal Consiglio di Stato che ritiene l'articolato riproduttivo delle
norme esistenti e pertanto strettamente aderente ai limiti fissati per la delega;
rilevato l'opportuno inserimento di alcuni elementi - in parte oggetto di
osservazioni formulate dalla stessa 7a Commissione del Senato nel precedente parere - che
devono essere considerati positivamente, quali, in dettaglio: il riconoscimento a pieno
titolo dei beni librari nel computo dei beni culturali, una più capillare attenzione al
funzionamento e alla fruizione degli Archivi, un chiarimento maggiore sulle funzioni del
Ministero anche alla luce di un accrescimento della responsabilità di pertinenza delle
Regioni e dunque di un apprezzabile decentramento, anche attraverso un più completo
recepimento dei principi di cui al decreto legislativo 112/98;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
1. Tale seconda deliberazione non ha potuto rispondere nel merito all'integrazione già
precedentemente segnalata (primo parere espresso dalla 7a Commissione del Senato,
osservazioni specifiche, punto 5) in merito al mancato inserimento, in materia di
esportazione dei beni culturali, di una disposizione corrispondente a quella dell'art. 11,
comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 88. In realtà, tale norma detta un principio in
base al quale questa stessa legge ha di fatto interamente assegnate allo Stato le
competenze in materia di esportazione di beni culturali. Si è quindi aperta una non
semplice questione interpretativa derivante dal fatto che le Regioni hanno funzioni,
riguardo all'esportazione in materia di beni librari, delegate fin dal 1972. La 7a
Commissione, preso atto dell'invito alla riflessione da parte governativa su tale punto,
rileva che il problema - se pur correttamente risolto secondo gli ordinari criteri
di successione nel tempo delle norme giuridiche - richiede un'ulteriore e più
approfondita considerazione, fors'anche nei termini di un esercizio più elastico della
delega.
2. In materia di archivi, oltre alle modifiche già positivamente apportate, sembrerebbe
opportuno inserire espressamente nel testo unico le disposizioni relative alla vigilanza
ed alla sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello
Stato, con particolare attenzione ai criteri di ordinamento, scarto e versamento, nonché
una disposizione specifica sulla ricerca a scopi storici negli stessi archivi.
3. All'articolo 18 (12 nella prima stesura) l'espressione: "il Ministero ... provvede
per quanto riguarda le esigenze del culto", testualmente ripresa dalla legge n. 1089
del 1939, andrebbe meglio conformata ai principi costituzionali e a quelli cui è ispirato
il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa; si propone pertanto di sostituirla - riprendendo
in parte la prima stesura - con la seguente: "il Ministero e, per quanto di
competenza, le Regioni, ... procedono, per le esigenze di carattere religioso". Il
comma 2, ove è presente un errore materiale, andrebbe poi corretto come segue: "2.
Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si applica la disposizione di cui al
comma 1 conformemente alle leggi che regolano i rispettivi rapporti con lo Stato sulla
base delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.".
4. Nell'aggiornamento del testo unico previsto a norma di legge sembrerebbe opportuno
inserire disposizioni in materia di:
a) più precisa imputazione di competenza tra gli organi centrali e periferici del
Ministero, concretamente possibile dopo l'emanazione del regolamento di attuazione del
decreto legislativo n. 368 del 1998, anche alla luce delle innovazioni introdotte con il
decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardo alla struttura ed ai compiti delle
soprintendenze regionali, tenuto conto del fatto che, attesi i limiti temporali della
delega, nel testo unico non è stato possibile considerare né l'uno né l'altro
provvedimento normativo. Ciò renderà possibile anche un'accentuazione dei principi di
semplificazione e di snellimento burocratico che hanno informato la delega e la redazione
del testo unico, in funzione di un rapporto più costruttivo fra l'Amministrazione e i
cittadini proprietari di beni oggetto di tutela;
b) revisione complessiva del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, attraverso la
previa presentazione ed approvazione di un autonomo disegno di legge, indispensabile
stanti i limiti particolarmente ristretti della delega in subiecta materia."
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7a
Com. Senato |
16, 21, 22, 29 |
in sede deliberante, disegni di legge nn. 4194 e 2905 su Università e Ricerca Fissato
per venerdì 24 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 4194, assunto a base della discussione.
Il 29 settembre la 7a Commissione approva il disegno
di legge n. 4194 (con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 2905 e della
petizione n. 633). |
7a
Com. Senato |
23, 28 |
in sede consultiva, Schema di
decreto ministeriale "Regolamento in materia di autonomia didattica degli
atenei" |
7a
Com. Senato |
22, 28, 29 |
in sede consultiva, Schema di regolamento concernente:
"Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica" Il 29 settembre la 7a Commissione approva con
il seguente parere:
- "La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in
titolo, esprime il seguente parere favorevole.
Si prende atto che il Governo ha ritenuto necessario ed urgente, alla luce degli ampi
processi di riforma che hanno interessato negli ultimi anni l'università e la ricerca
italiana, e che tuttora le interessano, aggiornare l'assetto organizzativo del Ministero,
avvalendosi del potere conferito in via generale dalla legge n. 400 del 1988.
D'altra parte, il recentissimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
complessiva riforma dell'organizzazione del Governo (decreto emanato in attuazione della
delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59, "Bassanini uno") ha previsto
che, a partire dall'inizio della prossima legislatura, i due Ministeri della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia siano unificati nel
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; giunge così a conclusione la
vicenda iniziata con la legge n. 168 del 1989, che dette vita al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per sostanziale scorporo dalla
pubblica istruzione. Al riguardo, la Commissione sottolinea che obiettivo della legge del
1989 fu il rafforzamento del coordinamento fra università e ricerca, e che il legislatore
già allora si pose il problema di evitare uno "scollamento" fra università e
istruzione, prevedendo apposite forme di coordinamento.
Ciò premesso - e osservato ancora che il decreto legislativo n. 300 fa rinvio a sua
volta, per la compiuta definizione dell'ordinamento interno del nuovo Ministero, a
ulteriori regolamenti emanati ai sensi della ricordata legge n. 400 del 1988, la
Commissione considera che l'impianto del regolamento ora in esame sia compatibile,
per la parte trattata, anche con la configurazione futura del Ministero.
Quanto al merito particolare del testo, segnala l'opportunità di prevedere, all'articolo
2, comma 1, accanto alla segreteria particolare e distinta da questa, un ufficio di
segreteria.
Richiama infine il Governo alla necessità che, nel regolamento con il quale sarà
disegnata la definitiva configurazione del futuro Ministero unificato, non vadano smarrite
le finalità che ispirarono la legge n. 168 del 1989 e che in particolare sia prestata
speciale attenzione al raccordo fra le competenze in materia di pubblica istruzione e
quelle in materia di università e di ricerca".
|
7a
Com. Senato |
23 |
Comunicazioni dei Ministri della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo svolgimento dei corsi
biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione n. 460 del 24 novembre 1998 e svolgimento delle
connesse interrogazioni Riportiamo di seguito il Comunicato Stampa
della 7a Commissione Senato:
- Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer e il
Ministro delluniversità Zecchino hanno effettuato stamane comunicazioni alla 7a
Commissione del Senato sullo svolgimento dei corsi di specializzazione per insegnanti di
sostegno.
Tali comunicazioni erano state sollecitate dal senatore Biscardi, vice Presidente della
Commissione, il quale dallestate scorsa aveva segnalato voci di irregolarità sullo
svolgimento dei corsi medesimi. Sullargomento erano state presentate anche cinque
interrogazioni dai senatori Monteleone, Micele, Pagano, Masullo e Bergonzi.
Il Ministro Berlinguer ha ricordato che, secondo le norme vigenti, i corsi possono essere
svolti dalle università o anche mediante convenzione con enti privati. Prima di attivare
i corsi, però, le università dovevano verificare presso ogni provveditore se nella
provincia cera effettiva necessità di nuovi docenti di sostegno. Inoltre le
università potevano affidare agli enti convenzionati solo gli insegnamenti complementari
e non quelli fondamentali dei corsi. Dopo le prime segnalazioni di irregolarità il
Ministero ha indirizzato agli atenei e ai provveditori una lettera di richiamo. Dai primi
effettuati- ha affermato il Ministro Berlinguer- non sempre le suddette regole sono state
rispettate. Il Ministro ha quindi avvertito che i corsi al di fuori delle regole non
saranno riconosciuti validi dal suo Ministero e che a questa indicazione è stata data la
massima pubblicità.
Il Ministro Zecchino a sua volta ha avvertito di avere richiamato lattenzione di
tutti gli atenei sul rispetto delle regole ed ha avviato ispezioni a campione.Sulla serie
questione delle forti somme chieste dagli enti convenzionati ai corsisti, egli ha
avvertito che il Ministero non dispone di poteri di controllo, ma ha comunque inviato i
Rettori alla vigilanza. Infine ha giudicato inquietante il fatto che molte università del
Centro-Nord abbiano stipulato convenzioni per lo svolgimento di corsi nel Mezzogiorno, a
grandissima distanza dalla loro sede.
Nel dibattito gli interroganti si sono dichiarati pienamente o parzialmente soddisfatti
per le risposte avute.
In particolare il senatore Micele ha segnalato che occorre dare la massima pubblicità al
fatto che i corsi tenuti irregolarmente non saranno riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione.
La senatrice Pagano ha detto che per sanare il vecchio problema di questi corsi occorre un
severo controllo sugli enti che li svolgono, spesso inadeguati.
Il senatore Masullo ha giudicato ingiuste le norme che consentono ancor oggi alle
università di delegare ad altri il compito di preparare gli insegnanti, che dovrebbe
spettare a loro in via esclusiva, ed ha quindi chiesto di sopprimere subito tali norme.
Il senatore Bergonzi ha chiesto la immediata sospensione di tutti i corsi.
Il senatore Rescaglio ha osservato che lautonomia delle università non deve essere
impropriamente evocata per discutibili interventi.
Il senatore Asciutti ha invitato a non colpevolizzare solo gli enti privati, poiché
spettava alle univerisità decidere se attivare in proprio i corsi o convenzionarsi con
enti privati. Ha invocato chiarezza sui guadagni degli atenei e degli enti convenzionati
derivanti dallo svolgimento dei corsi.
Il Ministro Berlinguer ha risposto che egli intende promuovere la adozione di un decreto
più severo di quello ora vigente.
Infine il Vice Presidente Biscardi, che ha presieduto la seduta, ha preso atto della
generale preoccupazione emersa dal dibattito e dellorientamento favorevole alla
sospensione dei corsi.
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30 settembre Forum
Associazioni Studentesche
Il 30 settembre il Ministero della Pubblica Istruzione e le Associazioni
Studentesche Nazionali siglano un accordo per la
costituzione del Forum delle Associazioni Studentesche Rappresentative.
30 settembre Incontro Ministri
Istruzione UE
Il 30 settembre, sul tema "Apprendere in Europa: lavorare insieme per fronteggiare
sfide comuni", si svolge a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
l'incontro fra i ministri dell'Istruzione dell'Unione Europea.
Nel corso della manifestazione viene presentata Euro SchoolNet, la rete
delle scuole europee, e si inaugura la Biblioteca Virtuale Europea.
30 settembre Progetto Lingue 2000
Le scuole interessate al Progetto Lingue 2000 (CM 197/99)
devono presentare, entro il 30 settembre 1999, la richiesta di finanziamento compilando la scheda predisposta dal MPI.
Sull'argomento si veda anche la CM 217/99 e la Comunicazione 23.09.99, Prot.n. 184/AUT.
circolare 30 settembre 1999, n. 227
Progetto di Ricerca-azione "L'Istituto Comprensivo Sperimentale:
laboratorio per l'innovazione". - Documento di orientamento per il
funzionamento degli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381
(in GU 29 ottobre 1999, n. 255)
Istituzione dellIstituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché
disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59
circolare MURST 29 settembre 1999, Prot. n. 1701
Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi
della Legge n. 104 del 1992
29 settembre Finanziaria
2000 e Sequenza Contrattuale
Di seguito un estratto del Comunicato Ufficiale n. 62 del 29 settembre 1999 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 e la nota di
aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Secondo il nuovo schema disposto dalla legge n.208/99, la manovra finanziaria si compone:
a) del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, a legislazione vigente;
b) della legge finanziaria per il 2000 riguardante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, sulla base del più ampio contenuto disposto
dalla riforma contabile, che ha trasferito in esso parte del contenuto del vecchio
Collegato di sessione;
c) della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000, redatta sulla base della
contestuale nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Quest'ultimo documento procede all'aggiornamento dei principali dati macroeconomici e
finanziari, sulla base della più recente evoluzione congiunturale, confermando
sostanzialmente gli obiettivi definiti per il Conto delle Amministrazioni pubbliche con il
Documento di programmazione di giugno: per il 2000, il deficit dovrebbe collocarsi intorno
all'1,5 per cento del prodotto interno lordo, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe
risultare inferiore al 113 per cento; per gli anni successivi è confermata la successione
dei risultati precedentemente individuati, con un sostanziale pareggio dei conti pubblici
nel 2003, che dovrebbe esporre un rapporto debito-PIL inferiore al 100 per cento.
In tale contesto, il disegno di legge relativo al bilancio a legislazione vigente,
presentato dal Ministro Amato, introduce rilevanti novità di contenuto e strutturali,
adeguandosi, tra l'altro, alla nuova classificazione economica delle spese in base al
sistema europeo dei conti-SEC 95, nonché alla riforma della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999.
Il bilancio a legislazione vigente conclude con un saldo netto da finanziare in termini di
competenza di 65,3 mila miliardi, con un avanzo primario di 83,8 mila miliardi e, per la
prima volta dopo un trentennio in fase previsionale, con un risparmio pubblico di oltre
13,3 mila miliardi.
In termini di cassa, i risultati differenziali si mostrano analoghi, nel perseguimento
della linea di rigore e di compatibilità con i conti del settore statale e della Pubblica
Amministrazione.
Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Ministro Amato, e dal Ministro Visco,
attua la manovra individuata nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
impatto per l'anno 2000 per complessivi 15mila miliardi (4 mila per entrate da dismissioni
immobiliari e 11 mila per riduzione di spese correnti).
Di tali correzioni, 4 mila miliardi sono destinati allo sviluppo, soprattutto attraverso
il rifinanziamento di leggi di spesa al fine di favorire una maggiore ripresa economica e
una più vigorosa occupazione.
Nel triennio considerato 2000-2002 gli interventi a favore dello sviluppo, tenuto conto
dei limiti di impegno autorizzati, si aggira complessivamente intomo ai 45 mila miliardi.
Con la Legge Finanziaria, vengono sottoposti all'esame del Parlamento nuove disposizioni
in materia di vendite di immobili da parte dello Stato e degli enti pubblici, dalle quali
sono attesi 4 mila miliardi di entrate nel 2000. Le misure sulla spesa attengono a
correzioni nel pubblico impiego e nell'acquisto di beni e servizi della pubblica
amministrazione (3 mila miliardi); all'accentuazione del patto di stabilità interno con
gli enti decentrati (3,3 mila miliardi); alla razionalizzazione della gestione del debito
(2,5 mila miliardi); a interventi nel settore previdenziale intesi a riequilibrare la
spesa anche mediante misure di riduzione di taluni privilegi (2 mila miliardi).
La legge finanziaria prevede, inoltre, apposita copertura per sgravi fiscali dell'ordine
di 9,3 mila miliardi nel 2000; nel triennio, tale partita consentirà minori imposte per
oltre 30 mila miliardi.
Infine, la Relazione previsionale e programmatica (che si allega in sintesi) in armonia
con la nota di aggiornamento al Documento di programmazione, recepisce il nuovo quadro
macroeconomico per gli anni considerati, collocando la crescita prevista per il 1999
sull'1,3 per cento e quella per il 2000 sul 2,2 per cento.
Alla discussione ha partecipato il Presidente della Regione siciliana On. Capodicasa,
relativamente ai punti di specifico interesse.
Il Consiglio dei Ministri ha quindi autorizzato il Ministro
per la Funzione Pubblica, Piazza, ad esprimere parere favorevole sull'ipotesi di accordo
relativa alla sequenza contrattuale prevista dall'articolo 44 del CCNL 1998-2001 del
comparto scuola. L'accordo è il completamento del citato contratto ed in particolare
prevede la disciplina del personale di Accademie e Conservatori, delle scuole italiane
all'estero, delle istituzioni educative, nonché del personale della scuola comandato
presso i 20 Istituti regionali di ricerca sperimentazione, aggiornamento, educativi,
presso il Centro europeo dell'educazione di Frascati e presso la Biblioteca didattico
pedagogica di Firenze. Sono altresì previste procedure di mobilità dei docenti
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
decreto ministero Beni e Attività Culturali
28 settembre 1999, n. 375
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507,
concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato
lettera circolare 27 settembre 1999, Prot.n.6454/V
III Settimana Nazionale dell'Educazione Ambientale
circolare 24 settembre 1999, n. 224
Scuole situate nelle zone a rischio - Indicazioni operative
Nota Direzione Generale Istruzione Elementare 24
settembre 1999, Prot. n. 932
Scuole situate in zone a rischio. Finanziamento dei progetti - Art. 4 C.C.N.I.
nota 24 settembre 1999, Prot. n. 3494/A3B/I
Rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Accademie di Belle Arti e nei
Conservatori di Musica
nota MPI 23 settembre 1999, Prot. n.6862/M3E
Progetti UNESCO - a.s. 1999-2000
comunicazione MPI 23 settembre 1999, Prot.n. 184/AUT
L. 440/97 - Progetto Lingue 2000, potenziamento e arricchimento
dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Piano di formazione
circolare interministeriale 23 settembre 1999
Art. 271. 23.12.1998, n, 448 - Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti
della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore - Applicazione - D.P.C.M.
5.8.1999, n. 320
decreto 22 settembre 1999, n. 223
Ripartizione provinciale incarichi funzioni aggiuntive Personale ATA
circolare 22 settembre 1999, n. 222
Cap.1463 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'e. f. 1999 "Spese
per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato"
direttiva 22 settembre 1999, n. 221
Realizzazione del sistema pre-scolastico integrato
decreto Presidenza Consiglio Ministri
22 settembre 1999
Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2000
21 settembre
Ipotesi Accordo di interpretazione autentica dell'art.
34 comma 2 del Contratto Integrativo Nazionale n. 8/99/BL del 31.8.99
01 - 21 settembre Anno Scolastico
1999-2000
Molte le novità che caratterizzano il nuovo anno scolastico 1999-2000 e che investono
741.300 docenti e 7.713.762 studenti.
L'anno si apre con la prima applicazione delle nuove disposizioni che portano a 15 anni
l'obbligo scolastico (Legge 9/99 e DM 323/99) ed a 18 l'obbligo formativo (Legge 144/99): sono oltre 30.000, secondo stime
ministeriali, gli alunni che, in base alla nuova normativa, proseguiranno gli studi.
Prosegue nel nuovo anno scolastico, con la Lettera
Circolare 194/99, la Direttiva 180/99
ed il DM 179/99, la sperimentazione
dell'autonomia (il DPR 275/99 che regolamenta
l'Autonomia Scolastica andrà in applicazione a partire dal 1° settembre 2000) che si
coniuga con le novità e le nuove figure introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola -
1998/2001, firmato il 26 maggio, e dal successivo Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo, firmato il 31 agosto us. (vd., nel settore Didattica di Educazione&Scuola, Le Funzioni Obiettivo a cura di Vincenzo Diceglie).
Questo mentre
- prosegue in Parlamento il dibattito sulla riforma dei
cicli e sulla parità scolastica,
- si avvia l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(vd. anche Formazione Tecnico-Professionale Superiore
Integrata e IFTS - Bandi Regionali),
- sta per essere inaugurata una nuova stagione di riforme per l'Università e per la
Ricerca con il Regolamento dell'Autonomia, ed
i decreti legislativi per il Riordino della Ricerca,
l'Istituzione dell'INAF,
la riforma dell'ASI e
dell'ENEA,
- sono in partenza i concorsi a cattedre ordinari e riservati,
e sono immessi in ruolo, dal 1° settembre 1999, 24.500 precari (vd. DPR approvato dal CdM del 27.08.99 e CCMM
nn. 205 e 199),
- entra in vigore la riforma degli Organi Scolastici Territoriali (Decreto Legislativo 233/99),
- si discute sulla riforma del ministero della Pubblica Istruzione (vd. Decreto Legislativo 300/99), che modifica
integralmente l'attuale Organigramma del MPI,
- ha inizio la trasformazione del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) e della Biblioteca
di Documentazione Pedagogica (BDP) rispettivamente in Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema dell'Istruzione ed in Istituto Nazionale di
Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Pedagogica (Decreto Legislativo 258/99),
- il Masterplan per la Formazione (sul quale governo e
parti sociali hanno raggiunto un accordo il 21 luglio us), nel quadro del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni
2000-2003, prevede investimenti pari a 36.000 miliardi sino al 2006 per
scuola, formazione, università e ricerca.
Le lezioni, sulla base dei rispettivi calendari
scolastici, hanno inizio:
- il 13 settembre in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e in provincia di
Trento (scuole superiori),
- il 14 settembre in provincia di Bolzano,
- il 15 settembre in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle
dAosta, Toscana, Umbria e Lazio (scuole dellobbligo),
- il 16 settembre in Veneto, Molise, Campania, Lazio (scuole superiori) e
nella provincia di Trento (scuole dellobbligo),
- il 20 settembre in Liguria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna,
- il 21 settembre in Sicilia.
Il 10 giugno 2000 termineranno le lezioni nelle scuole di tutti gli
ordini e gradi (con l'eccezione delle classi terminali degli istituti professionali e
d'arte per le quali è prevista la data del 3 giugno 2000).
Il 14 giugno 2000 avranno inizio gli esami di licenza nelle scuole
medie inferiori, mentre il 21 giugno 2000 sarà la volta degli esami di Stato, alla loro seconda annualità.
Le festività comuni a tutti saranno:
- tutte le domeniche, l'1/11/99, l'8/12/99, il 25 e 26/12/99, l'1 ed
il 6/1/2000, il 24 ed il 25/4/2000, l'1/5/2000 e la festa del S. Patrono.
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
lettera circolare 20 settembre 1999
Messaggio del Presidente della Repubblica alla scuola in occasione dell'inizio delle
lezioni del corrente anno
08 - 18 settembre Concorso riservato
Entro il 18 settembre 1999 devono essere inviate ai provveditori agli studi le domande
di partecipazione per la sessione riservata di esami, indetta
con l'OM 153/99, firmata dal ministro della PI il 15 giugno us
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio us.
Numerosi aspiranti all'abilitazione in strumento musicale ci chiedono se, nelle more
dell'entrata in vigore delle procedure relative alla nuova classe di concorso, possono
abilitarsi con la sessione riservata in educazione musicale o se questo, coerentemente con
l'unicità della scelta prevista per tutte le classi di concorso, pregiudicherà la
partecipazione all'abilitazione riservata in strumento musicale.
Nel merito va precisato che in tempi brevissimi, non appena superato lo scoglio della
corte dei conti, sarà definita la procedura per la nuova classe di strumento musicale e
che questa prevederà l'opzione tra la procedura di abilitazione nella nuova classe o
quella in educazione musicale eventualmente già attivata. Gli interessati possono perciò
o confidare nel rapido superamento della verifica della corte dei conti e nella
rapida attivazione della sessione riservata per strumento musicale o iscriversi alla
sessione riservata di educazione musicale, riservandosi di optare per strumento
musicale all'uscita della nuova procedura.
L'8 settembre il Ministero ha inviato ai provveditori la CM
215/99 contenente chiarimenti circa le iscrizioni e le procedure delle sessioni
riservate di abilitazione ex O.M. 153/99. La circolare affronta e chiarisce molti degli
argomenti che sono in questi giorni oggetto di quesito da parte di aspiranti e strutture,
in particolare:
Titoli di accesso: si precisa che i titoli sono comunque quelli previsti
dal D.M. 39/98 e dal D.M. 354/98 (e non quelli degli allegati all'O.M. nel caso che questi
ultimi si discostino dai due decreti);
Cumulabilità dei servizi: si precisa che i servizi di scuola elementare
e di scuola secondaria sono cumulabili al fine del raggiungimento dei 360 giorni nell'uno
o nell'altro ordine di scuola, non che sono validi (in altre parole vale 359 + 1, non vale
360 + 0);
Servizio prestato su sostegno: si precisa che la partecipazione alla
procedura prevista per gli insegnanti di sostegno si applica solo a chi ha i 360 giorni
interamente su sostegno, i quali in questo caso possono far valere il servizio ai fini dei
20 punti solo per una delle classi di concorso dell'area disciplinare;
Servizi all'estero: i servizi nelle scuole private vanno certificati
allo stesso modo di quelle italiane;
Abilitazioni corrispondenti: viene confermata l'ambivalenza delle
abilitazioni degli ambiti disciplinari da 1 a 5, la validità di 43A + 36A per la 37A e le
comprensività delle classi 51A, 52A e 49A , sia ai fini dell'accesso alla sessione
riservata che ai fini della validità delle abilitazioni che si acquisiranno con la
sessione riservata stessa;
Lingua straniera elementari: non è ammessa la partecipazione alla sola
prova di lingua straniera per coloro che sono già idonei per posti normali;
Riduzione frequenza per docenti già abilitati: non incide sulle
assenze;
Servizio scuole non statali: conferma la faccenda dei versamenti, i
quali in caso di inadempienza della scuola possono anche essere versati dagli interessati;
Servizio effettivo: sono sostanzialmente esclusi dal computo le assenze
per malattia non retribuite, le maternità facoltative non retribuite, i permessi non
retribuiti e il congedo ordinario;
Domande di partecipazione: si dispone che i provveditori inviino agli
indirizzi giusti domande eventualmente indirizzate erroneamente e che siano osservate con
attenzione le indicazioni sulle eventuali regolarizzazioni dei documenti.
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
13 - 17 settembre Esami di Stato - Sessione
Straordinaria
Il DM 204/99 stabilisce il seguente calendario per la
sessione straordinaria degli Esami di Stato 1998-99:
13 settembre 1999 |
Insediamento delle commissioni, nella stessa composizione
in cui hanno operato nella sessione ordinaria |
14 settembre 1999 |
Prima Prova Scritta Terza Prova
Scritta per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte
Colloquio per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta |
15 settembre 1999 |
Seconda Prova Scritta Esame per i
candidati che non devono sostenere la prima prova scritta |
17 settembre 1999 |
Terza Prova Scritta Esame per i
candidati che non devono sostenere la prima prova scritta |
Dopo la correzione delle prove
scritte |
Colloquio |
In Educazione&Scuola:
nota direzione generale istruzione tecnica
16.09.99, Prot. 3153
Iniziative per l’attuazione della legge 20 gennaio 1999, n.9 - Elevamento
dell’obbligo di istruzione
16 settembre Prolungamento Obbligo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999 è pubblicato il decreto ministeriale 323/99 attuativo dellarticolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per
lelevamento dellobbligo di istruzione.
In Educazione&Scuola:
01 - 15 settembre Immissioni in Ruolo
Il MPI con Nota prot. n. 34/MP del 01.09.99 ha trasmesso
il DM n. 207 del 30.08.99 concernente la programmazione delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lanno scolastico
1999-2000 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole e istituti di ogni ordine e grado.
Con la successiva Nota prot. n. 43/MP del 03.09.99 viene
trasmessa la tabella contenente lipotesi di distribuzione
del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e del
personale tecnico, amministrativo ed ausiliario per provincia e ordine di scuola.
Lulteriore ipotesi analitica di distribuzione tra ruoli, classi di concorso e
profili professionali, per ciascuna provincia, viene comunicata nei seguenti giorni:
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
nota MPI 15 settembre 1999, Prot. n. 87/MP
Assunzioni con rapporto a lavoro a tempo indeterminato del personale scolastico per
lanno scolastico 1999-2000
14 settembre Ricerca Eurispes
Da una ricerca condotta dall'Eurispes risulta che:
- l'Italia è al nono posto in Europa come livello di istruzione;
- il 4,7% degli iscritti alla prima media abbandona gli studi;
- di coloro che raggiungono la licenza media:
- l'80% si iscrive alle scuole superiori,
- il 66,7% arriva a conseguire un diploma,
- il 46,7 si iscrive all'università,
- il 16,5 si laurea;
- il 33,9% degli italiani possiede, al massimo, la licenza elementare (il 54,6 raggiunge
la licenza media);
- solo il 30% dei giovani, ad un anno dal diploma, trova lavoro (contro il 37,2% degli
spagnoli, il 58,3% dei francesi, il 67,6% dei britannici e l81,7% dei tedeschi);
- l89,4% delle scuole ha presentato proposte di sperimentazione per la
sperimentazione dell'autonomia.
13 settembre Scuola e Riforme
Il Ministro della Pubblica Istruzione interviene, nel corso di un'intervista pubblicata
il 13 settembre dal Corriere della Sera, sulle riforme che investono la scuola
col nuovo anno scolastico.
«Nel prossimo esame di Stato agli orali bisognerà
rispondere su tutte le materie, guai alle commissioni che si accontenteranno soltanto
della tesina (...) nella seconda edizione dell'esame non potranno ripetersi le stesse
concessioni motivate dalla novità della prova. I crediti vanno uniformati (...) Occorre
sperimentare un ventaglio più ampio di terze prove. Infine gli studenti devono
impadronirsi anche di altri stili letterari. Al posto del tema molti hanno scelto
l'articolo di giornale o per il saggio breve, ma poi come l'hanno scritto?».
«Ho fiducia che la Camera approvi presto questo disegno di
legge (sul riordino dei cicli scolastici - NdR) per passarlo al
Senato. Al massimo entro alcuni mesi dovremmo avere il varo della legge. -
Sulla parità - c'è un accordo partitico e non solo parlamentare. Il mio
auspicio è che la Camera approvi il testo del Senato. Vedo la possibilità di avere la
parità rapidamente. E' stato un piccolo miracolo politico».
«L'attuazione dell'obbligo scolastico non sarà perfetta
ovunque. E' umano. Per prepararsi serve un anno e le scuole hanno avuto solo pochi mesi.
Gli insegnanti faranno la radiografia delle capacità dei ragazzi (stiamo parlando di
quelle decine di migliaia che hanno dei problemi), li aiuteranno a comprendere se hanno
scelto bene o no ed esamineranno anche la possibilità di un passaggio ad un altro tipo di
scuola.
Quest'anno avremo più tempo e potremo lavorare anche sull'orientamento dei ragazzi di
terza media. I docenti delle superiori andranno nelle classi non per illustrare
genericamente i loro corsi ma per fare piccoli interventi di didattica orientata. Daranno
dei brevi saggi di latino, matematica o materie tecniche. Purtroppo la disponibilità
degli insegnanti è limitata. Ma cominceremo».
«Si terrà conto del curriculum del candidato. Questa prima
valutazione sarà interna e verrà fatta sulla scorta di certificazioni e opinioni
espresse nella scuola. Poi il candidato si sottoporrà al giudizio di una commissione
esterna che assisterà, senza interferire minimamente per l'intera durata, ad una
lezione».
«I primi li abbiamo già fatti ed è in corso
l'elaborazione dei risultati. A fine settembre avremo i primi dati sul rendimento
scolastico di alcune classi di prima e terza media e del secondo e terzo superiore.
Scopriremo quanta matematica o quanta storia hanno appreso i ragazzi. La ricerca è stata
fatta dall'Istituto nazionale sulla qualità dell'istruzione, diventato grazie ad una
recente legge (Decreto Legislativo 20 luglio 1999,
n. 258 - NdR), ancora da regolamentare, una sorta di Authority. Hanno
collaborato l'Ocse e l'Iea, due enti internazionali che si occupano di istruzione».
«Un'altra legge fresca da regolamentare e applicare (Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - NdR),
come quella che ha istituito il servizio nazionale di valutazione. Delle direzioni
generali resteranno solo due dipartimenti con delle articolazioni».
- I tempi previsti per l'attuazione delle riforme:
«L'impostazione, per quanto riguarda i tempi è di chiudere
rapidamente con le leggi per evitare che si ripeta quanto accaduto in passato, quando
sulla scuola non si legiferava mai. Ma una volta acquisita la certezza normativa vorremmo
il massimo di gradualità nell'attuazione. L'autonomia, approvata nel '97 andrà a regime
nel 2000-2001. L'esame di Stato, attuato parzialmente quest'anno per la prima volta,
andrà a regime tra due. Per la riforma dei cicli scolastici ci vorrà più tempo,
riguarda un arco di 12 anni. La riforma ci impone di modificare programmi e curricula.
Occorreranno mesi e mesi di discussione per definire i nuovi saperi».
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
decreto Ministero Finanze 13
settembre 1999
Approvazione della convenzione tipo tra
soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie
delle tasse automobilistiche
circolare 13 settembre 1999, n. 217
"Progetto Lingue 2000" - legge n. 440/97 - Azione di potenziamento della
lingua straniera curricolare e della seconda lingua straniera sperimentale ex art. 278
D.L.vo 297/94 nella scuola media - anno scolastico 1999-2000
circolare MURST 13 settembre 1999, prot. n. 1585
Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge n. 104/92,
art.14, comma 4; decreto interministeriale 24/11/1998, n. 460, art.6)
lettera circolare 10 settembre 1999, Prot.
n.6660/G2S
Viaggio premio di studio nella Repubblica Federale di Germania per studenti
italiani
10 settembre Concorso per Titoli
nei Conservatori
Il comma 1, articolo 4, del Decreto Ministeriale (Concorso
per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie nazionali permanenti, a
cattedre di insegnamento ed a posti di accompagnatore al pianoforte nei Conservatori di
Musica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, del 27 luglio 1999,
prevede che "i candidati debbono presentare in carta semplice, la domanda di
ammissione al concorso, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione, - entro il
termine perentorio del 10 settembre 1999 - al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
ISPETTORATO PER LISTRUZIONE ARTISTICA - VIA CARCANI, 61 - 00153 ROMA (...)".
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto
Scuola - Anni 1998-2001
in SO n. 171 alla GU 9 settembre 1999, n. 212
circolare 7 settembre 1999, n. 213
Adempimenti preordinati all'avvio delle attività didattiche dell'anno
scolastico 1999/2000
09 settembre Concorsi Ordinari
Il 12 ottobre verranno pubblicati i calendari delle prove degli ordinari sulla
Gazzetta Ufficiale. La conferma viene dal Gabinetto del Ministro, che ha ribadito
lintenzione di svolgere per fine novembre almeno le prove scritte dei concorsi della
scuola materna ed elementare e quelle di alcuni ambiti disciplinari della scuola
secondaria. Tra questi ultimi il più accreditato ad aprire la stagione concorsuale sembra
essere lambito 4-9, vale a dire quello riguardante le quattro classi di materie
letterarie 43A-50A-51A-52A.
Nel concorso del 1991 il calendario delle prove scritte dei concorsi della scuola
secondaria occupò quasi un intero anno. Anche se adesso le classi di concorso sono una
sessantina, mentre allora erano oltre cento, anche se le prove sono state in alcuni casi
sfoltite dal sistema degli ambiti disciplinari e anche se allora ci furono di mezzo le
vacanze estive, cè ragione di ritenere che comunque linsieme delle prove
scritte terminerà non prima della primavera inoltrata.
Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:
nota MPI 9 settembre 1999, Prot. n. 83/MP
Assunzioni con rapporto a lavoro a tempo indeterminato del personale scolastico per
lanno scolastico 1999-2000
circolare 8 settembre 1999, n. 215
O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 - Sessione riservata di esami ai fini del conseguimento
dellabilitazione o dellidoneità allinsegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado - Chiarimenti -
circolare 8 settembre 1999, n. 214
Contratto integrativo nazionale. Effetti sulla programmazione delle attività
scolastiche per la.s. 1999-2000
comunicazione IEFS 8 settembre 1999, Prot. n. 4904/A1
Attività di orientamento - Preiscrizioni universitarie
nota MPI 6 settembre 1999, Prot. n. 4073/H/10
Legge n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art. 6 Corsi
biennali di specializzazione per le attività di sostegno
decreto 6 settembre 1999 (in GU 11 settembre 1999, n. 214)
Ripartizione del primo piano annuale del secondo triennio di programmazione di cui alla
legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente l'edilizia scolastica
03 settembre Riforma Ricerca
Il 3 settembre il Consiglio dei Ministri approva "(...) un decreto legislativo con cui viene istituito l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (INGV) e, contestualmente, vengono dettate norme concernenti
altri enti sottoposti alla vigilanza del MURST e disposizioni sulla incentivazione, la
costituzione ed il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca. Nell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio
Vesuviano, l'Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, l'Istituto di geochimica
dei fluidi di Palermo e l'Istituto del rischio sismico di Milano (questi ultimi tre,
istituti del CNR). L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (...)" (dal Comunicato
Ufficiale n. 58 del 3 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
circolare 3 settembre 1999, n. 211
Linee dindirizzo per laggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo
professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi distituto delle
scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici
dellAmministrazione centrale e periferica, relative allutilizzo delle risorse
dellanno finanziario 1999 - Trasmissione direttiva
direttiva 3 settembre 1999, n. 210
Linee dindirizzo per laggiornamento, la formazione in servizio
e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi
distituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli
Uffici dellAmministrazione centrale e periferica, relative allutilizzo delle
risorse dellanno finanziario 1999
circolare 2 settembre 1999, n. 209
Progetto sperimentale nazionale "Orientamento formativo nella scuola
media". Iniziative di diffusione e formazione del materiale multimediale
nota MPI 3 settembre 1999, prot. n. 43/MP
Assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lanno scolastico
1999-2000
nota MPI 2 settembre 1999, Prot. n. 4065/H/10
Legge n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art. 6 Corsi biennali
di specializzazione per le attività di sostegno
nota MPI 2 settembre 1999, prot. n. 417773/BL
Trasmissione Decreto Interministeriale 13 luglio 1999, n. 172
01 settembre Preiscrizioni
Università - AA 1999-2000
Il MURST rende noti i primi dati relativi alle preiscrizioni per l'anno accademico
1999-2000: i preiscriti sono in totale 162.025 (93.671 dei quali donne) e rappresentano il
37,4% del totale dei neodiplomati.
Di seguito uno schema dei preiscritti divisi per gruppi di corsi di studio:
Gruppi di corsi |
Totale |
Agrario |
4.734 |
Architettura |
8.239 |
Chimico-Farmaceutico |
4.354 |
Economico-Statistico |
20.849 |
Geo-Biologico |
6.432 |
Giuridico |
14.279 |
Ingegneria |
20.894 |
Insegnamento |
4.416 |
Letterario |
12.366 |
Linguistico |
8.107 |
Medico |
19.181 |
Politico-Sociale |
13.141 |
Psicologico |
6.585 |
Scientifico |
6.122 |
Non indicato |
12.326 |
Totale |
162.025 |
Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:
nota MPI 1 settembre 1999, prot. n. 34/MP
Trasmissione del D.M. n. 207 del 30 agosto 1999 concernente la programmazione delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lanno scolastico
1999-2000 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole e istituti di ogni ordine e grado
decreto presidente repubblica 1 settembre 1999 (in GU 25.10.99, n. 251)
Determinazione, per l'anno scolastico 1999-2000, del contingente di personale
della scuola con contratto a tempo indeterminato